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PubblicatoLoreto Grilli Modificato 11 anni fa
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(A.R.P.A.) RUOLO DELL’AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
in relazione agli inquinanti ambientali urbani - Dr. Carlo Balestra - ARPA PUGLIA
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BREVE INQUADRAMENTO STORICO
A seguito di referendum abrogativo delle competenze ambientali da parte delle Aziende USL, con Legge n°61 del 21/01/94, viene istituita l’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente e le Agenzie Regionali. In Puglia l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente è stata istituita con Legge Regionale n°6 del 22/01/99. Ad essa sono stati trasferiti i beni mobili, immobili ed il personale dei P.M.P.
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COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA
IN MATERIA AMBIENTALE Ricerca sui fenomeni di inquinamento e sulle condizioni di rischio ambientale Raccolta ed elaborazione dei dati ambientali Piani mirati per la tutela dell’ambiente Ricerca, sviluppo e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili
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COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA
IN MATERIA AMBIENTALE Informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali, con la relazione annuale sullo stato dell’ambiente della Regione Puglia Studi di valutazione di impatto ambientale Vigilanza e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale Valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive
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COMPITI PRINCIPALI DELL’ARPA
IN MATERIA AMBIENTALE Indagini laboratoristiche in materia ambientale richieste da Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, AUSL e Collettività Attività istruttoria connessa all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale Promozione di forme di consultazione con le varie organizzazioni ambientaliste sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria
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ASPETTI ORGANIZZATIVI L’A.R.P.A. si articola su tre livelli:
DELL’ARPA L’A.R.P.A. si articola su tre livelli: Regionale Provinciale Territoriale
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELL’ARPA Interesse regionale: Protezione dell’ambiente Prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all’ambiente Formazione e informazione Amministrativo
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ASPETTI ORGANIZZATIVI Interesse provinciale:
DELL’ARPA Interesse provinciale: Prevenzione ambientale Prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all’ambiente di vita
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ASPETTI ORGANIZZATIVI Interesse territoriale:
DELL’ARPA Interesse territoriale: Rappresentato da Servizi, con bacino di intervento coincidente con gli ambiti territoriali AUSL, deputati allo svolgimento tecnico di primo livello e alle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
DELL’ARPA Livello provinciale: Organizzato in forma Dipartimentale, è preposto allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti di Ministeri, Regioni, Comuni, Provincia, AUSL, Enti pubblici e privati, collettività.
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Organizzazione dell’ARPA: in Aree di interesse ambientale:
L’A.R.P.A. è strutturata in Aree di interesse ambientale: ACQUA ARIA SUOLO C
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Dotazione Organica e Strumentale
Sono stati trasferiti all’ARPA le funzioni, il personale, i beni, dei P.M.P. Altra dotazione organica da reperire mediante mobilità di personale appartenente a Ministeri, Regioni, Provincie, AUSL, Comuni, Enti pubblici vari.
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Dotazione Organica e Strumentale
A.R.P.A. ha deliberato una pianta organica provvisoria che prevede personale per circa 650 unità, in approvazione della Giunta Regionale
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NORMATIVA
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INQUINAMENTO ACUSTICO
NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO 1) D.P.C.M. 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 2) L. 26/10/95 n° 447 sull’inquinamento acustico. Legge quadro 3) D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
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INQUINAMENTO ACUSTICO
NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO 4) D.P.C.M. 31/03/98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. b e dell’art. 2 comma 6, 7 e 8 della L. 26/10/95 n°447. 5) D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.
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INQUINAMENTO ACUSTICO
NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO 6) L.R. n° 3 del 12/02/02 Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO COMMENTO Legge Quadro 26/10/95 n° 447 Presentazione, a cura del possessore delle sorgenti specifiche, della previsione di impatto acustico per realizzazione, modifica o potenziamento di: Art. 8 : aeroporti, strade, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie, scuole, ospedali e case di cura e riposo, parchi, insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui sopra. Sanzioni amministrative, a carico dei possessori delle sorgenti specifiche, variabili da a fatto salvo l’art. 658 del codice penale. Art. 10 : Vigilanza e controllo, delegati a Province, Comuni e ARPA. Art. 14 :
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 Tabella A Aree particolarmente protette: aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo e svago, residenziali rurali, parchi, ecc.. Classe I : Aree ad uso prevalentemente residenziale: aree interessate da traffico veicolare, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Classe II :
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 Tabella A Aree di tipo misto: traffico veicolare locale con media densità di popolazione, presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. Classe III : Aree di intensa attività umana: intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici, presenza di attività artigianali, strade di grande comunicazione e linee ferroviarie, aree portuali e aree con piccole industrie. Classe IV :
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 Tabella A Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e scarsità di abitazioni. Classe V : Aree esclusivamente industriali: aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Classe VI :
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 Tabella C Fissa i valori di immissione (ambiente esterno) per l’insieme di tutte le sorgenti in relazione alla seguente tabella: Art. 3 : CLASSI Tempi di riferimento Diurno (6:0022:00) Notturno (22:006:00) I 50 40 II 55 45 III 60 50 IV 65 55 V 70 60 VI 70
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 POICHÉ I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA (ANCHE IN ASSENZA DI UNA LEGGE REGIONALE), SI APPLICA LA NORMA TRANSITORIA DI CUI ALL’ART. 8, OVVERO SI ADOTTANO ANCORA I LIMITI ACUSTICI ESTERNI DI CUI AL D.P.C.M. 01/03/91.
