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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PROCEDIMENTI DISCIPLINARIFNOMCeO versione 7 marzo 2008 Ufficio Legale.

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Presentazione sul tema: "PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PROCEDIMENTI DISCIPLINARIFNOMCeO versione 7 marzo 2008 Ufficio Legale."— Transcript della presentazione:

1 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PROCEDIMENTI DISCIPLINARIFNOMCeO versione 7 marzo 2008 Ufficio Legale

2 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 2 LA NORMATIVA VIGENTE Art. 3 lettera f) D.L.C.P.S. 13/09/46 n. 233 Art. 3 lettera f) D.L.C.P.S. 13/09/46 n. 233 Artt. 38-77 D.P.R. 5/04/50 n. 221 Artt. 38-77 D.P.R. 5/04/50 n. 221 Art. 6 Legge 24/06/85 n. 409 Art. 6 Legge 24/06/85 n. 409 Art. 8 Legge 5/02/92 n. 175 Art. 8 Legge 5/02/92 n. 175

3 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 3 La normativa vigente Lart. 3 del D.L.C.P.S. 233/46 attribuisce ai Consigli degli Ordini lesercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti. La successiva legge 409/85 che ha istituito la professione di odontoiatra ha, però, profondamente modificato il quadro normativo attribuendo la competenza disciplinare alla Commissione per gli Iscritti allAlbo dei Medici Chirurghi e alla Commissione per gli Iscritti allAlbo degli Odontoiatri.

4 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 4 NATURA GIURIDICA Il Procedimento disciplinare ha natura giuridica di procedimento amministrativo nonostante alcune affinità con i procedimenti penali

5 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 5 DOPPIA COMPETENZA Quando il fatto da cui scaturisce il procedimento disciplinare non è attinente ad una delle due specifiche professioni ma riguarda genericamente lattività professionale, sono competenti, in caso di doppia iscrizione del professionista, entrambe le Commissioni Medica ed Odontoiatrica.

6 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 6 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SVOLTO DAGLI ORGANI DELLA FNOMCeO Unica eccezione alle regole della competenza per territorio e per materia è quella che concerne gli iscritti agli Albi che sono anche componenti medici e/o odontoiatri degli organi istituzionali degli Ordini provinciali. Unica eccezione alle regole della competenza per territorio e per materia è quella che concerne gli iscritti agli Albi che sono anche componenti medici e/o odontoiatri degli organi istituzionali degli Ordini provinciali. I componenti degli Ordini provinciali sono, ovviamente, sottratti alla competenza disciplinare degli organi di cui fanno parte. Per questa evidente ragione la competenza disciplinare viene attribuita alla Commissione per gli iscritti allAlbo dei medici chirurghi e alla Commissione degli odontoiatri della FNOMCeO. I componenti degli Ordini provinciali sono, ovviamente, sottratti alla competenza disciplinare degli organi di cui fanno parte. Per questa evidente ragione la competenza disciplinare viene attribuita alla Commissione per gli iscritti allAlbo dei medici chirurghi e alla Commissione degli odontoiatri della FNOMCeO. La medesima ratio comporta la soggezione dei componenti degli organi collegiali della Federazione e dei componenti designati dalla FNOMCeO nella Commissione Centrale al giudizio della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La medesima ratio comporta la soggezione dei componenti degli organi collegiali della Federazione e dei componenti designati dalla FNOMCeO nella Commissione Centrale al giudizio della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 7 POTERE DI INIZIATIVA A) Presidente A) Presidente dellOrdine B) Presidente B) Presidente della Commissione per gli Iscritti allAlbo degli Odontoiatri C) Procuratore C) Procuratore della Repubblica D) Ministro D) Ministro della Salute

8 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 8 INIZIATIVA PROPOSTA DAL MINISTRO DELLA SALUTE O DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA È importante sottolineare che quando liniziativa disciplinare sia promossa dal Ministro della Salute o dal Procuratore della Repubblica la competente Commissione ordinistica è obbligata ad aprire il procedimento disciplinare.

9 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 9 Questo non vuol dire che la Commissione perde la propria autonomia nello svolgere il giudizio che anche in questi casi può essere di assoluzione. Il Ministro della Salute ed il Procuratore della Repubblica non hanno infatti possibilità di intervenire nel procedimento ma il loro intervento potrà limitarsi soltanto nella proposizione del ricorso alla Commissione Centrale al termine del procedimento svolto dallOrdine.

10 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 10 IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA Art. 2 - Potestà e sanzioni disciplinari - Art. 2 - Potestà e sanzioni disciplinari - L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nellambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti. Il medico deve denunciare allOrdine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. In questo ambito è particolarmente importante il Codice di Deontologia Medica che tradizionalmente viene approvato della FNOMCeO nellesercizio della sua funzione di indirizzo e coordinamento della attività degli Ordini provinciali. In questo ambito è particolarmente importante il Codice di Deontologia Medica che tradizionalmente viene approvato della FNOMCeO nellesercizio della sua funzione di indirizzo e coordinamento della attività degli Ordini provinciali. Questo non vuole dire che un comportamento non sanzionato dal Codice Deontologico possa esimere da qualsiasi responsabilità disciplinare, in sostanza non vale nel procedimento disciplinare il principio penalistico del nullum crimen sine lege pertanto anche comportamenti non specificatamente previsti e sanzionati dal Codice Deontologico possono essere oggetto di procedimenti disciplinari in considerazione della autonomia di ciascun Ordine nella valutazione dei comportamenti dei propri iscritti. Questo non vuole dire che un comportamento non sanzionato dal Codice Deontologico possa esimere da qualsiasi responsabilità disciplinare, in sostanza non vale nel procedimento disciplinare il principio penalistico del nullum crimen sine lege pertanto anche comportamenti non specificatamente previsti e sanzionati dal Codice Deontologico possono essere oggetto di procedimenti disciplinari in considerazione della autonomia di ciascun Ordine nella valutazione dei comportamenti dei propri iscritti.

