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ORDINANZA MINISTERIALE n. 26 del 15 03 2007 ISTRUZIONI E MODALITA ORGANIZZATIVE E OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NELLE SCUOLE STATALI E NON STATALI. ANNO SCOLASTICO 2006/2007
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INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro della Pubblica Istruzione. Per l'anno scolastico 2006/2007, la sessione inizia il giorno 20 giugno 2007
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CANDIDATI INTERNI Ammessi i candidati che hanno conseguito una valutazione positiva in sede di scrutinio finale (la legge 425/1997 prevedeva lammissione in ogni caso) ammessi alla abbreviazione le stesse condizioni sono previste per gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali funziona il corso di studi fino al suo completamento Per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 non si applica la disciplina relativa ai debiti.
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Sono ammessi alla abbreviazione gli studenti iscritti alle penultime classi che abbiano riportato in sede di scrutinio finale non meno di 8/10 in ciascuna materia, non meno di 7/10 nella valutazione finale dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze in tali anni.
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In sede di scrutinio finale si procede ad una valutazione dello studente che tenga conto: – delle conoscenze e delle competenze acquisite nellultimo anno del corso di studi; – delle capacità critiche e espressive; – degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione tale da sostenere lesame di Stato anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline
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CANDIDATI INTERNI Per tutti gli studenti, comunque, dovrà essere formulato dal consiglio di classe un giudizio di ammissione, che assolverà il compito di fornire alla commissione di esame ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato
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– Entro il 15 maggio, per la Commissione desame, i consigli di classe dellultimo anno elaborano un apposito documento relativo allazione educativa e didattica realizzata nellultimo anno di corso. – Negli istituti professionali il documento deve recare specifiche indicazioni sulla terza area professionalizzante.
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CANDIDATI ESTERNI – I candidati esterni sono tenuti a presentare domanda di ammissione allesame, ed eventualmente a quelli preliminari, solo in istituti statali o paritari del comune di residenza (se lindirizzo non è presente nel comune di residenza i riferimenti successivi sono, nellordine, la provincia e la regione) entro il 30 novembre 2006. Il requisito della residenza deve essere comprovato. – Le domande dei candidati detenuti devono essere presentate al Direttore Generale dellUSR. – Eventuali domande tardive possono essere prese in considerazione esclusivamente dal Direttore Generale dellUSR.
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CANDIDATI ESTERNI – Lo studente che, per situazioni personali, aventi carattere di eccezionalità, abbia necessità di sostenere lesame in luogo diverso dal proprio comune (o provincia o regione di residenza) dovrà farne domanda al Direttore Generale dellUSR della Regione ove ha la residenza anagrafica con unita dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà. Il Direttore Generale valuterà le motivazione addotte ed esprimerà il conseguente parere. – In caso di parere positivo, listanza sarà assegnata ad un istituto nellambito della regione
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CANDIDATI ESTERNI – Il Dirigente scolastico ha lobbligo di verificare - la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, - che non venga superato il limite massimo del 50% di candidati esterni rispetto al numero degli interni, - che ad ogni classe/commissione non siano assegnati più di 35 candidati, - tutto quanto previsto dallordinanza in questione allart.4, comma 7;
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CANDIDATI ESTERNI Nel caso in cui il numero di candidati esterni non consenta il rispetto del predetto criterio di ripartizione, il Direttore Generale può costituire commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, o di solo candidati esterni, fino a un massimo di due commissioni ed esclusivamente presso scuole statali; I candidati esterni possono sostenere gli esami preliminari e di Stato negli istituti ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento o struttura, compresi quelli con indirizzo linguistico con programmi approvati con D.M. 31/07/1973; in tal caso i programmi sono quelli dellindirizzo sperimentale
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CANDIDATI ESTERNI – negli istituti che attuano sperimentazioni autonome di solo ordinamento o non assistite, devono dichiarare nella domanda se intendono sostenere gli esami su programmi oggetto di sperimentazione o su programmi ordinari; – non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali dove è attivato il c.d. SIRIO;
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CANDIDATI ESTERNI non in possesso di promozione allultima classe, sostengono un esame preliminare davanti al consiglio di classe dellistituto in cui sosterranno lesame di Stato, al quale sono ammessi solo con un punteggio minimo di 6/10 in ciascuna delle prove effettuate. Sono considerati eventuali crediti formativi. Lammissione allesame di Stato è subordinata al superamento dellesame preliminare.
