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PubblicatoGenevra Di stefano Modificato 11 anni fa
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LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell’IVA
Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) a cura di Franco Ricca
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LA NUOVA FATTURA La fattura elettronica : nozione (art. 21, comma 1, DPR 633/72) Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
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Autenticità e integrità possono essere garantite mediante:
LA NUOVA FATTURA La fattura cartacea ed elettronica : requisiti (art. 21, comma 3, DPR 633/72) Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell’emissione al termine del periodo di conservazione. Autenticità e integrità possono essere garantite mediante: - sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la sottostante operazione - apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente - sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI) o altre tecnologie idonee.
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LA NUOVA FATTURA Conservazione delle fatture (art. 39, terzo comma, DPR 633/72) Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell’art. 21, comma 5, D.Lgs n. 82/2005. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle fatture, nonché dei registri e altri documenti previsti dal DPR 633/72 e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a determinate condizioni.
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messa a disposizione del cessionario o committente.
LA NUOVA FATTURA Nozione di “emissione” (art. 21, comma 1, DPR 633/72) La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua - consegna, oppure - spedizione, oppure - trasmissione, oppure messa a disposizione del cessionario o committente. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte (comma 4). La fattura di cui all’art. 17, secondo comma, primo periodo (autofattura) è emessa in unico esemplare (comma 5). Modalità di emissione: anche mediante gli apparecchi misuratori fiscali (art. 1, legge n. 18/1983, come integrato dalla L. 228/2012).
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LA NUOVA FATTURA Innovazioni sui contenuti della fattura (art. 21, comma 2, DPR 633/72) Numero progressivo che la identifichi in modo univoco (non più obbligatoria, ma comunque ammessa, la numerazione progressiva per anno solare, cfr. ris. AE n. 1 del 10/1/2013); Numero di partita IVA (o identificativo IVA) del cessionario o committente soggetto passivo in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea; Numero di codice fiscale del cessionario/committente, se non soggetto passivo residente o domiciliato nel territorio dello Stato; - Le fatture emesse dal cessionario/committente in forza di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofattura” (art. 21, comma 6-ter). - Le fatture emesse in relazione ad operazioni sottoposte al meccanismo del reverse charge, recano l’indicazione “inversione contabile” e l’eventuale specificazione della relativa norma (art. 17, quinto comma e art. 74, settimo comma).
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cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del DL n. 331/91;
LA NUOVA FATTURA La “fattura semplificata”: ambito di impiego (art. 21-bis, DPR 633/72) La fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 (nota di variazione), può essere emessa in modalità semplificata. Non è consentito emettere la fattura semplificata per le seguenti operazioni: cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del DL n. 331/91; operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, DPR 633/72, lett. a).
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LA NUOVA FATTURA La “fattura semplificata”: contenuto (art. 21-bis, DPR 633/72) La fattura semplificata deve contenere “almeno” le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
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Di regola, la fattura deve essere emessa al momento di
LA NUOVA FATTURA Termini di emissione (Art. 21, comma 4, DPR 633/72) 1. Fattura immediata Di regola, la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione. Registrazione entro quindici giorni, con riferimento alla data di emissione (art. 23, DPR 633/72).
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2. Fattura differita LA NUOVA FATTURA
Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. a, DPR 633/72) 2. Fattura differita - per le cessioni di beni la cui consegna risulti da documento di trasporto, ecc., nonché - per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (art. 23, DPR 633/72).
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3. Fattura super-differita
LA NUOVA FATTURA Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. b, DPR 633/72) 3. Fattura super-differita Per le cessioni di beni consegnati direttamente al cessionario dal proprio fornitore, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (cfr. circolare 288/1998). Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento alla data di emissione (art. 23, DPR 633/72).
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4. Prestazioni “generiche” scambiate con soggetti esteri
LA NUOVA FATTURA Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. c-d, DPR 633/72) 4. Prestazioni “generiche” scambiate con soggetti esteri - Per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese a soggetti passivi Ue, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. - Per le stesse prestazioni, rese a oppure ricevute da soggetti passivi extraUe, la fattura (o autofattura) è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (art. 23, DPR 633/72)
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5. Cessioni intracomunitarie
LA NUOVA FATTURA Termini di emissione (art. 46, comma 2, DL 331/93) 5. Cessioni intracomunitarie Per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, DL 331/93, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (non consentita la “fattura semplificata”). Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (art. 47, comma 4, DL 331/93)
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Operazioni non territoriali
LA NUOVA FATTURA Estensione dell’obbligo di fatturazione (art. 21, comma 6-bis, DPR 633/72) Operazioni non territoriali L’emissione della fattura è obbligatoria anche per le seguenti operazioni non soggette ad Iva, se effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: cessioni di beni e prestazioni di servizi - eccettuate quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) - effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Ue, con l’annotazione “inversione contabile” (non consentita la “fattura semplificata”); cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Ue, con l’annotazione “operazione non soggetta”.
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LA NUOVA FATTURA Effetti dell’estensione dell’obbligo di fatturazione
Le operazioni extraterritoriali assoggettate a fatturazione (e, di conseguenza, a registrazione e dichiarazione), concorrono alla determinazione del volume d’affari (cfr anche la modifica dell’art. 20, DPR 633/72), con i conseguenti riflessi sull’applicazione di numerose disposizioni (es. regimi agevolati collegati all’entità del v.a., ambito della comunicazione delle operazioni con controparti stabilite in paesi“black list”, ecc.). Gli effetti sono sterilizzati ai fini della determinazione dello status di “esportatore abituale”. Sanzioni (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) Le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti si applicano anche in relazione alle operazioni non soggette ad Iva.