11 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 11 LA CONVOCAZIONE DEL SANITARIO (ART. 39 D.P.R. 5/04/50 N. 221) Lart. 39 disciplina le audizioni del sanitario da parte del Presidente dellOrdine o del Presidente della Commissione per gli Iscritti allAlbo degli Odontoiatri. Lart. 39 disciplina le audizioni del sanitario da parte del Presidente dellOrdine o del Presidente della Commissione per gli Iscritti allAlbo degli Odontoiatri. La recente giurisprudenza della Commissione Centrale ha, infatti, chiaramente sancito che laudizione deve essere svolta o dal Presidente dellOrdine o dal Presidente della Commissione per gli Iscritti allAlbo degli Odontoiatri per quanto concerne il relativo Albo. La recente giurisprudenza della Commissione Centrale ha, infatti, chiaramente sancito che laudizione deve essere svolta o dal Presidente dellOrdine o dal Presidente della Commissione per gli Iscritti allAlbo degli Odontoiatri per quanto concerne il relativo Albo.

12 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 12 Occorre chiarire che il Presidente (così chiameremo dora in poi lOrgano monocratico che tiene la convocazione) dovrà svolgere una sommaria verifica delle circostanze senza particolari formalità; solo quando si sia convinto che potrebbero risultare fatti potenzialmente idonei ad aprire un procedimento disciplinare procederà a convocare liscritto. Occorre chiarire che il Presidente (così chiameremo dora in poi lOrgano monocratico che tiene la convocazione) dovrà svolgere una sommaria verifica delle circostanze senza particolari formalità; solo quando si sia convinto che potrebbero risultare fatti potenzialmente idonei ad aprire un procedimento disciplinare procederà a convocare liscritto. Il Presidente, quindi, non ha in senso tecnico un potere di archiviare, ma ha il compito di appurare se esiste un minimo di circostanze che suggeriscano la necessità di procedere alla convocazione. Il Presidente, quindi, non ha in senso tecnico un potere di archiviare, ma ha il compito di appurare se esiste un minimo di circostanze che suggeriscano la necessità di procedere alla convocazione.

13 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 13 La convocazione va inviata con lettera raccomandata esplicitando, sia pure in modo sintetico, i motivi per cui liscritto viene convocato. È opportuno che la lettera sia inviata con un congruo periodo di tempo (almeno una settimana) per consentire al medico di predisporre le sue eventuali ragioni. È opportuno che la lettera sia inviata con un congruo periodo di tempo (almeno una settimana) per consentire al medico di predisporre le sue eventuali ragioni.

14 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 14 Il Consiglio di Stato, con la recente decisione del 2 settembre 2005, ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti in favore del sanitario sin dalla fase procedurale di cui allart. 39 del D.P.R. 05/04/1950 n. 221. Il Consiglio di Stato, con la recente decisione del 2 settembre 2005, ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti in favore del sanitario sin dalla fase procedurale di cui allart. 39 del D.P.R. 05/04/1950 n. 221.

15 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 15 SVOLGIMENTO DELLAUDIZIONE EX ART. 39 È necessario che laudizione sia svolta personalmente dal Presidente anche se non costituisce alcun motivo di nullità la presenza di un funzionario incaricato di redigere il verbale. Il Presidente nel giorno fissato per laudizione, esporrà i motivi della convocazione e porrà al sanitario specifiche domande provvedendo a raccogliere le risposte. È necessario evitare toni inquisitori e presunzioni di colpevolezza considerando che laudizione si svolge nellambito del momento preliminare del procedimento disciplinare allo scopo di assumere informazioni necessarie alla decisione della competente Commissione di aprire il procedimento.

16 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 16 Dellaudizione dovrà essere redatto un apposito verbale in cui vengono riportate con esattezza le domande del Presidente e le risposte del sanitario. Ad integrazione di quanto dichiarato nellaudizione, il sanitario può presentare successivamente una memoria scritta di risposta alle domande. Ad integrazione di quanto dichiarato nellaudizione, il sanitario può presentare successivamente una memoria scritta di risposta alle domande. Si suggerisce di predisporre il verbale in duplice originale firmati in ogni foglio dal Presidente e dal sanitario. Si suggerisce di predisporre il verbale in duplice originale firmati in ogni foglio dal Presidente e dal sanitario. Successivamente il Presidente consegnerà un originale al sanitario e un originale verrà trasmessa alla competente commissione per la valutazione in merito allapertura o meno del procedimento disciplinare. Successivamente il Presidente consegnerà un originale al sanitario e un originale verrà trasmessa alla competente commissione per la valutazione in merito allapertura o meno del procedimento disciplinare.

17 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 17 LA LEGGE 175/92 La legge 5/02/1992 n. 175 (variamente modificata e integrata nel corso del tempo), prevede il potere- dovere degli Ordini di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei sanitari che violino le disposizioni della legge stessa. Si discute ancora sulla natura giuridica delle sanzioni cioè se siano da considerare di carattere penale o disciplinare, resta il fatto che gli Ordini sono chiamati ad un ulteriore responsabilità cui non possono sottrarsi.

