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PubblicatoAngiolo Roberti Modificato 10 anni fa
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1 La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 1° Modulo PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali Direzione Regionale della Puglia Novità in materia di tributi locali introdotte dalla legge finanziaria 2007 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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2 LIMPOSTA DI SCOPO per la realizzazione di un opera pubblica Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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3 LIMPOSTA DI SCOPO E dovuta in relazione alla opera pubblica da realizzare E determinata applicando alla base imponibile dellICI unaliquota massima dello 0,5 per mille E versata per un periodo massimo di cinque anni comma 147 FINANZIARIA 2007 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia comma 147 FINANZIARIA 2007
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4 …la struttura Ad essa di applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI Il gettito complessivo non può superare il 30% della spesa dellopera pubblica da realizzare comma comma 148 FINANZIARIA 2007 comma 150 FINANZIARIA 2007 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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5 Opere realizzabili a) Opere per il trasporto pubblico urbano comma 149 FINANZIARIA 2007 c) Opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi b) Opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti d) Opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini e) Opere di realizzazione di parcheggi pubblici f) Opere di restauro g) Opere di conservazione dei beni artistici e architettonici h) Opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche i) Opere di realizzazione e manutenzione straordinaria delledilizia scolastica Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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6 Il regolamento istitutivo dellimposta di scopo COSA DEVE PREVEDERE Lopera pubblica da realizzare comma 146 FINANZIARIA 2007 Laliquota da applicare Lammontare della spesa da finanziare Le modalità di versamento degli importi dovuti Le esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione allesistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dellICI sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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7 Il diritto al rimborso Mancato inizio dellopera pubblica Spetta il rimborso entro due anni dal versamento comma comma 151 FINANZIARIA 2007 …data da specificare nel regolamento …e in caso di mancato completamento dellopera ? entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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8 Fine imposta di scopo Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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9 Laddizionale comunale allIRPEF Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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10 Laddizionale comunale allIRPEF ISTITUZIONE DAL 1° GENNAIO 1999 D.LGS. 28/09/1998, N. 360 - Art. 1 DECRETO MINISTERIALE FISSA L ALIQUOTA ADDIZIONALE (di base) COMUNI POSSONO VARIARE ALIQUOTA Art. 1, comma 3 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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11 Laddizionale comunale allIRPEF DECRETO MINISTERIALE ALIQUOTA ADDIZIONALE (di base) COMUNE VARIAZIONE ALIQUOTA 0% mai emanati 0,2 % O,5 % allanno limite massimo Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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12 I blocchi alle variazioni in aumento Art.3, comma 1, lettera a), della Legge 289/2002 Deliberate dopo il 29 settembre 2002 Sospensione sino al raggiungimento di un accordo sul federalismo fiscale La sospensione vale anche per i primi aumenti (Circolare n.1 – 11/02/2003) Art.2, comma 21, Legge 350/2003 Proroga la sospensione delle delibere di aumento sino al 31 dicembre 2004 Art.1, comma 51, Legge 311/2004 Ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2006 Eccezione: -I Comuni che non hanno mai deliberato -Possono aumentare (istituire) laddizionale nella misura massima dello 0,1% - per gli anni 2005-2006-2007 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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13 I blocchi alle delibere di aumento 19992000200120022003200420052006 2007 D.LGS.360/98 istituzione 1° BLOCCO Fin.03 2° BLOCCO Fin.04 3° BLOCCO Fin. 5 SBLOCCO FINANZIARIA 2007 Articolo unico Comma 144 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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14 MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007 COMMA 142 Comma 3 VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE Eliminazione limite annuo di aumento Aumento misura max Da 0,5 a 0,8% DELIBERAZIONE REGOLAMENTARE Ex art. 52 d.lgs.446/97 Pubblicazione sul sito informatico Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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15 MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007 COMMA 142 Comma 3 bis FACOLTA DI DISPORRE UNA SOGLIA DI ESENZIONE Requisiti reddituali (generici) Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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16 MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007 COMMA 142 Comma 4 Previsione di un versamento in ACCONTO 30% delladdizionale ottenuta sulla base del reddito imponibile dellanno precedente Se la delibera è pubblicata entro il 15 febbraio Laliquota deliberata per lanno di riferimento Se la delibera è pubblicata dopo il 15 febbraio Laliquota dellanno precedente Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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17 LA QUANTIFICAZIONE DELLADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4 comma 4 REDDITO COMPLESSIVO