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La marcatura CE dei serramenti: obblighi presenti e futuri

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Presentazione sul tema: "La marcatura CE dei serramenti: obblighi presenti e futuri"— Transcript della presentazione:

1 La marcatura CE dei serramenti: obblighi presenti e futuri
Argomenti Approccio alla qualità Requisiti dei serramenti esterni Marcatura CE dei serramenti Obblighi di certificazione energetica Norme tecniche di prodotto Test di laboratorio La marcatura CE dei serramenti: obblighi presenti e futuri STEFANO MORA Consorzio LEGNOLEGNO Stefano Mora

2 Qualità: terminologie e definizioni
Il Nuovo concetto di qualità (nuovo approccio) “Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto che ne conferiscono la capacità di soddisfare le esigenze espresse o implicite dell’utente” Natura prestazionale delle normative IL CONTESTO DI RIFERIMENTO A partire dall'entrata in vigore del Mercato Unico Europeo, la Commissione Europea ha posto al centro della propria attenzione le procedure attivabili per l'abbattimento delle barriere tra gli stati membri; è evidente, da questo punto di vista, l'importanza del ruolo delle norme tecniche di prodotto nell'abbattimento delle barriere tecniche. Per tale motivo, in sede europea, si è puntato l'attenzione sui processi di armonizzazione dei documenti tecnici degli stati membri, con l'obiettivo di medio periodo di giungere ad un "parco norme" armonizzate, che possano fungere da elemento di riferimento per la definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti. In tal senso è da registrare il nuovo approccio con il quale, in sede europea, ci si è avvicinati alle problematiche legate alla qualità, ed in particolare alla valutazione degli standard qualitativi di prodotto. Tale nuovo approccio (definibile esigenzial-prestazionale) pone come obbiettivo principale non tanto la qualità in quanto tale, quanto il raggiungimento, attraverso le caratteristiche del prodotto, del soddisfacimento delle esigenze essenziali dell'utente del prodotto. Assume quindi centralità il ruolo dell'utente, delle sue esigenze e del loro soddisfacimento; ecco quindi che lo stesso concetto di qualità viene ridefinito come segue: "QUALITA': insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto/servizio/sistema che ne conferiscono la capacità di soddisfare le esigenze dell'utente" L'obiettivo è quindi il soddisfacimento delle esigenze del cliente, e la qualità (del prodotto, del servizio, del sistema, ecc.) altro non è che un mezzo (importante) a disposizione dell'azienda per raggiungere tale obbiettivo. In conseguenza a tale approccio, le normative armonizzate emesse dal CEN (Commissione Europea di Normalizzazione) e contrassegnate dalla sigla "EN", sono definibili come "norme prestazionali". Di fatto, la norma prestazionale è un documento normativo che, al contrario di una "norma descrittiva", non dice COME deve essere realizzato il prodotto affinché esso sia a norma (ossia di qualità), ma evidenzia invece quali esigenze il prodotto debba soddisfare affinché esso possa essere considerato conforme a norma. Vengono cioè valutate le "prestazioni" del prodotto, lasciando alla capacità progettuale e tecnica dell'azienda l'onere di realizzare un prodotto in grado di garantirle. Nella sostanza, in nessuna norma armonizzata vi si troveranno delle richieste di carattere descrittivo (ampiezza battute, dimensioni sistema di evacuazione acqua, ecc.), quanto metodologie e procedure di valutazione delle prestazioni del prodotto. E' evidente che tale approccio alla qualità comporta, per il produttore di serramenti, una serie di problemi correlati, tra i quali la necessità di effettuare scelte di carattere progettuale verificandone poi la correttezza attraverso verifiche che possono essere anche di tipo laboratoristico; d'altro canto, sul piano imprenditoriale, le normative a carattere prestazionale premettono una differenziazione (anche commerciale) di prodotto altrimenti irrealizzabile con norme di tipo descrittivo (che comunque impongono una particolare scelta costruttiva). Riassumendo quindi, si può porre l'accento su tre concetti fondamentali: Centralità del cliente e del soddisfacimento delle sue esigenze Nuovo approccio alla qualità Natura prestazionale delle norme tecniche di prodotto Stefano Mora

3 Schema generale CE Direttiva UE 89/106 Prodotti da costruzione
Requisiti essenziali Documenti interpretativi Norma CEN (Product Standard) Attestato di conformità CE Certificazione/Dichiarazione Di conformità MERCATO UNICO Stefano Mora