18 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 18 dubbio se lart. 3 della legge 175/92 possa considerarsi ancora in vigore dopo lemanazione della Legge 4 agosto 2006 n° 248. dubbio se lart. 3 della legge 175/92 possa considerarsi ancora in vigore dopo lemanazione della Legge 4 agosto 2006 n° 248. Lart. 3 della legge prevede comunque che: 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui allarticolo 1. che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo steso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dallesercizio della professione sanitaria, ai sensi dellart. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi ad un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui allarticolo 1. che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo steso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dallesercizio della professione sanitaria, ai sensi dellart. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi ad un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

19 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 19 La predeterminazione della sanzione è un fatto di carattere eccezionale in campo disciplinare mentre è tipico nella normativa penale. La predeterminazione della sanzione è un fatto di carattere eccezionale in campo disciplinare mentre è tipico nella normativa penale. Occorre dire che lirrogazione della pena prevista dallart. 3 dovrà avvenire al termine di un normale procedimento disciplinare (sarà quindi sospesa in caso di presentazione di ricorso alla CCEPS). Occorre dire che lirrogazione della pena prevista dallart. 3 dovrà avvenire al termine di un normale procedimento disciplinare (sarà quindi sospesa in caso di presentazione di ricorso alla CCEPS). Ovviamente le sanzioni specificate nel citato articolo 3 delle legge 175/92 potranno essere irrogate solo dopo aver pienamente provveduto a dimostrare la piena responsabilità del sanitario. Ovviamente le sanzioni specificate nel citato articolo 3 delle legge 175/92 potranno essere irrogate solo dopo aver pienamente provveduto a dimostrare la piena responsabilità del sanitario.

20 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 20 Occorre segnalare, infine, che anche lart. 8 della legge 175/92 prevede linterdizione della professione, per un periodo non inferiore ad un anno, per i sanitari che prestano il proprio nome ovvero la propria attività allo scopo di permettere di agevolare lesercizio abusivo della professione. Occorre segnalare, infine, che anche lart. 8 della legge 175/92 prevede linterdizione della professione, per un periodo non inferiore ad un anno, per i sanitari che prestano il proprio nome ovvero la propria attività allo scopo di permettere di agevolare lesercizio abusivo della professione. Anche se la norma parla di interdizione si ritiene che siamo di fronte ad un provvedimento disciplinare di sospensione, tipico dei procedimenti disciplinari stessi. Anche se la norma parla di interdizione si ritiene che siamo di fronte ad un provvedimento disciplinare di sospensione, tipico dei procedimenti disciplinari stessi.

21 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 21 Il comma 2 dellart. 8, infine, prevede la facoltà per gli Ordini di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. Nonostante qualche incertezza bisogna intendere la norma nel senso che gli Ordini possono chiedere alle competenti autorità giudiziarie (Carabinieri per la sanità, Organi di Polizia Giudiziaria) di svolgere queste ispezioni, non potendo di norma gli Ordini svolgere in prima persona compiti di carattere ispettivo e giudiziario.

22 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 22 INIZIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Dopo aver svolto laudizione di cui allart. 39 del D.P.R. 221/50 ed aver inviato il verbale stesso alla competente Commissione, il Presidente torna ad essere un semplice Consigliere della Commissione per quanto riguarda la decisione di aprire o meno il procedimento disciplinare. In pratica dopo laudizione e gli altri eventuali adempimenti istruttori, la questione disciplinare verrà inserita fra i punti allo.d.g. della competente Commissione. In sede di Commissione il Presidente si limiterà ad illustrare ed a riferire sulla vicenda lasciando alla competente Commissione il compito di deliberare o meno lapertura del procedimento disciplinare.

23 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 23 DELIBERAZIONI Le decisioni che potrà assumere la Commissione possono al riguardo essere soltanto tre: delibera di apertura del procedimento disciplinare; 1. delibera di apertura del procedimento disciplinare; 2. delibera di non apertura del procedimento disciplinare (archiviazione); 2. delibera di non apertura del procedimento disciplinare (archiviazione); 3. delibera di mandato al Presidente di svolgere ulteriori attività istruttorie. 3. delibera di mandato al Presidente di svolgere ulteriori attività istruttorie.

24 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 24 La Commissione non è chiamata ad esprimere alcun giudizio sulla colpevolezza o meno del sanitario ma deve limitarsi ad accertare se, in base allistruttoria già svolta, esistano i presupposti per dar luogo ad un procedimento disciplinare.

25 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 25 È da ricordare che dal momento dellapertura del procedimento disciplinare il sanitario interessato non ha più diritto di trasferirsi ad altro Ordine fino al termine del procedimento stesso (art. 10 comma 2 D.P.R. 221/50).

26 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 26 FISSAZIONE DELLA SEDUTA DI GIUDIZIO – NOTIFICA DEGLI ADDEBITI Dopo la delibera di apertura del procedimento disciplinare il Presidente è tenuto (in tempi ragionevolmente brevi ma non esistono termini prescrizionali) a comunicare tramite lettera raccomandata al sanitario: a) la menzione circostanziata degli addebiti; a) la menzione circostanziata degli addebiti; b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dellinteressato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte; b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dellinteressato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte; c) lindicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; c) lindicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; d) lespresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione, si procederà al giudizio in sua assenza. d) lespresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione, si procederà al giudizio in sua assenza. Nel termine di cui alla lettera b) linteressato può chiedere di essere sentito.

