Scaricare la presentazione
PubblicatoCroccifixio D amato Modificato 11 anni fa
1
Perfezione, validità, efficacia. Concetti generali
Perfezione: il provvedimento è perfetto quando sono venuti in essere tutti gli elementi qualificanti per la sua giuridica esistenza. Validità: il provvedimento è valido quando è conforme alla fattispecie normativa che lo disciplina (privo di vizi) . Efficacia: il provvedimento è efficace quando è idoneo a produrre effetti. Rapporti tra invalidità ed efficacia
2
L’efficacia (teoria generale)
L’efficacia indica l’idoneità a produrre effetti (conseguenze giuridiche) o il complesso di tali conseguenze. 3 tipi di efficacia Efficacia costitutiva: la situazione giuridica che la norma collega al fatto diverge dalla situazione giuridica preesistente (es. concessione di bene pubblico); Efficacia dichiarativa: la situazione giuridica affermata è conforme alla situazione in concreto esistente (es. decadenza dalla concessione edilizia); Efficacia preclusiva: la situazione giuridica che la norma collega al fatto sorge indipendentemente dalla (conformità o difformità della) situazione giuridica preesistente (es. atti costitutivi di certezze pubbliche).
3
Efficacia del provvedimento amministrativo
Efficacia nello spazio Corrispondenza tra l’ambito di operatività dell’ordinamento ed ambito di efficacia dei provvedimenti Mutuo riconoscimento Efficacia nel tempo Provvedimenti a efficacia istantanea Provvedimenti a efficacia durevole
4
L’efficacia del provvedimento amministrativo: la disciplina positiva
Art. 21-bis della legge n. 241/90 Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata Il problema degli atti recettizi
5
Due eccezioni al principio
Il provvedimento limitativo non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia Il provvedimento limitativo avente carattere cautelare ed urgente è immediatamente efficace
6
Art. 21-quater della legge n. 241/90 (efficacia ed esecutività)
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo L’efficacia è un valore (dover essere) L’esecuzione è un fatto (ulteriore rispetto alla produzione dell’effetto)
7
L’efficacia o l’esecuzione del provvedimento può essere sospesa,
per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge.
8
Esecutorietà Potere dell’amministrazione di portare ad esecuzione, anche coattivamente e contro la volontà del soggetto passivo, i propri provvedimenti senza dover ricorrere al giudice
9
Art. 21-ter della legge n. 241/90 Nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, le amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Qualora l’interessato non ottemperi, le amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e nei modi previsti dalla legge.
10
Efficacia e impugnabilità del provvedimento
Per essere impugnabile il provvedimento deve essere efficace (es. non sono impugnabili gli atti soggetti a controllo preventivo). Non solo: per essere impugnabile il provvedimento deve essere in grado di menomare la sfera giuridica del privato (lesività). Il problema degli atti che esauriscono i loro effetti durante il giudizio e l’effetto ultracostitutivo della sentenza amministrativa.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.