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Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 30 marzo 2011.

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Presentazione sul tema: "Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 30 marzo 2011."— Transcript della presentazione:

1 Diritto Fallimentare 2011 Lezione del 30 marzo 2011

2 Lezione su… Gli accordi stragiudiziali: piani di risanamento; accordi di ristrutturazione dei debiti. La transazione di diritto comune e la cessione dei beni ai creditori. Cenni sulla (cessata) procedura di amministrazione controllata. Il concordato preventivo: presupposti e ammissione. Norme: artt. 160-173, 182-bis; 182-ter; 67, lett. d, e, l.fall. art. 1965-1976, 1977-1986 cod.civ. Assegnamenti: Stanghellini, 303-337; de Luca, art. 160 l.f.

3 Ricorso alle procedure Per evitare il fallimento, che è una procedura liquidatoria che sottrae definitivamente lazienda allimprenditore o la disgrega, limprenditore in crisi può intraprendere alcune iniziative; predisporre un PIANO DI RISANAMENTO, da sottoporre ad alcuni o a tutti i creditori; predisporre un PIANO DI RISANAMENTO, da sottoporre ad alcuni o a tutti i creditori; predisporre un ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE da sottoporre ad almeno il 60% dei creditori; predisporre un ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE da sottoporre ad almeno il 60% dei creditori; proporre un CONCORDATO PREVENTIVO proporre un CONCORDATO PREVENTIVO

4 Effetti e deroghe al diritto comune Il Il FALLIMENTO (la LCA e lAMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA): esclude esclude lapplicazione delle regole generali in materia di ESECUZIONE INDIVIDUALE, determinandone anzi il divieto (DIVIETO DI AZIONI INDIVIDUALI); inoltre, inoltre, realizza una distribuzione del patrimonio esistente a soddisfacimento parziale di tutti i creditori (PAR CONDICIO) e può avere leffetto di ESDEBITARE per il residuo (se il debitore si estingue o se ne ottiene il beneficio); Il Il CONCORDATO PREVENTIVO: incide incide sulla disciplina comune della formazione delle TRANSAZIONI e della CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI; ha ha leffetto di ESDEBITARE con riguardo a tutti i debiti. Gli Gli ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE giudiziali incidono sulla esperibilità o proseguibilità di azioni esecutive individuali (per un certo tempo anche verso i creditori estranei), ma non hanno effetti esdebidatori se non nei confronti dei partecipanti allaccordo; IPIANI DI RISANAMENTO incidono solo sulla revocabilità degli atti in caso di successivo fallimento: non derogano dunque al diritto comune.

5 I piani di risanamento I. PIANO DI RISANAMENTO. È nullaltro che una transazione. La stessa transazione però può avere un valore allinterno del fallimento successivamente dichiarato, a condizione che il piano sia: idoneo a consentire il RISANAMENTO della esposizione debitoria dellimpresa e assicurare il RIEQUILIBRIO FINANZIARIO; e lidoneità, in termini di RAGIONEVOLEZZA, sia attestata da una relazione a norma dellart. 2501 bis, quarto comma, c.c. (che in realtà rinvia allart. 2501 sexies) redatta da un ESPERTO. Oggi, lart. 67, l.d), l. fall. prescrive che la relazione provenga da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), cioè un soggetto che può divenire CURATORE. (a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;)

6 I piani di risanamento La RELAZIONE deve indicare: a) il metodo o i metodi seguiti; b) le eventuali difficoltà di valutazione. CONSEGUENZE Nel caso in cui il piano di risanamento non eviti il fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore non possono essere oggetto di revocatoria fallimentare (ma sono revocati comunque gli atti gratuiti e non è impedita la revocatoria ordinaria). Lesperto risponde dei danni causati, se la relazione è falsa (2501 sexies).

7 Gli accordi di ristrutturazione II. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE. Sono anche queste transazioni, ma hanno tre caratteristiche che li distinguono dai PIANI DI RISANAMENTO: possono essere stipulati solo da imprenditori che si trovano nelle condizioni per accedere al concordato preventivo (stato di crisi, qualità di imprenditore commerciale fallibile); sono pubblicati nel registro delle imprese ed il rispetto delle disposizioni in essi contenute impedisce ai creditori partecipanti (che sono la maggioranza) di procedere esecutivamente per via individuale; gli altri creditori devono invece essere pagati regolarmente, e se questo non avviene, possono agire esecutivamente. La correzione del 2007 ha tuttavia previsto che dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Gli stessi possono però fare opposizione e il Tribunale in sede di omologazione decide su di esse. lomologazione preventiva assicura che laccordo sia idoneo a consentire il superamento della crisi (non garantisce ovviamente che la crisi sarà superata); in questo modo chi riceve pagamenti o beneficia di garanzie che dellaccordo sono esecuzione è sicuro che non saranno REVOCATI in caso di fallimento.