27 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 27 Il Presidente nel fissare la data della riunione ha anche il compito di nominare il relatore che illustrerà agli altri componenti delle Commissioni, durante la seduta di giudizio, le questioni attinenti il procedimento. È particolarmente importante indicare con estrema cura gli addebiti ricordando che il giudizio dovrà poi essere svolto solo sulla base degli addebiti stessi senza alcuna possibilità di contestare fatti diversi non esplicitamente menzionati fra gli addebiti. Si ritiene che la responsabilità di indicare in modo circostanziato gli addebiti spetti alla Commissione nel suo complesso. Il Presidente, infatti, che firma la lettera raccomandata di cui trattasi, si limiterà a riportare la decisione al riguardo già assunta dalla Commissione al momento dellapertura del procedimento disciplinare.

28 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 28 È importante chiarire inoltre, che deve essere assolutamente rispettato il termine di 20 giorni fra linvio della lettera e la celebrazione del procedimento disciplinare. Tale termine non può essere ridotto onde consentire al sanitario di apprestare al meglio la sua difesa, prendere visione degli atti relativi al suo deferimento e produrre le proprie controdeduzioni. Entro tale termine il sanitario può chiedere di essere sentito dal Presidente e anche chiedere una proroga ulteriore prima della celebrazione del giudizio. Si raccomanda lassoluta osservanza di questo termine considerando che si è nel campo della tutela del diritto della difesa espressamente garantito dalla Costituzione. A questo riguardo, anche se lart. 39 del D.P.R. 5/04/1950 n° 221 non lo prevede espressamente è opportuno comunicare nella lettera che il sanitario può farsi assistere da un avvocato e/o da un esperto legale.

29 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 29 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Trascorsi i 20 giorni dallinvio della lettera di addebito, nel luogo nel giorno e nellora fissata, la Commissione si riunisce per la celebrazione del procedimento disciplinare. È da notare che per la validità della riunione è sufficiente che intervenga la maggioranza semplice dei componenti la Commissione stessa.

30 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 30 Accade spesso anche se dovrebbe essere evitato che la seduta della Commissione non si esaurisca in una unica giornata, ma che occorra procedere ad aggiornamento della seduta stessa. Questa situazione non comporta di per sé nullità del procedimento e della relativa decisione ma è necessario che rimanga immutata la composizione del Collegio giudicante per il principio dellunicità del giudice.

31 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 31 Da un punto di vista procedurale la seduta si apre con lesposizione da parte del relatore dei fatti addebitati corredati dalle circostanze appurate nella fase istruttoria. Da un punto di vista procedurale la seduta si apre con lesposizione da parte del relatore dei fatti addebitati corredati dalle circostanze appurate nella fase istruttoria. È ovvio che il relatore deve limitarsi ad una esposizione obiettiva senza anticipare alcun tipo di giudizio o valutazioni di merito. È ovvio che il relatore deve limitarsi ad una esposizione obiettiva senza anticipare alcun tipo di giudizio o valutazioni di merito. Dopo lintervento del relatore deve essere data la parola allincolpato che, come già evidenziato, può farsi assistere da un avvocato di fiducia e/o da un esperto legale. Dopo lintervento del relatore deve essere data la parola allincolpato che, come già evidenziato, può farsi assistere da un avvocato di fiducia e/o da un esperto legale.

32 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 32 È qui il caso di ricordare che la Commissione, nella seduta di giudizio, invece, non può farsi assistere da alcun esperto legale considerando che svolge un ruolo giudicante e che quindi il suo comportamento deve essere improntato allassoluta imparzialità.

33 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 33 Dopo lintervento dellincolpato e le eventuali domande, la Commissione fa uscire lincolpato stesso e il suo eventuale avvocato e/o esperto legale e procede ad assumere la decisione. Dopo lintervento dellincolpato e le eventuali domande, la Commissione fa uscire lincolpato stesso e il suo eventuale avvocato e/o esperto legale e procede ad assumere la decisione. Si ricorda che la decisione è presa a maggioranza di voto e che in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si ricorda che la decisione è presa a maggioranza di voto e che in caso di parità prevale il voto del Presidente. La seduta disciplinare non è pubblica e pertanto non possono assistere componenti diversi da quelli della Commissione di disciplina; non è ammessa, durante la seduta, la presenza neanche del personale dellOrdine. La seduta disciplinare non è pubblica e pertanto non possono assistere componenti diversi da quelli della Commissione di disciplina; non è ammessa, durante la seduta, la presenza neanche del personale dellOrdine.

34 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 34 Della seduta disciplinare viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Della seduta disciplinare viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Nel verbale devono essere riportati, ai sensi dellart. 46 del D.P.R. 221/50: Nel verbale devono essere riportati, ai sensi dellart. 46 del D.P.R. 221/50: il giorno, mese ed anno; il giorno, mese ed anno; il nome dei componenti il Collegio giudicante intervenuti; il nome dei componenti il Collegio giudicante intervenuti; il giudizio esaminato; il giudizio esaminato; il provvedimento preso. il provvedimento preso. Il dispositivo della decisione deve essere riportato nel verbale. Il dispositivo della decisione deve essere riportato nel verbale.

35 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 35 LA DECISIONE La decisione è, da un punto di vista formale, una vera e propria sentenza e deve contenere, a pena di nullità, lindicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati, delle prove assunte, lesposizione dei motivi ed infine il dispositivo. La decisione è, da un punto di vista formale, una vera e propria sentenza e deve contenere, a pena di nullità, lindicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati, delle prove assunte, lesposizione dei motivi ed infine il dispositivo. Mentre il verbale contenente il dispositivo della decisione può essere predisposto immediatamente e dello stesso può essere dato lettura allincolpato, la decisione è un atto formale più complesso e va redatta separatamente dal verbale cui poi sarà allegata. Mentre il verbale contenente il dispositivo della decisione può essere predisposto immediatamente e dello stesso può essere dato lettura allincolpato, la decisione è un atto formale più complesso e va redatta separatamente dal verbale cui poi sarà allegata.

