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“Modelli” della participation exemption
sistema di imposizione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni “qualificate” metodo dell’esenzione, totale o parziale dei dividendi (e delle plusvalenze) Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi. allineare il sistema italiano a quello vigente nella maggioranza degli altri Stati europei risolvere la questione della discriminazione dei soggetti esteri, in particolare di quelli residenti in altri Stati Membri.
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IL REGIME PEX: ASPETTI GENERALI
DIVIDENDI PLUSVALENZE
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“Modello” della participation exemption
ESENZIONE AL 95% DIVIDENDI DEDUCIBILITÀ INTEGRALE COSTI ELIMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA NESSUNA DISCRIMINAZIONE RESIDENTI/NON RESIDENTI
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Eliminazione delle forme di discriminazione
Parità di trattamento dei soci percettori residenti e non residenti Parità di trattamento dei dividendi distribuiti da società residenti e non residenti
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Assenza di condizioni specifiche
art. 89, comma 2, TUIR prevede l’esenzione senza subordinare l’esclusione dal reddito imponibile ad alcuna delle condizioni usualmente presenti nel modello dell’esclusione dei dividendi in participation exemption;
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Assenza di condizioni specifiche
marcata differenza rispetto agli articolati requisiti previsti per l’esenzione delle plusvalenze in participation exemption ai sensi dell’art. 87, . non è richiesto il possesso di una partecipazione minima nella società che distribuisce gli utili; il periodo minimo di possesso della partecipazione; la classificazione in bilancio della partecipazione posseduta; l’assoggettamento ad imposta della società distributrice o degli utili distribuiti, salvo quanto di seguito specificato per le società residenti o localizzate in Stati RFP; il possesso della partecipazione a titolo di proprietà; l’ inclusione dello Stato di residenza della società distributrice in una “white list”.
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Requisito della similarità alle azioni
In generale Partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società estere
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In generale art. 44, comma 2, lett. a), TUIR
ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici: della società emittente; di altre società appartenenti al medesimo gruppo della società emittente; dell’affare in relazione al quale sono stati emessi. Similarità opera solo in presenza di una remunerazione integralmente costituita dalla partecipazione ai medesimi risultati economici.
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In generale La norma ha un ambito di applicazione più limitato di quella contenuta nell’art. 109, comma 9, lett. a), TUIR, indeducibilità della quota della remunerazione dovuta sui titoli e sugli strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all’art. 44, TUIR che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici: della società emittente; di altre società appartenenti al medesimo gruppo della società emittente; dell’affare in relazione al quale sono stati emessi. non deducibilità trova applicazione anche in presenza di una remunerazione costituita solo in parte dalla partecipazione ai medesimi risultati economici.
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Partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società estere
qualificazione della partecipazione ai fini tributari italiani avveniva sulla base dei criteri previsti dalla normativa italiana, a nulla rilevava il trattamento tributario in base alla normativa estera applicabile nello Stato di residenza della società o ente emittente.
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Società non residenti diverse da quelle residenti in Paesi RFP
art. 44, comma 2, lett. a), soppresso dal “Correttivo 2005” art. 44, comma 2, lett. a), secondo periodo, le partecipazioni al capitale, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società e degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.
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Società non residenti diverse da quelle residenti in Paesi RFP
Presupposto previgente per l’applicazione dell’esclusione del 95 per cento degli utili distribuiti è che gli stessi, ove fossero stati distribuiti da una società residente, sarebbero stati totalmente indeducibili ai fini delle imposte sui redditi in base alla normativa italiana.
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Esenzione totale dei dividendi distribuiti da società consolidate
Gli artt. 122, comma 1, lett. a) e 134, comma 1, lett. a), TUIR la società controllante effettui una variazione in diminuzione del proprio reddito imponibile e di quello delle società controllate incluse nel perimetro di consolidamento pari alla quota imponibile degli utili distribuiti dalle società controllate consolidate esclusione totale dei dividendi distribuiti da società consolidate finalità ed il meccanismo del consolidato fiscale che prevede la determinazione di un’unica base imponibile per le società incluse nel perimetro di consolidamento.
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Esenzione totale dei dividendi distribuiti da società consolidate
esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 5 per cento degli utili distribuiti dalle società consolidate non viene computata dalla società percettrice, la quale calcolerà il proprio reddito imponibile da trasferire alla controllante escludendo il solo 95 per cento degli utili percepiti secondo quanto previsto dall’art. 89, TUIR. Il beneficio della totale esclusione degli utili distribuiti alle società consolidate viene accordato alla società controllante in sede di effettuazione delle rettifiche di consolidamento.
