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ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 1 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (società non quotate) Introduzione allincontro.

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Presentazione sul tema: "ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 1 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (società non quotate) Introduzione allincontro."— Transcript della presentazione:

1 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 1 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (società non quotate) Introduzione allincontro organizzato dal ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino. Torino, 24 marzo 2009 Relatore: Roberto Fascinelli

2 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 2 Il d.lgs. 32/2007 recepisce nellordinamento giuridico italiano soltanto le disposizioni contenute nella direttiva 2003/51/CE che hanno carattere obbligatorio; non trova accoglimento il complesso delle disposizioni facoltative che configurano invece opzioni lasciate ai medesimi Stati membri di consentire loro di autorizzare, ovvero di obbligare, le società ad adottare determinati comportamenti contabili. Quindi, il d.lgs. 32/2007 riguarda le discipline relative alla: – Relazione sulla Gestione; – Relazione di Revisione.

3 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 3 I soggetti coinvolti dallapplicazione delle nuove norme recate dal d.lgs. 32/2007 sono le Società e gli Enti che continueranno ad utilizzare le norme previste dal Codice Civile per la redazione del Bilancio di esercizio.

4 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 4 Lart. 2428 c.c. risulta così modificato: il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente unanalisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dellandamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. (segue)

5 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 5 Lanalisi di cui al primo comma è coerente con lentità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dellandamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti allattività specifica della società, comprese le informazioni attinenti allambiente e al personale. Lanalisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi

6 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 6 Linformativa contenuta nella Relazione sulla Gestione deve offrire, a completamento dellinformazione quantitativo-contabile propria dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, un sistema di informazioni sia qualitative sia quantitative attendibili, credibili e verificabili. Dette informazioni devono essere idonee a rappresentare, in maniera realistica ed aderente al vero, il quadro fedele necessario per la comprensione e linterpretazione della reale situazione dellimpresa e dellandamento e del risultato della gestione.

7 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 7 Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà emettere un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio. Vedasi Principio di Revisione CNDCEC 001 – febbraio 2009.

8 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 8 Lo scopo informativo ed il contenuto della Relazione sulla Gestione deve essere attuato mediante una informazione prospettica, atta a formulare previsioni sui futuri andamenti dellimpresa, e quindi, atta al superamento del limite, naturale ed intrinseco, della comunicazione fornita dal Bilancio di Esercizio che è rivolta al passato.

9 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 9 Linformativa (descrizione) sui rischi e sulle incertezze richiesta nella Relazione sulla Gestione è preposta ad ampliare in senso generale ed omnicomprensivo quella più ristretta e specifica sui rischi di natura finanziaria. Descrizione: illustrazione in forma descrittiva. Rischio: eventi atti a produrre effetti negativi che possono pregiudicare il perseguimento degli obiettivi aziendali. Incertezza: situazione che si configura come conseguenza di eventi futuri che non sono noti al momento della redazione della Relazione.

10 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 10 Alla Relazione sulla Gestione si chiede di fornire una analisi, che esprima non solo i punti di forza dellimpresa e delle sue attività, ma anche gli eventuali punti di debolezza, se rilevanti, per una più esaustiva cognizione della situazione attuale e delle prospettive future dellimpresa.

11 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 11 Altra finalità della Relazione sulla Gestione è quella di fornire notizia agli stakeholders (portatori di interessi) per una comprensione esaustiva delle condizioni della società, ossia sia utile: - per la corretta interpretazione delle cause determinanti che sono allorigine dei risultati raggiunti espressi dal Bilancio di Esercizio; - per la conseguente assunzione di opportune e motivate decisioni in campo economico- finanziario.

12 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 12 È sempre richiesto alla Relazione sulla Gestione di supportare linformativa, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dellandamento e del risultato della sua gestione e comunque in maniera proporzionale con lentità e la complessità degli affari della società, con degli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, ivi comprese le informazioni attinenti allambiente e al personale, individuati sulla base della tipologia di attività esercitata da parte della società.

