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PubblicatoGavino Cappelli Modificato 10 anni fa
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Principali riferimenti normativi in tema di “lavorazioni a rischio anche per terzi” e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti DPR n. 309 del 1990; “Intesa” del 30 ottobre 2007, stipulata in sede di Conferenza Unificata tra governo, regioni ed enti locali; D. Lgs 81/08, Testo Unico per la sicurezza del Lavoro; “Accordo” 18 settembre 2008, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome; Atti di recepimento regionali, tra i quali la delibera della Regione Liguria n° 1852 del
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DPR n. 309 del 1990, art. 124 Stabilisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro (per un massimo di tre anni) ai lavoratori: tossicodipendenti; assunti a tempo indeterminato; i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione. Stabilisce le modalità tecniche di attuazione e la possibilità di riferirsi a contratti collettivi di lavoro e accordi per il pubblico impiego ove più favorevoli della normativa nazionale. Articolo 124 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Lavoratori tossicodipendenti I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
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DPR n. 309 del 1990, art. 125 Individua profili di responsabilità per il datore di lavoro che: 1) non sottopone ad accertamenti sanitari i lavoratori delle “ lavorazioni comportanti rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”; 2) non allontana dalla mansione a rischio lavoratori risultati positivi al test di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti. Rimandò, tuttavia, ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle mansioni comportanti rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, che implicano l’obbligo di sottoporre gli addetti ad accertamento di assenza di tossicodipendenza, indicando altresì la periodicità delle visite successive alla preventiva e le modalità di esecuzione. La concreta applicazione rimase sospesa almeno sino al 2007. Articolo 125 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni
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Legge n.131 del 5 giugno 2003 , art 8, comma 6 (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) Invece del previsto decreto ministeriale, si preferì ricorrere alla stipula di intese, previste dal 6° comma dell’art. 8 della Legge 131/2003 che ne stabilisce l’adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. Furono pertanto successivamente emanate: L’intesa 30 ottobre 2007 L’accordo 18 settembre 2008 Articolo 125 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni
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“Intesa” 30 ottobre 2007 Individua: le mansioni a rischio (allegato 1)
le strutture sanitarie competenti (art. 2) gli accertamenti sanitari da espletare; modalità ed iter procedurali generali e per specifiche situazioni (art.li 3, 4, 5, 6, 7) modalità generali dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza mentre demanda ad un successivo accordo stato regioni le procedure diagnostiche e medico legali ( art 8); effetti dell’accertamento della tossicodipendenza (art. 9). Art. 8. (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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“Intesa” 30 ottobre 2007, ( art. 1) mansioni con rischi particolari
Comma. 1 stabilisce che le mansioni individuate “a rischio” sono oltre quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’Allegato 1; le assoggetta alla sorveglianza sanitaria (in allora art.li 16 e 17 d.Lgs 626/94); Comma. 2 Rimanda a norme specifiche gli accertamenti del personale delle ferrovie ed assimilati, forze armate, polizia ed altri corpi armati, vigili del fuoco.
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“Intesa” 30 ottobre 2007, ( art. 1) mansioni con rischi particolari
Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di determinati lavori pericolosi: impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione impianti nucleari Attività di trasporto: mezzi che richiedono patente di guida C/D/E; conducenti per i quali è previsto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada
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“Intesa” 30 ottobre 2007, Allegato 1 mansioni con rischi particolari
Personale addetto a vario titolo alla circolazione ferroviaria,tranviaria… alla navigazione, personale di controllo ed assistenza al volo, addetti e responsabili della produzione , del confezionamento, del trasporto e della vendita di esplosivi Addetti ad apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie Addetti alla guida di macchine di movimento terra e merci
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Art. 41. Sorveglianza sanitaria
D. Lgs 81 del 2008, art. 41 comma 4 Recependo un’indicazione prevista nell’art. 1 dell’intesa 30 ottobre 2007, il Testo Unico stabilì che visite mediche preventive, periodiche e per cambio mansione effettuate dal Medico Competente ai sensi della sorveglianza sanitaria …sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Art. 41. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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D. Lgs 81 del 2008, Art. 2. lett. a) definizione di «lavoratore»:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, …. è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, … l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 cc … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, … l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale ……. Il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; Art. 41. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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“Accordo” 18 settembre 2008 la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e province autonome sancì l’accordo sulle “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” con cui si completa, al momento il quadro normativo nazionale” Art. 8. (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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Delibera Regione Liguria n° 1852 del 30 dicembre 2008
Con proprio provvedimento la Regione Liguria ha: recepito sia l’intesa sia l’accordo sottoscritti in sede di Conferenza Unificata; ha apportato una sola modifica, marginale, in tema di procedure, nel rispetto di quanto previsto dall’accordo , al titolo “procedure di laboratorio” punto 1 in cui è richiamata la potestà regionale di introdurre modifiche ritenute opportune ( ….fatte salve ulteriori specifiche determinazioni delle regioni…)
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“Accordo” 18 settembre 2008, le premesse
Il fine della normativa è la prevenzione degli incidenti nelle mansioni a rischio per l’incolumità del lavoratore e di terzi, lo strumento è il giudizio di inidoneità e conseguente sospensione cautelativa ( nell’immediato temporanea) del soggetto positivo al test, a prescindere dallo stato di dipendenza o di uso occasionale; Per i lavoratori tossicodipendenti che necessitano di trattamento si ricorda l’obbligo di avviarli ai programmi di riabilitazione (art. 124, DPR 309/90) che garantiscono il reintegro nella mansione al termine del percorso riabilitativo; Si raccomanda di garantire la riservatezza, il rispetto della persona e si rammenta che deve essere scongiurato l’utilizzo strumentale volto ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.
