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ESAME DI STATO: L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

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Presentazione sul tema: "ESAME DI STATO: L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO"— Transcript della presentazione:

1 ESAME DI STATO: L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Docente di sostegno e Consiglio di classe I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano (L.104/92) ….. I docenti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e didattica ed alle attività di competenza degli organi collegiali… (T.U. 297/94) …. Gli insegnanti di sostegno fanno parte del C. di C. e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe in cui operano…… (OM. 266/97 – OM. 80/95 – OM. 266/97 – OM. 330/97 – OM.90/01) Docente di sostegno e Commissione Esame di Stato E’ nominato dal Presidente di Commissione sulla base del documento del 15 maggio e della relazione allegata sull’alunno H (coerentemente con il PEI) partecipa alla riunione preliminare svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio (sulla base del doc 15/05) partecipa alle operazioni di correzione (se ne è richiesta la presenza) è retribuito con un compenso forfetario

2 Assistenza per la comunicazione: riguarda la comunicazione in generale
ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione Le prove d’esame devono essere svolte secondo modalità omogenee con quelle adottate durante l’anno ( DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE ALLEGATA ) Lo stesso vale per l’assistenza. Assistenza per l’autonomia: es.: per consultazione del vocabolario, lettura e/o traduzione del testo in un linguaggio accessibile, ….. ma anche per mangiare un panino, bere, girare la pagina, ……. Assistenza per la comunicazione: riguarda la comunicazione in generale Relazione allegata al documento del 15 maggio: La richiesta di assistenza va precisata e motivata per ogni singola prova d’esame sulla base di quanto realizzato nel PEI Le persone che possono prestare assistenza possono essere più di una: tale presenza deve essere motivata prova per prova nella relazione del C.di C.

3 “LA COLLEGIALITA’ NON È UN OPTIONAL”
AMBITO CULTURALE / ETICO-PROFESSIONALE : definisce capacità, abilità, conoscenze e competenze che vanno sviluppate attraverso una pluralità di interventi AMBITO LEGISLATIVO: definisce le competenze del C.di C. imponendo l’obbligo della collegialità AMBITO DIDATTICO / EDUCATIVO: deve garantire un intervento formativo unitario

4 COLLEGIALITA’ CONTITOLARITA’ VERIFICA E VALUTAZIONE ADEMPIMENTI L.104/92 e DSA Collegialità: apporto di tante discipline che si integrano in un progetto unico da valutare in modo globale Ipotesi PEI Ipotesi PDP e relative realizzazioni Intenzionalità condivisione corresponsabilità Tutti contitolari pluralità-unitarietà

5 STESURA COLLEGIALE DEL PEI RIUNIONE PRELIMINARE - PROVE D’ESAME
INCONTRI CON FAMIGLIA E ASL PER PDF E PEI (CLASSE 5^) PEI DIFFERENZIATO: RICHIESTA DI ASSENSO DELLA FAMIGLIA SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE DIFFERENZIATO (CLASSE 5^) STESURA COLLEGIALE DELLA RELAZIONE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI MODELLI DI PROVE DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE MODALITA’ RIUNIONE PRELIMINARE PROVE D’ESAME EVENTUALE ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO (COLLEGIALE)

6 ESAME DI STATO: P.E.I. DIFFERENZIATO
P.E.I. (con ipotesi di conoscenze-competenze e capacità contestualizzate) CONSENSO DELLA FAMIGLIA sul sistema valutativo differenziato PREDISPOSIZIONE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME sulla base del PEI – della RELAZIONE allegata al documento del 15 maggio - della RIUNIONE PRELIMINARE A SEGUITO DELL’ESAME ai sensi del DPR 323/98 art.13 ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO su modelli e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/2001 e seguenti STAMPARE L’ATTESTATO DEI CREDITI SULLO STESSO TIPO DI CARTA PERGAMENA DEL DIPLOMA DI STATO CON L’INTESTAZIONE DEL M.I.U.R. STAMPARE L’ATTESTAZIONE CHE DECLINA I CREDITI SU CARTA NORMALE RIPORTANTE L’INTESTAZIONE DELLA SCUOLA DEFINIRE LA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ALLA FAMIGLIA

7 ESAME DI STATO: documentazione del C. di C.
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO … indica contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, i criteri e strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento degli esami …. RELAZIONE ALUNNO H (allegato al documento del 15 maggio) Informazioni sul percorso formativo differenziato – equipollente – ministeriale e sulle modalità di gestione delle prove d’esame RELAZIONE ALUNNO DSA (allegato al documento del 15 maggio) …. sulla base degli elementi forniti dal C. di c. la Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da DSA sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta prevedendo la possibilità di riservare tempi più lunghi e l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.