LORDO IRPEF Somma dei redditi di ogni categoria Oneri deducibili (art. 10 TUIR) IMPONIBILE IRPEF IRPEF LORDA Detrazioni per oneri (art.15) IRPEF NETTA DOVUTA Deduzioni per oneri di famiglia (art. 12 TUIR) SINO AL 2006 ADDIZIONALE IRPEF Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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18 ESEMPIO DI TASSAZIONE 1000 IMPOSTA LORDA 100 ONERI DEDUCIBILI 850 IMPONIBILE IRPEF 195,50 IRPEF LORDA 10 DETRAZIONI DIMPOSTA 185,50 IRPEF NETTA DOVUTA 50 ONERI FAMILIARI SINO AL 2006 6,8 ADDIZIONALE IRPEF 23% ALIQUOTA 0,8% Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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19 LA QUANTIFICAZIONE DELLADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4 comma 4 REDDITO COMPLESSIVO LORDO IRPEF Somma dei redditi di ogni categoria Oneri deducibili (art. 10 TUIR) IMPONIBILE IRPEF IRPEF LORDA Detrazioni per oneri (art.15) IRPEF NETTA DOVUTA DAL 2007 FINANZIARIA IMPONIBILE ADDIZIONALE IRPEF DETRAZIONI per oneri di famiglia (art. 12 TUIR)art. 12 TUIR Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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20 LA QUANTIFICAZIONE DELLADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4 comma 4 1000ESEMPIO 100 900 IMPONIBILE IRPEF 207 – IRPEF LORDA 10 189,50 ? 8 ? (criterio diverso) 7,2 ADDIZIONALE IRPEF 23% 0,8% DAL 2007 FINANZIARIA Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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21 Gli adempimenti dei sostituti dimposta Art. 1, comma 5comma 5 D.Lgs.360/98 ACCONTO SALDO Max 9 rate mensili Da marzo (sino a novembre) Dal mese successivo al conguaglio Max 22 rate mensili Determinato allatto del conguaglio Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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22 FINANZIARIA 2007 – COMMA 143 A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. Versamento delladdizionale direttamente a favore dei Comuni Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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23 Fine addizionale comunale irpef Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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24 La compartecipazione dei Comuni al gettito dellIRPEF …in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle autonomie locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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25 Dal 1° gennaio 2007 Partecipazione allo 0,69% del gettito IRPEF del penultimo anno precedente lesercizio di riferimento Comma 189 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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26 Precedente compartecipazione % al riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato art.67, c.3art.67, c.3L.388/004,5%2002 (2003) art.31, c.8art.31, c.8L.289/026,5%2003 art.21, c.8L.350/03 2004 art.1 c.65 L.311/04 2005 art.1,c.152 L.266/05 2006 con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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27 Il meccanismo dei tagli Comma 191 Dal 2008 Lincremento del gettito (dinamica dellIrpef) Ripartizione secondo criteri da definire con D.m. Senza corrispondente taglio ai trasferimenti Comma 190 Dal 2007 Consolidamento riduzione dei trasferimenti Garanzia dellinvarianza delle risorse Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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28 Esempio sul meccanismo dei tagli Nel 2007 Quota di compartecipazione TAGLI AL FONDO ORDINARIO GETTITO IRPEF Dal 2008 Quota di compartecipazione TAGLI AL FONDO ORDINARIO GETTITO IRPEF INCREMENTO Secondo criteri da definire con D.m. Interno di concerto.... Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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29 Il rispetto del patto di stabilità interno Comma 702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita' interno. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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30 Fine compartecipazione Irpef Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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31 Addizionale comunale e provinciale sullimposta sullenergia elettrica Comma 152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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32 Addizionale comunale e provinciale sullimposta sullenergia elettrica Comma 153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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33 Imposta provinciale di trascrizione Comma 154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta". Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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34 Differimento dei termini di rientro dei debiti comunali Comma 155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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35 Competenza consiliare alla delibera di aliquote e tariffe Comma 156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale". Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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36 Oneri per la rimozione di manifesti affissi illegittimamente Comma 157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria". Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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37 Fine imposte comunali e provinciali varie Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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38 Imposta Comunale sugli Immobili DICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI Art. 10, comma 4 d.lgs.504/92 DICHIARAZIONE d.lgs. 241/97 PAGAMENTO CON MODELLO F24 MODALITA DI PAGAMENTO Art. 59, comma 1 Lett. l, n.1) d.lgs.446/97 COMUNICAZIONE D.LGS.504/92 CONCESSIONARIO D.LGS. 446/97 DIRETTO – A MEZZO POSTA Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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39 DECRETO VISCO-BERSANI D.L. 223 del 4 luglio 2006 (conv. Legge 4 agosto 2006 n.248) TERMINI DI VERSAMENTO DAL 1° MAGGIO 07 prima ACCONTOentro il 16 giugno entro il 20 giugno SALDOdal 1° al 16 dicembre dal 1° al 20 dicembre Art. 37 Comma 13 e comma 14 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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40 DECRETO VISCO-BERSANI FACOLTA DI VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 Art. 37 COMMA 55 In attesa di attuazione con: Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate entro 120 giorni Facoltà di versamento ICI con MODELLO F24 estesa a tutti i contribuenti (senza necessità di convenzione) Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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41 Semplificazione adempimenti Soppressione dellobbligo di dichiarazione - comunicazione Già prevista, entro il 30 giugno 2006, dallart. 59, comma 7 bis, del D.Lgs. 82/05 (come integrato dal d.lgs. 159/06) Codice dellAmministrazione digitale dal 2007……………. Provvedimento Direttore Agenzia Territorio Certificazione effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali Abolizione dellobbligo di: dichiarazione comunicazione In attesa Comma 53 Comma 54 Entro il 31/12/06 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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42 Attuale situazione In attesa dellemanazione del decreto dellAgenzia del Territorio COOPERAZIONE APPLICATIVA (SISTEMA DI INTERSCAMBIO PORTALE DEI COMUNI (WWW.AGENZIATERRITORIO.GOV.IT)WWW.AGENZIATERRITORIO.GOV.IT CIRCOLARE N. 7/T 15.12.2006N. 7/T Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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43 FINANZIARIA 2007 Articolo unico – legge 296 del 27 dicembre 2006 DATI DA INDICARARE IN DICHIARAZIONE (730-UNICO) Dichiarazione PERSONE FISICHE e E.N.C. Dal 2008 (redditi 2007) Per ogni fabbricato: indirizzo e identificativo catastale Limporto dellICI pagata nellanno precedente Comma 101 Dichiarazione ENTI COMMERCIALI Dal 2008/2009 (redditi 2007/2008) TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DELLICI Comma 102 In attesa di decreto attuativo del Capo Dipartimento Politiche Fiscali
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44 Adempimenti per il 2007 Comma 104 Indicazione dellICI dovuta per il 2006 Modello 730 Quadro B Modello UNICO Quadro RB Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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45 CONTROLLI INCROCIATI COMMA 103 Agenzia Entrate Comune Indicazioni versamenti 730 UNICO CONTROLLO 36 BIS VERSAMENTI F24 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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46 CONTROLLI INCROCIATI COMMA 105 COMUNE Agenzia del Territorio Disponibilità dati datastali CONTROLLO 504/92 Attesa decreto Min.Econ. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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47 FINE DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI ICI Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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48 IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI CATASTALI FUNZIONI STATALI Art. 65 d.lgs. 112/98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59. Finanziaria 2007 - comma 194 (modifica) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI Art. 66
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49 Le disposizioni del riparto (prima della Finanziaria 2007) FUNZIONI STATALI Art. 65 FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI Art. 66 l…..1e funzioni relative: a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h); b) soppresso; c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti. le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) alla disciplina dei libri fondiari; d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie; e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento; h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.
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50 Le disposizioni del riparto (dopo la Finanziaria 2007) FUNZIONI STATALI Art. 65 FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI Art. 66 1….le funzioni relative: a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h); b) (lettera abrogata); c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti. 1…..le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione deiredditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) alla disciplina dei libri fondiari; d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari; e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti; h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.
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51 Le funzioni conferite ai Comuni PRIMA DOPO LA FINANZIARIA 1….le funzioni relative: a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h); b) (lettera abrogata); c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti. l…..1e funzioni relative: a) alla conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h); b) soppresso; c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
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52 Le funzioni mantenute allo Stato DOPO LA FINANZIARIA 1…..le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) alla disciplina dei libri fondiari; d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari; e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti; h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati. PRIMA DELLA FINANZIARIA le funzioni relative: a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento; c) alla disciplina dei libri fondiari; d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie; e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte; f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali; g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento; h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.