4 Finestre: requisiti prestazionali
Resistenza mecccanica e stabilità Sicurezza in caso di incendio Igiene, salute, ambiente Sicurezza nell’impiego Protezione contro il rumore Risparmio energetico e ritenzione del calore Questi requisiti debbono essere mantenuti per un tempo economicamente ragionevole I requisiti prestazionali previsti dalla Direttiva Europa 89/106 Stefano Mora

5 Documenti interpretativi…..
…. Alla direttiva UE 89/106 Assegnano per le finestre lo schema 2ii seconda possibilità, ossia: prove di tipo (Initial Test Type) del prodotto da parte di un Laboratorio Controllo di produzione in fabbrica (Production Factory Control) Altre tipologie di prodotto (cancelli, porte tagliafuoco, ecc.) ricadono entro altri schemi di certificazione o addirittura entro altre direttive (ad es. i serramenti motorizzati -> direttiva macchine). Stefano Mora

6 Analisi dello stato attuale delle norme (tecniche) di settore
EURONORME siglate EN, valide sul territorio comunitario NORME NAZIONALI (UNI, DIN, AFNOR, BSI, ecc., valide sul territorio nazionale di emanazione) LE NORME DI PRODOTTO PER IL SETTORE “SERRAMENTI” Determinate le esigenze dell'utente del prodotto, il passo successivo è ovviamente di definire le procedure corrette per valutare se ed in che modo il prodotto preso in esame è in grado di soddisfarle. Questo è appunto il ruolo delle norme tecniche, che regolamentano e definiscono le metodologie di prova del prodotto e le eventuali classificazioni prestazionali assegnabili. Prendendo in considerazione il prodotto serramento, è necessario innanzitutto evidenziare che le norme sulla base delle quali vengono eseguite le prove di laboratorio sono norme di tipo prestazionale e sono armonizzate a livello europeo. Stefano Mora

7 Cosa sarà la marcatura CE?
Marchio CE per serramenti Dichiarazione del fabbricante relativa alla conformità a norma dei propri prodotti, e quindi al soddisfacimento dei requisiti essenziali riportati nella direttiva di riferimento Non costituirà criterio di scelta dell’utente, in quanto obbligatorio per tutti i serramenti immessi sul mercato Tempi (ad oggi…) Entrata in vigore: aprile 2005 Coesistenza: sino a Aprile 2006 Stefano Mora

8 In sintesi, il serramentista dovrà:
Marcatura CE In sintesi, il serramentista dovrà: Effettuare sul proprio prodotto delle “prove di tipo”, ossia delle prove di laboratorio su una campionatura significativa di serramenti Emettere una dichiarazione di conformità a norma riferita ai prodotti forniti, dichiarando che essi hanno le stesse caratteristiche tecnologiche di quelli prova in laboratorio e che dunque risultano conformi alle norme di riferimento. Tale dichiarazione dovrà essere supportata dall’adozione di un piano di controllo della qualità della produzione, conforme alle specifiche del Product Standard Modalità di apposizione della marcatura CE delle finestre Stefano Mora

9 norma di riferimento (Product Standard)per il prodotto FINESTRA, che:
prEN 14351 norma di riferimento (Product Standard)per il prodotto FINESTRA, che: Identificherà in modo univoco le prestazioni richiedibili al prodotto Specificherà le modalità di classificazione (in sintesi) Indicherà i metodi di valutazione della conformità del prodotto (ossia le modalità di calcolo, le prove necessarie, le dimensioni e il numero di campioni da provare) Specificherà le modalità di controllo di produzione in fabbrica (FPC) Stefano Mora

10 PROVE OBBLIGATORIE (in funzione della tipologia di prodotto)
Prove iniziali sul prodotto Requisito 4. PROVE OBBLIGATORIE (in funzione della tipologia di prodotto) Resistenza ai carichi del vento Resistenza alla neve e ai carichi permanenti (solo per finestre da tetti) Sicurezza in caso d’incendio (solo per categorie particolari di prodotto) Tenuta all’acqua Sostanze dannose (non devono essere rilasciate, secondo i limiti nazionali) Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) Isolamento acustico (con prova o con criterio di calcolo, secondo il grafico in norma) Trasmittanza termica Permeabilità all’aria Durabilità (mediante conformità a norma di materiali, accessori, componenti) Stefano Mora