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 01/03/91 Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse in relazione alla zonizzazione dei territori comunali. ART. 6 : ZONIZZAZIONE Limite diurno Leq(A) Limite notturno Leq(A) Zona esclusivamente industriale 70 65 Zona A (D.M. 02/04/68 n° 1444) 55 60 Zona B (D.M. 02/04/68 n° 1444) 50 70 Tutto il territorio nazionale 60
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 14/11/97 Valori limite differenziali di immissione (ambiente abitativo): Art. 4 : Diurno dB(A) (6:0022:00) Notturno dB(A) (22:006:00) Finestre Aperte 50 40 Finestre Chiuse 35 25 Criterio Differenziale 5 3
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INQUINAMENTO ACUSTICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 Art. 1 Determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto. Tali requisiti non si applicano alle manifestazioni e agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l’uso di macchine o di impianti rumorosi. In tali situazioni si applica la deroga sindacale ai limiti di inquinamento acustico, anche con prescrizioni.
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) (per impianti di TLC) 1) Legge 23/02/01 n° 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Legge quadro 2) L.R. n°5 del 08/03/02 Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz.
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) 3) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz” 4) Decr. Lgs. n° Agosto 2003 (entrato in vigore il ) “Codice delle comunicazioni elettroniche”
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti a bassa frequenza 50 Hz)
NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti a bassa frequenza 50 Hz) (per impianti a bassa frequenza 50 Hz) 1) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.”
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) COMMENTO D.P.C.M. 08 Luglio 2003 In un intervallo temporale qualsiasi di sei minuti, il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza non devono superare i limiti di esposizione: E (V/m) H (A/m) Frequenza (MHz) D (W/m2) Art. 3 comma 1 0.1 3 60 0.2 >3 3000 20 0.05 1 >3000 40 0.1 4
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 All'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione, in un qualsiasi intervallo di sei minuti: Art. 3 comma 2 E (V/m) H (A/m) Frequenza (MHz) D (W/m2) 0.1 6 0.016 0,10 (3MHz 300GHz)
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, cioè superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi, non devono superare i valori: Art. 4 (Obbiettivi di qualità) 0.1 6 0.016 0,10 (3MHz 300GHz) E (V/m) H (A/m) Frequenza (MHz) D (W/m2) 0.1 6 0.016 0,10 (3MHz 300GHz) E (V/m) H (A/m) Frequenza (MHz) D (W/m2)
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (per impianti di TLC) Legge 22/02/01 n°36 Controlli ambientali a favore dell’A.R.P.A. Art. 14 : Sanzioni previste da un minimo di 2 milioni a un massimo di 600 milioni. Art.15 :
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Elettrodotti a 50 Hz) (Elettrodotti a 50 Hz) Art. 3 comma 1 Induzione Magnetica (mT) Campo Elettrico (KV/m) 5 100 D.P.C.M. 08 Luglio 2003 Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Elettrodotti a 50 Hz) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 Art. 3 comma 2 Induzione Magnetica (mT) 10 A titolo di misura di cautela nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume il valore di attenzione da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Elettrodotti a 50 Hz) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 Art. 4 (Obbiettivi di qualità) Induzione Magnetica (mT) 3 Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e' fissato l'obiettivo di qualità da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
COMMENTO NORMATIVA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Elettrodotti a 50 Hz) D.P.C.M. 08 Luglio 2003 Art. 6 Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell‘Ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
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INDIRIZZI OPERATIVI INDIRIZZI OPERATIVI DIREZIONE GENERALE
Via De Ruggiero n° 58 – Bari – Tel.: Fax : Dipartimento di Lecce Via Miglietta n° 2 – Lecce – Tel.: Fax :
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