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PubblicatoDonatello Conti Modificato 10 anni fa
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Cassazione Civile sez. lavoro 18 gennaio 2011 n. 1072
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FATTI Il 6.7.1991 muore il Sig. B.S. a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il 2.7.1991. P.A.M., sua madre, chiede la condanna del datore di lavoro ai sensi dellart. 2087 e il risarcimento di tutti i danni conseguenti allevento verificatosi da liquidarsi iure proprio e iure successionis
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PARTI P.G. erede di P.A.M. a sua volta erede di B.S. GRAZIANI FRANCESCO S.R.L.
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1° GRADO Sentenza giudice lavoro del 18.10.2006 condanna della Società convenuta al pagamento in favore di degli eredi di B.S. del risarcimento del: o Danno non patrimoniale iure proprio o Danno da invalidità temporanea iure successionis o Danno biologico iure successionis o Danno morale iure successionis o Interessi legali
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APPELLO In appello la Società Graziani richiede per erroneità sotto diversi profili il rigetto delle domande proposto da controparte. P.G. a sua volta propone appello incidentale chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale iure proprio e del danno esistenziale derivante dalla lesione del diritto costituzionalmente garantito alla integrità dei rapporti familiari.
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APPELLO La Corte di Appello rigetta l appello della Società e accoglie la domanda di P.G. relativamente al danno esistenziale.
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La società Graziani propone ricorso per Cassazione e lerede delloperaio resiste con controricorso
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LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUI SEGUENTI ARGOMENTI: (Tutela delle condizioni di lavoro) Danno biologico terminale Duplicazione del risarcimento: danno biologico e danno morale Danno esistenziale
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DANNO BIOLOGICO TERMINALE Secondo i ricorrenti ai fini del risarcimento del danno biologico in caso di infortunio seguito da morte dovrebbe assumere preminente rilievo il TRASCORRERE DI UN LASSO DI TEMPO APPREZZABILE FRA IL SINISTRO E LEVENTO LETALE (vd. Cass. Civ. n. 3549/2004) e non la sofferenza fisica e psichica nei quattro giorni intercorsi tra lincidente e la morte
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Levento morte è fuori dal danno biologico poiché il danno alla salute richiede un soggetto in vita MA laddove le lesioni mortali non portino ad una morte istantanea si produce un danno catastrofico (quanto allintensità) a carico della psiche del soggetto che lucidamente attende lestinzione della propria vita (Cass. Sez. III n. 4783/2001). Il danno alla salute raggiunge la misura del 100% : la salute danneggiata è irrecuperabile. La progressione verso la morte non può rimanere fuori dal danno biologico.
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Nei quattro giorni precedenti il decesso B.S. aveva subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di tale intensità da determinare nella percezione di un danno catastrofico in una situazione di attesa lucida e disperata dellestinzione della vita. La corte ha quindi considerato più che il lasso di tempo intercorrente tra levento lesivo e la morte lintensità delle sofferenze provate dalla vittima.
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DUPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO: DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE La ricorrente contesta il contemporaneo riconoscimento del danno biologico di natura psichica e del danno morale: il risarcimento della sofferenza psichica dovrebbe rientrare solo nellarea del danno biologico.
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Il danno biologico costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva: a fronte di ciò il danno morale come sofferenza psichica costituisce una necessaria componente del danno biologico come danno alla salute in quanto qualsiasi lesione alla salute implica necessariamente una sofferenza psichica. Nella liquidazione del danno biologico il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi alla salute patiti dal soggetto, ma senza duplicazioni attraverso lattribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
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DANNO ESISTENZIALE La ricorrente contesta, infine, la sentenza di Appello nella parte in cui la condanna al pagamento del danno esistenziale per lesione del diritto costituzionalmente garantito alla integrità dei rapporti familiari e del danno morale per la sofferenza da perdita dellunico figlio. La condizione che B.S. fosse figlio unico è stata utilizzata come riferimento fattuale per il riconoscimento di due distinti risarcimenti.
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È inammissibile la duplicazione delle poste risarcitorie. Una volta riconosciuto alla madre iure proprio il risarcimento del danno morale per la perdita dellunico figlio appare una pura duplicazione la liquidazione di unulteriore somma a titolo di danno esistenziale per il venir meno del rapporto parentale. La sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna lesistenza del soggetto che lha subita altro non sono che componenti del stesso pregiudizio. (Cass. S.U. n. 28972/2008). La Corte rigetta, in conclusione, la domanda dellerede volta al pagamento del danno esistenziale.
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