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ODCEC - Ordine Provinciale di Torino Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Dott. Alessandro Cian / CNDCEC – Commissione Assicurativa Avv. Alberto.

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1 ODCEC - Ordine Provinciale di Torino Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Dott. Alessandro Cian / CNDCEC – Commissione Assicurativa Avv. Alberto Manzella Federico Gattinoni / AON

2 2 Responsabilità Civile Professionale

3 3 Percorso per preventivazione polizza clicca

4 4 Percorso per preventivazione polizza clicca

5 5

6 6 Clicca e scegli il tipo di copertura assicurativa Entra nellarea web

7 7 Registrati come utente Clicca per registrarti

8 8 Inserimento motivo registrazione: Registrazione Nuovo Utente Seleziona Rc Professionale con visto di conformità/Tutela legale (entrambe le garanzie ozionabili su richiesta).

9 9 Novità website: inserimento anagrafica altri assicurati e incarichi non fatturati

10 10 Novità website: Inserimento informazioni riguardo a sinistri e circostanze Inserisci queste informazioni al fine di ottenere un preventivo allineato col profilo di rischio

11 Convenzione CNDCEC Chartis Europe Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andrà a sottoscrivere lIscritto al ODCEC 11 CHI PUO ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i Consulenti del Lavoro. Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i Consulenti del Lavoro. Le Aziende di elaborazione elettronica dei dati (Società EDP) e le Società di Servizi.

12 12 La copertura ha decorrenza solo dopo: a) la compilazione, sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione/Questionario b) successiva accettazione formale da parte del Broker Assicurativo dellATI (per questa Provincia il Broker di riferimento è Aon S.p.a.) c) pagamento del premio mezzo bonifico bancario

13 E il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Contraente/Assicurato chiede la copertura assicurativa. 13 Scheda di Adesione

14 14 Questionario

15 15 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC 1. IL DANNO: E qualunque pregiudizio subito da terzi (con la sola esclusione dei danni da Responsabilità civile per morte, lesione e danni materiali a persone o animali – questa esclusione può essere compresa opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva). 2. OGGETTO ASSICURAZIONE: Lassicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante allAssicurato ai sensi di legge, nellesercizio dellattività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonchè da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che lAssicurato sia regolarmente iscritto allAlbo professionale del O.D.C.E.C. 3. RESPONSABILITA SOLIDALE In caso di responsabilità solidale dellAssicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dallAssicurato ad esclusione delle attività riferite alle Condizioni Aggiuntive di polizza A, A.1 e A.2 – (questa esclusione può essere derogata opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva).

16 16 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC 4. RETROATTIVITA Lassicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta allAssicurato nel corso del periodo di effetto dellAssicurazione e denunciate agli Assicuratori entro lo stesso periodo a condizione che: 1. A CARATTERE GRATUITO – le richieste di risarcimento siano conseguenti a comportamenti colposi, non ancora noti o conosciuti – 1) posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della polizza o in alternativa : - a) posti in essere posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla polizza dei precedenti assicuratori (polizza assicurativa scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di effetto del nuovo contratto) – b) posti in essere posteriormente alla prima polizza assicurativa con durata > ad anni 2 (copertura obbligatoriamente continuativa e scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di effetto del nuovo contratto) 2. CARATTERE ONEROSO – le richieste di risarcimento siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla polizza, che lassicurato può acquistare anche per anni 5, 10 o ILLIMITATO. 5. POSTUMA: 2 anni gratuiti per definitiva cessazione dellattività per cause diverse dalla radiazione. Inoltre lassicurazione, previo pagamento di un premio UNA TANTUM, può essere estesa dallAssicurato e/o suoi aventi causa, anche per i sinistri denunciati nei 5 o 10 anni successivi il caso di morte o di cessazione dellattività professionale, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza. Lestensione alla garanzia postuma non è operante in caso di recesso per sinistro nonché in caso di sospensione o radiazione dallalbo Professionale. Il massimale della garanzia postuma (per tutta la durata) sarà quello dellultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società Assicuratrice.

