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L’ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DEI
GRANDI CONTRIBUENTI Genova, 16 aprile 2009
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Riferimenti normativi e di prassi
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 – convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (articolo 27); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2009; Circolare 9 aprile 2009, n. 13/E – Prevenzione e contrasto dell’evasione.
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Riferimenti normativi
ART . 27 del D.L. 29/11/2008 n. 185 Comma 9 Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l’Agenzia delle Entrate attiva, di norma, un controllo sostanziale entro l’anno successivo a quello della presentazione; Comma 10 Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume di affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di €. Tale importo è gradualmente diminuito fino a 100 milioni di € entro il 31/12/2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all’attuazione del comma 9.
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Riferimenti normativi
ART . 27 del D.L. 29/11/2008 n. 185 Comma 11 Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell’impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali. Comma 12 Le istanze di interpello di cui all’art. 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’art. 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all’art. 37 bis , comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al DM 13 giugno 1997, n. 195 ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell’ambito del controllo di cui al comma 9.
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Riferimenti normativi
ART . 27 del D.L. 29/11/2008 n. 185 Comma 13 Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di €, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli art. 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Direzioni regionali Uffici Controlli Fiscali (o Grandi Contribuenti)
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Riferimenti normativi
ART . 27 del D.L. 29/11/2008 n. 185 Comma 14 Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività: a) di liquidazione (articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) relativa ai periodi di imposta in corso alla data del e successivi; b) di controllo formale previsto dall’art. 36-ter del DPR n. 600/1973 relativa ai periodi di imposta in corso alla data del e successivi; c) di controllo sostanziale periodi per cui alla data del 1 gennaio 2009, siano ancora i corso i termini di accertamento; d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati anche in compensazione; e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse. e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
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Il nuovo assetto organizzativo
ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DIREZIONI REGIONALI: LIGURIA, MARCHE, FRIULI VENEZIA GIULIA, ABRUZZO, CALABRIA, SARDEGNA, UMBRIA, BASILICATA Ufficio Controlli fiscali Analisi dei rischi di evasione/elusione ed attività di controllo, verifica e accertamento per i contribuenti con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro Indagini e controlli di particolare rilevanza e complessità […]
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Il tutoraggio e l’analisi di rischio
Attività di monitoraggio dei comportamenti posti in essere dai grandi contribuenti attraverso l’utilizzo di approcci differenziati in funzione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di soggetti. Centralità dell’attività di analisi di qualsiasi informazione in grado di esprimere indicazioni utili al riscontro di rischi di sottodimensionamento della base imponibile. Utilizzo dei tradizionali strumenti di controllo a disposizione dell’amministrazione finanziaria (ad esempio questionari, accessi, ispezioni, verifiche etc.) all’interno di un nuovo quadro di riferimento.
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Il tutoraggio e l’analisi di rischio
scheda di analisi del rischio = momento di sintesi dell’attività di tutoraggio predisposta per tutti i contribuenti di più rilevante dimensione ATTIVITA’ OPERATIVA utilizzo di strumenti coerenti con i rischi rilevati ACCESSI VERIFICHE QUESTIONARI
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ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
Grandi contribuenti = soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro Attribuzione della competenza tra le Direzioni Regionali e gli Uffici locali indipendente per ciascun anno d’imposta Ai fini dell’attribuzione della competenza NON rilevano i risultati dell’attività di accertamento (art. 4.1 Provvedimento Direttoriale 6 aprile 2009); Periodi d’imposta NON coincidenti con l’anno solare PARAMETRO DI RIFERIMENTO. Valore più elevato tra RICAVI del periodo e VOLUME D’AFFARI dell’anno precedente. Periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione della dichiarazione NON sono ancora scaduti: dati indicati nell’ULTIMA dichiarazione presentata.
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I CONTRIBUENTI SOGGETTI A TUTORAGGIO
Valgono gli stessi criteri previsti per determinare la competenza all’accertamento: Rileva il maggiore tra RICAVI e VOLUME D’AFFARI; Il contribuente è soggetto a tutoraggio se il maggiore di questi due parametri SUPERA i 300 MILIONI di euro.
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ENTI CREDITIZI E FINANZIARI ED ASSICURAZIONI
BANCHE E FINANZIARIE Interessi attivi e proventi assimilati; Proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo; Commissioni attive; Profitti da oeprazioni finanziarie; Altri proventi di gestione. ASSICURAZIONI Premi di competenza e premi dell’esercizio; Altri proventi tecnici
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1. NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO - RIMBORSI
Attribuzione alle DRE di nuove competenze in materia di: rimborsi delle imposte dirette rimborsi IVA Riferimenti Utili: art. 27, comma 14 lett. e-bis) d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 Provvedimento Direttoriale 6 aprile 2009.
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2. RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE
I rimborsi delle imposte dirette scaturenti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi sono di competenza delle Direzioni Regionali a decorrere dai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
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3. RIMBORSI IVA richieste di rimborso IVA annuali presentate tramite modello VR richieste di rimborso IVA infrannuali e compensazioni del credito trimestrale rimborsi IVA richiesti con istanza
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