La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La forma del contratto.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La forma del contratto."— Transcript della presentazione:

1 La forma del contratto

2 PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLA FORMA
I soggetti possono manifestare la loro volontà negoziale attraverso qualsiasi mezzo.

3 FORMA AD SUBSTANTIAM: forma richiesta per la VALIDITA’ del contratto (forma scritta o atto pubblico)

4 1350. Atti che devono farsi per iscritto. — 1
Atti che devono farsi per iscritto. — 1. Devono farsi per atto pubblico (c ss.) o per scrittura privata (c ss.), sotto pena di nullità (c. 1338, 1351, 1392, 1399, 1403, 1418, , 2806): 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (c. 812) ; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (c. 978 ss.) su beni immobili, il diritto di superficie (c. 952 ss.), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (c. 957 ss.); 3) i contratti che costituiscono la comunione (c ss.) di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (c ss.), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (c ss. ); 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (c. 971);

5 7) i contratti di anticresi (c. 1960 ss.);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (c ) (1); 9) i contratti di società (c ss.) o di associazione (c ss. ) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (c ss.) o vitalizie (c ss.), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione (c. 137 ss., 1111 ss.) di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni (c ss.) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (c. 14, 47, 162, 167, 348, 484, 519, 768-ter , 782, 9182 , , , , , 2096, , 2125, , 2328, , , 2500, 2504, 2521, 2603, , 2821, 2879, 2882; p.c. 807, 808; nav. 237, 249, 328, 565, 857, 864, 1027) (2).

6 1351. Contratto preliminare. — 1. Il contratto preliminare è nullo (c
Contratto preliminare. — 1. Il contratto preliminare è nullo (c. 1350), se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (c bis , , 2775-bis , 2780, 2825-bis , 2932).

7 Forma ad probationem: non è richiesta per la validità ma per la prova
Forma ad probationem: non è richiesta per la validità ma per la prova. (In un processo la prova non può essere data che in forma scritta ed è quindi esclusa la prova per testimoni e per presunzioni).

8 Erosione del principio di libertà della forma e neoformalismo negoziale
Contratti con i consumatori Contratti bancari (art. 117 TUB) Contratti di investimento mobiliare (art. 23 TUF) Funzione di certezza della conoscenza delle condizioni contrattuali e non più solennità degli atti.

9 FORMA VOLONTARIA Forme convenzionali. — 1. Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume (c. 2728) che la forma sia stata voluta per la validità di questo (c , 2725).


Scaricare ppt "La forma del contratto."

Presentazioni simili


Annunci Google