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CANDIDATI ESTERNI – appartenenti a Paesi UE, non in possesso di idoneità o promozione allultima classe, possono sostenere lesame di Stato previo superamento dellesame preliminare. – non appartenenti ai Paesi dellUE, che non abbiano frequentato lultimo anno di corso in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane allestero, possono sostenere lesame di Stato in qualità di privatisti (art. 1, comma 7 – l. 11/1/2007 n. 1)
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CANDIDATI ESTERNI – degli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti con il corso di studi (dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione per esperienze lavorative nella Pubblica Amministrazione entro il 31/05); – dellI.T. per le Attività Sociali, indirizzo dirigenti di comunità, e dellI.T. per il turismo che, per documentati impedimenti, non abbiano svolto i rispettivi tirocini, possono sostenere lesame di Stato, previa annotazione nella certificazione integrativa del diploma prevista allart. 13 del DPR 323/1998. Tale carenza non è ammessa per i candidati che devono sostenere lesame preliminare in relazione agli anni precedenti lultimo (terza e quarta);
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CANDIDATI ESTERNI – degli istituti tecnico – commerciali, in possesso di idoneità o promozione alle classi terminali di indirizzi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Amministrativo Industriale, Commercio con lestero) possono sostenere lesame unicamente per lindirizzo giuridico – economico – aziendale. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale sostengono lesame preliminare nelle discipline degli anni per i quali non hanno lidoneità e su quelle previste dal piano di studi dellultimo anno.
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Sono ammessi i candidati esterni che: – abbiano compiuto il 19° anno di età entro lanno solare, purché abbiano adempiuto lobbligo scolastico; – indipendentemente dalletà, siano in possesso del titolo di licenza media da un numero di anni pari a quello del corso di studi per il quale sostengono lesame di Stato (per gli istituti professionali e darte i possesso da almeno 1 anno del diploma di qualifica o di licenza corrispondente); – compiano il 23° anno di età entro lanno solare in cui si svolge lesame di Stato (esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo); – siano in possesso di altro titolo di scuola secondaria superiore di durata quadriennale; – abbiano cessato la frequenza dellultimo anno prima del 15 marzo.
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Non sono ammessi candidati che abbiano sostenuto, o sostengano, nella stessa sessione qualsiasi tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.
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Candidati esterni agli esami per lindirizzo di Dirigente di Comunità I candidati presentano domanda ad un solo istituto, statale o paritario del comune di residenza. Le commissioni con soli candidati esterni possono essere istituite presso scuole statali con le modalità di cui allart. 17 dellOM n. 26/2007. I dirigenti scolastici degli istituti statali o paritari, con lo specifico indirizzo, assegnano i candidati esterni alle classi terminali, osservando il limite invalicabile del 50% rispetto ai candidati interni e di 35 candidati per classe (priorità: ordine cronologico dellacquisizione agli atti)
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Candidati esterni agli esami per lindirizzo di Dirigente di Comunità Le domande eccedenti vengono trasmesse al Direttore Generale dellUSR che provvede alla loro distribuzione unicamente presso gli istituti statali, rispettando i limiti di cui sopra e nel numero massimo di 2 commissioni per istituto
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Programma desame Per i candidati esterni presso istituto con apposito indirizzo il documento di riferimento è quello del 15 maggio. Per i candidati esterni presso istituto che non ha apposito indirizzo, il punto di riferimento è costituito dal programma del MPI, disponibile nel sito: http//www.istruzione.it, area tematica: esami di Stato – quadro normativo 1999/2000
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Diplomi e certificazioni Per i candidati esterni presso un istituto che non ha apposito indirizzo, i diplomi e le relative certificazioni recheranno la dicitura: Solo sede desame. Tutti i diplomi devono recare la dicitura: Diploma di Istituto Tecnico per attività sociali – indirizzo: dirigente di comunità
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ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI Il dirigente scolastico: – procede alla costituzione di apposite commissioni, composte prioritariamente dai docenti dellultimo anno; – presiede i consigli di classe e predispone il calendario degli esami preliminari; – se occorre, comunica al Direttore Generale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore Generale dovrà reperire i commissari mancanti; – rilascia la certificazione ad esame avvenuto
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ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal dirigente scolastico dellistituto sede desame – Lammissione dei candidati esterni allesame di Stato è subordinata al superamento dellesame preliminare attraverso prove scritte e/o orali, così come previsto dal piano di studi. – I candidati in possesso di altro titolo di durata quadriennale, sostengono lesame preliminare sulle materie e sulle parti del programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, nonché su quelle dellultimo anno di corso.
