La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La “nuova” direttiva macchine 2006/42/CE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La “nuova” direttiva macchine 2006/42/CE"— Transcript della presentazione:

1 La “nuova” direttiva macchine 2006/42/CE
Ing. Paolo Tattoli - ISPESL

2 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Il 17 maggio 2006 il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il nuovo testo della Direttiva Macchine Il 9 giugno 2006 il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Il 29 giugno 2006 (venti giorni dalla sua pubblicazione sulla GUCE) la nuova direttiva macchine entra in vigore Gli Stati membri applicheranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della nuova direttiva macchine non prima di 42 mesi (tre anni e mezzo) dalla sua entrata in vigore Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

3 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Solo alla fine del 2009 la direttiva sarà applicabile Fino ad allora continua ad applicarsi il testo della 98/37/CE che deve considerarsi in completa ed assoluta vigenza Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

4 Nuovo campo di applicazione
a) macchine b) attrezzature intercambiabili c) componenti di sicurezza d) accessori di sollevamento e) catene, funi e cinghie f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica g) quasi-macchine Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

5 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Macchina 1 insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

6 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Macchina Commento a 1 È la definizione di “macchina” propriamente detta Anche le macchine prive di un sistema di azionamento (ad esempio prive di motore) sono ora considerate "macchine” Vengono così sanati i problemi delle macchine azionate attraverso sistemi di trasmissione collegati a fonti di energia esterne, ma vengono introdotte nuove problematiche, ad esempio per le macchine commercializzate senza sistema di azionamento, per le quali appare difficile per il costruttore garantire i livelli di emissione per rumore e vibrazioni, o l!efficacia del sistema di controllo e/o i tempi di arresto Non è inoltre definito il termine "sistema di azionamento” che può comprendere, oltre che il motore, anche il sistema di trasmissione, il freno e/o le parti del sistema di controllo ad essi normalmente connesse Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

7 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Macchina 2 insieme di cui a 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

8 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Macchina 3 insieme di cui a 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

9 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Macchina Commento a 2-3 Queste due appendici alla definizione principale chiariscono come gli insiemi citati siano da considerare macchine anche se non collegati o installati Ad esempio una gru da montare su un autocarro è da considerare a tutti gli effetti come una macchina, non come una quasi-macchina (una gru scarrabile è considerata una attrezzatura intercambiabile) Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

10 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Macchina 4-5 insiemi di macchine, di cui a 1, 2 e 3, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

11 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Quasi-macchina Per "quasi-macchine", in inglese, "partly completed machinery ", la direttiva definisce gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata Un sistema di azionamento e' una quasi-macchina Le quasi macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla nuova direttiva macchine Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

12 Procedura per le quasi-macchine
Il fabbricante di una quasi-macchina prima dell'immissione sul mercato: a) prepara la pertinente documentazione (Allegato VII, parte B) b) prepara le istruzioni per l'assemblaggio c) redige la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

13 Nuovo campo di applicazione
Nel nuovo campo di applicazione della direttiva macchine vengono ricomprese, tra le altre, le seguenti apparecchiature: Apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore 0,15 m/s Ascensori da cantiere Treni a cremagliera Elevatori da scenotecnica (tranne le macchine destinate allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni) Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

14 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Allegato IV Come nell’attuale testo, la nuova direttiva macchine l’Allegato IV contiene l’elenco delle “macchine” per le quali devono essere adottate particolari procedure per la loro valutazione della conformità Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

15 Procedure adottabili dal fabbricante o dal suo mandatario
Procedure di valutazione della conformità delle macchine Tipologia di Macchina Procedure adottabili dal fabbricante o dal suo mandatario Macchina non contemplata dall'allegato IV Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII Macchina contemplata dall'allegato IV e fabbricata completamente in conformità alle norme armonizzate Esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3 Garanzia qualità totale di cui all'allegato X Macchina contemplata dall'allegato IV ma fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate (ovvero le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti RES o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione) Esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3 Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