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I soggetti attuatori della normativa
Le strutture sanitarie competenti; Il medico competente; Il datore di lavoro; Laboratori autorizzati …. fatte salve ulteriori specifiche determinazioni delle Regioni o Province Autonome .. (punto 1 _ Procedure di laboratorio dell’accordo).
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“intesa” 30 ottobre 2007, art. 2 (le strutture sanitarie competenti)
Il SERvizio per le Tossicodipendenze dell’ASL in cui ha sede l’azienda; L’Ufficio di assistenza sanitaria naviganti per il personale navigante acque interne ed in attesa di imbarco; Ufficio di Sanità Marittima del compartimento di iscrizione della nave o qualsiasi altro porto nazionale per il personale marittimo imbarcato; Medici fiduciari accreditati del Ministero della Salute per il personale marittimo per il quale non sono previsti sbarchi in territorio nazionale; Direzione Sanità R.F.I. oltre al SERT per il personale ferroviario e assimilabile.
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“Accordo” 18 settembre 2008 le procedure
Gli accertamenti sanitari e gli approfondimenti diagnostici si sviluppano su due livelli: 1° livello : medico competente; 2° livello strutture sanitarie competenti. Il datore di lavoro individua i lavoratori le cui mansioni appartengono alla lista dell’intesa e li comunica per iscritto al medico competente Dopo la prima attivazione, aggiorna la lista periodicamente e reitera la comunicazione almeno annualmente
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“Accordo” 18 settembre 2008 modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari
prima dell’affidamento della mansione (non preassuntivo); periodicamente, di norma annualmente, se i lavoratori da sottoporre ad accertamenti sono numerosi bisogna escludere che la data degli accertamenti sia prevedibile, che si accettino autocandidature, si deve garantire che la selezione avvenga mediante un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro; Per ragionevole dubbio, sulla base di indizi o prove sufficienti, la comunicazione viene fatta in via cautelativa e riservata dal datore di lavoro o suo delegato al MC; Dopo un incidente, quando sussiste ragionevole dubbio e l’incidente è avvenuto alla guida e durante il lavoro;
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“Accordo” 18 settembre 2008 modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari
Per follow up (monitoraggio cautelativo) prima del rientro nella mansione a rischio … dopo la sospensione per esito positivo per assunzione .. La finalità è verificarne lo stato di non assuntore, le modalità almeno un controllo mensile per almeno sei mesi; Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo. Il MC lo visita sempre prima di riammetterlo alla mansione a rischio e può stabilire accertamenti ravvicinati nei successivi sei mesi
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“Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 1° livello a cura del medico competente
Entro 30 gg dal ricevimento della lista dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti il MC concorda con il datore di lavoro il loro cronoprogramma, la data ed il luogo, e trasmette formalmente il cronoprogramma al datore di lavoro; In caso il lavoratore rifiuti gli accertamenti il MC dichiarerà “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il lavoratore sarà sospeso dalla mansione; Se il lavoratore non si presenta e non può giustificarsi sarà sospeso dalla mansione e riconvocato entro 10 gg; se giustifica l’assenza sarà riconvocato entro 10 gg dalla cessazione della causa ostativa; sono però richiesti 3 controlli a sorpresa nei 30 gg successivi o di più se sussiste ragionevole dubbio
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“Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 1° livello a cura del medico competente
L’accertamento comprende visita medica per la ricerca di segni e sintomi suggestivi di stato di assuntore e contestualmente ... dovrà essere effettuato un test tossicologico- analitico di primo livello. L’accertamento analitico potrà essere effettuato da: laboratori autorizzati dalla regione strutture sanitarie competenti secondo “intesa” In alternativa metodi immunochimici rapidi di screening, “on site”, contestuali alla visita, purché siano rispettate le concentrazioni di cut-off stabilite … e sia fornita una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. In caso di accertamento negativo il MC redige il certificato di idoneità e comunica l’esito per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore.
