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PubblicatoEloisa Forti Modificato 10 anni fa
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Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione
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S.A (danneggiata) riporta lesioni a seguito di reazione allergica alla tintura per capelli prodotta dalla società Wella Italiana Labocos s.p.a. applicata nel giugno del 1989 nella parruccheria della ditta Jo Mascali. S.A. cita in giudizio: società Wella per aver messo in commercio la tintura. Jo Mascali per aver applicato la tintura senza le dovute cautele.
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Primo grado: Tribunale di Ancona
Con sentenza del 6/07/1999 accoglie la domanda di S.A. condannando entrambi i convenuti in solido al pagamento di L 10 milioni. Appello: Corte d’appello di Ancona Riforma parzialmente la sentenza escludendo la responsabilità della società Wella.
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Motivo della riforma in appello
La responsabilità della società Wella è esclusa in quanto non sono stati provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. 1) Elementi costitutivi della fattispecie ex L.224/1988: A) Nesso di causalità tra utilizzo e lesione (nel caso di specie si ritiene provato in quanto non è proposto gravame sul punto). B) Prova del difetto che è onere dell’attore fornire. [il difetto non può essere presunto per fatto notorio, in quanto si tratta di un prodotto applicato da decenni senza effetti pregiudizievoli].
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2) Elementi costitutivi della fattispecie ex L
2) Elementi costitutivi della fattispecie ex L. 713/1986: Violazione di specifiche norme sulla produzione di cosmetici.
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Corte di Cassazione S.A. ricorre in Cassazione Società Wella resiste
Jo Mascali non svolge attività difensiva Motivi di ricorso: Violazione e falsa applicazione L.224/1988 e L. 713/1986. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione Procedurale
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S.A. sostiene che la Corte d’appello:
1) Ha sbagliato a escludere la responsabilità della Wella perché il nesso causale era stato provato e ai sensi della L 224/1988 era onere del produttore provare le esimenti dalla responsabilità indicati dalla legge. 2) Ha sbagliato a escludere la responsabilità di Wella perché indipendentemente dalla prova desumibile dalla concreta esistenza del danno e dall’accertamento del nesso di causalità, il difetto del prodotto avrebbe dovuto farsi automaticamente derivare dalla violazione della disposizione della L. 713/1986 che espressamente dispone che i prodotti cosmetici debbono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti, in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego. 3) Ha creduto di poter vincere la presunzione di pericolosità del prodotto senza motivazione di sorta e con un iter logico irrazionale di elementi di debole rilevanza [pericolosità del prodotto che si sarebbe dovuta trarre dal fatto che un danno si era in concreto verificato].
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Corte di Cassazione: Il primo motivo è infondato perché: 1) La prima censura è erronea perché la stessa formulazione letterale della norma [art 1 L. 224/1988] lega la speciale responsabilità del produttore alla prova del nesso di causalità tra danno e difetto. Il difetto assume il carattere di prerequisito della responsabilità e spetta al danneggiato provarlo in base ai principi generali dell’onere della prova.
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2) La seconda censura è erronea perché la previsione normativa art
2) La seconda censura è erronea perché la previsione normativa art. 7 della L.713/1986 deve essere letta in coordinamento con la L. 224/1998. Non si può quindi concludere che per i prodotti cosmetici, il livello di sicurezza prescritto sia quello della più rigorosa innocuità e che il produttore sia oggettivamente responsabile. Infatti la rigidità dell’enunciazione viene attenuata dal riferimento alle normali condizioni di impiego che delimitano l’ambito del dovere di cautela del produttore.
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3) La terza censura è erronea perché la ricorrente fa derivare dalla prova del nesso di causalità l’elemento di prova indiretta del difetto del prodotto, secondo il seguente ragionamento deduttivo: a) Se è astrattamente previsto che un prodotto possa produrre un danno b) Se in concreto un danno è derivato => il prodotto è certamente difettoso
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L’art 5 L.224/1988 : è difettoso non il prodotto insicuro, ma quello che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, in relazione al modo in cui è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche, alle istruzioni o alle avvertenze fornite […] Oltre alle condizioni poste dall’art. 5 per la valutazione della sicurezza del prodotto il giudice di merito può utilizzare altri elementi quali gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia.
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Il danno non prova indirettamente la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una indefinita pericolosità di per se insufficiente a instituire la responsabilità del produttore se, anche in concreto, non è accertato che quella condizione di insicurezza si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dall’utenza o dalle leggi in materia. La Corte d’appello ha accertato che la tintura era potenzialmente idonea a provocare reazioni allergiche, ma ha negato che dalla prova del rapporto di causalità discendesse l’insicurezza del prodotto.
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Per questi motivi la Corte di Cassazione ritiene corretto il ragionamento effettuato dalla Corte d’Appello e rigetta il ricorso della S.A.
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