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PubblicatoSabino Furlan Modificato 10 anni fa
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Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio
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Sostituzione dell’originario debitore con un nuovo debitore.
Nel diritto delle obbligazioni sono disciplinate le figure della DELEGAZIONE, dell’ESPROMISSIONE e dell’ACCOLLO.
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DELEGAZIONE Si tratta di una OPERAZIONE TRILATERALE in quanto è necessario l’intervento e la collaborazione di tre soggetti: DEBITORE DELEGANTE CREDITORE DELEGATARIO TERZO DELEGATO che assume il ruolo di nuovo debitore
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Delegazione di pagamento
L’iniziativa è assunta dal DEBITORE DELEGANTE che invita il TERZO DELEGATO ad effettuare il pagamento al CREDITORE DELEGATARIO Realizza l’estinzione dell’obbligazione del debitore delegante verso il creditore delegatario.
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1269. Delegazione di pagamento
1269. Delegazione di pagamento. - [1] Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo [1272], questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. [2] Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
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Il rapporto obbligatorio tra DEBITORE DELEGANTE e TERZO DELEGATO è il RAPPORTO DI PROVVISTA (può dunque essere delegazione di pagamento coperta oppure scoperta) Il rapporto tra DEBITORE DELEGANTE e CREDITORE DELEGATARIO è RAPPORTO DI VALUTA
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DELEGAZIONE DI DEBITO Il debitore delegante non invita il terzo delegato a pagare ma ad assumere l’obbligazione e quindi a rendersi a sua volta DEBITORE del creditore delegatario. Non vi è immediata estinzione dell’obbligazione ma sostituzione del debitore originario con un nuovo debitore. Il debitore delegante può essere liberato (delegazione privativa) oppure aggiungersi al debitor originario (delegazione cumulativa)
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1268. Delegazione cumulativa
1268. Delegazione cumulativa. - [1] Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo [1274]. [2] Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
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Delegazione titolata ed astratta
TITOLATA: nell’invito al debitore delegato il debitore delegante fa riferimento al rapporto di provvista. ASTRATTA: non vi è alcun riferimento al rapporto di provvista ed a quello di valuta.
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ESPROMISSIONE Contratto con cui un TERZO ESPROMITTENTE conviene con il CREDITORE ESPROMISSARIO di assumere il debito di un TERZO DEBITORE ESPROMESSO. L’iniziativa non è del debitore ma del terzo. Il debitore espromesso rimane estraneo alla convenzione di espromissione. E’ un rapporto bilaterale.
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1272. Espromissione. - [1] Il terzo che, senza delegazione del debitore [1180], ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido [1292 ss.] col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
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Cass., sez. lav., , n Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell’assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l’esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l’espromissione cade per mancanza di causa.
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ACCOLLO Contratto che intercorre tra terzo e debitore con il quale il terzo assume il debito: il terzo ACCOLLANTE si assume verso il DEBITORE ACCOLLATO il debito verso il CREDITORE ACCOLLATARIO.
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1273. Accollo. - [1] Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411]. [2] L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1274]. [3] Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo [1292]. [4] In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413].
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1274. Insolvenza del nuovo debitore
1274. Insolvenza del nuovo debitore. - [1] Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva [1268]. [2] Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato. [3] Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione [1273].
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Cass., sez. III, , n Nell’accollo cumulativo il creditore può rivolgersi all’accollato solo dopo aver chiesto l’adempimento all’accollante (senza essere, tuttavia, tenuto ad escuterlo) e a condizione che tale richiesta sia risultata infruttuosa.
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