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OPERAZIONI CON FORNITORI UE
Inversione contabile: procedura nei rapporti con fornitori Ue (Art. 17, secondo comma, secondo periodo) L’operatore nazionale che riceve cessioni di beni o prestazioni di servizi da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Ue, adempie in tutti i casi agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del dl 331/93, ossia integrando e registrando la fattura del fornitore nei termini ivi indicati. La procedura di emissione della fattura (autofattura) va quindi attivata solo se il fornitore è extraUe.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Effettuazione dell’acquisto-cessione di beni intraUe (art. 39, DL 331/93) - Le cessioni e gli acquisti intraUe si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, le operazioni si considerano effettuate in tale momento, e comunque dopo un anno dalla consegna. Lo stesso principio vale per i contratti estimatori e simili. Queste disposizioni si applicano a condizione che siano adempiuti gli obblighi di annotazione di cui all’art. 50, DL 331/93. Se viene emessa anticipatamente fattura, l’operazione si considera effettuata, per l’importo fatturato, alla data della fattura. Non è più previsto analogo effetto per i pagamenti anticipati. Le cessioni e i trasferimenti intraUe di cui all’art. 41, commi 1, lett. a) e comma 2, lett. b) e c), e gli acquisti intraUe di cui all’art. 38, commi 2 e 3, DL 331/93, se effettuati in modo continuativo per un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati alla fine di ciascun mese.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Movimenti non traslativi (artt. 38, comma 5 e 41, comma 3, D.L. 331/93) Tra le movimentazioni che non costituiscono cessione/acquisto intraUe sono incluse quelle relative ai beni oggetto di perizie.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93) Cessioni intraUe - Le cessioni intracomunitarie devono essere fatturate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. - Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere registrate nel termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93) Acquisti intraUe - Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, devono essere annotate nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente. - Le stesse fatture, ai fini della detrazione, sono annotate ai sensi e nei termini dell’art. 25, DPR 633/72.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93) Regolarizzazione acquisti intraUe (art. 46, comma 5) - In caso di mancato ricevimento della fattura relativa all’acquisto intraUe entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, occorre emettere l’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo. - Se si riceve una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, occorre emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. - Le autofatture e le fatture integrative devono essere registrate entro il termine di emissione, con riferimento al mese precedente.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Enti non soggetti d’imposta: rimodulazione termini degli adempimenti Registrazione degli acquisti intraUe (art. 47, comma 3, DL 331/93) Gli enti non commerciali non soggetti passivi devono annotare le fatture relative agli acquisti intracomunitari, in apposito registro, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente. Dichiarazione mensile (art. 49, comma 1, DL 331/93) Gli enti non commerciali non soggetti passivi che hanno effettuato acquisti intraUe per i quali sono tenuti al pagamento dell’imposta presentano entro ciascun mese, in via telematica, la dichiarazione (modello Intra 12) degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente. Nello stesso termine effettuano il pagamento dell’imposta. Portata delle disposizioni Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 30-bis del DPR 633/72, le suddette modifiche si riflettono su tutti gli acquisti di beni e servizi per i quali gli enti in esame assumono la qualifica di debitori dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, dpr 633/72.
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ALTRE NOVITA’ IN MATERIA DI IVA
Depositi Iva (art. 34, comma 44, DL n. 179/2012, aggiunto dalla legge di conversione n. 221/2012) L’introduzione della merce si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia, e la condizione di cui agli artt ss c.c. All’estrazione della merce dal deposito, qualora risultino correttamente poste in essere le norme del comma 6 dell’art. 50-bis, l’Iva si deve ritenere definitivamente assolta. Elenco clienti/fornitori: agricoltori “marginali” (art. 36, comma 8-bis, DL n. 179/2012, aggiunto dalla legge di conversione n. 221/2012) I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, sesto comma, Dpr 633/72, sono tenuti all’invio della comunicazione di cui all’art. 21, DL n. 78/2010.
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ALTRE NOVITA’ IN MATERIA DI IVA
Certificazione corrispettivi GDO (art. 34, comma 55, DL n. 179/2012, aggiunto dalla legge di conversione n. 221/2012) La facoltà di trasmettere telematicamente i corrispettivi, con esonero dall’obbligo di certificazione (art. 1, comma 430, legge n. 311/2004), è estesa alle imprese che, indipendentemente dai requisiti dimensionali dei punti vendita, fanno parte di un gruppo societario che realizza un v.a. annuo aggregato superiore a 10 milioni. Gestione individuale portafogli (art. 1, c. 520, legge n. 228/2012) Soppressa l’esenzione dall’Iva. Consentita l’opzione per l’applicazione separata dell’imposta. Noleggio a breve termine mezzi di trasporto “B2C” (art. 7-sexies, come modificato dall’art. 3, comma 2, DLgs n. 18/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2013) Modifica dei criteri di territorialità delle prestazioni e introduzione di appositi criteri per le imbarcazioni da diporto.
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