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Deducibilità dei costi di gestione delle partecipazioni
piena deducibilità dei costi, diversi dagli interessi passivi, connessi alla gestione delle partecipazioni che beneficiano dell’esclusione da imposizione degli utili distribuiti e dell’esenzione delle plusvalenze di cui all’art. 87, TUIR. Però pro rata
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PEX SULLE PLUSVALENZE Ratio dell’istituto
Elementi della fattispecie di esenzione
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Ratio dell’istituto Ragioni della coerenza di sistema
Circolazione del modello impositivo
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Ragioni della coerenza di sistema
La participation exemption sarebbe fondata su due principi fondamentali tassazione solo della società ma non dei soci; logico corollario dell’esclusione dei dividendi.
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Ragioni della coerenza di sistema
tassazione solo della società ma non dei soci, coincidenza delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con il valore attuale e scontato dei dividendi sulle partecipazioni stesse. tali redditi diventano, prima o poi, materia imponibile in capo all’azionista. attraverso l’esenzione, i redditi in questione sarebbero sottoposti alla tassazione propria dei soggetti passivi IRES che li producono, cui dunque competono, e non a quella dei soci. La società, quindi, tramite la participation exemption cesserebbe di essere un soggetto che “anticipa” la tassazione dell’azionista e verrebbe considerata come soggetto su cui si incentra la tassazione definitiva.
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Ragioni della coerenza di sistema
l’imposta assolta dalla società non costituirebbe più un prelievo anticipato dell’imposta dovuta dal socio persona fisica nell’eventuale e successiva fase distributiva, bensì un prelievo definitivo direttamente in capo alla società. N.B.: non sempre i plusvalori rappresentano redditi attuali e prospettici della società, in quanto essi sono inclusivi di un valore di avviamento.
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Ragioni della coerenza di sistema
esenzione delle plusvalenze come corollario dell’esclusione dei dividendi criterio di tassazione del reddito al momento della produzione in capo alla società e non all’atto della sua distribuzione. La tassazione dell’azionista che realizza tali plusvalori dismettendo le partecipazioni si risolverebbe “in una duplicazione della tassazione dei redditi della società partecipata”, la ratio dell’esenzione di cui trattasi non sarebbe agevolativa, bensì intesa ad impedire la doppia imposizione economica.
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Ragioni della coerenza di sistema
I regimi di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze dovrebbero attuare il principio secondo cui la determinazione del prelievo va “baricentrata” sulla situazione oggettiva dell’impresa e non su quella soggettiva del socio. il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione sarebbe costituito da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno “già scontato o sconteranno in via definitiva le imposte” presso il soggetto che li ha prodotti, cosicché essi dovrebbero essere esenti.
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Circolazione del modello impositivo
La participation exemption costituisce un “modello” impositivo cui si ispirano diversi ordinamenti tributari il quale circola tra i sistemi fiscali. modello impositivo presente da svariati decenni e recentemente è stato oggetto di processi di mutazione e circolazione. dai Paesi di provenienza originaria (Olanda e Lussemburgo) si è gradualmente esteso a diversi altri Stati che tradizionalmente consideravano le plusvalenze azionarie tassabili (Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Danimarca, Austria).
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Circolazione del modello impositivo
gli elementi strutturali della participation exemption, organizzati a meccanismo impositivo o “modello”, fanno sì che siano adempiute una serie di funzioni (in particolare agevolare le operazioni su titoli, rendere neutrale le scelte organizzative delle imprese consentendo regimi fiscali ad hoc per le holding) tra i quali non si annovera esclusivamente quella strutturaledi evitare la doppia imposizione.
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Circolazione del modello impositivo
Il caso della participation exemption adottata in Italia è quindi un caso di parziale convergenza mediante circolazione dei modelli Si verificano alcune varianti distinte che costituiscono diverse linee evolutive alla soluzione di problemi parzialmente simili; ad esempio, in Italia la participation exemption non prevede alcuna soglia di partecipazione, in ciò difformandosi dagli altri sistemi di participation exemption.
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Premessa L’art. 87 individua ai fini della esenzione, una fattispecie complessa, avente una articolata struttura diretta a garantire che il beneficio competa ai soggetti che hanno i requisiti.
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Premessa L’art. 87 determina il cd. “perimetro” della participation exemption, individuando: a) i requisiti dei soggetti partecipanti che beneficiano dell’esenzione; b) i requisiti dei soggetti partecipati, unitamente ai requisiti relativi ai titoli o strumenti oggetto delle cessioni (e fattispecie equiparate);
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Premessa c) i requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione,
sia in relazione alle caratteristiche dei titoli (periodo minimo di possesso, natura di immobilizzazione finanziaria) che in relazione alle caratteristiche dei soggetti partecipati (residenza ed operatività)
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Soggetti non residenti
art. 23, comma 1, lett. f), TUIR nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti,
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Soggetti non residenti
con esclusione di certe ipotesi : 1) delle plusvalenze di cui alla lett. c)-bis del comma 1, dell’art. 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lett. c)-ter del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lett. c)-quater e c)-quinquies del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati.