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ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI – I candidati provenienti dalla UE, in possesso di promozione allultima classe del tipo di studi e di livello equivalente, sostengono lesame preliminare con le modalità di cui sopra. Ladempimento dellobbligo scolastico si intende soddisfatto con la frequenza di numero di anni di istruzione almeno pari a quelli previsti dallordinamento italiano per lassolvimento dellobbligo scolastico.
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ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI – I candidati non appartenenti ai Paesi della UE, che abbiano frequentato con esito positivo classi in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane allestero, sostengono lesame preliminare con le modalità di cui sopra. – I candidati esterni in possesso di precedente idoneità o promozione allultima classe non sostengono lesame preliminare. – Il candidato è ammesso allesame di Stato se consegue un punteggio minimo di 6/10
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ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI Lesame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Se occorre il consiglio è integrato con docenti delle materie insegnate negli anni precedenti
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SEDI DEGLI ESAMI Per i candidati interni sono sede di esame gli istituti statali, paritari e le scuole pareggiate e legalmente riconosciute nelle quali funzionano corsi di studi completi. Per i candidati esterni sono sede di esame gli Istituti statali o paritari. Per i candidati non residenti in Italia, la sede desame è individuata dal Direttore Generale dellUSR
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LE COMMISSIONI DESAME La commissione è composta di non più di 6 commissari, dei quali 50% esterni e 50% interni, più il presidente esterno. I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico che, in caso di assoluta necessità, può ricorrere a personale incluso nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenze. La commissione è nominata dal Direttore dellUSR, le nomine sono effettuate, nellordine, nellambito comunale o provinciale (in casi eccezionali, ambiti regionali o interregionali); è tassativamente escluso lambito distrettuale
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LE COMMISSIONI DESAME Ogni 2 classi sono nominati un unico presidente e i commissari esterni. Deve essere assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta. Ad ogni classe non sono assegnati più di 35 studenti, i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti e il loro numero non può superare il 50%.
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LE COMMISSIONI DESAME Solo in casi eccezionali, e solo presso istituti statali, possono essere attivate commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, o con soli candidati esterni È facoltà delle commissioni di provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari Le decisioni finali sono assunte dalla commissione a maggioranza assoluta
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LE COMMISSIONI DESAME La misura dei compensi dovuti a presidenti e commissari è fissata in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola. Presso il MPI è stata costituita una task force di dirigenti tecnici con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione circa le novità dellesame, nonché di provvedere, di concerto con gli ispettori operanti nelle regioni, allattuazione di adeguate forme di assistenza e di intervento.
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LE COMMISSIONI DESAME Alla funzione ispettiva viene affidato il compito di svolgere sul territorio di riferimento sistematiche verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento delle operazioni di esame
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Sostituzione dei componenti le commissioni La partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi di servizio, non è consentito rifiutare lincarico. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Direttore Generale dellUSR.
