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La comunicazione via internet Alcuni problemi giuridici (cenni) Maria Romana Allegri - a. a. 2009-2010 Lezioni di diritto dellinformazione.

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1 La comunicazione via internet Alcuni problemi giuridici (cenni) Maria Romana Allegri - a. a. 2009-2010 Lezioni di diritto dellinformazione

2 Caratteristiche di Internet Tantissime possibili applicazioni, in continuo aumento ed evoluzione. Potenziale accessibilità totale delle informazioni. Digitalizzazione dellinformazione, che ne rende estremamente semplice la produzione, la manipolazione, la riproduzione, la diffusione. Assenza di confini territoriali. Assenza di entità organizzata: nessuno è proprietario della rete. Non una sola rete, ma molte reti collegate.

3 Difficoltà di inquadramento dogmatico Quale fondamento costituzionale? Art. 15 o art. 21? Praticamente impossibile una disciplina di controllo dei contenuti. Quali strumenti giuridici per reprimere la diffusione di contenuti illeciti (es. osceni)? Come individuare e perseguire i responsabili di reati? Come regolamentare efficacemente il commercio elettronico? Come tutelare il diritto dautore? Come proteggere la riservatezza?

4 Internet senza confini Come si fa ad individuare il luogo in cui è commesso il reato per individuare il foro competente? Si deve considerare il luogo (oppure tutti i luoghi) in cui si svolge lattività pregiudizievole oppure quello (o tutti quelli) in cui si verifica il danno oppure ancora il luogo dove viene gestito il server? Questa incertezza rischia di pregiudicare il principio del giudice naturale precostituito. Il problema si aggrava in caso di reati con implicazioni transnazionali. Se un medesimo comportamento è considerato reato in uno Stato e non lo è in un altro, oppure se è punito in maniera diversa in Stati diversi, quale legge si applica?

5 I soggetti potenzialmente responsabili 1.Lutente 2.Laccess provider 3.Il proprietario del sever 4.Il webmaster

6 Su chi ricade la responsabilità di contenuti illeciti diffusi via internet? La direttiva 97/66/CE, attuata in Italia con d. lgs. 171/1998, stabilisce il diritto allanonimato per coloro che accedono alla rete per utilizzarne i servizi. Occorre tuttavia individuare lautore del messaggio illecito. In giurisprudenza, si è tentata lassimilazione dellaccess provider al direttore di una testata giornalistica (responsabilità per omesso controllo). Ma nella realtà il provider non può esercitare un controllo sui contenuti. La direttiva CE sul commercio elettronico (2000/31), allart.15, esclude che i prestatori di servizi della società dellinformazione abbiano obbligo generale di sorveglianza, ma impone loro di comunicare tempestivamente alle autorità competenti le attività illecite di cui vengano eventualmente a conoscenza e le informazioni per identificare i responsabili.

7 Il d.lgs 70/2003: la responsabilità dellISP LISP non è responsabile per le informazioni trasmesse attraverso la rete per suo tramite, né della loro memorizzazione automatica temporanea al solo scopo di rendere più efficiente il re-inoltro, né della loro memorizzazione richiesta dal destinatario del servizio. Questo però solo se non interferisce in alcun modo con il contenuto di queste informazioni. Inoltre è tenuto ad eseguire lordine impartito dalla autorità di vigilanza giudiziaria o amministrativa di porre fine ad eventuali violazioni commesse. (segue...)

8 Il d.lgs 70/2003: la responsabilità dellISP (segue) LISP non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Però è tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione. Inoltre è tenuto a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

9 La tutela dei minori La legge n. 296/1998 ha modificato il codice penale (art. 600 ter) introducendo la nuova fattispecie criminosa che punisce colui che, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, divulga e pubblicizza materiale pornografico relativo a minori ovvero divulga informazioni finalizzate alladescamento e allo sfruttamento sessuale degli stessi. E punito meno severamente anche chi cede ad altri consapevolmente materiale pornografico prodotto con lo sfruttamento sessuale di minori di anni 18. La disciplina repressiva si applica anche se il fatto è commesso allestero da cittadino italiano (anche in concorso con cittadino straniero) ovvero ai danni di cittadino italiano. Il cittadino straniero è punibile se il delitto commesso è punito in Italia con la pena reclusiva di almeno 5 anni. Problema: la circolazione di materiale pornografico su Internet a quale reato corrisponde? Divulgazione o cessione?

10 Il codice deontologico internet e minori Firmato il 19 novembre 2003 dallex Ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri, e dallex ministro per lInnovazione Tecnologica, Lucio Stanca, assieme alle più rappresentative associazioni di provider. I fornitori di accesso alla rete, aderenti al Codice, si sono accordati sulle seguenti misure, impegnandosi a rispettarle: · Un marchio di identificazione e garanzia (Internet@minori), un bollino blu che rimanda a pagine web specifiche con le quali dare informazioni per un uso sicuro di Internet.Internet@minori · Servizi di navigazione differenziata, che impediscono ai minori di incontrare siti dannosi alla loro crescita. · Classificazione dei contenuti, che vanno subordinati ad accesso condizionato. · Sistemi di individuazione delletà dellutente, pur nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali. · Custodia delle password di accesso ai servizi assegnati agli utenti con adeguate misure di sicurezza. · Protezione dellanonimato, anche se i servizi sono erogati solo ed esclusivamente ad utenti identificati o identificabili.