16 ALLEGATO X GARANZIA QUALITÀ TOTALE
L’Allegato descrive: la procedure di valutazione della conformità di una macchina di cui all'allegato IV fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale la procedura in base con la quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

17 ALLEGATO X GARANZIA QUALITÀ TOTALE
Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo ed è soggetto a sorveglianza sotto la responsabilità di un organismo notificato Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

18 ALLEGATO X GARANZIA QUALITÀ TOTALE
Secondo l’allegato l’organismo notificato non valuta un singolo prodotto ma il sistema di garanzia di qualità del fabbricante per la progettazione, la costruzione, l’ispezione finale e il collaudo di una o più categorie di macchine elencate nell’allegato IV Questa è una nuova possibilità di certificazione per le macchine in allegato IV La procedura è già prevista per la direttiva ascensori Gli ascensori con una velocità inferiore o uguale a 0.15 m/s, che sono nell’allegato IV di questa nuova direttiva (non più nello scopo della direttiva ascensori), possono continuare ad essere certificati con questa procedura anche sotto la direttiva macchine Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

19 Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CE
Si considera marcatura non conforme: a) l'apposizione della marcatura CE a titolo della direttiva macchine su prodotti non oggetto della medesima b) l'assenza della marcatura CE e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura CE Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

20 Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CE
Quando uno Stato membro constata una “non conformità della marcatura”, il fabbricante ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di eliminare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

21 Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CE
Di fatto, la marcatura non conforme, insieme alla mancata consegna di documentazione in caso di richiesta motivata da parte dello Stato membro possono far scattare la presunzione di non conformità; ove tali non conformità non vengono “sanate” dal fabbricante, possono sfociare nella richiesta di ritiro della macchina dal mercato Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

22 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Sanzioni La costruzione del regime sanzionatorio delle norme di attuazione della Direttiva Macchine viene demandata a ciascuno Stato membro che dovrà notificarlo alla Commissione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova direttiva macchine (quindi entro il 29 giugno 2008) Il legislatore si preoccupa di ribadire un concetto solo in apparenza banale, vale a dire che le sanzioni definite a livello nazionale vanno individuate, stabilite e tarate secondo il principio della efficacia, proporzionalità e dissuasione Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

23 Art. 24 Modifica della Direttiva Ascensori
Definizione di ascensore indicata nella direttiva 95/16/CE: ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno cabina ===>>> supporto del carico Per supporto del carico si intende “la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle” Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

24 Art. 24 Modifica della Direttiva Ascensori
Il punto 1.2 dell’Allegato I della Direttiva Ascensori, viene quindi modificato L’attuale testo recita: “La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione” Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

25 Art. 24 Modifica della Direttiva Ascensori
Nel nuovo testo della Direttiva Ascensori, introdotto dalla nuova Direttiva Macchine che potrà essere applicata a partire dal 29 dicembre 2009: “1.2. Supporto del carico Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro” Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

26 Art. 24 Modifica della Direttiva Ascensori
Modifica del campo di applicazione della Direttiva Ascensori Vengono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva Ascensori gli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s (che si muovono lungo guide rigide la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15°, collegando piani definiti) Questi apparecchi rientrano quindi nel nuovo campo di applicazione della Direttiva Macchine Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

27 L’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Contributo all’approfondimento

28 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto – Dispositivi di comando “Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa…” Nell’attuale testo è invece indicato “dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio…” Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

29 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Nuove definizioni “operazione di sollevamento” “supporto del carico” (già visto in precedenza) “prova statica” “prova dinamica” [il carico utilizzato per le rispettive prove è quello massimo di esercizio (attuale testo della direttiva) moltiplicato per un coefficiente di prova statico/dinamico appropriato (nuovo testo della direttiva)] Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

30 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Ripari fissi (Nuovo) Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio Protezioni fisse (Vecchio) Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente. Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura. Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

31 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Macchine che collegano piani definiti (Nuovo) Tratta dei requisiti specifici per le macchine destinate a collegare piani definiti Successivamente il punto 6.4 si occuperà di definire requisiti supplementari per le macchine che collegano piani definiti e che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento delle persone Punto Movimenti del supporto del carico Il movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani definiti deve essere a guida rigida verso e ai piani Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