11 PROVE VOLONTARIE OPZIONALI
Prove iniziali sul prodotto Requisito 4. PROVE VOLONTARIE OPZIONALI Forze di messa in movimento Resistenza meccanica Ventilazione (per i dispositivi di aerazione) Resistenza al proiettile Resistenza all’esplosione Durabilità meccanica Prove in climi differenti (solo per porte balcone) Caratteristiche dimensionali delle ante (planarità, ortogonalità, ecc.) Stefano Mora

12 …le prove per una finestra di normale produzione sono…
Concretamente… …le prove per una finestra di normale produzione sono… Permeabilità all’aria Tenuta all’acqua Resistenza ai carichi del vento Trasmittanza termica Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) Isolamento acustico (con prova o con criterio di calcolo, secondo il grafico in norma) Ad esempio, supponendo di prendere in considerazione una normale finestra, si evince che le prove e i calcoli da effettuarsi sono i seguenti: Permeabilità all’aria Tenuta all’acqua Resistenza ai carichi del vento Trasmittanza termica Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) Isolamento acustico (con prova o con criterio di calcolo, secondo il grafico in norma) Stefano Mora

13 E gli “speciali”?? Per serramenti di produzione non di serie…
Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) Attenzione!! Per serramenti non di serie si intende: “… la realizzazione di prodotti progettati per lavori particolari e che non assolvono agli stessi requisiti di quelli di serie. Tutti questi serramenti devono essere ordinati e installati nella medesima commessa.” Tutto ciò per i serramenti di normale produzione. Per serramenti “speciali” o prodotti per particolari lavori, il prEN da la possibilità di effettuare unicamente le prove di sicurezza dei dispositivi eventualmente presenti. Si badi bene, tuttavia, che le casistiche di serramenti unici o non di serie sono alquanto limitate. Il progetto di norma, infatti, definisce “serramenti non di serie o individuali (…) la realizzazione di prodotti progettati per lavori particolari e che non assolvono agli stessi requisiti di quelli di serie. Tutti questi serramenti devono essere ordinati e installati nella medesima commessa.” Stefano Mora

14 CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Ma quali prodotti devono essere provati?? E di che dimensioni, ecc ecc Requisito 7.1 CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE Il campione deve essere rappresentativo della normale produzione. Ogni variazione sostanziale (ossia che possa in qualche misura incidere sui risultati di prova) determina un nuovo prodotto. I risultati di prova rimangono comunque validi sin tanto che il prodotto non subisca modifiche sostanziali; tali modifiche possono riguardare: Il prodotto in sé (sistema di costruzione, ecc.) I materiali e componenti che lo costituiscono Il sistema di produzione Le modalità di assemblaggio Sulla base delle indicazioni normative è possibile definire con esattezza le tipologie e le dimensioni dei campioni da sottoporre alle prove preliminari. Stefano Mora

15 Di fatto…. Per ciascuna azienda:
Si analizzano i prodotti (mediante una sorta di consulenza pre prove) Si definiscono le tipologie (famiglie di prodotti con prestazioni paragonabili prive di varianti costruttive sostanziali) Si selezionano i serramenti significativi per ciascuna tipologia Si testano i campioni significativi in laboratorio, in modo da avere risultati trasferibili sulla norma produzione Stefano Mora

16 Controllo di produzione in fabbrica
Requisiti previsti dall’ultimo progetto “Product Standard” Nomina e formazione di un resp.le dei controlli Effettuazione di controlli sui materiali in accettazione Effettuazione di controlli e prove durante la fabbricazione Effettuazione di verifiche e prove sui prodotti finiti Descrizione delle Non Conformità rilevate e delle relative Azioni Correttive intraprese Registrazione dei controlli Stefano Mora

17 Registrazioni Le registrazioni del controllo di produzione in fabbrica
devono comprendere almeno: Una identificazione dei prodotti I metodi di prova La data di completamento della produzione e la data delle prove I risultati e la comparazione con i requisiti specifici La firma della persona responsabile del controllo di produzione Le registrazioni debbono essere mantenute per almeno 5 anni, e rese disponibili per eventuali verifiche autorizzate Stefano Mora

