La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LE NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Giuseppe MALINCONICO.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LE NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Giuseppe MALINCONICO."— Transcript della presentazione:

1 LE NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Giuseppe MALINCONICO

2 Argomenti oggetto di approfondimento nel corso dellintervento. Il ruolo del quadro RW e la presunzione relativa sui capitali non dichiarati detenuti nei paesi black list. Le novità del DL 201/2011: le nuove imposte su immobili e attività finanziarie detenute allestero; nuova imposta sui capitali scudati. Gli strumenti per il contrasto allevasione fiscale internazionale

3 Contrasto allevasione fiscale internazionale Nuovi strumenti per contrastare levasione e lelusione fiscale internazionale. Si inverte lonere della prova per le attività e gli investimenti realizzati nei cosiddetti paradisi fiscali che si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente (articolo 12 del D.L. 78/2009) In tale ottica, lart. 12, co. 3, del D.L. n. 78/2009, ha istituito presso la Direzione Centrale Accertamento lUfficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (U.C.I.F.I.), con compiti di direzione e coordinamento delle attività di contrato allevasione internazionale, agendo di concerto anche con la Guardia di Finanzia, anche ai fini di eventuali attività di verifica e controllo da svolgersi al di fuori del territorio nazionale. Monitoraggio dei seguenti fenomeni: Illecito trasferimento e/o detenzione allestero da parte di contribuenti nazionali di attività produttive di reddito che resta un fenomeno sul quale mantenere specifica attenzione operativa, unitamente a quelli: Fittizio trasferimento allestero della residenza fiscale a fini di evasione; Interposizione fittizia o della estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (trust, società anonime, fondi dinvestimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti in Italia e allestero. (Circolare n. 21/E/2011)

4 Contrasto allevasione fiscale internazionale Il D.L. 28.6.1990, n. 167 conv. con modif. in L. 4.8.1990, n. 227 (c.d. Monitoraggio fiscale) ha introdotto lobbligo per i soggetti fiscalmente residenti nel paese di dichiarare gli investimenti detenuti allestero o le attività estere di natura finanziaria. Tale adempimento è stato tradotto nellintroduzione, nel modello Unico, del quadro RW. La ratio dellistituto cd. monitoraggio fiscale, infatti, è quella di favorire la tracciabilità di attività finanziarie detenute allestero al fine di assicurare un adeguato controllo di talune operazioni finanziarie da e verso lestero. Ciò al fine di dare certezza alle medesime nellinteresse dellErario, così come espressamente enunciato nel preambolo del decreto legge in esame, cioè la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso lestero…, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere luso del contante. Tale modulo svolge una funzione informativa ed è strumentale allattività di accertamento. I dati in esso contenuti consentono allAmministrazione finanziaria di svolgere controlli sui movimenti e sulle giacenze di capitali esteri, così da evitare possibili evasioni di imposta.

5 Evoluzione della disciplina sanzionatoria in materia di monitoraggio fiscale. Riferimento legislativo Sanzione ante d.lgs. n. 471/1997, previste nel testo originario dellart. 5 del d.l. n. 167/1990 Sanzione in vigore dal 1°/4/1998 fino al 26/09/2001 a seguito dellinterpretazione fornita nella C.M. n. 98/E del 2000 Sanzioni post «scudo fiscale» ed entrate in vigore il 27/9/2001 Sanzioni post «scudo fiscale» ter ed entrate in vigore il 05/08/2009 Art. 5, comma 2, del d.l. n. 167/1990 (sezione I, quadro RW) 516 euro (1.000.000 di lire) Da 258 a 2065 euro (da 500.000 a 4.000.000 di lire) Dal 5 al 25% degli importi e confisca di beni di corrispondente valore Art. 5, comma 4, del d.l. n. 167/1990 (sezione II, quadro RW) 516 euro (1.000.000 di lire) Da 258 a 2065 euro (da 500.000 a 4.000.000 di lire) Dal 5 al 25% degli importi e confisca di beni di corrispondente valore Dal 10 al 50% degli importi e confisca di beni di corrispondente valore Art. 5, comma 5, del d.l. n. 167/1990 (sezione III, quadro RW) Dal 5 al 25% degli importi Da 258 a 2065 euro (da 500.000 a 4.000.000 di lire) Dal 5 al 25% degli importi (secondo il chiarimento contenuto nella circolare n. 85/E del 2001) Dal 10 al 50% degli importi

