Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoFelìcita Tortora Modificato 11 anni fa
1
Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2008/2009 Obbligazioni societarie Lezione XXI Mario Campobasso
2
Le obbligazioni sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I titoli obbligazionari documentano quindi un credito verso la società, ed un credito assoggettato alla disciplina legale del mutuo (arg. ex art. 2415, n. 2), per quanto non diversamente specificato dal titolo.
3
Caratteristiche delle obbligazioni societarie Sono titoli di massa; Sono emesse a fronte di unoperazione di finanziamento; Non prevedono lattribuzione di diritti amministrativi propri dei soci
4
Società legittimate allemissione Società per azioni: artt. 2410-2420-bis Società in accomandita per azioni: (richiamo art. 2454 ) Società cooperative per azioni legge 488/1998. I limiti e i criteri di emissione sono fissati dal CICR (art. 11, comma 4-bis, Tub). Attualmente valgono i medesimi limiti allemissione previsti per le società per azioni dallart. 2412 (art. 4, delibera Cicr 19-7-2005, n. 1058).
5
Art. 2411. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI. Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e lentità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi allandamento economico della società. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e lentità del rimborso del capitale allandamento economico della società
6
Condizioni del rimborso del capitale nel prestito obbligazionario Sospensive: postergazione Compatibili col tipo Risolutive: andamento economico della società Non compatibili col tipo
7
Tipi speciali di obbligazioni a) obbligazioni a premio; b) obbligazioni partecipanti; c) obbligazioni indicizzate; d) obbligazioni in valuta estera; e) obbligazioni convertibili in azioni; f) obbligazioni con warrant; g) obbligazioni subordinate
8
Emissione delle obbligazioni Art.2410. Emissione: Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, lemissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso le deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dellart. 2436. Art. 2436. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato ladempimento delle condizioni richieste dalla legge, ne richiede liscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni.
9
Limite generale allemissione di obbligazioni Prima del 2003. Art. 2410. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo lultimo bilancio approvato. Tale limite è elevato sino allammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dallultimo bilancio approvato per le società con titoli negoziati in un mercato regolamentato. (del. CICR 2.2.1994)
10
Limite generale allemissione di obbligazioni Dopo la riforma del 2003. Art. 2412. Limiti allemissione. La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dallultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
11
RISERVE NON DISPONIBILI Art. 2431 soprapprezzo: non disponibile nella misura in cui la riserva legale non è satura. Art. 2426, n. 4: Plusvalenze di partecipazioni valutate al patrimonio netto. Art. 2426, n.8: Rivalutazione delle attività e passività in valuta: non disponibile fino al realizzo. Art. 2423, 4° comma. Plusvalenze per deroghe ai criteri di valutazione codicistici. Non disponibile fino a realizzo. Art. 6 d.lgs. 38/2005: -Utili determinati dalluso del criterio del fair value o del patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS. -Plusvalenze determinate dalluso del criterio del fair value o del patrimonio netto secondo i principi IAS/IFRS. Riserve non distribuibili fino a realizzo. Possono essere impiegate a copertura di perdite solo dopo che siano state utilizzate la riserve disponibili e la riserva legale. Non se ne tiene conto ai fini dei limiti dellemissione di azioni proprie e dellemissione di obbligazioni (4° comma). Art. 5 d.lgs. 38/2005: Plusvalenze derivanti da deroghe ai criteri di valutazione dei principi IAS/IFRS. Non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Art. 2357-quater, 2° comma, Azioni proprie in portafoglio. Art. 2359-bis, 4° comma, Azioni della controllante in portafoglio della controllata.
12
VIOLAZIONE DEL LIMITE DI EMISSIONE Art. 2413. Riduzione di capitale. (…) la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto allammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dellarticolo medesimo non risulta più rispettato. Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché lammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dellammontare delle obbligazioni in circolazione.