18 Schema riassuntivo Stefano Mora Selezione dei campioni Effettuaz.
Prove Laborat. Controllo in produzione Registrazioni Supporto informativo Perm. Aria Tenuta acqua Resist. Vento Trasm. termica Sicurezza Isolam. acustico In funzione Delle tipologie In accettazione Sui materiali, Componenti, accessori Durante La produzione Sul prodotto finito Metodi di prova Risultati dei controlli NC/AC Rintracciabilità Confor. a norma Uso, installaz. e manutenz. Dich. di Conformità Marchio CE Riassumendo, il diagramma di flusso sopra riportato esplicita le attività necessarie all’interno di una impresa – tipo per arrivare a marcare CE il serramento, secondo quanto previsto dall’attuale prEN Ovviamente ogni imprese è caso a sé, e sarà compito della direzione determinare modalità e tempi per l’applicazione dello schema di certificazione. Infine, si evidenzia che questa relazione è elaborata in base all’ultimo stato di avanzamento disponibile del progetto di norma: si consiglia di rimanere comunque informati e aggiornati su eventuali modifiche. Stefano Mora

19 La certificazione energetica dei serramenti
Decreto 02/04/1998 Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 Aprile 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 102 del 05/05/1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” IMPONE La certificazione energetica dei serramenti OSSIA “dichiarazione del produttore che attesti che le prestazioni energetiche del serramento sono valutate mediante prove di laboratorio secondo norme tecniche emanate dal CEN” Decreto Ministeriale 2 aprile 1998 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il DM, correlato alla L. 10/91 relativa al risparmio energetico, pone l’obbligo di certificazione energetica a tutta una serie di componenti dell’edificio, tra cui i serramenti esterni. Il serramentista, pertanto, è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione, le caratteristiche energetiche (permeabilità all’aria, trasmittanza termica, trasmissione luminosa) dell’infisso alla committenza. Tali caratteristiche, costituenti appunto la “certificazione energetica” del serramento, debbono essere rilevate mediante specifiche prove di laboratorio, eseguite secondo le norme tecniche di riferimento. Di fatto, il DM 2 aprile 1998 costituisce il primo documento che pone come obbligo l’effettuazione di test di prova su finestre, e la relativa comunicazione dei dati rilevati al progettista, che a sua volta dovrà effettuare il bilancio termico dell’edificio. Stefano Mora

20 I contenuti del Decreto
Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o più funzioni energeticamente significative. 2. Ai fini del presente decreto, si intende: a) per <<componenti degli edifici>>, i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente decreto; (…) In termini di contenuti, il Decreto specifica innanzitutto l’ambito di applicazione: 1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o piu' funzioni energeticamente significative. 2. Ai fini del presente decreto, si intende: a) per "componenti degli edifici", i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente decreto; b) per "componenti degli impianti", le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato A del presente decreto; c) per "certificazione", l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di qualita', organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica tecnica corrispondente; d) per "dichiarazione del produttore", l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente; e) per "prova", l'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o piu' caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche". Stefano Mora

21 I contenuti del Decreto
Art. 2 Componenti da certificare 1. La certificazione concerne le classi di componenti, di cui all'allegato A del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate nell'allegato A stesso. 2. Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia. (…) Stefano Mora

22 I contenuti del Decreto
Art. 3 Modalità di certificazione 1. (…) la certificazione può essere costituita da una <<dichiarazione del produttore>> mediante la quale quest'ultimo (…) attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio (…) applicando una o più delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata: (..) b) norme tecniche europee elaborate da CEN o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE (..) Per quanto attiene alle modalità di certificazione, fa riferimento l’art. 3 del DM: 1. Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al presente decreto la certificazione puo' essere costituita da una "dichiarazione del produttore" mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunita' europea, applicando una o piu' delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata: a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE; b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti. 2. In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, previa approvazione dell'Autorita' competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da: a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE; b) norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di: quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le indicazioni dell'allegato A; indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o l'Organismo di certificazione del prodotto; evidenziare le procedure di prova applicate. 4. Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove. Stefano Mora

23 I contenuti del Decreto
Art. 5 Disposizione transitorie ed entrata in vigore 1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data. 2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Infine, l’Art. 5 definisce l’entrata in vigore del Decreto, fissata al 5 Maggio 2000. 1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data. 2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5 Maggio giorni + 18 mesi = 5 Maggio 2000 Stefano Mora