6 La presunzione relativa sui capitali non dichiarati detenuti nei paesi black list. Lart. 12, 2° comma, d.l. 78/2009, prevede che nellipotesi in esame le sanzioni tributarie non penali previste dallart. 1, d.lgs. 471/1997, per infedele e omessa dichiarazione, vengono raddoppiate. Con la conseguenza che le sanzioni applicabili in tale ipotesi diventano le seguenti: dal 240% al 480% degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute in paesi appartenenti alle black list in caso di omessa presentazione della dichiarazione ovvero dal 200% al 400% in caso di infedele dichiarazione. dal 120% al 240% degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute in paesi non appartenenti alle black list in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero dal 100% al 200% in caso di infedele dichiarazione; aumentati di un terzo trattandosi di redditi prodotti allestero (maggiorazione della sanzione prevista dallart. 1, comma 3, d.lgs. 471/1997). Sono raddoppiati i termini in materia di violazione del monitoraggio fiscale del quadro RW, che dunque sono fissati al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di commissione della violazione (art. 1, c.3, DL 194/09)

7 7 LIMPOSTA SULLE ATTIVITÀ ESTERE (ART. 19, D.L. 201/11) Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione sul valore delle attività finanziarie. Aliquote: 0,1% annuo per il 2011 e il 2012 0,15% dal 2013 Il valore da assoggettare a tassazione è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

8 LIMPOSTA SU IMMOBILI E ATTIVITA ESTERE 8 Limposta sugli immobili esteri (art. 19, d.l. 201/11) Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili che è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato limmobile.

9 9 DISPOSIZIONI COMUNI (ART. 19, D.L. 201/11) È riconosciuto fino a concorrenza dellammontare del nuovo tributo, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile, nonché un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente alla nuova imposta si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF. Provvedimento attuativo del Direttore dellAgenzia delle entrate. Versamento entro il termine previsto per il saldo IRPEF.

10 LE MINIPATRIMONIALI SUI BENI ESTERI 10 CONNESSIONI CON IL QUADRO RW Caratteristiche Imposta su immobili allestero (quadro RM) Imposta su attività finanziarie allestero (quadro RM) Obblighi di monitoraggio (quadro RW) Base imponibile/valore Costo storico di acquisto. In assenza valore di mercato. Valore di mercato, valore nominale o di rimborso al 31.12 In ogni caso il costo storico, incrementato degli oneri accessori. In mancanza costo fiscalmente riconosciuto. In assenza perizia di stima Comproprietà/periodo di possesso Limposta si rapporta alla quota e al periodo di possesso (il mese in cui il bene è posseduto almeno 15 gg. si considera per intero) Limposta si rapporta alla quota e al periodo di possesso Quando i comproprietari possono disporre solo della propria quota (es. immobile), ciascuno indica solo la sua quota. Quando ciascun contitolare ha la piena disponibilità del bene (conto corrente), ogni contitolare indica il 100%. Aliquota0,76% - 0,1% nel 2011 e 2012 - 0,15% dal 2013 --------- Soggetti passivi Persone fisiche residenti, titolari di proprietà o altro diritto reale Persone fisiche residenti che le possiedono Persone fisiche, enti non commerciali, associazioni professionali, società semplici residenti che detengono (proprietà e/o altro diritto reale) gli investimenti allestero o ne hanno la disponibilità Oggetto Immobili Attività finanziarie- Immobili - Attività finanziarie - Beni di lusso, gioielli, opere darte ecc. Esoneri oggettivi Nessuno Attività finanziarie gestite da intermediari residenti - Attività estere rimpatriate - Attività finanziarie gestite da intermediari residenti

11 LIMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE 11 CARATTERISTICHE (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11) Le attività finanziarie oggetto di emersione in base alle diverse edizioni dello scudo fiscale sono soggette ad unimposta di bollo speciale annuale dello 0,4%. In via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, il prelievo in questione è fissato ad unaliquota che è, rispettivamente, dell1% e dell1,35%. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, unimposta straordinaria pari all1%. Il prelievo è effettuato al netto delleventuale imposta di bollo pagata secondo le regole ordinarie in virtù di quanto previsto dalla Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/72.