8 Gli accordi di ristrutturazione CONDIZIONI. Sono le stesse del concordato preventivo, ma a differenza di questo non è presentata solo una proposta, bensì un contratto di transazione con almeno il 60% dei creditori. La documentazione e gli allegati sono invece identici: PIANO, ELENCO DEI CREDITORI, RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA. In particolare la relazione del professionista deve attestare: lidoneità dellaccordo a: 1) essere attuato; 2) consentire il regolare soddisfacimento dei creditori non partecipanti. Il professionista riveste oggi le stesse caratteristiche di quello previsto per i piani di risanamento. PUBBLICAZIONE. È contestuale al deposito presso il tribunale. Fa decorrere il termine per le opposizioni (30 giorni). Determina lefficacia dello stesso: cioè può essere eseguito, ma a rischio e pericolo dei partecipanti, perché se non viene omologato non si beneficia della esenzione da revocatoria.

9 Gli accordi di ristrutturazione OMOLOGAZIONE. Il tribunale omologa laccordo quando riscontra il rispetto delle condizioni (esercita perciò i poteri che ha in sede di ammissione del concordato preventivo). Se ci sono opposizioni, visto che lomologazione determina lirrevocabilità degli atti posti in esecuzione del piano, il tribunale deve entrare nel MERITO almeno delle questioni che riguardano i creditori estranei: lidoneità del piano ad assicurare il loro regolare soddisfacimento. Può inoltre contestare la mancanza della qualità di imprenditore commerciale o della dimensione, lo stato di crisi, che laccordo sia stato approvato dal 60% dei creditori, che la documentazione è incompleta, che la relazione non è adeguata. APPELLO. Può essere proposto appello contro il decreto di omologazione o di rigetto, entro 15 giorni.

10 Gli accordi di ristrutturazione ESECUZIONE. Laccordo può essere eseguito sin dalla pubblicazione. La norma significa che anche gli atti posti in esecuzione prima dellomologazione (se questa interviene) sono esenti da revocatoria. FALLIMENTO DELLACCORDO. Il problema è cosaccade se laccordo non porta al risanamento. Le azioni individuali dei creditori ESTRANEI non sono impedite e così questi possono anche chiedere il fallimento. Le azioni individuali dei creditori PARTECIPANTI, non sono processualmente impedite, ma sono neutralizzate dallesistenza dellaccordo che permette uneccezione al debitore. Si pone allora il problema se linadempimento delle condizioni dellaccordo debba condurre allaccertamento dellinadempimento prima di legittimare lazione individuale o se questa possa essere spiegata comunque. Allo stesso modo è da chiedersi se possa essere proposta istanza di fallimento. La soluzione preferibile è che non occorre la risoluzione dellaccordo, ma solo la prova dellinadempimento. Il debitore può contestarlo, sia in sede di opposizione agli atti esecutivi, sia in sede di istruttoria prefallimentare. È da escludersi daltronde che la risoluzione dellaccordo di ristrutturazione reintegri il creditore partecipante nel suo credito originario e gli consenta, ciononostante di beneficiare delle esenzioni dalle revocatorie. Infine, i crediti sorti in esecuzione dellaccordo di ristrutturazione non sono prededucibili.

11 Il concordato preventivo III. CONCORDATO PREVENTIVO. È una procedura giudiziale, e può avere a differenza di quelle stragiudiziali, sia finalità conservativa, che liquidatoria. La procedura è volta a far acquisire il consenso dei creditori su una proposta presentata dal debitore e quindi a monitorare lesecuzione dellaccordo. Evita gli effetti del fallimento ed è idonea, in ogni caso, ad esdebitare per il residuo.