24 I contenuti del Decreto
Allegato A COMPONENTI Serramenti e chiusure trasparenti e traslucide con valore di conduttanza globale inferiore a 5 W/m2K CARATTERISTICHE Permeabilità all’aria Trasmittanza termica Trasmissione luminosa Stefano Mora

25 (in assolvimento agli obblighi
Dichiarazione Serramentista Anagrafica produttore Dati fornitura Procedure di prova Trasmissione luminosa Laboratorio Permeab. all’aria Trasmitt. termica DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (in assolvimento agli obblighi del DM ) In tal senso, in ragione dell’obbligo posto in essere dal DM 2 aprile 989, il serramenti sta dovrà compilare e rilasciare al committente una dichiarazione di certificazione energetica, che riporti le prestazioni di permeabilità all’aria, trasmittanza termica e trasmissione luminosa dei serramenti. Tali prestazioni, come già visto, dovranno essere rilevato conformemente alle norme di settore. Stefano Mora

26 Ricadute sulle imprese
Innanzitutto…. La legislazione italiana identifica come “produttore” (e quindi soggetto responsabile) il soggetto che fornisce il prodotto al cliente a proprio nome e marchio. E’ evidente che…. Il produttore/rivenditore, se commercializza a proprio nome o marchio, è il soggetto responsabile degli obblighi derivanti dalla marcatura CE e dalla certificazione energetica del prodotto. Stefano Mora

27 Ricadute sulle imprese
Nascono evidenti esigenze per i produttori: Informazione generale Accessibilità alle prove iniziali Sostegno economico agli investimenti (modesti) necessari Formazione/informazione circa i controlli di produzione Supporto per l’attivazione e il mantenimento della procedura Supporto per la creazione/utilizzo del fascicolo tecnico di prodotto e per le informative al cliente Stefano Mora

28 Ricadute sulle imprese
(sul piano comm.le) Il cliente……. Attraverso le informazioni fornite dalla marcatura CE potrà semplicemente effettuare confronti COMPARATIVI tra le prestazioni dei diversi prodotti, mediante le informazioni riportate in cartellinatura. Stefano Mora

29 Quantificare e localizzare le perdite di aria della finestra
Permeabilità all’aria (EN 1026) Obiettivo Quantificare e localizzare le perdite di aria della finestra Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12207) 1, 2, 3, 4 TEST DI PERMEABILITA’ ALL’ARIA La norma che regola tale prova è la EN 1026; l'obiettivo della prova è di verificare la capacità dell'infisso di impedire le infiltrazioni di aria, quantificando e localizzando tali infiltrazioni. La prova prevede l'installazione del campione di prova (finestra "finita") su di una particolare attrezzatura di prova, in grado di assegnare pressioni a simulazione dell'effetto del vento e di rilevare le perdite di aria del serramento. Vengono quindi assegnate pressioni crescenti alla superficie esterna del serramento oggetto di prova, e vengono contemporaneamente rilevate e registrate le perdite di aria del serramento in m3/h. Tali perdite vengono poi rapportate a superficie totale e perimetro apribile del serramento, e riportate su un grafico, che ne permette la classificazione. Attraverso tale grafico, che presenta delle aree delimitate, è possibile assegnare all'infisso in prova una classificazione, relativa, appunto, alle prestazioni di permeabilità all'aria. Le classi ottenibili al termine della prova sono 1, 2, 3, 4 Stefano Mora

30 Classificazione Stefano Mora

31 Definire un coefficiente che identifichi il potere
Trasmittanza termica ISO 10077/1 Obiettivo Definire un coefficiente che identifichi il potere di isolamento termico del serramento CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO Attraverso una serie di dati di base e di una serie di informazioni rilevabili sul serramento, è possibile, con criterio di calcolo, definire il coefficiente di trasmittanza termica del serramento, che di fatto identifica il potere di isolamento termico del prodotto. La norma di riferimento è la ISO 10077/1. Stefano Mora

32 Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12208)
Tenuta all’acqua (EN 1027) Obiettivo Verifica della capacità della finestra di impedire le infiltrazioni di acqua Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12208) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 TEST DI TENUTA ALL’ACQUA La norma che regola tale prova è la EN 1027; l'obbiettivo della prova è di verificare la capacità del serramento di impedire le infiltrazioni di acqua. La prova prevede l'installazione del campione di prova (finestra "finita") su di una particolare attrezzatura di prova, in grado di assegnare pressioni a simulazione dell'effetto del vento e di irrorare di acqua, attraverso una barra di spruzzatori, in modo normalizzato sulla superficie esterna dell'infisso. Vengono quindi assegnate pressioni crescenti alla superficie esterna del serramento oggetto di prova, con la contemporanea applicazione di acqua. Viene rilevato il limite di tenuta dell'infisso, ossia viene valutato a quale pressione si rileva la prima infiltrazione di acqua. In funzione di tale pressione viene assegnata una classe prestazione per la tenuta all'acqua; le classi assegnabili sono in questo caso nove, ossia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stefano Mora

