La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Art. 1, co.2, D.lgs. 504/92 Presupposto IL POSSESSO Aree fabbricabili Fabbricati Terreni agricoli Immobili a qualunque uso destinati Diretto godimento.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Art. 1, co.2, D.lgs. 504/92 Presupposto IL POSSESSO Aree fabbricabili Fabbricati Terreni agricoli Immobili a qualunque uso destinati Diretto godimento."— Transcript della presentazione:

1 Art. 1, co.2, D.lgs. 504/92 Presupposto IL POSSESSO Aree fabbricabili Fabbricati Terreni agricoli Immobili a qualunque uso destinati Diretto godimento Immobili strumentali Immobili merce Il potere sulla cosa che si manifesta con lesercizio della: - P- P- P- PROPRIETA - A- A- A- ALTRO DIRITTO REALE Art. 1140 Cod.Civile

2 Immobili soggetti ad ICI FABBRICATI AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI Art.2 d.lgs.504/92 Lettera b)Lettera a)Lettera c)

3 Cosè un fabbricato? Lunità immobiliare iscritta (o che deve essere iscritta) nel CATASTO EDILIZIO URBANO La pertinenza pertinenza (817 c.c.): Autorimessa, c.c.): Autorimessa, giardino, cortile, posto auto…..etc. Larea Larea occupata dalla costruzione (che non è autonomamente tassabile) Sono parte integrante del fabbricato: Fabbricato di nuova costruzione è soggetto allimposta a partire: - dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, - se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (non rileva labitabilità o agibilità) (non rileva labitabilità o agibilità)

4 Cosè unarea fabbricabile strumenti urbanistici generali (P.R.C. o il programma di fabbricazione) strumenti attuativi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) R.M. 17.10.1997 n.209/E è sufficiente che risulti da un piano regolatore generale CTC 10.11.1998 n.5518 necessità di essere incluso sia nei P.P. che in quelli attuativi Un area utilizzabile a scopo edificatorio in base a: ORIENTAMENTI

5 Cosè un terreno agricolo Il terreno adibito allesercizio delle attività indicate nellart. 2135 c.c. E DETERMINANTE EFFETTIVO UTILIZZO CHE VIENE FATTO DEL FONDO RISPETTO ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA

6 Utilizzo del terreno UTILIZZO AGRICOLO SCONTA LICI COME TERRENO AGRICOLO ANCHE SE AREA EDIFICABILE UTILIZZO NON AGRICOLO TERRENI INCOLTI ORTICELLI, CONDOTTI NON IMPRENDITORIALMENTE SE EDIFICABILE SE NON EDIFICABILE SCONTANO LICI COME AREA EDIFICABILE COME AREA EDIFICABILE SONO ESCLUSI DALLICI

7 Base imponibile Art. 5 D.lgs.504/92 Art. 5 D.lgs.504/92 VALORE DEGLI IMMOBILI FABBRICATI AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI Rendita risultante in catasto al 1° gennaio rivalutata 5% Rendita risultante in catasto al 1° gennaio rivalutata 5% Rendita catastale presunta (relativa ad immobili similari) se non iscritti in catasto o soggetti a mutamenti con variazione di rendita Rendita catastale presunta (relativa ad immobili similari) se non iscritti in catasto o soggetti a mutamenti con variazione di rendita Valore venale in comune commercio risultante al 1° gennaio dellanno dimposta, considerando lubicazione dellare, la destinazione duso, gli indici di edificabilità, i prezzi medi di mercato per aree similari Valore venale in comune commercio risultante al 1° gennaio dellanno dimposta, considerando lubicazione dellare, la destinazione duso, gli indici di edificabilità, i prezzi medi di mercato per aree similari Reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio rivalutato del 25% e moltiplicato per 75 Reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio rivalutato del 25% e moltiplicato per 75 DETERMINAZIONE DELLIMPOSTA BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA - DETRAZIONI - RIDUZIONI

8 Versione in vigore sino al 31.12.2006 4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sullammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. 4. (Comma abrogato) dalla FINANZIARIA 2007 Comma 173, lett. a)

9 Se la dichiarazione è relativa a fabbricati indicati nel comma 4 dell art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 4 dell art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento D.Lgs.504/92 – art.11 – Liquidazione ed accertamento (soppresso dal 1° gennaio 2007)

10 Art. 74 Legge 21.11.2000 n.342 EVOLUZIONE DELLE GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE Efficacia delle attribuzioni o modificazioni di rendita TERRENIFABBRICATI DALLA NOTIFICAZIONE a cura dellAgenzia del Territorio

11 A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci sono a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della partita. Dall avvenuta notificazione decorre il termine di cui all art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati. Art. 74 L.342/2000

12 atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, Situazioni transitorie atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, CIRCOLARE 4/E del 13.1.01 l inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate

13 Cassazione Civile – sezione Tributaria – 26 ottobre 2005 n. 20775 L efficacia del classamento opera anche relativamente agli anni successivi alla denuncia della variazione che ha portato alla modifica della rendita: non si tratta di retroattivit à ma di applicabilit à della variazione della rendita che è cosa diversa dall efficacia Termine di decorrenza della nuova rendita - le differenti posizioni della giurisprudenza - Cassazione Civile – sezione Tributaria – 17 febbraio 2005 n. 3233 La nuova rendita (notificata) può spiegare effetti soltanto per i periodi di imposta successivi alla notifica …. Nessuna norma di principio può giustificare l applicazione della rendita agli anni pregressi sulla base di una applicazione retroattiva non prevista dall art. 74 della L.342/00 che stabilisce: a partire dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali…sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione

14 PROCEDURA DOC-FA D.M. 701 del 19.4.1994 CIRCOLARE 16.11.2000 n.207/E L art.74 non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi Ici secondo la procedura DOC-FA PARTE PROPOSTA RENDITA AGENZIA TERRITORIO ENTRO 12 MESI RETTIFICA

15 LA FINANZIARIA 2005 commi 336 e seguenti

16 Comma 336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

17 Comma 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune. Comma 339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337. Il Provvedimento è stato emanato il 16 febbraio 2005 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005 n. 40

18 RIEPILOGO L.488/99 Art.30 d.m.701/94 DOC-FA L. 342/00 ART. 74 FINANZIARIA 2007


Scaricare ppt "Art. 1, co.2, D.lgs. 504/92 Presupposto IL POSSESSO Aree fabbricabili Fabbricati Terreni agricoli Immobili a qualunque uso destinati Diretto godimento."

Presentazioni simili


Annunci Google