36 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 36 È importante dedicare molta attenzione alle motivazioni che devono permettere di ricostruire liter logico che ha portato alla formazione del convincimento. È importante dedicare molta attenzione alle motivazioni che devono permettere di ricostruire liter logico che ha portato alla formazione del convincimento. La motivazione deve essere, ovviamente, proporzionata al caso di specie e deve contenere anche lindicazione delle prove assunte allo scopo di spiegare chiaramente il ragionamento che ha condotto la Commissione ad adottare la decisione. La motivazione deve essere, ovviamente, proporzionata al caso di specie e deve contenere anche lindicazione delle prove assunte allo scopo di spiegare chiaramente il ragionamento che ha condotto la Commissione ad adottare la decisione.

37 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 37 Importante è osservare che la decisione deve tener conto solo dei fatti addebitati e qualora fossero esaminati altri fatti idonei ad una valutazione disciplinare si dovrebbe far luogo ad un altro procedimento. Importante è osservare che la decisione deve tener conto solo dei fatti addebitati e qualora fossero esaminati altri fatti idonei ad una valutazione disciplinare si dovrebbe far luogo ad un altro procedimento.

38 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 38 Si ricorda, infine, che ai sensi dellart. 47 del D.P.R. 5/04/50 n° 221 la decisione deve essere sottoscritta da tutti i componenti della Commissione. Si deve in proposito prendere atto che tale norma regolamentare si deve ritenere superata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 323/2001 in base alla quale le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal Presidente e dallestensore (v. anche CCEPS dec. nn. 201/2001 e 61/2002). Si ricorda, infine, che ai sensi dellart. 47 del D.P.R. 5/04/50 n° 221 la decisione deve essere sottoscritta da tutti i componenti della Commissione. Si deve in proposito prendere atto che tale norma regolamentare si deve ritenere superata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 323/2001 in base alla quale le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal Presidente e dallestensore (v. anche CCEPS dec. nn. 201/2001 e 61/2002). Il provvedimento deve essere pubblicato mediante deposito delloriginale negli Uffici di Segreteria, che provvedono a notificare copia allinteressato. Il provvedimento deve essere pubblicato mediante deposito delloriginale negli Uffici di Segreteria, che provvedono a notificare copia allinteressato. Ai sensi dellart. 40 del D.P.R. 221/50 anche dellesito del giudizio disciplinare viene data comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministro della Salute e al Procuratore della Repubblica. Ai sensi dellart. 40 del D.P.R. 221/50 anche dellesito del giudizio disciplinare viene data comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministro della Salute e al Procuratore della Repubblica.

39 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 39 SANZIONI DISCIPLINARI Al di là delle innovazioni introdotte come già visto dalla legge 175/92 le sanzioni disciplinari sono elencate nellart. 40 del D.P.R. 221/50: 1. lavvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 2. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3. la sospensione dallesercizio della professione per la durata da uno a sei mesi salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43; 4. la radiazione dallAlbo.

40 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 40 È importante notare che larticolo 42, che prevede per reati particolarmente gravi la radiazione, deve essere ora letto alla luce della pronuncia della Commissione Centrale, della Corte di Cassazione e dei principi della Corte Costituzionale. È importante notare che larticolo 42, che prevede per reati particolarmente gravi la radiazione, deve essere ora letto alla luce della pronuncia della Commissione Centrale, della Corte di Cassazione e dei principi della Corte Costituzionale. In sostanza, non è più legittimo prevedere un automatismo fra la condanna per i reati non colposi previsti dallart. 42 e la radiazione. Il provvedimento di radiazione potrà certamente essere assunto, ma dovrà derivare dal normale svolgimento del procedimento disciplinare attraverso una motivata decisione. In sostanza, non è più legittimo prevedere un automatismo fra la condanna per i reati non colposi previsti dallart. 42 e la radiazione. Il provvedimento di radiazione potrà certamente essere assunto, ma dovrà derivare dal normale svolgimento del procedimento disciplinare attraverso una motivata decisione. Si ricorda, infine, che anche in caso di radiazione il sanitario potrà essere reiscritto trascorsi 5 anni dal provvedimento e se sia avvenuta, in caso di condanna penale, la riabilitazione. Si ricorda, infine, che anche in caso di radiazione il sanitario potrà essere reiscritto trascorsi 5 anni dal provvedimento e se sia avvenuta, in caso di condanna penale, la riabilitazione.

41 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 41 INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE Lart. 3 del codice di procedura penale prevedeva lobbligo della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale. Lart. 3 del codice di procedura penale prevedeva lobbligo della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale.

42 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 42 Il nuovo codice Il nuovo codice di procedura penale ha abolito lobbligatorietà della sospensione. di procedura penale ha abolito lobbligatorietà della sospensione.

43 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 43 È peraltro opportuno sospendere il procedimento disciplinare nel momento in cui inizia il procedimento penale e fino al passaggio in giudicato della sentenza.

44 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 44 In tal modo si evitano diversità di giudizio come potrebbe succedere un iscritto venisse condannato in sede disciplinare e successivamente assolto con formula piena dal giudice penale perché il fatto non sussiste, perché limputato non lha commesso o perché il fatto non costituisce reato (v. art. 653 c.p.p. modificato dallart. 1 della legge 97/2001). In tal modo si evitano diversità di giudizio come potrebbe succedere qualora un iscritto venisse condannato in sede disciplinare e successivamente assolto con formula piena dal giudice penale perché il fatto non sussiste, perché limputato non lha commesso o perché il fatto non costituisce reato (v. art. 653 c.p.p. modificato dallart. 1 della legge 97/2001).