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“Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 1° livello a cura del medico competente
In caso di positività al test il MC Giudicherà il lavoratore “temporaneamente inidoneo alla mansione” comunicherà il giudizio al lavoratore che dovrà altresì essere informato dell’opportunità di richiedere la revisione del risultato entro 10 gg comunicherà il giudizio al datore di lavoro che sospenderà il lavoratore dalla mansione a rischio, in via cautelativa; Il lavoratore verrà inviato alla struttura competente.
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“Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 1° livello procedure di laboratorio
Verranno raccolti 3 campioni contrassegnati dalla lettere A, B e C; I laboratori che riceveranno i campioni dal MC; provvederanno ad eseguire le analisi; Le analisi dovranno basarsi su metodi automatizzati di screening immunochimico (A); In caso di positività è prevista la conferma mediante tecniche cromatografiche accoppiate a spettrometria di massa (B); La comunicazione dovrà avvenire entro una decina di giorni; Per i campioni positivi l’aliquota “C” verrà conservata 90 gg per l’eventuale ripetizione del test, su richiesta del lavoratore, presso la struttura competente, in sua presenza o con proprio consulente tecnico a sue spese.
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“Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 2° livello strutture sanitarie competenti
Il lavoratore positivo al test viene inviato alla struttura sanitaria competente per gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello; In caso di reiterazione della positività, la documentazione sanitaria sarà trasmessa al medico competente che certificherà l’inidoneità alla mansione informando il datore di lavoro: In caso di accertata tossicodipendenza, comunicazione al MC e garanzia di conservazione del posto di lavoro per poter accedere alla riabilitazione e o terapia; Il soggetto positivo al test, ma non tossicodipendente, positivo agli esami di primo livello, prima del reintegro nella mansione, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo a cura del MC per 6 mesi (richiesta la negatività) analogo percorso per i post riabilitazione dichiarati in remissione completa.
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“Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 2° livello strutture sanitarie competenti
La visita e la valutazione dello stato psicofisico è importante per quelle sostanze di difficile determinazione analitica in fase di screening, pertanto, anche il lavoratore negativo al test, ma con segni e sintomi suggestivi di stato di assuntore, in caso di fondato sospetto potrà essere controllato per quelle sostanze per le quali si ipotizza l’uso.
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“Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti clinici del medico competente
Documentazione sanitaria di tossicodipendenza, da strutture pubbliche o private, previo consenso dell’interessato; Infortuni sul lavoro e incidenti anche in ambito extra lavorativo, ritiro patente ecc; Assunzione di farmaci psicoattivi; Sussistenza di segni e sintomi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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“Accordo” 18 settembre 2008 modalità di prelievo del campione (urina)
il prelievo … sotto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato (evitare la manomissione anche non lasciando solo il soggetto, ma tutelarne la dignità); Sono indicate le modalità tecniche: contenitore monouso, quantità (almeno 60 ml) integrabile anche successivamente; In caso di negatività del test rapido, “on site” l’urina non deve essere conservata.
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“Accordo” 18 settembre 2008 modalità di prelievo del campione (urina)
In caso di test positivo “on site”, il MC travasa alla presenza del lavoratore l’urina in 2 contenitori sigillati (aliquote B,C) e, facendoseli controfirmare dal lavoratore e li sigilla; La spedizione al laboratorio avviene in apposito contenitore termico (entro 24 h); Se l’accertamento è delegato in esclusiva al laboratorio le aliquote saranno 3 (A,B,C); Il medico è responsabile della custodia del campione; Alla consegna, il laboratorio diventa responsabile della custodia e conservazione del campione.
