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Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 1 IL «PRIVATE EQUITY» COME STRUMENTO DI SVILUPPO DELLE PMI CONSIDERAZIONI GENERALI IN MATERIA FISCALE Genova, 26.

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1 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 1 IL «PRIVATE EQUITY» COME STRUMENTO DI SVILUPPO DELLE PMI CONSIDERAZIONI GENERALI IN MATERIA FISCALE Genova, 26 settembre 2007 Avv. Luciano Acciari

2 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 2 PRIVATE EQUITY: cenni introduttivi generali Al fine di inquadrare la tematica in unottica meramente fiscale, giova ricordare che il «private equity» rappresenta un duttile strumento di investimento finalizzato: –allintervento ovvero alla partecipazione nel capitale delle imprese targets di volta in volta individuate; –alla realizzazione di investimenti a cura di persone fisiche, entità collettive ovvero investitori istituzionali (direttamente o per il tramite di strutture di investimento dedicate). In particolare (e sempre nellambito dellordinario sostegno allattività di impresa), la suddetta locuzione «private equity» include sia investimenti in equity, sia in forma di debito o di strumenti finanziari ibridi.

3 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 3 PRIVATE EQUITY: cenni fiscali introduttivi (pag. 1/2) OGGETTO DELLINVESTIMENTO Azioni Quote di società Strumenti finanziari partecipativi Titoli di debito Prestiti convertibili (o meno) Strumenti ibridi (natura mista debito/capitale) INVESTITORE (O STRUTTURA DI INVESTIMENTO) Fondi comuni (nazionali o esteri) SICAV Altri O.I.C. (organismi di investimento collettivo) Società holding (nazionali o estere) Società di investimento La disciplina fiscale sul «private equity» non risulta focalizzata in relazione al singolo strumento prescelto, bensì modulata in funzione vuoi delloggetto dellinvestimento, vuoi del soggetto investitore (o dellastruttura di investimento prescelta). In relazione a tali ambiti, la disciplina fiscale si concentra sia sullinvestitore, sia sulle imprese targets: (i) per i primi individua limposizione degli utili o della remunerazione sullinvestimento; (ii) per i secondi delimita la deducibilità della remunerazione dellinvestimento ricevuto

4 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 4 PRIVATE EQUITY: cenni fiscali introduttivi (pag. 2/2) La regola base in materia fiscale prevede una prima ripartizione generale tra meccanismi di remunerazione basati sulla partecipazione (diretta o mediata) ai risultati economici dellimpresa, ovvero quelli di remunerazione in termine fisso sulla contribuzione finanziaria versata nellimpresa target. –Meccanismi di remunerazione modulati sui risultati economici con marcate differenze nei singoli sistemi fiscali, tali redditi sono imponibili (pienamente) in capo agli investitori mentre non sono deducibili in capo allimpresatarget erogante –Meccanismi di remunerazione in termine fisso sulla contribuzione finanziaria versata con marcate differenze nei singoli sistemi fiscali, tali redditi sono imponibili (pienamente) in capo agli investitori e sono altresì (integralmente) deducibili in capo allimpresa target erogante Nel tempo, tale impostazione generale ha consentito significativi fenomeni di «arbitraggio fiscale» che hanno indotto alla creazione e allofferta di strumenti ibridi ovvero allutilizzo di strutture interposte per favorire la diversa qualificazione del reddito rispetto al costo correlato.

5 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 5 PRIVATE EQUITY: arbitraggio fiscale e misure di contrasto Sotto il profilo della tassazione dellinvestitore, in materia si è molto operato per ridurre od eliminare la doppia imposizione economica della relativa remunerazione basata sulla partecipazione agli utili, segnatamente attraverso meccanismi che vanno dallesenzione al credito di imposta. Ciò ovviamente non elimina le possibilità di «arbitraggio fiscale», anche in ragione alla crescente apertura dei mercati e dei sistemi finanziari e del diverso atteggiamento dei sistemi impositivi dei singoli paesi. Purtuttavia, le inevitabili possibilità di «arbitraggio fiscale» si sono oggi comunque molto ridotte in quanto gli ordinamenti tributari hanno preso coscienza del fenomeno ed accresciuto il loro coordinamento in unottica prevalentemente antielusiva. In via di prima approssimazione, lItalia, dopo vari tentativi, ha cercato di risolvere il problema introducendo il principio generale secondo il quale – per gli strumenti ibridi tra equity e debito – quello che è tassato in capo allinvestitore è deducibile per limpresa (e viceversa). In relazione a tali ambiti, la disciplina fiscale si concentra sia sullinvestitore, sia sulle imprese targets: (i) per i primi individua limposizione degli utili o della remunerazione sullinvestimento; (ii) per i secondi delimita la deducibilità della remunerazione dellinvestimento ricevuto

6 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 6 PRIVATE EQUITY: tipologie reddituali SOCIETA TARGET ITALIANA DIVIDENDIINTERESSI CAPITAL GAINS Possibili tipologie reddituali scaturenti da investimenti di private equity