45 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 45 IL PATTEGGIAMENTO In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) le Commissioni ordinistiche dovranno valutare la rilevanza deontologica dei fatti, avendo piena discrezionalità sia per una decisione di condanna che di assoluzione.

46 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 46 OBBLIGATORIETA DELLAZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE Lobbligatorietà dellazione disciplinare quando sia iniziato procedimento penale è prevista dallart. 44 del D.P.R. 221/50: Fuori dei casi di radiazione, previsti dallart. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso… Fuori dei casi di radiazione, previsti dallart. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso…

47 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 47 Il Presidente dellOrdine, quando viene informalmente a conoscenza dellinizio di un procedimento penale a carico di un professionista, deve chiedere conferma scritta alla competente Procura della Repubblica. È opportuno che la richiesta sia fatta con lettera raccomandata e citando lart. 3 della legge istitutiva che assegna il potere disciplinare agli Ordini. È opportuno che la richiesta sia fatta con lettera raccomandata e citando lart. 3 della legge istitutiva che assegna il potere disciplinare agli Ordini.

48 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 48 LA PRESCRIZIONE DELLAZIONE DISCIPLINARE Lart. 51 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: lazione disciplinare si prescrive in cinque anni. Lart. 51 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: lazione disciplinare si prescrive in cinque anni. I cinque anni decorrono dallultimo atto o fatto censurabile dentologicamente. I cinque anni decorrono dallultimo atto o fatto censurabile dentologicamente. Quando invece la violazione della regola deontologica consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato compiuto lultimo atto. Quando invece la violazione della regola deontologica consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato compiuto lultimo atto. Ovviamente linizio del procedimento interrompe la prescrizione che comincerà a decorrere di nuovo se il procedimento disciplinare non avesse seguito. Ovviamente linizio del procedimento interrompe la prescrizione che comincerà a decorrere di nuovo se il procedimento disciplinare non avesse seguito.

49 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 49 LA PRESCRIZIONE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione (in base al quale lOrdine deve iniziare il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere dalla conclusione del procedimento penale aperto nei confronti del proprio iscritto. Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione (in base al quale lOrdine deve iniziare il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere dalla conclusione del procedimento penale aperto nei confronti del proprio iscritto. La CCEPS più volte ha ribadito questo principio in svariate decisioni. La CCEPS più volte ha ribadito questo principio in svariate decisioni.

50 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 50 Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13427/04) ha chiarito che leffetto interruttivo della prescrizione si verifica quando il procedimento disciplinare ha rilevanza esterna (deposito della decisione e notificazione degli atti agli interessati) altri atti del procedimento disciplinare che non avessero rilevanza esterna non avrebbero leffetto di interrompere la prescrizione.

51 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 51 SOSPENSIONE DI DIRITTO Lart. 43 comma 1° del D.P.R. 221/50 disciplina la c.d. sospensione di diritto. Lart. 43 comma 1° del D.P.R. 221/50 disciplina la c.d. sospensione di diritto. Tale sospensione non è il frutto di un procedimento disciplinare ma ha una sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale delliscritto. Tale sospensione non è il frutto di un procedimento disciplinare ma ha una sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale delliscritto.

52 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 52 È ovvio che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non può svolgere lattività professionale. È ovvio che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non può svolgere lattività professionale. Non essendo nel campo del procedimento disciplinare la sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio Direttivo che ha il compito di tenere lAlbo professionale. Non essendo nel campo del procedimento disciplinare la sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio Direttivo che ha il compito di tenere lAlbo professionale.

53 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 53 La sospensione di diritto potrà essere pronunciata solo a seguito di notizia ufficiale proveniente dalla competente autorità e durerà fino a quando avrà effetto il provvedimento della magistratura. La sospensione di diritto potrà essere pronunciata solo a seguito di notizia ufficiale proveniente dalla competente autorità e durerà fino a quando avrà effetto il provvedimento della magistratura.

54 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 54 SOSPENSIONE FACOLTATIVA Lart. 43, comma 2, del D.P.R. 221/50 prevede invece la c.d. sospensione facoltativa che si ha quando il professionista sia stato diffidato dallautorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato o Ordine di comparizione o di accompagnamento. Lart. 43, comma 2, del D.P.R. 221/50 prevede invece la c.d. sospensione facoltativa che si ha quando il professionista sia stato diffidato dallautorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato o Ordine di comparizione o di accompagnamento.

55 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 55 In questo caso la sospensione non è automatica in quanto occorre sentire il professionista, quindi si procede ad una valutazione, sia pure preliminare, del comportamento del sanitario. In questo caso la sospensione non è automatica in quanto occorre sentire il professionista, quindi si procede ad una valutazione, sia pure preliminare, del comportamento del sanitario. Proprio per questo motivo, lopinione prevalente ritiene che lorgano di competenza sia la Commissione Medica o Odontoiatrica e non il Consiglio Direttivo. Al termine della sospensione facoltativa potrà essere iniziato un ordinario procedimento disciplinare. Proprio per questo motivo, lopinione prevalente ritiene che lorgano di competenza sia la Commissione Medica o Odontoiatrica e non il Consiglio Direttivo. Al termine della sospensione facoltativa potrà essere iniziato un ordinario procedimento disciplinare.