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“Accordo” 18 settembre 2008 modalità di prelievo del campione (urina)
Qualora il medico competente si avvalga per gli accertamenti di primo livello di idoneo laboratorio esterno, provvede in concomitanza della visita al prelievo del campione .. suddividendolo in 3 aliquote di cui la “A” per il test di screening
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“Accordo” 18 settembre 2008 verbale di prelievo e trasmissione del campione
Verbale di prelievo in triplice copia (lavoratore, MC, laboratorio), controfirmato dal lavoratore, che ne attesta la corretta esecuzione, e può richiedere che siano riportate proprie dichiarazioni; Il laboratorio redige un verbale, che invia al MC, nel caso in cui, all’apertura del contenitore termico, rilevi non conformità;
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“Accordo” 18 settembre 2008 verbale di prelievo e trasmissione del campione
Aliquota A, test di screening. Aliquota B test di conferma in cromatografia e spettrometria di massa (entro 10 gg comunicazione al MC): Verifica della positività e del cut off; Anche sostanze non precedentemente rilevate nei test di screening valide per la diagnosi di assunzione … anche in caso di dubbi rilevati durante l’effettuazione della visita precedente. Aliquota C per revisione a richiesta del lavoratore
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“Accordo” 18 settembre 2008 verbale di prelievo e trasmissione del campione
Il test di revisione sul campione “C” presso lo stesso laboratorio o altro laboratorio pubblico (entro 30 gg dalla richiesta); Informativa al MC ed al lavoratore con 15 gg di anticipo; In caso di risultato discordante, la rivalutazione ulteriore, basata solo sugli atti, andrà eseguita presso una struttura di tossicologia forense individuata dalla Regione … che dovrà esprimere un giudizio finale.
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“Accordo” 18 settembre 2008 metodologia di accertamento del SERT
Accertamenti clinici Esame medico-legale Esame clinico-documentale Psicocomportamentale Clinico obiettivo Accertamenti tossicologico analitici Su matrice urinaria Su matrice cheratinica
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“Accordo” 18 settembre 2008 metodologia di accertamento del SERT finalità
Se vi sia o vi sia stato uso di sostanze; Definirne la tipologia, le modalità di assunzione e la frequenza; Se vi sia o no stato di dipendenza; Al fine di proporre al lavoratore un appropriato percorso di cura e riabilitazione secondo quanto previsto dall’art. 124 del DPR n. 309/90
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"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001 Capo III DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
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Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
Comma 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
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Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
Con questa legge si è sostanzialmente sancito il diritto/dovere del datore di lavoro di assicurarsi che i lavoratori impiegati in lavorazioni particolarmente pericolose o di elevata valenza educativa e morale siano soggetti a controllo al fine di accertarne la sobrietà sul posto di lavoro.
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Provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540). (GU n. 75 del )
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Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
Comma 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
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Art. 15. Comma 2 (alcolimetria a cura del medico competente) .
Riteniamo che: Il medico competente che abbia accertato valori alcolimetrici che ritiene pregiudizievoli per l’incolumità della persona e di terzi debba comunicare tale informazione al datore di lavoro che provvederà con atto dispositivo alla interdizione temporanea dal lavoro a rischio; Gli accertamenti effettuati dal medico competente riguardano lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria
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Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
Comma 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Comma 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
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Art. 41. Sorveglianza sanitaria
D. Lgs 81 del 2008, art. 41 comma 4 il Testo Unico ha stabilito che le visite mediche preventive, periodiche e per cambio mansione effettuate dal Medico Competente ai sensi della sorveglianza sanitaria …sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Art. 41. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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Art. 41. Sorveglianza sanitaria
D. Lgs 81 del 2008, art. 41 comma 4 Riteniamo che: Il Medico Competente potrà procedere ad integrare il protocollo sanitario dei lavoratori, soggetti a sorveglianza sanitaria, con strumenti informativi (questionari, anamnesi) ed esami clinici e laboratoristici); Poiché l’alcool dipendenza è diagnosi specialistica e complessa, il medico competente nel formularla dovrà avvalersi di specialisti della materia. Art. 41. Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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TABELLA COMPARATIVA DELLE MANSIONI A ELEVATO RISCHIO PER ALCOL E TOSSICODIPENDENZA
Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (provvedimento 16 marzo 2006) Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza del 30/10/2007 1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto gennaio 1927, e successive modificazioni); a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
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Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati
Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
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Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati
Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza 8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto: 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto : addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e‘ richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta,verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
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Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati
Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posa tubi; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posa tubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
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Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati
Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza; capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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