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Fondazione Emanuele Casale Il procedimento assembleare

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Presentazione sul tema: "Fondazione Emanuele Casale Il procedimento assembleare"— Transcript della presentazione:

1 Fondazione Emanuele Casale Il procedimento assembleare
Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Corso di Diritto Commerciale Anno scolastico 2012/2013 Mario Campobasso Il procedimento assembleare

2 Funzione notarile in assemblea
Art Verbale delle deliberazioni dell’assemblea (2°comma) Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio Art Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modifiche Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

3 Procedimento assembleare
Convocazione Discussione Intervento Proclamazione Voto Verbalizzazione

4 Avviso di convocazione
Società chiuse: Regola generale (art. 2366, 2° comma): Pubblicazione in G.U. o nel quotidiano indicato nello statuto, con anticipo di almeno 15 gg. Semplificazione: lo statuto può prevedere comunicazione con mezzi che garantiscano prova del ricevimento almeno 8 gg. prima dell’assemblea (2366, 3° comma. Società aperte: Avviso pubblicato entro 30 gg. sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob [Art. 125-bis Tuf, introdotto dal d.lgs. 27/2010]. Termini differenziati sono previsti per particolari delibere. Avviso di convocazione: contenuto più ricco (art. 126-bis Tuf).

5 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a. Lo statuto di s.p.a. non può contemplare in via esclusiva modalità di convocazione rivolte indistintamente alla generalità dei soci diverse dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto stesso. E' invece rimessa all'autonomia negoziale l'individuazione delle modalità di convocazione "ad personam", purché si tratti di "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento" e purché la comunicazione avvenga almeno otto giorni prima dell'assemblea.

6 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a. In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le clausole che individuano specifiche modalità di convocazione, sia le clausole che prevedono genericamente che l'avviso di convocazione possa essere inviato, con "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento", al recapito comunicato dal socio alla società, dovendosi in tale ultimo caso intendere in senso ampio il concetto di recapito (e pertanto comprendente, oltre al domicilio, il numero telefax, l'indirizzo di posta elettronica, etc.). .

7 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a. E' altresì legittima la previsione di una pluralità di modalità di convocazione tra loro alternative, sia rivolte indistintamente alla generalità dei soci sia "ad personam" (entrambe nei limiti di cui sopra), rimettendo all'organo competente la scelta del mezzo da utilizzare; lo stesso dicasi allorché sia contemplata una pluralità di modalità "concorrenti" (ossia tutte da utilizzare necessariamente), oppure ancora una pluralità di modalità in parte alternative ed in parte concorrenti.

8 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima 82. Attribuzione statutaria della competenza per la convocazione dell'assemblea (artt e 2479-bis c.c.) Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all'organo amministrativo e, nei casi previsti, all'organo di controllo, lo statuto della s.p.a. può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo.
 Nella s.r.l. lo statuto può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche a singoli soci, sia a titolo di diritto particolare in favore di determinati soci sia quale potere connesso alla posizione di ogni socio.

9 Vizi della convocazione
NULLITÀ Non proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società; Non è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea” (art. 2379, 3° c.). SANATORIA L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea (art bis)

10 Convocazione. Assemblea totalitaria (2366, 4° comma):
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 12 (2004) Assemblea totalitaria Nella s.p.a. l'assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma non anche del revisore incaricato del controllo contabile. Il rispetto dei presupposti di legge per l'assemblea totalitaria nelle s.p.a. e nelle s.r.l. esclude la nullità delle deliberazioni per mancata convocazione anche in presenza di clausola statutaria che aggiunga ulteriori presupposti (in tal caso la delibera, peraltro, non sarebbe conforme all'atto costitutivo/statuto).

12 Il consiglio di amministrazione convoca:
1) almeno una volta all’anno entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio (art. 2364, 2° comma, e 154-ter Tuf); 2) negli altri casi previsti dalla legge (ad esempio, riduzione del capitale oltre il terzo); 3) Ogni volta che se ne ravvisa l’opportunità 4) Quando ne è fatta richiesta da una minoranza qualificata (art. 2367)

13 Convocazione dell’assemblea Diritti della minoranza
Società chiuse Società che fanno ricorso al mercato 10%: diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367) 5%: diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367) ---- 2,5%: diritto di chiedere l’integrazione dell’o.d.g. (126-bis Tuf) 1/3 del capitale rappr. in assemblea: diritto di chiedere il rinvio (art c.c.) 1/3 del capitale rappr. in assemblea: diritto di chiedere il rinvio (art c.c.)

14 Il collegio sindacale convoca l’assemblea:
1) ogni qualvolta la convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto (art. 2406) 2) quando vengono a mancare tutti gli amministratori o l’amministratore unico (art. 2386); 3) qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia necessità di provvedere (art. 2406, 2° comma). Nelle società quotate il potere di convocazione può essere esercitato anche da solo due sindaci (art. 151, 2° comma).