56 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 56 Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo trascorsi 30 giorni (dalla notificazione del provvedimento stesso) a disposizione dellincolpato per proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo trascorsi 30 giorni (dalla notificazione del provvedimento stesso) a disposizione dellincolpato per proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. LESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

57 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 57 Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo anche dopo il rigetto da parte della Commissione Centrale del ricorso. Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo anche dopo il rigetto da parte della Commissione Centrale del ricorso. In questo caso la Commissione Centrale stessa ha chiarito che il provvedimento non può avere esecuzione automaticamente. In questo caso la Commissione Centrale stessa ha chiarito che il provvedimento non può avere esecuzione automaticamente. Il provvedimento di rigetto dovrà quindi essere necessariamente comunicato agli Ordini che stabiliranno linizio e il termine del provvedimento sanzionatorio (ovviamente quando si tratta di sospensione dallesercizio professionale). Il provvedimento di rigetto dovrà quindi essere necessariamente comunicato agli Ordini che stabiliranno linizio e il termine del provvedimento sanzionatorio (ovviamente quando si tratta di sospensione dallesercizio professionale).

58 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 58 Si ritiene che, poiché la legge istitutiva (art. 3, co. 1, lett. a) attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di tenere lAlbo professionale, spetti al Consiglio Direttivo stesso stabilire la data di inizio e di fine degli effetti del provvedimento disciplinare di sospensione. Si ritiene che, poiché la legge istitutiva (art. 3, co. 1, lett. a) attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di tenere lAlbo professionale, spetti al Consiglio Direttivo stesso stabilire la data di inizio e di fine degli effetti del provvedimento disciplinare di sospensione.

59 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 59 E necessario riferire su una diversa interpretazione che afferma la immediata esecutività del provvedimento di sospensione non appena allinteressato viene notificato il provvedimento di rigetto del ricorso presentato alla CCEPS. E necessario riferire su una diversa interpretazione che afferma la immediata esecutività del provvedimento di sospensione non appena allinteressato viene notificato il provvedimento di rigetto del ricorso presentato alla CCEPS. In sostanza, sembra preferibile confermare linterpretazione tradizionale che attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di determinare senza indugio il periodo di sospensione e di comunicarlo allinteressato e agli Enti previsti dalla legge. In sostanza, sembra preferibile confermare linterpretazione tradizionale che attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di determinare senza indugio il periodo di sospensione e di comunicarlo allinteressato e agli Enti previsti dalla legge.

60 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 60 Contro le decisioni delle Commissioni disciplinari degli Ordini e contro quelle delle Commissioni disciplinari della Federazione è ammesso ricorso alla CCEPS. Contro le decisioni delle Commissioni disciplinari degli Ordini e contro quelle delle Commissioni disciplinari della Federazione è ammesso ricorso alla CCEPS. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento (artt. 5 e 15 D.Lgs. 233/46 e art. 53 D.P.R. 221/50). I MPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE Ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie

61 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 61 Il ricorso può essere proposto dallinteressato, dal Procuratore della Repubblica e dal Ministro della Salute. Il ricorso può essere proposto dallinteressato, dal Procuratore della Repubblica e dal Ministro della Salute. Il ricorso, se proposto dallinteressato, va notificato allOrdine, al Procuratore della Repubblica ed al Ministero. Il ricorso, se proposto dallinteressato, va notificato allOrdine, al Procuratore della Repubblica ed al Ministero. Qualora, invece, sia uno di questi ultimi a proporre il ricorso stesso, latto va notificato al sanitario interessato, allOrdine e allaltra Autorità (art. 54 D.P.R. 221/50). Qualora, invece, sia uno di questi ultimi a proporre il ricorso stesso, latto va notificato al sanitario interessato, allOrdine e allaltra Autorità (art. 54 D.P.R. 221/50). SOGGETTI LEGITTIMATI A RICORRERE ALLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

62 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 62 DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE La pubblicazione della decisione si realizza mediante il deposito delloriginale alla segreteria che, nei successivi 30 giorni, la notifica allinteressato, al Procuratore della Repubblica e al Ministro della Salute e ne dà comunicazione allOrdine ed alla rispettiva Federazione (artt. 67 e 68 D.P.R. 221/50). La pubblicazione della decisione si realizza mediante il deposito delloriginale alla segreteria che, nei successivi 30 giorni, la notifica allinteressato, al Procuratore della Repubblica e al Ministro della Salute e ne dà comunicazione allOrdine ed alla rispettiva Federazione (artt. 67 e 68 D.P.R. 221/50).

63 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 63 IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE Contro la decisione della CCEPS era, in un primo tempo, ammesso ricorso soltanto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 68 D.P.R. 221/50). Contro la decisione della CCEPS era, in un primo tempo, ammesso ricorso soltanto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 68 D.P.R. 221/50). La successiva giurisprudenza, in ottemperanza allart. 111 della Costituzione, ha stabilito che: La successiva giurisprudenza, in ottemperanza allart. 111 della Costituzione, ha stabilito che: E sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge E sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge dichiarando, quindi, anche per violazione di legge, lammissibilità del ricorso alle Sezioni semplici della stessa Corte di Cassazione. dichiarando, quindi, anche per violazione di legge, lammissibilità del ricorso alle Sezioni semplici della stessa Corte di Cassazione.

64 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 64 I SOGGETTI LEGITTIMATI A RICORRERE Lart. 68 del D.P.R. 221/50 stabiliva che potevano ricorrere alla Corte di Cassazione avverso la decisione della CCEPPSS soltanto linteressato, il Prefetto (ora Ministro della Salute) ed il Procuratore della Repubblica. Successivamente, la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione ha chiarito che anche lOrdine che abbia emesso il provvedimento, impugnato davanti alla CCEPS, possa presentare ricorso contro la decisione della Commissione Centrale stessa.