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PROVE E PUNTEGGI La finalità dellesame di Stato è la stessa prevista dallart. 6 della L. 425/1996: lesame di Stato è finalizzato allaccertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nellultimo anno di corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali di ciascun candidato, nonché delle capacità critiche del candidato. Sono confermati i contenuti delle tre prove scritte alle quali si aggiunge il colloquio.
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PROVE E PUNTEGGI La seconda prova degli istituti tecnici, professionali, darte e dei licei artistici tiene conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriste delle discipline coinvolte e può essere articolata in più di una giornata.
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PROVE E PUNTEGGI Punteggi massimi (per la.s. 2007/2008): – 15 punti per ciascuna delle tre prove scritte; – 35 punti per il colloquio; – 20 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni; – punteggio massimo complessivo: 100 punti – nulla cambia per i 5 punti di cui dispone la Commissione entro i 100 punti totali (da attribuire solo se il candidato ha un credito di almeno 15 punti e un risultato complessivo delle prove desame pari a 70) – è ammessa lattribuzione della lode per il candidato che, senza aver usufruito dei 5 punti, abbia raggiunto 100
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PROVE E PUNTEGGI – Non ci sono novità per la predisposizione delle prove: le prime due spettano al Ministero; la terza alla commissione; nulla di nuovo per la conduzione del colloquio. – Abrogato lart.1 del dl.gs 286/2004, istitutivo del Servizio Nazionale di Valutazione, che affidava allINVALSI il compito di predisporre le prove – anche per la scuola secondaria di 1° e 2° grado
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PROVE E PUNTEGGI – lINVALSI predispone i modelli di prova da proporre alle commissioni per lelaborazione della terza prova scritta – lINVALSI utilizzerà le prove scritte per valutare i livelli di apprendimento conseguiti dai candidati, secondo parametri applicati a livello internazionale per assicurarne la comparabilità
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CREDITO SCOLASTICO Lattribuzione del credito scolastico va deliberata, motivata, verbalizzata e pubblicata allalbo dellistituto. I docenti di RC, e quelli delle attività alternative alla RC, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
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CREDITO SCOLASTICO Candidati interni Il credito scolastico viene attribuito ai sensi della tabella allegata al DPR n. 323 del 23/7/1998 Nel caso di abbreviazione il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe ai sensi del DPR 323/1998 Agli alunni che nel penultimo e/o terzultimo anno non siano in possesso di credito, lo stesso viene attribuito dal consiglio di classe dellultimo anno per idoneità (TAB. B) per promozione (TAB. A)
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CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe di fronte al quale gli studenti sostengono lesame preliminare Se in possesso di idoneità o promozione allultimo anno, il credito scolastico per lultimo anno è attribuito dalla commissione nella misura ottenuta nel penultimo anno Se lo studente è in possesso di titoli formativi la commissione o il consiglio di classe possono aumentare il punteggio di 2 punti
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CREDITO SCOLASTICO Le esperienze professionali documentate possono costituire credito formativo In caso di prove preliminari relative a più anni il punteggio andrà moltiplicato per il numero degli anni (tabella C DPR 323/1998) Ai candidati idonei allultima classe che, a seguito di esame di Stato o idoneità, non devono sostenere lesame preliminare il credito scolastico è attribuito dalla commissione nella misura di 2 punti sia per lultimo che per il penultimo anno (Tab B per idoneità; tab A per promozione; tab. C se il candidato ha sostenuto esami preliminari)
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CREDITO SCOLASTICO Qualora i candidati non rientrino in nessuno dei casi previsti dalle tabelle di cui sopra il credito scolastico è attribuito nella misura di 2 punti per anno
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CREDITI FORMATIVI Per la.s. 2006/2007 valgono le disposizioni di cui al DM 24/2/2000 n. 49 La documentazione relativa deve pervenire allistituto entro il 15 maggio 2007; è ammessa la certificazione
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Sintesi a cura di Cinzia Buscherini Trasposizione in diapositive di PowerPoint di Luciano Lelli
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