15 Intervento in assemblea
(d.lgs , n. 27) Art. 2370, 1° comma, cod. civ. Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

16 Intervento in assemblea
Non quotate Negoziate La legittimazione si determina nel giorno dell’assemblea. Si dimostra con l’esibizione del certificato azionario o con le comunicazioni degli intermediari. La legittimazione si determina immodificabilmente il settimo giorno di mercato aperto prima dell’assemblea (83-sexies Tuf) Se l’azione viene ceduta dopo la comunicazione l’intermediario rettifica la comunicazione Se l’azione viene ceduta dopo la comunicazione l’intermediario NON rettifica la comunicazione Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni, o la registrazione da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo l’incedibilità fino all’assemblea Lo statuto NON può imporre l’incedibilità fino all’assemblea. L’acquirente post record date NON ha diritto di intervento.

17 Intervento in assemblea
Non quotate. Sistema tradizionale (art c.c., 83-sexies, 3 comma, Tuf): Lo statuto deve optare fra stabilità della compagine societaria e negoziabilità delle azioni prima dell’assemblea. Negoziate. Sistema record date (83-sexies, 2 comma, Tuf): Coniuga stabilità della compagine societaria e negoziabilità delle azioni prima dell’assemblea.

18 DELEGHE DI VOTO ART. 2372 c.c. ARTT. 135-novies – 144 Tuf
Riformati dal d.lgs. 27/2010, in attuazione della dir. 2007/36/CE

19 Deleghe di voto. Requisiti della procura Chiuse Aperte N.Q. Quotate
Esclusione Statutaria: SI Esclusione Statutaria: NO Esclusione Statutaria: NO Forma scritta Forma scritta Forma scritta o telem. Non in bianco Non in bianco Non in bianco Singole assembl. ---- ---- Divieti soggett. Divieti soggett. ---- Limiti quantit. Limiti quantit. ----

20 Divieti soggettivi: art. 2372, 5° comma.
“La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di esse”.

21 Società che non fanno ricorso al mercato: 20
Limiti quantitativi (art. 2372, 6° comma) Società che non fanno ricorso al mercato: 20 Società che fanno ricorso al mercato NON QUOTATE: C.S. < € 50 C.S. € 100 C.S. > € 200

22 Svolgimento dell’assemblea
Lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 2370, 4° comma). Il ruolo del presidente di assemblea: (art. 2371).

23 Consiglio notarile di Milano
Massima 94. Rinvio dell'assemblea(art c.c.) Il rinvio dell'assemblea, sia esso disposto ai sensi dell'art c.c. su richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve avvenire con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire: in difetto la nuova riunione costituirà altra assemblea e non prosecuzione della precedente.

24 I quorum dell’assemblea straordinaria (1° conv.)
Voto I quorum dell’assemblea straordinaria (1° conv.) Società chiuse: Cost. : --; Del. : 50%+1 del capitale Società aperte: Cost. : 50% del capitale. Del. : 2/3 del capitale rappresentato in assemblea Esempio: La società Alfa ha emesso 100 azioni. L’assemblea delibera col voto favorevole di 51 azioni L’assemblea è costituita con la presenza di 50 azioni Se sono presenti 50 azioni L’assemblea è delibera con la magg. di 34 azioni Se sono presenti 90 azioni L’assemblea delibera con la magg. di 60 azioni

25 Voto Consiglio notarile di Milano. Massima 43 (2004).
Quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 3, c.c.) Il terzo comma dell'art c.c. - nella parte in cui dispone che l'assemblea straordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea - mira a ridurre il quorum deliberativo previsto per la prima convocazione e non può in nessun caso portare ad un innalzamento dello stesso. Conseguentemente, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la metà del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea.

26 Voto Consiglio notarile di Milano Massima 44. (2004)
Quorum deliberativo rafforzato dell'assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 5, c.c.) Il quinto comma dell'art c.c. - nella parte in cui prevede che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione,  il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le materie ivi specificate - va coordinato con il terzo comma dello stesso articolo e quindi va inteso nel senso che la maggioranza richiesta anche in seconda convocazione deve essere pari:
 (i) ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, nonché;
 (ii) a più di un terzo del capitale sociale; fermo restando che il quorum non potrà mai superare quello stabilito, dalla legge o dallo statuto, per la prima convocazione.

27 Verbalizzazione Art. 2375. Verbale delle deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. […] Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione

28 Verbalizzazione Consiglio notarile di Milano Massima n. 46
Tempi e regole per la formazione del verbale notarile di organi collegiali diversi dall'assemblea

29 Verbalizzazione Consiglio notarile di Milano Massima n. 46
Tempi e regole per la formazione del verbale notarile di organi collegiali diversi dall'assemblea c) il verbale deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbalizzante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta la riunione;
 d) non sono applicabili le disposizioni della legge notarile relative sia alla necessità dell'assistenza dei testimoni o della rinunzia agli stessi sia alla necessità della lettura del documento al presidente del collegio;
 e) nel caso in cui uno o più intervenuti abbiano compiuto interventi in lingua non compresa dal verbalizzante, tali interventi dovranno essere tradotti in modo da assicurarne al soggetto verbalizzante la comprensione senza però vincoli formali, non risultando applicabili gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile.

30 Vizi del verbale Verbalizzazione NULLITÀ
Non contiene la data della deliberazione Non contiene il suo oggetto Non è sottoscritto propriamente (art. 2379, 3° c.) ANNULLABILITÀ Impedisce l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione (Art. 2377, 5° c.) MERA IRREGOLARITÀ Altri vizi dell’atto SANATORIA: L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (Art bis)


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