La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LA SIMULAZIONE (art. 1414-1417) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LA SIMULAZIONE (art. 1414-1417) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA."— Transcript della presentazione:

1 LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA Simulazione relativa che riguarda i soggetti: interposizione fittizia Finalità talvolta fraudolente a danni del fisco o creditori, ma non necessariamente: quindi ci sono norme che regolano effetti fra le parti e norme che tutelano terzi

2 GLI EFFETTI FRA LE PARTI (art.1414)
Il c. SIMULATO non produce effetti Il c. DISSIMULATO produce effetti se il simulato ha i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il contratto dissimulato Azione di accertamento di simulazione di contratto imprescrittibile; azione x far valere diritti derivanti da contratto dissimulato prescrizione 10nnale (art.2946)

3 EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA (art.1415 comma1)
Titolarità apparente del simulato acquirente: abuso realizzato con vendita ad un terzo Potenziali conflitti fra terzo e simulato alienante Soluzione: buona fede del terzo intesa come non conoscenza della simulazione, salvo regola della trascrizione

4 EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI (art.1415 comma 2)
I terzi danneggiati sono tutelati potendo agire in giudizio x ottenere l’accertamento dell’inefficacia del contratto simulato e eventualmente far emergere il dissimulato

5 EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI (art. 1416 comma 2)
Creditori SIMULATO ALIENANTE CREDITORI SIMULATO ACQUIRENTE

6 PROVA DELLA SIMULAZIONE
Prova a disposizione di una parte: controdichiarazione scritta; vietata di regola prova x testi ex art c.c., possibile nei casi di cui all’art c.c. Prova a disposizione di un terzo: si alla prova sia x testi che x presunzioni

7 CONTRATTO FIDUCIARIO Con esso un sogg. detto fiduciante trasferisce un diritto in capo ad altro sogg. detto fiduciario con l’accordo che qs ne farà un predeterminato uso Trasferimento effettivo, fiduciario diviene effettivo titolare limitatamente all’obbligo assunto verso il fiduciante circa l’uso pattuito (es. SIM) SE FIDUCIARIO AL TERMINE RIFIUTA: art. 2932 Se violazione del pactum fiduciae: al terzo anche se in mala fede il bene, al fiduciante diritto al risarcimento del danno. Cenni al trust (Conv. Aja 1985 ratificata con l. 364/89)


Scaricare ppt "LA SIMULAZIONE (art. 1414-1417) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA."

Presentazioni simili


Annunci Google