12 12 PROCEDURA (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11) LIMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE Nellipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare limposta di bollo speciale annuale e leventuale imposta straordinaria sui prelievi. Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, lultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte. Qualora il contribuente abbia trasferito il conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, limposta di cui al comma 6 dellarticolo 19 del decreto non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, lintermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente allAmministrazione Finanziaria. Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, lintermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica limposta di cui al comma 6 dellarticolo 19 del decreto sulle attività finanziarie ancora segretate e quella di cui al comma 12 sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate.

13 13 VERSAMENTO E SANZIONI (ART. 19, C. 6 – 12, D.L. 201/11) Il versamento viene effettuato entro il 16 maggio di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dellanno precedente in base alle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. n. 241/97. Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. In caso di omesso versamento, si applica una sanzione pari allimporto non versato e, per quanto concerne laccertamento, la riscossione dellimposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia dimposta di bollo. LIMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE

14 D.L. 201/2011 IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE EMERSE Mancato versamento e sanzioni Il DL 201/2011 convertito prevede, inoltre, che gli intermediari sono tenuti a segnalare allAgenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata limposta di bollo sulle attività scudate. La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti dimposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo dimposta 2012 (mod. 770/2013). La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dellimposta di cui al comma 6 dellarticolo 19 del decreto. Nei confronti di tali contribuenti, limposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per lomesso versamento, si applica una sanzione pari allimporto non versato.

15 Controlli sullo scudo fiscale Novità 2012 Per le attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio «non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto». L'Agenzia, con la circolare n. 3/E del 2010, inquadrava lo scudo fiscale tra gli impegni assunti dagli Stati aderenti all'Ocse a incrementare la collaborazione amministrativa tra i Paesi.… Limpianto normativo originario viene sostanzialmente confermato, facendo naturalmente salva la conformità alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di antiriciclaggio, nonché alle relative interpretazioni della Corte di Giustizia.

16 Controlli sullo scudo fiscale Circolare Agenzia Entrate n. 52 /2010 Indicazioni dellamministrazione finanziaria in merito allo scudo fiscale Momento di esibizione della dichiarazione riservata : 1) Allavvio di una attività di accesso, ispezione o verifica 2) Entro i 30 giorni successivi alla notifica dellavviso di accertamento o di un questionario

17 Controlli sullo scudo fiscale 1)Acquisizione della copia della dichiarazione riservata presentata allintermediario: riscontro tra quanto evidenziato dal contribuente e quanto in possesso dellintermediario (data di conferimento dellincarico, versamento imposta e data di presa in carico delle attività scudate) ; 2)Verifica sulla residenza fiscale in Italia al momento della sanatoria; 3)Verifica sul presupposto temporale (detenzione attività alla data del 31.12.2008); 4) Violazioni delle regole sul monitoraggio fiscale; 5)Verifica dellassenza, al momento dello scudo, di cause ostative alla sanatoria (questionari, accertamenti, verifiche, ecc.).

18 Le informazioni che lA.F. richiede

19 Verifica del presupposto soggettivo Le attività detenute allestero in comunione gli effetti dello scudo fiscale non si estendono automaticamente ai soggetti che non hanno aderito alla sanatoria; Circolare 43/2009: Gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività allestero in comunione con altri soggetti qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione. A tal fine, occorre che ciascuno dei soggetti interessati presenti una distinta dichiarazione di emersione per la quota parte di propria competenza. in caso di dichiarazione riservata presentata dagli eredi gli stessi godono della preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del de cuius per i quali sono solidalmente obbligati e non anche per le attività detenute allestero in proprio in violazione degli obblighi di legge; per le attività detenute allestero tramite soggetto interposto dovrà essere chiesta al contribuente ogni informazione ritenuta utile per stabilire un collegamento univoco tra lo stesso e lattività che ha formato oggetto di emersione.