17 Claims Made 31/12/201231/12/2013 Effetto copertura Retroattività 31/12/2010 Prima richiesta di risarcimento / circostanza Estensione a Pagamento o da polizza precedente Decorrenza: Scadenza: Retroattività: 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2010 Efficacia Polizza Errore

18 18 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC 6. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR E ARBITRATO) I° FASE Tentativo di risoluzione bonaria – ADR (alternative dispute resolution) In caso di divergenze sulla natura dellerrore professionale, ammissibilità al risarcimento del danno e/o interpretazione delle norme contrattuali di polizza, le Parti convengono di risolvere la questione con un tentativo di conciliazione rivolgendosi al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale della Provincia di residenza dellAssicurato (o in mancanza della Regione). II° FASE Risoluzione con ARBITRATO Nel caso di insuccesso della soluzione bonaria, le Parti si obbligano a rimettersi ad un Collegio Arbitrale composto da: 3 Arbitri di cui 2 iscritti allOrdine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il quale è iscritto lAssicurato; in caso di disaccordo tra le Parti, il terzo Arbitro è nominato dal Presidente dellOrdine presso il quale è iscritto lAssicurato. 7.CALCOLO DEL PREMIO MINIMO ANNUO Il premio minimo indicato in polizza è calcolato unicamente sulla base degli introiti realizzati nel corso del precedente anno fiscale. Al termine dellanno non viene richiesto alcun premio di regolazione. (segue)

19 Sezione Prima Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale 19

20 Lassicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante allAssicurato ai sensi di legge, nellesercizio dellattività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonchè da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che lAssicurato sia regolarmente iscritto allAlbo professionale del C.N.D.C.E.C. LAssicurato viene tenuto indenne di ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento per danni commessi con colpa anche a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi dei quali sia civilmente responsabile nellesercizio della propria attività. A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese in garanzia: 20 a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, laggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dellAssicurato per responsabilità attribuibili allAssicurato stesso c) le responsabilità derivanti allAssicurato nellespletamento dellattività di liquidatore non giudiziale di Società d) le responsabilità derivanti allAssicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dellAssicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo f ) lapposizione dellasseverazione per studi di settore come da normativa vigente g) Le responsabilità in applicazione del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 in materia di Privacy e successive modifiche legislative e regolamenti, in conseguenza dellerrato trattamento di dati personali Oggetto dellAssicurazione ed attività assicurativa

21 Lassicurazione vale inoltre: 21 1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117); 2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142); 3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui lAssicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa lincarico di effettuare tale pagamento; 4. per lattività professionale dellAssicurato svolta a favore delle Società di cui sia anche componente dellorgano amministrativo o del collegio sindacale; 5. si intende parificata allattività dellAssicurato quella svolta dallazienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dellAssicurato o nella quale lAssicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dellAssicurato stesso; 6. per luso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso linvio telematico anche delle dichiarazioni fiscali ai sensi DPR 322/98 e successive modifiche (segue) Oggetto dellAssicurazione ed attività assicurativa

22 Lassicurazione vale inoltre: 22 7.per lattività di Consulente del Lavoro esercitata direttamente dallAssicurato o dai suoi collaboratori 8.Per lattività di Attestatore di cui Regolamento di Funzionamento seguito accordo 22.10.2010 tra CNDCEC-ABI-UNIONCAMERE. 9.per lattività di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D.lgs 28/10 dal D.M.180/10, Decreto del 24.7.06, D.Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti. (segue) Oggetto dellAssicurazione ed attività assicurativa

23 23 Lassicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dellAssicurato nel Mondo Intero escluso USA e CANADA; resta comunque inteso che lassicurazione è regolata dalla Legge Italiana. Lassicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale scelto dallAssicurato per ciascun sinistro/anno (le opzioni prevedono massimali da 250.000,00 a 5.000.000,00 questi ultimi sono elevabili sino a 15.000.000,00 su specifica richiesta). Per ogni sinistro le garanzie vengono prestate con franchigie fisse diversificate a seconda dei massimali opzionati (franchigie minime a partire da Euro 260,00 per ogni sinistro). Estensione territoriale Limiti di indennizzo Sinistro E la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal terzo e dallassicurato.