13 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 13 Il d.lgs. 32/2007 non va a prefigurare una informativa di tipo ambientale e sociale che sia sostanzialmente autonoma. Impone invece lobbligo di fornire nella Relazione, informazioni (se significative) relative allambiente e al personale: spetta agli amministratori valutare lopportunità o meno di fornire tali informazioni

14 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 14 Il CNDEC nelle sue indicazioni e raccomandazioni 1 : Qualora lattività aziendale influenzi o possa influenzare lambiente e/o la salute pubblica, si rende necessario il controllo degli interventi atti a prevenire, eliminare o comunque ridurre le conseguenze negative derivanti dallesercizio dellattività medesima. (segue) 1 Fonte: indicazioni e raccomandazioni per lattività di controllo sulle tematiche ambientali 6 novembre 2007 – Commissione Economica e Contabilità Ambientale

15 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 15 Questo contesto determina la necessità di programmare e intervenire sullimpianto ambientale, mettendo a disposizione le necessarie risorse finanziarie ed economiche e informando i terzi delle politiche ambientali della società. (segue)

16 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 16 Ritenendo il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione i primari e fondamentali strumenti dinformazione ai soci e ai terzi sullo svolgimento dellattività aziendale, gli stessi vanno ritenuti gli strumenti più adatti per divulgare le informazioni sulle attività poste in essere dallazienda connesse alle tematiche ambientali. (segue)

17 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 17 Il CNDCEC ritiene pertanto che gli organi di controllo debbano riservare opportune verifiche e controlli in ordine a quanto riferibile a tali tematiche. In merito ai controlli sugli aspetti ambientali lobiettivo è: - accertare gli aspetti ambientali dellattività esercitata, al fine di riscontrare i rischi ad essa connessi nel caso dinosservanza di norme di salvaguardia dellambiente e/o della salute pubblica e di palesi comportamenti nocivi allambiente e/o alla salute pubblica. (segue)

18 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 18 Gli organi di controllo, considerata la particolare complessità della materia ambientale, devono acquisire le necessarie informazioni dai responsabili aziendali e, se del caso, devono far richiedere dalla società relazioni o pareri a consulenti esterni.

19 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 19 Gli indici da esporre allinterno della Relazione sulla Gestione devono essere in grado di consentire in maniera esaustiva e completa lindagine della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e della dinamica economica nella plurime concatenazioni di reciproca complementarietà fra di esse esistenti. Pertanto in sintesi per fornire: -La capacità dellimpresa di essere solvibile nel medio - lungo periodo; in questo caso si parla di indici patrimoniali; -La capacità dellimpresa di raggiungere e mantenere un equilibrio finanziario nel breve periodo; in tal caso si parla di indici finanziari; -Lattitudine dellimpresa a conseguire risultati economici positivi nel tempo; in tal caso si parla di indici di redditività.

20 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 20 Gli indicatori sono grandezze numerarie adatte ad essere contabilizzate in un sistema ed hanno lo scopo di informare sullandamento dei futuri equilibri della gestione. La nuova Relazione sulla Gestione impone di utilizzare un sistema di indicatori che permetta di misurare i risultati della gestione non solo in termini economici- finanziari ma anche la misurazione dei rischi, delle incertezze dellattività, soffermandosi sui concetti di efficienza, di responsabilità sociale e ambientale e sulle tematiche relative al personale.

21 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 21 I contenuti obbligatori della Relazione sulla Gestione – in sintesi - sono: -Indicazione delle attività di ricerca e sviluppo; -Evidenziazione dei rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; -Numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciarie o interposta persona; -I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellesercizio; -Levoluzione prevedibile della gestione; -In merito agli strumenti finanziari: -Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario; -Lesposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi finanziari. -Analisi della situazione della società e dellandamento e del risultato della gestione; -Indicazione dei principali rischi ed incertezze ai quali la società è esposta; -Indicatori finanziari e non relativi al bilancio, nonché informazioni relative allambiente e al personale.

22 ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Torino, 24 marzo 2009 22 Gli ulteriori contenuti obbligatori della Relazione sulla Gestione – in sintesi – sono: -lindicazione dei motivi per i quali lassemblea è avvenuta entro 180 gg (anziché 120 gg) dalla chiusura dellesercizio (Art. 2364 co. 2 c.c.); -levidenziazione delle decisioni aziendali influenzate dalla società che esercita lattività di direzione e coordinamento (Art. 2497-ter c.c.); -nelle società cooperative, lindicazione dei criteri adottati per il conseguimento dello scopo mutualistico (Art. 2545 c.c.); -In materia di privacy informatica, la menzione dellavvenuta redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza – DPS - (D.lgs. 196/2003); -Lindicazione di eventuali informazioni inerenti ad agevolazioni disposte da leggi regionali.


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