12 Un lettura complessiva Inversione dellordine logico nella sistematica; Inversione dellordine logico nella sistematica; Procedura destinata a formare un accordo; Procedura destinata a formare un accordo; Connotati differenziali rispetto alle procedure stragiudiziali: Connotati differenziali rispetto alle procedure stragiudiziali: Sequenza di atti; Sequenza di atti; Effetti su tutti i creditori; Effetti su tutti i creditori; Similitudini: Similitudini: Sottrazione alla successiva revocatoria; Sottrazione alla successiva revocatoria; Ostacolo per le azioni individuali. Ostacolo per le azioni individuali.

13 Concordato preventivo e altri concordati giudiziali Concordato Parmalat; Concordato Parmalat; Concordato fallimentare. Concordato fallimentare. Momento in cui intervento; Momento in cui intervento; Modalità del voto. Modalità del voto. Protezione dallazione dei creditori Protezione dallazione dei creditori Cosa occorre per ridurre la diffidenza?

14 Concordato preventivo e altri concordati giudiziali Cosa occorre per ridurre la diffidenza? a)Rapida ammissione; b)Sostanziali margini di negoziazione allinterno della procedura. De iure condendo: a)Fusione o coordinamento con il concordato fallimentare; b) Unico presupposto per tutte le procedure ed automaticità.

15 Dati statistici Dati Istat: ad una brusca caduta nel 2007 (6,202), ha fatto viceversa riscontro unimpennata nel 2008 (12,786). Dei 10,192 fallimenti dichiarati nel 2006, 1,072 sono stati richiesti dai debitori (il 10%). Di 12,320 fallimenti, 134 (un modesto 0,1%) si sono chiusi per concordato fallimentare nel 2006 (di 12,726, 191 nel 2002; di 12,508, 164 nel 2003; di 13.260, 194 nel 2004; di 13,174, 147 nel 2005; e di 12,320, 134 nel 2006). Fonte: www.istat.it

16 Dati statistici Tribunale di Venezia: i concordati preventivi ammessi dal 2004 al dicembre 2007 sono stati rispettivamente 5 nel 2004, 11 nel 2005, 9 nel 2006, 4 nel 2007, mentre i fallimenti dichiarati sono stati rispettivamente 134 nel 2004, 197 nel 2005, 151 (156 secondo lIstat) nel 2006, 110 nel 2007 Fonte: Cesdoc, disponibile su http://www.odcvenezia.it/cesdoc/

17 Dati statistici Lettura. I dati sembrano confortare lidea che i concordati preventivi sono pochi (lo 0,5% dei fallimenti dichiarati) e che, considerando il numero relativamente alto di iniziative fallimentari assunte dai debitori (il 10% dei fallimenti dichiarati), le imprese ancora non li giudicano uno strumento efficace per evitare il fallimento. Anche i concordati fallimentari sono del resto molto pochi (lo 0,1% dei fallimenti chiusi).

18 Ammissione al concordato preventivo AMMISSIONE. Il tribunale che sarebbe competente per la dichiarazione di fallimento, decide sul ricorso per concordato preventivo. La procedura può essere avviata solo da un debitore IMPRENDITORE COMMERCIALE IN CRISI che presenti: 1RICORSO CONTENENTE UN PIANO, sia a carattere conservativo che liquidatorio, con una serie di allegati, tra cui 2Una RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA che attesti 1) la veridicità dei dati aziendali; 2) la fattibilità del piano; 3la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dellimpresa; 4lelenco dei creditori e le attività dellimpresa; 5i diritti di terzi sui beni aziendali.

19 Il piano Obiettivi. a)Risanamento; b)Cessione aziendale; c)Disgregazione del complesso aziendale. Assetti proprietari dellimpresa. Il fantomatico passaggio del controllo dellimpresa in crisi sui creditori.

20 Il piano Contenuto. a)Ristrutturazione dei debiti; b)Soddisfazione dei crediti. attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito

21 Il piano Novazione giuridica ed economica. Assuntore del concordato. Novazione giuridica ed economica. Assuntore del concordato. Moratoria. Moratoria. Falcidia o soddisfazione parziale. Falcidia o soddisfazione parziale.

22 Soddisfazione parziale e crediti privilegiati I crediti assistiti da privilegio vanno adempiuti integralmente… ma: la legge impone (soltanto) che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

23 Soddisfazione parziale e crediti privilegiati La norma consente esclusivamente di evitare (lassurdo) di dovere offrire ai creditori privilegiati il pagamento integrale anche quando il valore di mercato del bene sul quale insiste la garanzia non lo consente.


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