32 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Accesso del supporto del carico Il progetto e la costruzione della macchina devono garantire che il supporto del carico resti immobile durante l'accesso, in particolare durante le fasi di carico o scarico, e se al supporto del carico hanno accesso persone, assicurando anche che il dislivello tra il supporto del carico e il piano servito non crei rischi di inciampo Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

33 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento Stabilisce che, ove necessario, il percorso del supporto del carico deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento normale Inoltre, se durante l'ispezione o la manutenzione c'è il rischio che le persone situate al di sotto o al di sopra del supporto del carico siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti fisse, deve essere lasciato spazio libero sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi meccanici di blocco del movimento del supporto del carico Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

34 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Rischio di caduta del carico dal supporto del carico Va tenuto in considerazione l’eventuale rischio di caduta del carico dal supporto del carico stesso Punto Piani Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani con il supporto del carico in movimento o altre parti mobili Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico quando quest’ultimo non è presente ai piani, devono essere installati ripari per evitare tale rischio che non devono aprirsi in direzione del percorso del supporto del carico e devono essere dotati di un dispositivo di interblocco controllato dalla posizione del supporto del carico che impedisca: – movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e bloccati – l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato al piano corrispondente Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

35 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Impianti guidati da funi Stabilisce la necessità che le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo che consente di controllare in permanenza la tensione Punto Accessori di sollevamento Per quanto riguarda le indicazioni apposte sugli accessori di sollevamento la nuova direttiva macchina richiede l’identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo e il carico massimo di utilizzazione Punto Macchine di sollevamento Per quanto riguarda le istruzioni che devono accompagnare la macchina di sollevamento, unica novità rilevata rispetto all’attuale testo della DM è la necessità che il fabbricante, nel caso, descriva dettagliatamente con un rapporto di prova le prove statiche e dinamiche effettuate Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

36 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Resistenza meccanica Si parla di “ supporto del carico” e non più di “abitacolo” Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel supporto del carico e al carico massimo di utilizzazione I coefficienti di utilizzazione dei componenti devono, come regola generale, essere raddoppiati (come prima) Le macchine destinate al sollevamento di persone o di persone e cose devono essere munite di un sistema di sospensione o di sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da garantire un adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del carico Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, come regola generale sono richieste almeno due funi o catene indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

37 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto 6.2 Dispositivi di comando Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa e, nel caso, di altri movimenti del supporto del carico I dispositivi di comando a disposizione delle persone che si trovano nell’abitacolo devono avere la precedenza sugli tutti altri dispositivi di comando dello stesso movimento eccetto che sui dispositivi di arresto di emergenza I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente chiuso The control devices for these movements must be of the hold-to-run type except where the carrier itself is completely enclosed Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

38 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto 6.4 Macchine che collegano piani definiti Punto Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi dovuti al contatto tra le persone e/o le cose che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso con elementi fissi o mobili Se si dovesse rendere necessario, al fine di soddisfare questo requisito, la direttiva stabilisce che il supporto del carico deve essere completamente chiuso (e quindi munito anche di porte con dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto del carico se le porte non sono chiuse) Le eventuali porte devono restare chiuse se il supporto del carico si arresta tra i piani qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

39 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Accessi al supporto di carico I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere progettati e costruiti in modo da garantire il trasferimento in condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e viceversa, tenuto conto della gamma prevedibile di cose e persone da sollevare In affinità con quanto stabilito dalla direttiva ascensori, la macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo da impedire movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del carico Detti dispositivi devono essere in grado di arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di utilizzazione massimo e di velocità massima prevedibile L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in qualsiasi condizione di carico Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

40 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE
Punto Comandi ai piani Ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare movimenti del supporto del carico quando: – i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati – il supporto del carico non si trova a un piano Punto 6.5 Marcature Sono rappresentate dalle informazioni necessarie per garantire la sicurezza di utilizzo della macchina, ivi compresi, necessariamente, – il numero di persone consentito nel supporto del carico – il carico di utilizzazione massimo Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