13
La deroga dellart. 2412, 2° comma Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali
14
IL GARANTE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE AI SENSI DELLART 2412, 2° COMMA. Art. 11, comma 4-quinquies (introdotto dal d.lgs. 37/2004) : A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza. Art. 5, 2° comma, del. CICR, 19-7-2005, n. 1058. Lidentità del garante e lammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui allart. 3 e sui registri ad essi relativi
15
La deroga dellart. 2412, 3° comma. Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, lemissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino ai due terzi del valore degli immobili medesimi.
16
La deroga dellart. 2412, 5° comma Il primo e il secondo comma non si applicano allemissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
17
La deroga dellart. 2412, 6° e 7° comma 5. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano leconomia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dellautorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con losservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. 6. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività
18
Art. 4. Del. CICR, 19-7-2005, n. 1058 Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta 1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da societa' per azioni e in accomandita per azioni e da societa' cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile.
19
Articolo 129 Tub (Emissione di strumenti finanziari) 1. La Banca dItalia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero allestero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sullevoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
20
D.lgs. 310/2004: introduce il settimo comma nellart. 2412. I limiti allemissione si applicano anche alle obbligazioni emesse allestero dal società italiane, o da loro controllate o controllanti. Legge 262/2005: sopprime il settimo comma nellart. 2412. Nuovo quarto comma: Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere
21
Obbligazioni convertibili (art. 2420-bis) d) copertura complessiva del capitale (consentita distribuzione non proporzionale). Il problema dellemissione con disaggio. a) delibera assemblea straordinaria (delegabile per statuto agli amministratori: art. 2420-ter: durata max delega 5 anni). b) Contestuale aumento di capitale a servizio della conversione. c) integrale liberazione delle azioni esistenti. REQUISITI PER LEMISSIONE
22
1) Aumento a pagamento: è concesso diritto di opzione agli obbligazionisti 2441; 2) Aumento gratuito: Il rapporto di cambio è automaticamente adeguato 2420-bis; 3) Riduzione per perdite: Il rapporto di cambio è adeguato automaticamente; 4) Riduzione volontaria: Deve essere dato diritto di conversione anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel registro almeno novanta giorni prima dellassemblea, trenta giorni per lesercizio del diritto di conversione). Operazioni in pendenza del termine di conversione OPERAZIONI SUL CAPITALE
23
5) Modificazione delle disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili: Deve essere dato diritto di conversione anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel registro delle imprese almeno novanta giorni prima dellassemblea, trenta giorni per lesercizio del diritto di conversione). Operazioni in pendenza del termine di conversione ALTRE OPERAZIONI 6) Fusione e scissione (2503-bis). Diritto di conversione anticipata, avviso da pubblicare in G.U. almeno 90 gg. prima delliscrizione del progetto di fusione o di scissione nel registro delle imprese. Garantiti diritti equivalenti, se la fusione non è stata autorizzata dallassemblea degli obbligazionisti.
24
1) nomina e revoca del rappresentante comune; 2) modificazioni delle condizioni del prestito; 3)proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare; 4) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; 5) altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti (art. 2415). ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415) COMPETENZA
25
Convocazione: -Amministratori; -Rappresentante obbligazionisti; -Su richiesta di un ventesimo delle obbligazioni in circolazione ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415) REGOLE DI FUNZIONAMENTO Funzionamento: -Si applicano le disposizioni relative allassemblea straordinaria. Le deliberazioni sono iscritte a cura del notaio nel registro delle imprese. -Per la modifica delle condizioni del prestito quorum rafforzato (metà delle obbligazioni in circolazione). -La società non vota per le obbligazioni proprie.
26
1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti; 2) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni, operazioni che sono nulle se svolte senza la sua presenza o, in mancanza, di un notaio (art. 2420); 3) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci; 4) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dellassemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, 2° comma); 5) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali. RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Art. 2417-2420
27
AZIONI INDIVIDUALI DEGLI OBBLIGAZIONISTI Art. 2419: Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dellassemblea previste dallart. 2415
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.