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Soggetti non residenti
se lo Stato di residenza del cedente in base alle proprie norme sostanziali assoggetta a tassazione siffatti utili da realizzo dei propri residenti, si verifica un’ipotesi di potestà impositiva concorrente dello Stato della residenza e della fonte se la società di cui si cedono le partecipazioni è residente in Italia . In tale ipotesi si applica l’art. 87 alle plusvalenze prodotte in Italia soltanto se esse sono effettivamente connesse alla S.O. del soggetto non residente che cede le partecipazioni; se ciò non avviene, il soggetto non residente realizza in Italia una plusvalenza che costituisce “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 (e quindi assoggettata a tale norma)
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Soggetti non residenti
Se la società di cui si cedono le partecipazioni non è residente in Italia, ovvero si verificano le deroghe di cui ai n. 1), 2), 3) della lett. f), allora l’Italia non si qualifica come Stato della fonte. l’Italia, (i) nei riguardi delle società non residenti di cui si cedono le azioni e (ii) nei riguardi di tutte le fattispecie di deroga al criterio della residenza della società di cui si cedono le partecipazioni, non si qualifica nei confronti dei non residenti cedenti in base alle proprie norme formali come Stato della fonte e quindi non ha il potere di assoggettare i redditi a tassazione in base alle proprie norme sostanziali (cd. “carenza di giurisdizione”). Se lo Stato della residenza non tassa i proventi (in ragione di norme di esenzione etc.), vi sarà doppia esenzione.
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Soggetti non residenti
In presenza di Convenzione, la norma formale interna recante il criterio di collegamento della residenza della società di cui vengono cedute le partecipazioni è derogata, per il principio della prevalenza della norma pattizia, dalla norma formale convenzionale costituita dall’art. 13 (4) che attribuisce una potestà impositiva esclusiva sugli utili di capitale transnazionali allo Stato della residenza del percettore. In presenza di Convenzionequindi, tutti gli utili da realizzo di partecipazioni non sono tassabili in Italia, in quanto per norma convenzionale l’Italia difetta in tali fattispecie di cui all’art. 13 (4) di giurisdizione come Stato della fonte. le norme sostanziali interne non sono applicabili ai non residenti in tali casi.
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Requisiti dei soggetti partecipati
rilevante asimmetria tra i requisiti ex art. 87 relativi alla participation exemption sulle plusvalenze i requisiti ex art. 89 relativi alla participation exemption sui dividendi, determinate partecipazioni che si qualificano per la participation exemption ai sensi dell’art. 89, ma non ai sensi dell’art. 87, possono, al contempo, generare un flusso di dividendi esenti ed una potenziale minusvalenza deducibile.
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Requisiti dei soggetti partecipati
Il “Correttivo 2005” introduce il nuovo comma 3-bis dell’art. 109, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37-bis D.P.R. 600/1973, le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo di imposta di realizzo e in quello precedente, tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi
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ART. 87 NEL SISTEMA DEL TUIR
Principio di simmetria tra plusvalenze esenti e minusvalenze indeducibili Trattamento delle plusvalenze su titoli non aventi i requisiti per l’esenzione Conseguenze sistematiche della esenzione delle plusvalenze ex art. 87.
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Trattamento delle plusvalenze su titoli non aventi i requisiti per l’esenzione
combinato disposto degli artt. 85, 86 ed 87 tre categorie: “titoli in portafoglio” generano ricavi tassabili ai sensi dell’art. 85; non rispondono ai requisiti di cui all’art. 87, e nemmeno costituiscono “titoli immobilizzati” di cui all’art. 86; “titoli immobilizzati” generano plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 86; non rispondono ai requisiti di cui all’art. 87, e nemmeno costituiscono “titoli in portafoglio” di cui all’art. 85; “titoli immobilizzati ex art. 87” generano plusvalenze esenti ai sensi dell’art. 87; rispondono ai requisiti di cui all’art. 87, non costituiscono né “titoli immobilizzati” di cui all’art. 85, né “titoli immobilizzati” di cui all’art. 86.
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Conseguenze sistematiche della esenzione delle plusvalenze ex art. 87.
Riconoscimento del valore fiscalmente riconosciuto in capo al cessionario Art. 87 e regime di neutralità per i trasferimenti intragruppo nel consolidato Pro rata patrimoniale
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