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53 DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE Finanziaria 2007 Comma 195 – Dal 1° novembre 2007, esercizio diretto delle attività di cui allart. 66 dlgs.112/98 Comma 196 – Conservazione degli atti del catasto (terreni e urbano) a decorrere dal Decreto attuativo (eccezione per i poli catastali già istituiti) Comma 197 – Facoltà di stipulare convenzioni non onerose con lAgenzia del territorio Comma 198 – Predisposizione, entro il 1° settembre 2007, delle modalità dintersambio per la cooperazione applicativa Comma 199 – Mantenimento dei livelli di servizio allutenza Comma 200 – Elaborazione annuale dellesito dellattività
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54 DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE 1° novembre 2007 Esercizio delle attività conferite ex art. 66 d.lgs.112/98 1.utilizzazione atti catastali 2.aggiornamento atti catastali 3.partecipazione alla determinazione degli estimi Emanazione DPR attuativo Termini e modalità trasferimento: -situazione dellinformatizzazione -Organizzazione dei comuni interessati conservazione atti catastali Esclusivamente con Agenzia territorio Gratuite - Decennali CONVENZIONI Definizione modalità interscambio per laccessibilità e interoperabilità applicativa delle banche dati (vedi circolare n. 7 del 15.12.2006)- d.lgs. 82/2005 1° settembre 2007 Mantenimento degli standard di servizio allutenza Servizio pubblico
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55 La nomina dei messi notificatori Il dirigente dellufficio competente Uno o più messi notificatori Nomina con provvedimento formale Comma 158 COSA NOTIFICARE: atti di accertamento dei tributi locali procedure esecutive ex rd 369/1910 (ingiunzione fiscale) atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie (tariffe ed altro) Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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56 La scelta… Dipendenti dellamministrazione LE POSSIBILITA Comma 159 Altri soggetti con qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità Dipendenti dei soggetti affidatari ex art. 52 d.lgs.446/97 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE CON SUPERAMENTO ESAME DI IDONEITA ? ? ? Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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57 Competenza e limiti Competenza territoriale Comma 160 DIVIETO DI SOSTITUZIONE O DELEGA AD ALTRI SOGGETTI Ente locale o soggetto affidatario, che lo ha nominato Direzione e coordinamento Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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58 Il compenso dei notificatori Legge 3 agosto 1999 n. 265 Autonomia e ordinamento degli enti locali Art. 10 – Le pubbliche amministrazioni, per la notifica dei propri atti, qualora non sia possibile notificare a mezzo servizio postale o nelle altre forme previste dalla legge, possono avvalersi dei messi comunali. Al Comune che vi provvede spetta, per ogni atto notificato, oltre alle spese postali, una somma che viene determinata con apposito decreto del Ministero delleconomia e delle finanze di concerto con il Ministro dellinterno. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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59 Il decreto ministeriale D.M. 3 ottobre 2006 (G.U. 254 del 31.10.06) art. 1 (in vigore dal 1°/4/2006) (sostituisce il d.m.6.8.03 – dal 1°aprile 03 – euro 5,56) Sono a carico degli enti che indicono elezioni e referendum (Stato, Regioni, Province) le spese per le notificazioni delle relative consultazioni. Sono a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali. euro 5,88 (aggiornato ogni 3 anni in relazione allindice ISTAT) spese di racc.ta a.r. (in caso di notifica ex art. 140 c.p.c.) Lente locale richiede, ogni semestre, alle singole amministrazioni richiedenti la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti allegando documentazione giustificativa. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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60 La ripetibilità delle spese di notifica Circolare Min.Economia 31 gennaio 2001 n.11/E la notificazione è onerosa e il relativo costo deve essere recuperato nei confronti dei destinatari degli atti notificati. Decreto Ministero Finanze – 8 gennaio 2001 – criteri: Sono ripetibili: le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge n. 890 del 1982 (notificazione a mezzo posta) le spese derivanti dallesecuzione degli articoli 137 e ss. c.p.c. ai sensi dellart. 60 del dpr 600/73 (notificazione atti al contribuente) le spese derivanti dallapplicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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61 euro 3,10 – per le notificazioni a mezzo racc.ta a.r. euro 5,16 - per le notificazioni: 1) personali, effettuate dai messi comunali o speciali 2) effettuate a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, o dagli ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali autorizzati dallA.F., ai sensi dellart. 14 della legge 890 del 1982. Ammontare delle spese ripetibili nei confronti del destinatario dellanno notificato Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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62 Spese non ripetibili 1)le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione lamministrazione è tenuta su richiesta; 2) le spese per la comunicazione di qualsiasi atto. La Circolare 11/2001 detta principi fondamentali da seguire per le notifiche e le relative spese. Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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63 In quanto sono principi generali dettati per il rispetto del principio di eguaglianza di trattamento e per il rispetto dello Statuto del contribuente. Ministero Finanze nota n. 2753/2001/DPF/UFF Applicabilità del d.m.8.1.2001 agli enti locali Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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64 fine Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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