24 Sezione Seconda Norme che regolano lassicurazione in Generale 24

25 LAssicurato è esonerato dallobbligo di denuncia di altre assicurazioni (deroga dellart. 1910 C.C.) e in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art. 1913 C.C.). Il sinistro viene pagato in proporzione al massimale delle polizze, anche se le stesse sono entrambe prestate da Chartis. 25 Salvo il caso di dolo, dopo liquidazione del sinistro la Società Assicuratrice (in deroga art. 1916 C.C.) non farà alcuna rivalsa nei confronti: a) collaboratori, praticanti, tirocinanti, dipendenti b) coadiutori, delegati e depositari dellAssicurato c) delle persone del cui operato lAssicurato debba rispondere ad eccezione dei professionisti esterni iscritti nei relativi albi Il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede dellAssicurato Norme che regolano lassicurazione in generale Altre assicurazioni Foro competente Diritto di surrogazione

26 Oltre ai casi previsti per legge lAssicurazione cessa: a) per decesso dellAssicurato o scioglimento dello Studio Associato (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza). b) per interruzione da parte dellAssicurato allesercizio della professione con cancellazione dallAlbo Professionale (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza). c) in caso di radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dallAlbo Professionale (il rapporto assicurativo cessa con effetto immediato). 26 Norme che regolano lassicurazione in generale Cessazione del rapporto assicurativo (segue) Termini Valgono i seguenti termini: a) Proroga assicurazione: rinnovo annuale automatico salvo disdetta da inviarsi con raccomandata r.r. nei 60 giorni precedenti la data di scadenza b) Denuncia sinistro: 10 gg. dallevento e/o dalla data in cui sia pervenuta la richiesta di risarcimento e/o dalla data in cui lAssicurato ne sia venuto a conoscenza c) Recesso in caso di sinistro da parte della Società Assicuratrice : preavviso di 60 gg. Lintera gestione della Convenzione (tra il CNDCEC e gli Assicuratori) e dei singoli contratti assicurativi è affidata allATI / Aon – Biverbroker – Acros – Banchero Costa. Dette Società di Brokeraggio opereranno nellambito di competenze territoriali. Clausola Broker

27 Sezione Terza Condizioni Aggiuntive (solo se espressamente richiamate) 27

28 AllAssicurato è data possibilità di estendere il contratto base con le seguenti Condizioni Aggiuntive che devono essere espressamente richiamate: 16 A) Sindaco/Revisore contabile di Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) – Gli Assicuratori valuteranno caso per caso linserimento in garanzia di Società quotate. A.1)Consigliere di Amministrazione in Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso linserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio. A.2)Membro di Organi di controllo e di sorveglianza in Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 10% del sinistro con un minimo di Euro 3.000,00 e massima di Euro 20.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso per caso linserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio. B) Visto pesante certificazione tributaria (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) Condizioni Aggiuntive

29 29 Condizioni Aggiuntive (segue) C) Assistenza fiscale - Visto di Conformità (garanzia prestata con il limite base del massimale di legge previsto in 1.033.000,00 polizza, elevabile sino a 5.000.000,00) – estensione di garanzia per lapposizione del Visto di Conformità (visto leggero) per lAssistenza Fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dellAgenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. Per questa garanzia, in caso di cessazione di polizza, lassicurazione vale anche per richieste di risarcimento pervenute allAssicurato e denunciate nei 5 anni successivi (POSTUMA). La Compagnia pagherà ai terzi eventuali sinistri senza applicare alcuna franchigia. D) Attività presso i CAAF o CAF istituiti con Legge il 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e regolamenti (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) E) Attività di Amministratori di stabili svolta nei modi previsti dallart. 1130 e 1131 del C.C. e successive modifiche legislative e/o regolamenti (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) F) Attività di Curatela, Commissario giudiziale, Liquidatore per la responsabilità derivante nellespletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza) G) Vincolo di solidarietà questa estensione garanzia (già operante per tutte le attività coperte dalla presente polizza base) fa riferimento ai soli Assicurati che ricoprono gli incarichi di Sindaco/Revisore contabile e Consigliere di Amministrazione di Società e/o di Enti Pubblici nei casi in cui si dovessero trovare solidalmente responsabili con altri soggetti; gli Assicuratori risponderanno per quanto dovuto dallAssicurato fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.