20 PRESUPPOSTO IMPOSTE È il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dalla legge. Il concetto di possesso del reddito non assume uno specifico significato giuridico. Ai fini civilistici (art. 1140 c.c.) il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in unattività corrispondente allesercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Per possesso del reddito va invece intesa la disponibilità economica dello stesso che deriva dal fatto di possederne la fonte produttiva.

21 Limiti alla copertura penale: gli effetti amministrativi e penali Lo scudo, come noto, offre una protezione giuridica che esplica i suoi effetti sul piano amministrativo-tributario e penale. Dal punto di vista dei reati coinvolti è, infatti, noto che tale sanatoria copre solo alcuni di essi, ossia quelli legati alla dichiarazione annuale (fraudolenta, infedele o omessa, ex articolo 5 Dlgs 74/2000) e quelli legati all'occultamento e alla distruzione di documenti contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000). Per contro, qualora le attività detenute allestero siano il frutto di altri reati non prescritti o non estinti al momento di presentazione dello scudo, ovvero derivino da altri delitti di cui allart.17, comma 2-ter, lo scudo deve considerarsi inefficace anche sul piano amministrativo. In tali casi anzi la norma prevede lapplicabilità di una sanzione amministrativa pari al 100% del valore corrente delle attività scudate (allart.17, comma 2-bis).

22 F.A.T.C.A. Accordi per la lotta all'evasione fiscale internazionale FATCA, acronimo di Foreign Account Tax Compliance Act; Intesa raggiunta da Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, operativa dal 1 gennaio 2013; Alla base dell'approccio intergovernativo sta il principio di reciprocità che consente lo scambio automatico di informazioni in due direzioni, da e verso gli Stati Uniti. Due sono poi gli obiettivi che la conclusione di accordi bilaterali dovrebbe garantire: 1.favorire la compliance fiscale internazionale; 2.facilitare l'applicazione della legislazione fiscale a beneficio di entrambe le parti.

23 Accesso ai dati di Banca dItalia, Consob e Isvap Al primo comma dellarticolo 32 del DPR n. 600/73, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: « 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare dintesa con lAutorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge». (articolo 15, commi 8-quinquies, 8-sexies – DL 78/2009)

24 La norma punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle II. DD. o IVA (ovvero di interessi o sanzioni amministrative), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Trattasi di reato di pericolo: si assegna al giudice il compito di accertare con giudizio ex ante, riferito cioè al momento in cui gli atti fraudolenti sono stati posti in essere, la potenzialità depauperatoria dellazione intrapresa. IN SOSTANZA: e vietato "rendersi fittiziamente nullatenenti" nei confronti del Fisco. Circolare 21/E/2011: ogniqualvolta durante listruttoria in sede di accertamento emergano elementi potenzialmente sintomatici di una deliberata spoliazione dellattivo patrimoniale in danno dellErario, i funzionari verificatori od accertatori devono svolgere ogni possibile approfondimento al fine di far emergere se nelle condotte dei contribuenti siano ravvisabili i fatti previsti e puniti dallart. 11 del d.Lgs. n. 74 del 2000 (modificato dalla legge 122/2010) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

25 Nuova fattispecie penale (DECRETO MONTI - Decreto legge n.201/2011) Il comma 1 della disposizione sancisce lapplicazione dellarticolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per chiunque, a seguito delle richieste effettuate dagli Uffici delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. Lart. 76 citato prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La stessa norma, inoltre, stabilisce che: a) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.


Scaricare ppt "LE NOVITÀ PER LE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Giuseppe MALINCONICO."

Presentazioni simili


Annunci Google