8 ESAME DI STATO: prove equipollenti
Le prove equipollenti devono consentire di verificare che l’allievo abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame (Regolamento Esame di Stato ) Le prove equipollenti devono accertare che il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio Al fine del rilascio …. sono importanti le conoscenze, competenze e le capacità conseguite e non il percorso fatto per conseguirle. Il conseguimento del titolo legale di studio non può prescindere da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite (Parere del Consiglio di Stato n.348/91) Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno e previste nel PEI (L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli Esami di Stato) Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali (OM.90/01 art. 15 c.3)

9 DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO
Nota MIUR n.4099/A4 del “Iniziative relative alla dislessia” Accordo MIUR–SINPIA–AID : strumenti compensativi e dispensativi Nota MIUR n. 26/A4 del “Iniziative relative alla dislessia” si precisa che: per l’utilizzazione degli strumenti dispensativi e compensativi è necessaria la diagnosi specialistica di disturbo specifico dell’apprendimento tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione MPI Maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative” si precisa che: non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. 3. occorre riservare maggiore considerazione per prove orali corrispondenti come misura compensativa dovuta. Giorgio Masotti

10 ADEMPIMENTI DEL C.di C. classe 5^
ESAME DI STATO DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO ADEMPIMENTI DEL C.di C. classe 5^ Impostare collegialmente un PDP che sulla base delle programmazioni disciplinari, e di classe, assuma informazioni precise sugli interventi compensativi e/o dispensativi da attivare durante l’anno con particolare riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo, ipotizzando anche le modalità di gestione delle prove d’esame: (eventuali tempi più lunghi – eventuale personale che legga per l’alunno – registrazione vocale e ascolto in cuffia - utilizzo di altri strumenti compensativi – sistema valutativo personalizzato – maggiore considerazione per la prova orale ) Produrre una precisa informazione nel documento del 15 maggio circa modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d’esame

11 Art. 10 – valutazione degli alunni con DSA
D.P.R n. 122 del 22 giugno 2009 Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni Art. 10 – valutazione degli alunni con DSA Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati, ( …… ), gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove

12 Nota MIUR n. 5744 del 28.05.09 DSA ED ESAMI DI STATO
…. In sede di scrutinio finale, appare doveroso che il C. di c. valuti con particolare attenzione la situazione dell’ allievo con DSA, verificando che in corso d’anno siano state applicate le indicazioni inserite nelle note ministeriali emanate e sia stato predisposto un percorso personalizzato con le indicazioni di compenso e dispensa e considerando se le carenze presenti siano da imputarsi al DSA… …. In sede di esame non è possibile dispensare dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera... le oggettive difficoltà dovranno essere compensate mediante l’assegnazione di tempi più lunghi, l’utilizzo di strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, una maggiore considerazione per la prova orale e da un sistema valutativo più attento al contenuto che non alla forma, .

13 Alcune considerazioni …..
Le prove d’esame dei DSA si possono configurare come PROVE EQUIPOLLENTI (SI per mezzi tecnici o modi diversi NO per contenuti culturali e/o professionali differenti - SI valutazione ministeriale ) Non è possibile modificare la tipologia di terza prova scelta per la classe E’ possibile personalizzare la griglia di valutazione delle prove d’esame E’ possibile utilizzare strumenti compensativi durante le prove scritte … purchè li abbia usati abitualmente durante l’anno scolastico come si evince da PDP e DOC 15 maggio (sentenze TAR favorevoli …. ) (strumenti informatici, sintesi vocale, registrazione vocale con riascolto in cuffia… possibilità di richiesta al MIUR delle prime due prove in formato elettronico (pdf) su CD, …. )

14 L. 170 dell’8 ottobre 2010 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010)
“Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico” In assenza di linee guida… Art. 1. definizioni di dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia …. Se non in situazione di comorbilità tali da generare disabilità in tal caso si entra nella L.104/92 e relativi interventi Art. 5. prevede il diritto all’utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi, ad ambiti di flessibilità didattica, all’uso di tecnologie informatiche, alla possibilità di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove …… ma aggiunge “ anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero” dallo studio della lingua straniera

15 INVALSI… Ad oggi….. La valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti avverrà utilizzando le prove scritte degli esami di Stato e un sistema di rilevazione che adotta criteri internazionali per garantire la comparabilità…. SOLO SU CANDIDATI CAMPIONI (con relativa compilazione delle schede informative predisposte dall’INVALSI) Anno sc si prevede la prova nazionale (italiano-matematica)


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