30 30 Condizioni Aggiuntive (segue) H) Conduzione dello studio – RCT/O relativamente alla suindicata estensione di copertura, la Società risponderà entro il limite del massimale di Euro 250.000,00 per singolo sinistro / anno; è compresa la responsabilità civile personale dei dipendenti e la committenza auto (art. 2049 C.C.). Gli Assicuratori, se di interesse, garantiscono massimali maggiori. Il sommario assicurativo di cui sopra e' un breviario meramente indicativo esclusivamente finalizzato a dare alcuni chiarimenti all'assicurato, fornendogli una panoramica delle clausole di maggior rilievo contenute nella polizza. Atteso tale suo carattere, tutto quanto in esso riportato deve quindi intendersi come un semplice richiamo di alcuni articoli e clausole che regolano il contratto che abbiamo inteso evidenziare e se del caso commentare senza che ciò valga in alcuna misura a modificare, alterare, escludere tutto quanto riportato nella polizza originale e nelle eventuali appendici. Talché', per quanto riguarda le clausole e i testi di garanzia vale esclusivamente quanto riportato nei rispettivi testi integrali previsti in polizza e nelle eventuali appendici cui raccomandiamo di fare in ogni caso riferimento.

31 Visto di Conformità 31

32 Convenzione CNDCEC Chartis Europe Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andrà a sottoscrivere lIscritto al ODCEC 32 CHI PUO ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i Consulenti del Lavoro. Lo Studio Associato e i Consulenti dello Studio compresi i Consulenti del Lavoro.

33 33 Registrati come utente Clicca per registrarti

34 34 Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero: Registrazione Nuovo Utente Selezioni Solo Visto Conformità se è interessato esclusivamente a tale copertura.

35 35 Nota Bene: Tutti i campi compilati sono obbligatori. Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero: Compliazione Anagrafica

36 36 Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero: Nuova sottoscrizione Nota bene: Per Fatturato si intende il totale delle parcelle percepite per la sola attività di compensazione Credito Iva

37 37 Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero: Rinnovo

38 38 Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero: Contabile Bonifico Bancario (segue) ALLEGANDO LA CONTABILE DEL BONIFICO LA SUA RICHIESTA SARA COMPLETATA!

39 39 Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero: (segue) Contabile Bonifico Bancario Potrà comunque allegare il bonifico in qualunque momento, riaccedendo alla sua area personale.

40 Tutela Legale 40

41 41 CHI PUO ADERIRE Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al CNDCEC Lo Studio Associato Le Società EDP (compresi gli Amministratori). Le Società di Servizi(compresi gli Amministratori). Le Società EDP (compresi gli Amministratori). Le Società di Servizi(compresi gli Amministratori). Dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola ed eventuali collaboratori a progetto. Convenzione CNDCEC DAS SpA Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza che andrà a sottoscrivere lIscritto al CNDCEC

42 42 > > le spese per lintervento del legale incaricato della gestione del sinistro > > le spese per un secondo legale domiciliatario > > le spese investigative > > le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dellAssicurato > > le spese per lintervento del Consulente Tecnico dUfficio > > le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.) > > le spese di giustizia > > gli arbitrati per la decisione di controversie Per quali spese

43 1. 1. Le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile o la costituzione di parte civile in sede penale; 2. 2. La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità : 43 O IN ALTERNATIVA I° OPZIONE (sempre presente): x) x) dopo esaurimento delle spese per resistere allazione del danneggiato a carico dellAssicuratore di R.C. y) y) nel caso in cui la Polizza di R.C. non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio II° OPZIONE (sempre presente) LAssicurato ha facoltà di nominare autonomamente un legale di sua fiducia per la gestione del sinistro dandone informazione alla Società. Per quali eventi 3. 3. I procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche, solo in caso di colpa lieve ; 4. 4. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 5. 5. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi quando vi sia sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato; 6. 6. La difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01; 7. 7. Le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola

44 Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96 e successive modifiche legislative comprese altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 196/03 con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse allapplicazione delle norme sulla tutela dei dati personali. 44 Pacchetto Sicurezza (già compreso nel premio)

45 45 A partire da 90,00 per singolo Professionista. Nessuna a carico del Professionista. Premio lordo annuo Garanzie Franchigia per sinistro A partire da 10.000,00 e sino a 80.000,00 per sinistro. Massimale In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le inadempienze contrattuali su beni/servizi forniti; e in tutti gli altri casi in Europa. Estensione Territoriale

46 Grazie per lattenzione Dott. Alessandro Cian / CNDCEC – Commissione Assicurativa Avv. Alberto Manzella Federico Gattinoni / AON


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