7 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 7 PRIVATE EQUITY: fiscalità di investitori residenti Società target EQUITY (dividendi e capital gains) DEBITO (interessi) (*) PERSONA FISICA (imposta sostitutiva 12,5% - tassazione progressiva sul 40%) SOGGETTO CORPORATE (esenzione dividendi al 95% - participation exemption su capital gains) FONDO INVESTIMENTO (imposta sostitutiva 12,5% sullincremento del NAV) PERSONA FISICA (imposta sostitutiva 12,5% o 27% - tassa- zione progressiva su finanziamenti non cartolarizzati) SOGGETTO CORPORATE (imposizione societaria ordinaria) FONDO INVESTIMENTO (imposta sostitutiva 12,5% sullincremento del NAV) (*) in questa sede non si valutano i limiti generali alla deduzione degli interessi passivi (es. thin capitalization, ecc.)

8 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 8 PRIVATE EQUITY: fiscalità di investitori esteri Società target EQUITY (dividendi e capital gains) DEBITO (interessi) (*) PERSONA FISICA (ritenuta di imposta su dividendi con possibile riduzione convenzionale – tassazione ordinaria su capital gains per partecipazioni qualificate in assenza di trattato) SOGGETTO CORPORATE (ritenuta di imposta su dividendi in assenza di trattato o direttiva UE per partecipazioni sopra il 15% - tassazione ordinaria su capital gains per partecipazioni qualificate in assenza di trattato) FONDO INVESTIMENTO (ritenuta di imposta su dividendi – tassazione ordinaria su capital gains per partecipazioni qualificate) PERSONA FISICA (ritenuta di uscita a titolo di imposta in assenza di trattato) SOGGETTO CORPORATE (ritenuta di uscita a titolo di imposta in assenza di trattato o direttiva UE) FONDO INVESTIMENTO (ritenuta di uscita a titolo di imposta) (*) in questa sede non si valutano i limiti generali alla deduzione degli interessi passivi (es. thin capitalization, ecc.)

9 9 PRIVATE EQUITY: investitore fondo chiuso e sua fiscalità (1/4) In ragione della sua estrema flessibilità organizzativa e della scarsa rigidità normativa in tema di investimenti, il fondo chiuso rappresenta – di gran lunga – lo strumento privilegiato per la realizzazione di investimenti di «private equity». FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO SOCIETA TARGETS Assets

10 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 10 PRIVATE EQUITY: investitore fondo chiuso e sua fiscalità (2/4) I fondi comuni di investimento mobiliare chiusi non sono soggetti ad imposizione sul reddito (IRPEF,IRES,IRAP) e, pertanto, nessun adempimento è dovuto con riferimento a tali tributi. Al fondo si applica un«imposta sostitutiva» con aliquota del 12,5% sul risultato di gestione del fondo (fatte salve ipotesi specifiche, peraltro non significative). Il fondo è esente dall«imposta sostitutiva» qualora gli investitori siano soggetti qualificati residenti allestero.

11 Gruppo Giovani dell'Industria di Genova 11 PRIVATE EQUITY: regime fiscale degli investitori nel fondo chiuso Il regime di tassabilità dei proventi del fondo in capo ai partecipanti è soggetto a regole diverse, a secondo che il percipiente in questione sia: PERSONA FISICA ED ENTE NON COMMERCIALE Imposta sostitutiva del 12,5% sui proventi eccedenti quelli già tassati in capo al fondo. SOGGETTO ESERECENTE ATTIVITA COMMERCIALE Imposizione piena in capo al perspiciente come componente del reddito dimposta con credito dimposta commisurato alla imposta versata sul fondo. SOGGETTO NON RESIDENTE Se il percipiente è un soggetto non residente, il regime impositivo dei redditi derivanti dalla partecipazione al fondo varia a secondo che il suddetto eserciti o meno attività di impresa mediante stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

12 12 PRIVATE EQUITY: PROs & CONs del fondo chiuso PROs Semplicità gestionale da parte di un soggetto qualificato (SGR) e possibilità di investire in strumenti finanziari speculativi (nei limiti individuati nel regolamento). Livello di tassazione sostitutiva (12,5%) in capo al fondo molto favorevole nellattuale scenario nazionale (con innalzamento al 27% per alcune limitate tipologie reddituali). Esenzione per i quotisti (persone fisiche non imprenditori) detentori di quote del fondo chiuso sui redditi distribuiti. Tassazione del 12,5% su plusvalori da cessione delle quote. Possibilità di detenzione diretta delle quote nel fondo (da parte sia di soggetti residenti, sia di non residenti) e di partecipazione anche con veicoli offshore (sebbene con la perdita del credito di imposta da parte del fondo). CONs Individuazione e cristallizzazione della politica di gestione nel regolamento del fondo in via preventiva (maggiore rigidità) Obbligatorietà nel riferimento ad un soggetto qualificato (SGR) per la gestione degli investimenti e maggiore compliance normativamente imposta Obbligatorietà nel mantenimento di una pluralità di quotisti per la sussistenza del fondo


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