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PubblicatoSaturnino Fedele Modificato 11 anni fa
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fabiano corsini1 PROGRESSIONE VERTICALE PER CATEGORIA C
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3 A Struttura fondamentale dell'ordinamento istituzionale degli enti locali, con particolare riguardo alle competenze degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione (dirigenza) 12 ore A1 4 ore A2 4 ore A3 4 ore Il nuovo posizionamento dell'ente locale nell'ordinamento: principi generali del decentramento, autonomia, sussidiarietà, cooperazione ecc.; rapporti tra Ente Locale e sistema pubblico locale. Organi di direzione politica ed organi di gestione e nuovo principi organizzativi. Le competenze istituzionali del Comune; Lo Statuto ed i regolamenti ; le nuove competenze competenze dei Consigli, del Sindaco, della Giunta; potere regolamentare;
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fabiano corsini4 IL RIPOSIZIONAMENTO della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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fabiano corsini5 1 Amsterdam e la protezione del consumatore ppt 1 2 la perdita della supremazia ed il principio della concorrenza luca1 3 il nuovo fondamento del principio di economicità 4 il nuovo macromodello del governo locale: il comune come holding 5 il sistema allargato della pubblica amministrazione
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fabiano corsini6 Si ricolloca il settore pubblico ridefinizione del concetto di servizio pubblico, o meglio di pubblicità del servizio prevale, per esempio, la tutela del consumatore le amministrazioni hanno lobbligo di assicurare ai consumatori un elevato livello di tutela e protezione (Amsterdam)
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fabiano corsini7 semplificare Lattività burocratica deve essere ricondotta al principio di sussidiarietà, e dunque snellita, ridotta al minimo per non incidere nel costo finale dei prodotti e dei servizi
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fabiano corsini8 Testo Unico Enti Locali, art. 3 c5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. sussidiarietà
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fabiano corsini9 - POLITICA Modello della separazione / divisione in sfere di potere autonomo - GESTIONALE gli Organi di direzione politica i Dirigenti
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fabiano corsini10 LA MANCATA ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE POLITICA NON COMPORTA PARTICOLARI PROBLEMI ALLE BUROCRAZIE,CHE POSSONO ELABORARE DA SOLE GLI INDIRIZZI POLITICI, LA MANCATA O INEFFICIENTE ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA VANIFICA OGNI CONCRETA OPERATIVITÀ DELLA POLITICA (Bruno Dente, In un diverso Stato – Il Mulino ed.) ASIMMETRIA nel modello della separazione
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fabiano corsini11 NEGOZIAZIONE Protocollo operativo per lassunzione di decisioni tra soggetti dotati di autonomia..…..…..ordinamentale
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fabiano corsini12 è privatizzata la gestione del rapporto di lavoro, ma vi sono una serie di persistenze pubblicistiche I DIRIGENTI gestiscono il rapporto di lavoro CON I POTERI DEL PRIVATO DATORE DI LAVORO
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fabiano corsini13 ……….ai pubblici impieghi si accede con procedure concorsuali ……….. GLI UFFICI APICALI, OVVERO LA MACROSTRUTTURA sono individuati da norme regolamentari I CRITERI PER LA COPERTURA DEGLI INCARICHI APICALI SONO IN SFERA PUBBLICISTICA (legge 421/92)
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fabiano corsini14 Il potere di organizzazione attribuito ai dirigenti È una leva operativa Di eccezionale importanza: Per dare attuazione al PEG Come negozio integrativo con lAmministrazione Potere di organizzazione 1
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fabiano corsini15 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Il testo di modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento in via definitiva l'8 marzo 2001 risulta di particolare rilievo e presenta contenuti fortemente innovativi, sulla forma dello Stato, o meglio sull'assetto del governo territoriale, sui rapporti tra Stato e regioni, tra regioni ed enti locali e sulla stessa configurazione delle autonomie regionali e locali.
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fabiano corsini16 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE adeguare l'ambito delle competenze regionali, tanto legislative quanto amministrative, alla nuova impostazione che l'ordinamento si è dato a seguito della legge n. 59 del 1997: invertita la relazione tra legislazione ed amministrazione: l'amministrazione spetta per regola alle regioni (e ai poteri locali) anche nelle materie di competenza legislativa statale, salva espressa attribuzione legislativa allo Stato.
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fabiano corsini17 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Adeguamento dei principi costituzionali in materia di finanza regionale : ciascuna regione per regola vive di mezzi propri, salve compensazioni dello Stato verso le situazioni più svantaggiate i mezzi propri per regola sono rappresentati dalle risorse ricavate, attraverso l'imposizione tributaria, dal territorio di ciascuna regione.
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fabiano corsini18 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Le direttrici fondamentali del disegno riformatore distinzione, di tipo tedesco, tra legislazione esclusiva e legislazione concorrente, riservando alla potestà legislativa esclusiva dello Stato un nucleo di materie elencate nel secondo comma, e attribuendo uno spazio significativo alla potestà legislativa delle regioni. pari dignità costituzionale di tutti gli enti politici territoriali, che sono contitolari, nei limiti reciproci stabiliti dalla Costituzione, dei poteri e delle attribuzioni che sono manifestazioni proprie della volontà popolare.
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fabiano corsini19 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE nelle materie diverse da quelle riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o a quella concorrente alle regioni spetta una potestà legislativa di tipo primario, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. La legislazione concorrente è impostata sulla formula, secondo cui nelle materie riferite a tale tipo di legislazione allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, restando, invece, tutto il resto della legislazione affidato alle regioni. In queste materie, si trovano certamente temi molto significativi, come i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro e l'istruzione. Per quanto riguarda l'istruzione, è affermata la natura costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
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fabiano corsini20 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Nel nuovo assetto è assegnato, infine, un ruolo centrale ai comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative. Il nuovo articolo 118 "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
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fabiano corsini21 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE regioni ed enti locali si reggono con la finanza propria, vale a dire finanziando le proprie spese di funzionamento, di intervento e di amministrazione, con i mezzi prelevati dalla propria collettività, salva naturalmente l'esigenza di perequazione delle situazioni meno avvantaggiate. territorialità dell'imposta", vale a dire il principio espresso al secondo comma in una formula che contiene anche il principio di compartecipazione degli enti territoriali al gettito dei tributi erariali, riferibili al loro territorio. Il che significa, appunto, che il gettito prelevato da un territorio, in base a determinate regole stabilite da legge nazionale, dovrà rimanere, almeno in parte, nel territorio di produzione.
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fabiano corsini22 pari dignità costituzionale di tutti gli enti politici territoriali, che sono contitolari, nei limiti reciproci stabiliti dalla Costituzione, dei poteri e delle attribuzioni che sono manifestazioni proprie della volontà popolare. LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
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fabiano corsini23 a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati; Principi del decentramento
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fabiano corsini24 b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione; Principi del decentramento c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
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fabiano corsini25 d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea; Principi del decentramento
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fabiano corsini26 e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa; Principi del decentramento f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
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fabiano corsini27 g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; Principi del decentramento h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
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fabiano corsini28 i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite; Principi del decentramento
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fabiano corsini29 l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. Principi del decentramento
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