65 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 65 Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione Centrale (art. 68, DPR 221/50). Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione Centrale (art. 68, DPR 221/50). Successivamente la Corte di Cassazione, in omaggio sempre ai principi generali che fissano il termine per ricorrere alla Corte stessa in 60 giorni, ha stabilito che il termine per ricorrere è di 60 giorni, in ottemperanza a quanto previsto dallart. 325, ultimo comma, c.p.c. Successivamente la Corte di Cassazione, in omaggio sempre ai principi generali che fissano il termine per ricorrere alla Corte stessa in 60 giorni, ha stabilito che il termine per ricorrere è di 60 giorni, in ottemperanza a quanto previsto dallart. 325, ultimo comma, c.p.c. IL TERMINE PER RICORRERE

66 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 66 GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE La procedura prevista per il ricorso alla Corte di Cassazione è quella attuale, stabilita nel c.p.c. La procedura prevista per il ricorso alla Corte di Cassazione è quella attuale, stabilita nel c.p.c. Il ricorso per Cassazione non produce effetto sospensivo (art. 68, D.P.R. 221/50) della esecutività del provvedimento disciplinare. Il ricorso per Cassazione non produce effetto sospensivo (art. 68, D.P.R. 221/50) della esecutività del provvedimento disciplinare. Tale effetto sospensivo si riproduce soltanto quando la Corte accoglie il ricorso con rinvio della causa allesame della CCEPS, dinanzi alla quale la causa stessa deve essere riassunta a cura dellinteressato, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte. Tale effetto sospensivo si riproduce soltanto quando la Corte accoglie il ricorso con rinvio della causa allesame della CCEPS, dinanzi alla quale la causa stessa deve essere riassunta a cura dellinteressato, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte. A seguito di detto rinvio si riproduce leffetto sospensivo del provvedimento disciplinare che, però, viene a terminare qualora trascorra invano il predetto termine di un anno concernente la riassunzione della causa. A seguito di detto rinvio si riproduce leffetto sospensivo del provvedimento disciplinare che, però, viene a terminare qualora trascorra invano il predetto termine di un anno concernente la riassunzione della causa.

67 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 67 ASTENSIONE E RICUSAZIONE Art. 64 del D.P.R. 221/50: Art. 64 del D.P.R. 221/50: I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto. I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.

68 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 68 N.B. I casi di astensione e ricusazione riguardano, ovviamente, i componenti delle Commissioni per gli iscritti allAlbo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, competenti a svolgere i procedimenti disciplinari. N.B. I casi di astensione e ricusazione riguardano, ovviamente, i componenti delle Commissioni per gli iscritti allAlbo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, competenti a svolgere i procedimenti disciplinari.

69 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 69 Lart. 64 fa espresso riferimento allart. 51 del codice di procedura civile, che elenca i casi nei quali i componenti degli organi giurisdizionali hanno lobbligo di astenersi. Lart. 64 fa espresso riferimento allart. 51 del codice di procedura civile, che elenca i casi nei quali i componenti degli organi giurisdizionali hanno lobbligo di astenersi.

70 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 70 Art. 51, comma 1, c.p.c. - Astensione del giudice - Art. 51, comma 1, c.p.c. - Astensione del giudice - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

71 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 71 Quando ricorrano i casi di cui trattasi, i componenti degli organi disciplinari devono astenersi o possono essere oggetto di ricusazione da parte del privato. Quando ricorrano i casi di cui trattasi, i componenti degli organi disciplinari devono astenersi o possono essere oggetto di ricusazione da parte del privato. I giudici disciplinari, come recita lart. 64 del D.P.R. 221/50, devono comunque astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto. I giudici disciplinari, come recita lart. 64 del D.P.R. 221/50, devono comunque astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto.

72 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 72 ASTENSIONE FACOLTATIVA Oltre ai casi di astensione obbligatoria appena elencati, lart. 51, comma 2, del c.p.c. prevede che: Oltre ai casi di astensione obbligatoria appena elencati, lart. 51, comma 2, del c.p.c. prevede che: In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

73 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 73 Tale norma è ritenuta dalla Commissione Centrale pacificamente applicabile anche alle procedure disciplinari. Tale norma è ritenuta dalla Commissione Centrale pacificamente applicabile anche alle procedure disciplinari. La valutazione discrezionale dei motivi di astensione in questa ipotesi incontra un limite nella verifica che deve svolgere lo stesso collegio giudicante e alle cui decisioni il sanitario deve attenersi. La valutazione discrezionale dei motivi di astensione in questa ipotesi incontra un limite nella verifica che deve svolgere lo stesso collegio giudicante e alle cui decisioni il sanitario deve attenersi.

74 Ufficio Legale della FNOMCeO - Dirigente Dr. Marco Poladas 74Bibliografia Domenico Minafra I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI SANITARI Napoli 1970 Napoli 1970 AA VV GUIDA ALLESERCIZIO PROFESSIONALE PER I MEDICI CHIRURGHI E GLI ODONTOIATRI Torino 2006 Fabio e Luca Raimondi IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLE PROFESSIONI SANITARIE Milano 2006 Mario Greco – Giovanni Morrocchesi IL POTERE DISCIPLINARE NELLORDINE PROFESSIONALE Torino 2006 Ascone – DAlessandro LA GIURISPRUDENZA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 1951 - 1985


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