33 Freccia relativa frontale: A – B - C
Resistenza al vento (EN 12211) Obiettivo Verifica della capacità dell’infisso di resistere, entro deformazioni ammissibili e senza degradi gravi, alle sollecitazioni del vento Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12210) Pressioni: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Freccia relativa frontale: A – B - C TEST DI RESISTENZA AL VENTO La norma che regola tale prova è la EN 12211; l'obbiettivo è di verificare la capacità dell'infisso di resistere, entro deformazioni ammissibili, alle sollecitazioni del vento. La prova prevede l'installazione del campione di prova (finestra "finita") su di una particolare attrezzatura di prova, in grado di assegnare pressioni molto elevate a simulazione dell'effetto del vento e munita di una serie di dispositivi (comparatori elettronici) per il rilevamento delle deformazioni. Vengono quindi assegnate pressioni crescenti alla superficie esterna del serramento oggetto di prova, con il contemporaneo rilevamento delle deformazioni delle ante rispetto al piano del telaio fisso. Viene di seguito eseguita la prova alle pressioni ripetute: vengono cioè assegnati 50 cicli di pressione al serramento, da 0 ad un dato valore di pressione; al termine di tale prova non debbono presentarsi sul serramento deformazioni o rotture di nessun tipo, oltre a doversi mantenere integra la funzionalità complessiva della finestra. Viene quindi assegnato un ultimo colpo di pressione (definita "pressione di sicurezza"), al termine del quale sono ammesse deformazioni lievi sull'infisso, ma non debbono presentarsi deformazioni o rotture che compromettano l'utilizzo della finestra o che possano in qualche modo compromettere la sicurezza dell'utente. Al termine della prova possono venire assegnate cinque classi prestazionali (1, 2, 3, 4, 5) pre la resistenza alle pressioni, tre classi (A, B, C) per la freccia relativa frontale rilevata. Il procedimento di prova, sopra descritto, rimane il medesimo per tutte le classi, mentre variano i valori delle pressioni assegnate di volta in volta. Le classi, infine, sono da mettersi in relazione alle dimensioni dell'infisso. Stefano Mora

34 Resistenza meccanica (UNI EN 107)
Obiettivo Determinazione degli sforzi di apertura e chiusura, verifica del comportamento a errate manovre, efficacia dei dispositivi di arresto e bloccaggio, durabilità dell’insieme serramento-ferramenta Classificazioni possibili Rispetto dei parametri ammessi da norma Presenza di rotture o degradi inammissibili Presenza e quantificazione delle deformazioni Verifica del mantenimento della funzionalità complessiva TEST MECCANICI E DI SICUREZZA IN USO Le prove meccaniche, che vengono condotte secondo la UNI EN 107 e la UNI 9158 hanno come obiettivo la verifica delle caratteristiche meccaniche e di durabilità dell’insieme infisso-accessori; in particolare, viene valutata la capacità del serramento di resistere a errate manovre da parte dell’utenza (carichi e sollecitazioni particolari), la robustezza dei sistemi di sospensione e dei sistemi di limitazione di apertura, la durabilità in uso. Tali verifiche vengono effettuate mediante un ciclo di prova composto sostanzialmente dalle seguenti verifiche: ·      forza di apertura dell’organo di manovra ·      forza di messa in movimento delle ante ·      prova di carico a 90° ·      prova di svergolamento dell’anta ·      verifica dei dispositivi di arresto e bloccaggio ·      prove cicliche di apertura e chiusura ( cicli) Al termine delle diverse prove viene verificata la rispondenza dei risultati (e quindi delle prestazioni dell’infisso) ai limiti di accettazione posti dalle norme di riferimento. Le prove meccaniche risultano particolarmente importanti al fine di determinare la durabilità al normale uso del prodotto, il livello di sicurezza in uso e la facilità di utilizzo. Stefano Mora


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