41 Domande frequenti sulla transizione dall’attuale Direttiva Macchine 98/37/CE alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE Nota: le seguenti risposte fanno riferimento al documento non definitivo LWG del Lift Working Group - Directive 95/16/EC

42 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
1. Domanda C’è un periodo di transizione per l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE? Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

43 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
1. Domanda Risposta: In via generale, non c’è un periodo di transizione, nel senso di un periodo durante il quale l’attuale Direttiva Macchine e la nuova Direttiva Macchine siano entrambe applicabili (con una eccezione: c’è un periodo di transizione fino al 29 giugno 2011 per il caso particolare delle pistole sparachiodi) E’ previsto, tuttavia, un periodo di adattamento, dato che le disposizioni della Direttiva 2006/42/CE sono applicabili a partire dal 29 dicembre Durante questo periodo, tutti i soggetti interessati dovranno adottare le misure necessarie per assicurare una transizione dall’attuale alla nuova Direttiva senza inciampi Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

44 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
2. Domanda I produttori possono anticipare l’applicazione della nuova Direttiva Macchine? Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

45 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
2. Domanda Risposta: Sì e no. I costruttori possono e dovrebbero anticipare l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE da un punto di vista pratico e tecnico, ma da un punto di vista giuridico, formale, la Direttiva non può essere applicata prima del 29 dicembre 2009 Da un punto di vista pratico e tecnico, i produttori sono invitati a revisionare quanto prima i propri prodotti e ad aggiornarli per quanto necessario in modo tale da tenere conto dei requisiti della nuova Direttiva. Mentre una macchina messa in commercio prima del 29 dicembre 2009 deve rispettare la Direttiva 98/37/CE, si può ipotizzare che un prodotto conforme ai requisiti essenziali della nuova Direttiva Macchine sia conforme all’attuale Direttiva Da un punto di vista giuridico, formale, una macchina può essere messa in commercio con riferimento alla Direttiva 2006/42/CE solo a partire dal 29 dicembre 2009 Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

46 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
3. Domanda Quando sarà possibile per un produttore emettere una dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva 2006/42/CE? Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

47 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
3. Domanda Risposta: Un costruttore deve emettere la Dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva 2006/42/CE per prodotti posti per la prima volta in commercio a partire dal 29 dicembre 2009 Nei casi in cui il fabbricante non possa essere certo sulla data in cui I singoli prodotti saranno posti in commercio per la prima volta, garantendo che i prodotti in questione siano conformi con entrambe le direttive, il fabbricante può emettere una dichiarazione CE di conformità riferendosi ad entrambe le direttive. Il riferimento alla direttiva 98/37/CE dovrebbe essere cancellato dalla dichiarazione CE di conformità dopo il 29 dicembre 2009 Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

48 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
4. Domanda Le attuali norme armonizzate possono essere utilizzate per ottenere la conformità alla Direttiva 2006/42/CE? Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

49 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
4. Domanda Risposta: Essendo state introdotte delle modifiche ai requisiti essenziali di salute e sicurezza indicati nell’Allegato I, non si può assumere che le attuali norme armonizzate forniscano presunzione di conformità alla Direttiva 2006/42/CE La Commissione Europea sta predisponendo un mandato al CEN e al CENELEC per sviluppare eventuali nuove norme necessarie e assicurare che le norme attualmente in vigore vengano riviste alla luce della nuova direttiva 2006/42/CE e adattate (modificate) ove necessario. Inoltre, tutte le norme armonizzate dovranno far riferimento alla nuova direttiva macchine La Commissione intende pubblicare una lista delle norme armonizzate alla Direttiva 2006/42/CE prima che la Direttiva diventi applicabile Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

50 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
5. Domanda Quando sarà possibile per i produttori utilizzare la nuova procedura di garanzia qualità totale per i prodotti di cui all’Allegato IV? Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

