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PubblicatoFeliciano Forte Modificato 11 anni fa
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L. 230/62 Art. 1 c. 1,2 Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. é consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto: a ) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; b ) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, semprechè nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c ) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
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ART 1 c. 3,4,5 L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.
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Art. 3: onere della prova L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. Art. 5: la norma garantiva ai lavoratori a termine l’applicazione di tutti i trattamenti normativi e retributivi previsti per i lavoratori a tempo indeterminato
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Art. 2: proroga Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente
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Art. 2 comma 2: disciplina restrittiva
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge
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art. 23 L. 56/87 L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, (…) è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
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Assunzioni per ragioni soggettive
Accordo interconfederale 18/12/1988: consentiva stipulazione di contratti a termine di non meno di 4 mesi e più di 12 per lavoratori di più di 29n anni iscritti nelle liste di collocamento Art. 8 c. 2 L. 223/91: I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi
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Art. 12 L. 196/97 Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato Contratto in frode alla legge. Art c.c.: Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa
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Legge delega 422/00 Art. 1c.1: Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Art. 2 lettera f): i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime; Art. 2 lettera b): per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; Corte Cost 7/2/00: “qualora si consideri la lettera e lo spirito della direttiva in questione (…) l’ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti”
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Direttiva 99/70/CE Preambolo: il presente accordo prevede solo i principi generali e le disposizioni minime inderogabili relative al rapporto di lavoro a termine. Preambolo e cosiderazioni generali: “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro ed i lavoratori”
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Sentenza Mangold Corte Giustizia CE 22/11/05 procedimento 144/04
Punto 63 – 64: Partendo dalle premesse dell’accordo quadro i giudici europei concludono che il beneficio della stabilità dell’impiego è inteso come elemento portante della tutela dei lavoratori Sentenza Adeler Corte Giustizia CE 04/07/06 procedimento 212/04 Punto 108: si deve ricordare che nell’applicare il diritto interno i giudici nazionali devono interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva
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Clausola 1 L’obiettivo del presente accordo è:
a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato
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Clausola 2 Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascun stato membro domanda: la direttiva si applica anche ai rapporti con la P.A.?
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Sentenza Adeler Corte Giustizia CE 04/07/06 procedimento 212/04
Punto 54: la direttiva 99/70/CE e l’accordo quadro si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni pubbliche.
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Clausola 3 Il termine lavoratore a tempo determinato indica una persona con un contratto definito direttamente tra datore di lavoro e lavoratore “il cui termine è determinato da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico”
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Clausola 4 Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a tempo determinato. eccezioni ammesse: a) pro rata temporis; b) ragioni oggettive
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Clausola 5 per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri(…), dovranno introdurre in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, una o più misure relative a: a) ragioni obbiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti
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Sentenza Adeler Punto 80: l’accordo quadro elenca diverse misure dirette a prevenire gli abusi e gli Stati membri sono tenuti ad introdurne almeno una. Punto 68: gli Stati membri sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario.
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Clausola 5 comma 2 Gli stati membri dovranno stabilire, se del caso, a quali condizioni i contratti a termine: a) devono essere considerati successivi b) devono essere ritenuti contratti a tempo indeterminato
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Sentenza Adeler Punto 94: Il diritto comunitario non prevede sanzioni specifiche e spetta all’autorità nazionale prevedere misure adeguate per far fronte agli abusi, misure che però devono rivestire un carattere non solo proporzionato ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro
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Clausola 8 c. 3: clausola di non regresso“l’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso”
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Sentenza Mangold Punto 50 – 51 “dalla formulazione della stessa clausola 8, punto 3 dell’accordo quadro risulta che l’applicazione di questo non costituisce per gli Stati membri un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione offerta ai lavoratori nell’ordinamento giuridico nazionale nel settore rientrante sotto il detto accordo. L’espressione “applicazione” utilizzata senza ulteriori precisazioni nella clausola 8 punto 3 dell’accordo quadro non riguarda la sola iniziale trasposizione della direttiva 1999/70, (…) ma copre ogni misura nazionale intesa a garantire che l’obiettivo da questa perseguito possa essere raggiunto, comprese le misure che, successivamente alla trasposizione propriamente detta, completano o modificano le norme nazionali già adottate” Punto 52 “per contro una reformatio in peius delle protezioni offerte ai lavoratori nel settore del contratto a termine non è, in quanto tale, vietata dall’accordo quadro quando non è in acun modo collegata con l’applicazione di questo”
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Art. 11 D.Lgs. 368/01 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni (…) n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo
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art. 1 D.Lgs. 368/01 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. A) esiste ancora un rapporto tra regola ed eccezione? B) le causali ammesse sono solo oggettive o anche soggettive? C) è norma imperativa D) deve sussistere il requisito della temporaneità? E) in capo a chi grava l’onere della prova?
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Art. 1 c. 2,3,4, D.Lgs. 368/01 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
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Art c.c. [I] La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. [II]. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative
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ART. 3 D.Lgs. 368/01 L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b), presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (…) che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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Art. 4 D.Lgs. 368/01 Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
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Art. 5 D. Lgs. 368/01 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
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Art c.c. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
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Art. 10 c.7 e 8 7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: (elencazione) 8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche.
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