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PubblicatoGuido Bernardini Modificato 11 anni fa
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OBBLIGAZIONE PECUNIARIA Sono le più importanti: per diffusione, per regole proprie (luogo adempimento…) Somma di denaro: mezzo legale di pagamento/unità di conto/mezzo di scambio Denaro contante / moneta scritturale Principio nominalistico (art.1277): valore nominale /potere di acquisto Inflazione/deflazione : clausole monetarie (oro,istat) Debito di valuta e debito di valore
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Corte Conti 17 settembre 2010 n. 566 Va disattesa leccezione di infondatezza della domanda di condanna al risarcimento con la rivalutazione monetaria, assumendo che è mancata, da parte del creditore, la prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.. Infatti attesa la distinzione fra debito di valore e debito di valuta il danno all'immagine costituisce debito di valore, in quanto relativo ad una somma che deve essere determinata con riferimento ad un valore e non debito di valuta, connesso, cioè, ad una somma di denaro già determinata e solo in ordine al quale il creditore deve fornire la prova di uno specifico fatto, generatore dei maggiori danni.
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INTERESSI Interessi corrispettivi: produzione dal momento in cui la somma è liquida ed esigibile (art. 1282 c.c.) Vantaggio economico di liquidità Misura: art. 1284 c.c. interessi legali/interessi convenzionali (art. 1284 3°comma) Interessi moratori (art. 1224 c.c.): forfettizzazione del risarcimento del danno da ritardo nelladempimento; dovuti indipendentemente dalla prova di aver subito un danno nelle obbligazioni pecuniarie; due le ragioni di questo trattamento: - vantaggio economico di liquidità; - troppo difficile dimostrare il danno da ritardo nel pagamento. Art. 1224 comma 2: ulteriore danno (rispetto a quello cui già hanno diritto); dagli anni 70 liquidazione rivalutazione monetaria risarcibile secondo criteri soggettivi Interessi compensativi: in precedenza categoria a sé stante oggi equiparata a quella dei corrispettivi es. 1499
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Maggior danno e inflazione Forte evoluzione giurisprudenziale: 1. negli anni 50-70 richiesta prova rigorosa a carico del creditore su impiego che preservasse potere dacquisto 2. fine anni 70 filone permissivo: la svalutazione è fatto notorio 3. anni 80 – 00 : personalizzazione del maggior danno, non è danno ex se, va provato ma attraverso anche presunzioni riguardanti lo status del creditore si individuano le categorie di a) imprenditore;b) risparmiatore; c) creditore occasionale; d) modesto consumatore
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continua Ss.uu. 2368/1986 Prova x maggior danno:1. non basta provare lappartenenza alla categoria imprenditore, ma x danno emergente in condizioni atte a presumere secondo la normale gestione finanziaria dellazienda il ricorso al mercato del credito e il danno equivarrebbe al prime rate; x lucro cessante redditività del denaro impiegato nellazienda
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2. x risparmiatore ab.: Prova del mancato reddito dei titoli di Stato / azioni 3. creditore occasionale: remunerazione media dei depositi 4. modesto consumatore: deprezzamento monetario avvenuto durante la mora con riferimento indici ISTAT
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Cass. SS.UU. 16-07-2008 n.19499 Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'apposita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione almeno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; mentre il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro lutilità marginale netta dei propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa e dall'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione dei debito contratto verso le banche, e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.
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ANATOCISMO Art. 1283 c.c. Usi contrari in materia bancaria Investe modalità e regole di formazione del credito accessorio Capitalizzazione trimestrale consentita solo con vincolo di reciprocità Usura : l. 108/96 tasso soglia rilevato trimestralmente; art.1815 comma2 c.c.
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Trib. Roma 08 settembre 2009,n. 18253 Dopo aver assunto un atteggiamento consolidato nel senso di considerare il fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi quale oggetto di un uso normativo, idoneo, in quanto tale, a derogare l'art. 1283 c.c., visto il richiamo effettuato da tale norma agli usi ed inteso tale inciso come riferimento esclusivo agli usi normativi (tra le più recenti, Cass 18 dicembre 1998, n 12675..), la Corte di Cassazione nel 1999, sulla scorta di alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. Vercelli 21 luglio 1994; Pret. Roma n novembre 1996; Trib. Busto Arsizio 15 giugno 1998; Trib. Monza 23 febbraio 1999), ha mutato radicalmente orientamento (attualmente definibile consolidato) giungendo alla conclusione secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle banche sui saldi di conto corrente passivi per i clienti non costituisce uso normativo, ma uso negoziale, inidoneo ad operare automaticamente con effetto integrativo del contratto e, dunque, la clausola contrattuale relativa deve essere ritenuta e dichiarata nulla per vio1azione del suddetto art. 1283 c.c., norma pacificamente ritenuta di carattere imperativo, oltre che di natura eccezionale (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. il novembre 1999, n. 12507; da ultimo, nello stesso senso, Cass. i febbraio 2002, n. 1281; Cass Sez unite 4 novembre 2004 n 21095).
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Anatocismo bancario introdotto con delibera CICR 9/2/2000 in vigore dal 22.4.2000 Le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di cc e nei mutui stipulati dopo il 22.4.00 sono valide ed efficaci se: 1.espressamente indicata la periodicità e tasso interesse applicato 2. stesso trattamento x i. creditori e debitori 3. approvazione specifica x iscritto C.cost. 341/07: non cè illegittimità cost. xkè nel perimetro normativo della delega e differente natura dei soggetti.
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