51 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
5. Domanda Risposta: Gli Stati Membri dovranno prima valutare, riconoscere e notificare gli Organismi Notificati per la nuova procedura di garanzia qualità totale definita nell’Allegato X della nuova Direttiva. Questo può essere fatto non appena la Direttiva 2006/42/CE sarà recepita nell’ordinamento nazionale Quando gli Organismi saranno stati notificati per tale procedura, essi potranno condurre i necessari controlli e ispezioni ed approvare i sistemi di garanzia qualità totale dei produttori. Tuttavia, i prodotti non potranno essere messi sul mercato sulla base di tali approvazioni fino a quando la Direttiva 2006/42/CE non diventerà applicabile, il 29 dicembre 2009 Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

52 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
6. Domanda Gli Organismi Notificati esistenti potranno effettuare esami di tipo CE secondo la Direttiva 2006/42/CE? Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

53 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
6. Domanda Risposta: Gli Organismi che sono autorizzati allo svolgimento di esami di tipo CE sotto la Direttiva 98/37/CE potranno continuare ad effettuare esami di tipo CE sotto la Direttiva 2006/42/CE, a condizione che la loro notifica copra le categorie di prodotto interessate Per le categorie di prodotto incluse nell’Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE che non siano elencate nell’Allegato IV della Direttiva 98/37/CE, gli Stati Membri dovranno notificare nuovi Organismi oppure estendere il campo di applicazione della notifica degli Organismi esistenti Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

54 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
7. Domanda I certificati di esame di tipo CE emessi sulla base della Direttiva 98/37/CE restano validi per la Direttiva 2006/42/CE? Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

55 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
7. Domanda Risposta: Essendo state apportate modifiche ai requisiti essenziali di sicurezza e salute riportati nell’Allegato I, non si può presumere che i certificati di esame di tipo CE emessi sulla base della Direttiva 98/37/CE restino validi anche per la Direttiva 2006/42/CE. Inoltre, tali certificati devono essere aggiornati e riferirsi alla direttiva 2006/42/CE Gli ON dovranno quindi revisionare i certificati di esame di tipo CE esistenti affinché restino validi alla luce dei requisiti della nuova Direttiva e aggiornarli per riferirli alla Direttiva 2006/42/CE. Si consiglia ai costruttori di richiedere agli Organismi di effettuare al più presto tale revisione, per evitare che si formi un collo di bottiglia nei mesi che precedono la scadenza del dicembre 2009 Dato che la Direttiva 2006/42/CE richiede che i certificati di esame di tipo CE siano revisionati ogni 5 anni (vedasi Allegato IX, sezione 9.3), il periodo di 5 anni per i certificati esistenti può essere fatto decorrere a partire dalla data in cui essi sono stati aggiornati secondo la Direttiva 2006/42/CE Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

56 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
8. Domanda Cosa accadrà ai prodotti certificati secondo una delle procedure definite all’articolo 8 (2) (c) della Direttiva 98/37/CE ? Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

57 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
8. Domanda 8 (2) (c) se la macchina è indicata nell'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate il fabbricante deve: - costituire il fascicolo e trasmetterlo ad un ON che accuserà ricevuta del fascicolo e lo conserverà; - oppure sottoporre il fascicolo all’ON che si limiterà a verificare che le norme armonizzate siano state correttamente applicate e stabilirà un attestato di adeguamento del fascicolo; - oppure sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

58 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
8. Domanda Risposta: Le procedure definite all’articolo 8 (2) (c) della Direttiva 98/37/CE non esisteranno più sotto la Direttiva 2006/42/CE A partire dal 29 dicembre 2009, i costruttori di prodotti messi sul mercato secondo queste procedure dovranno quindi applicare una delle procedure definite all’articolo 12 (3) e (4) della Direttiva 2006/42/CE Per i prodotti realizzati nel rispetto delle norme armonizzate che coprono tutti i requisiti di sicurezza e salute applicabili, il costruttore potrà egli stesso certificare la conformità del prodotto sulla base della procedura definita nell’articolo 12 (3) (a) della Direttiva Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

59 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009
Fine della presentazione Ing. P. Tattoli - ISPESL ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009


Scaricare ppt "La “nuova” direttiva macchine 2006/42/CE"

Presentazioni simili


Annunci Google