11 Il codice deontologico internet e minori (segue) Gli aderenti al Codice,inoltre, assicurano di impegnarsi nella: · gestione dei dati utili alla tutela dei minori, conservando per almeno sei mesi i registri di assegnazione degli indirizzi IP e il numero IP utilizzato; · lotta alla pedopornografia on-line, attraverso la conservazione del numero IP utilizzato dallutente per laccesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente, e la collaborazione con le autorità competenti. La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata ad un Comitato di Garanzia. Composto da 11 membri (4 designati dalle associazioni dei provider, 4 da funzionari ministeriali, 3 da associazioni per la tutela dei minori). Il Comitato ha potere di vigilanza e di segnalazione di eventuali infrazioni del codice stesso. Chiunque ritenga che si sia verificata una violazione degli obblighi contratti dagli aderenti può comunicarlo, per via telematica, al Comitato. A questo punto si apre il procedimento di autodisciplina. Le sanzioni previste sono :il richiamo, la censura, la revoca dellautorizzazione alluso del marchioInternet@minorie, infine, la pubblicazione dei provvedimenti di revoca sullapposito sito web previsto dal Codice.

12 La tutela dei dati personali La legge sulla privacy n. 676/1996 conteneva la prescrizione di una delega al Governo per lemanazione di un decreto legislativo volo a stabilire modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica. Il Governo ha tardato molto ad attuare la delega e, nel frattempo, la disciplina generale è stata ritenuta inapplicabile alle comunicazioni via Internet. Infine, il d. lgs. n. 467/2001, allart. 20, ha affidato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di codici deontologici e di buona condotta anche per questo aspetto. Anche la disciplina dettata dal d. lg.s n. 196/2003 (codice privacy) si riferisce essenzialmente ai tradizionali sistemi di comunicazione, mentre per Internet si rimanda ancora ai codici deontologici.

13 Il decreto Urbani (d. l. n. 72/2004 convertito in legge n. 128/2004) Art. 1: Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno Vengono apportate delle modifiche alla legge n. 633/1941 sul diritto dautore. In particolare, si pone lobbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di comunicare alla polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte che non rispondono alla normativa sul diritto dautore. Inoltre, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria per le violazioni commesse per via telematica, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi. La violazione di tali obblighi è sanzionata con pena pecuniaria.

14 Il decreto Urbani: i problemi Come possono i provider controllare realmente ed efficacemente i circuiti peer-to-peer? Dovrebbero inoltre tutte le volte accertarsi che il materiale che viene scambiato è davvero protetto da copyright e non cè la liberatoria dellautore. E poi, come associare il nickname alla persona responsabile del reato? Infatti, solo le autorità di polizia possono associare un indirizzo IP, (che può essere anche dinamico), all'utente al quale era assegnato in un dato momento, seguendo complesso procedimento. Senza contare che è possibile aggirare controlli superficiali semplicemente modificando il nome dei files. La legge è anche criticata perché punisce chi scarica materiale audiovisivo e non anche chi scarica opere musicali o opere letterarie o teatrali o addirittura i software. Infatti nel titolo cè solo un riferimento agli interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo

15 Unione europea: il pacchetto Telecom Alla fine del 2009 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato un pacchetto di misure relative ad Internet, che gli Stati membri dovranno applicare entro il 24 maggio 2011. All'accesso a Internet è riconosciuta, per la prima volta al mondo, una protezione giuridica equivalente a quella garantita a un diritto o a una libertà fondamentale. Qualunque provvedimento che restringa l'accesso a Internet potrà essere imposto solo se ritenuto appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica. E a condizione che, nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy, sia garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate. Dev'essere inoltre garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.

16 Unione europea: il pacchetto Telecom (segue) In caso di download illegale, un organismo amministrativo potrà disporre il distacco della connessione degli utenti internet dopo tre avvertimenti, ma – sottolinea la Commissione – attraverso una procedura equa ed imparziale. La nuova legislazione include inoltre regole per: l'armonizzazione delle norme sulla gestione delle frequenze radioelettriche nella Ue - specialmente in vista del passaggio (switch off) dalla TV analogica a quella digitale, previsto nel 2012 - il miglioramento della cooperazione fra le autorità di telecomunicazione degli Stati membri e la facoltà di procedere alla cosiddetta "separazione funzionale", che permette agli operatori dominanti sul mercato di creare entità commerciali separate, con l'obiettivo di commercializzare l'uso delle proprie infrastrutture di rete.

17 Fine Grazie per lattenzione!


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