Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoJolanda Di mauro Modificato 10 anni fa
1
Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso di diritto penale Melissa Miedico Ricercatore di diritto penale commerciale Università Bocconi Milano melissa.miedico@unibocconi.it
2
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.20092 La pena pecuniaria in Italia: il fallimento di un sistema Le scelte legislative: Le scelte legislative: La comminatoria congiunta: La comminatoria congiunta: Nessun ruolo autonomo assegnato alla pena pecuniaria Nessun ruolo autonomo assegnato alla pena pecuniaria La commisurazione: La commisurazione: I limiti del sistema a somma complessiva I limiti del sistema a somma complessiva La sospensione condizionale della pena pecuniaria La sospensione condizionale della pena pecuniaria Lesecuzione: Lesecuzione: Lineffettività Lineffettività
3
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.20093 Le statistiche: le condanne Condanne alla sola pena pecuniaria: Condanne alla sola pena pecuniaria: Meno del 50% (Istat: 1996-2004) Meno del 50% (Istat: 1996-2004) Per delitti meno del 40% (Istat: 1999-2004) Per delitti meno del 40% (Istat: 1999-2004)
4
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.20094 Le statistiche: il pagamento della pena pecuniaria La percentuale di archiviazioni a seguito di pagamento rispetto alle pene pecuniarie inflitte: La percentuale di archiviazioni a seguito di pagamento rispetto alle pene pecuniarie inflitte: Fra il 3,35% nel 2000 e lo 0,99% nel 2004 Fra il 3,35% nel 2000 e lo 0,99% nel 2004 Il calcolo è approssimativo (dati completi e specifici non sono disponibili), ma estremamente indicativo della totale ineffettività della pena pecuniaria nel nostro Paese Il calcolo è approssimativo (dati completi e specifici non sono disponibili), ma estremamente indicativo della totale ineffettività della pena pecuniaria nel nostro Paese
5
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.20095 Le prospettive La prospettiva riformista in senso abolizionista: lillecito amministrativo La prospettiva riformista in senso abolizionista: lillecito amministrativo La prospettiva riformista di ri- valorizzazione della pena pecuniaria La prospettiva riformista di ri- valorizzazione della pena pecuniaria
6
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.20096 La pena pecuniaria: una possibile alternativa sanzionatoria Lesperienza di altri paesi: Lesperienza di altri paesi: La Germania La Germania LInghilterra LInghilterra
7
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.20097 La Germania La scelta a favore della centralità della pena pecuniaria (1969) La scelta a favore della centralità della pena pecuniaria (1969) La commisurazione per tassi (1975) La commisurazione per tassi (1975)
8
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.20098 Le statistiche Le condanne: Le condanne: 80% circa delle condanne è a pena pecuniaria (stabilmente dal 1970 ad oggi) 80% circa delle condanne è a pena pecuniaria (stabilmente dal 1970 ad oggi) Il diffuso pagamento delle pene pecuniarie inflitte: Il diffuso pagamento delle pene pecuniarie inflitte: Sempre al di sotto del 10% di tutte le pene pecuniarie inflitte (ultimo rilevamento 1998) la percentuale di conversione in pena detentiva (per omesso pagamento della pena pecuniaria) Sempre al di sotto del 10% di tutte le pene pecuniarie inflitte (ultimo rilevamento 1998) la percentuale di conversione in pena detentiva (per omesso pagamento della pena pecuniaria)
9
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.20099 Il modello tedesco di valorizzazione della pena pecuniaria Il ruolo autonomo della pena pecuniaria Il ruolo autonomo della pena pecuniaria La comminatoria disgiunta La comminatoria disgiunta Il ruolo residuale della inflizione congiunta (0,05% dei casi nel 1998) Il ruolo residuale della inflizione congiunta (0,05% dei casi nel 1998) Il ricorso eccezionale alla pena detentiva al di sotto dei sei mesi Il ricorso eccezionale alla pena detentiva al di sotto dei sei mesi
10
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200910 § 47 StGB Casi eccezionali di ammissibilità della pena detentiva breve (1) Il giudice infligge una pena detentiva inferiore a sei mesi solo quando particolari circostanze relative al fatto o alla personalità dellautore rendono indispensabile linflizione di una pena detentiva per leffetto che può esercitare sullautore o per la difesa dellordinamento giuridico
11
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200911 § 47 StGB (segue) (2) Quando la legge non commina alcuna pena pecuniaria e non viene in considerazione lapplicazione di una pena detentiva pari o superiore a sei mesi, il giudice infligge una pena pecuniaria, a meno che non si renda indispensabile, per le ragioni del co. 1, linflizione della pena detentiva. Quando la legge commina una pena detentiva il cui minimo è più elevato rispetto al minimo ordinario, il minimo della pena pecuniaria viene stabilito, nei casi del primo periodo di questo comma, secondo la misura minima della pena detentiva comminata; al riguardo trenta tassi giornalieri corrispondono ad un mese di pena detentiva.
12
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200912 Il modello tedesco Il modello di commisurazione Il modello di commisurazione Il sistema di commisurazione bifasico o per tassi giornalieri (§ 40 StGB) Il sistema di commisurazione bifasico o per tassi giornalieri (§ 40 StGB) Lampia elaborazione ai fini di una giusta commisurazione Lampia elaborazione ai fini di una giusta commisurazione
13
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200913 § 40 StGB Determinazione per tassi giornalieri (1) La pena pecuniaria viene determinata in tassi giornalieri. Essa ammonta nel minimo a cinque e nel massimo, se la legge non stabilisce diversamente, a trecentossessanta interi tassi giornalieri.
14
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200914 § 40 StGB (segue) (2) Il giudice determina limporto di un tasso giornaliero tenendo in considerazione le condizioni personali ed economiche dellautore. Di regola, ci si basa sul guadagno netto che lautore realizza o potrebbe realizzare mediamente in un giorno. Un tasso giornaliero è fissato nel minimo in uno e nel massimo in cinquemila euro. (3) Ai fini della commisurazione di un tasso giornaliero possono essere valutati gli introiti dellautore, il suo patrimonio ed altri elementi. (4) Nella decisione vengono enunciati il numero e lammontare dei tassi
15
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200915 Il modello tedesco di pena pecuniaria Lesclusione della pena pecuniaria dallambito di operatività della sospensione condizionale Lesclusione della pena pecuniaria dallambito di operatività della sospensione condizionale § 56 StGB sulla sospensione condizionale della pena si applica solo alla pena detentiva. § 56 StGB sulla sospensione condizionale della pena si applica solo alla pena detentiva. Si prevedono in questo caso obblighi, direttive e aiuti (di regola per pene detentive superiori a nove mesi e se il condannato non ha compiuto ancora i 27 anni) Si prevedono in questo caso obblighi, direttive e aiuti (di regola per pene detentive superiori a nove mesi e se il condannato non ha compiuto ancora i 27 anni)
16
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200916 Il modello tedesco Lammissione dellammonizione con riserva di pena in caso di pena pecuniaria fino a 180 tassi: Lammissione dellammonizione con riserva di pena in caso di pena pecuniaria fino a 180 tassi: § 59 StGB. Ipotesi eccezionali: 5,8% delle condanne a pena pecuniaria (nel 1998) § 59 StGB. Ipotesi eccezionali: 5,8% delle condanne a pena pecuniaria (nel 1998) Anche in questo caso è possibile prescrivere un periodo di prova Anche in questo caso è possibile prescrivere un periodo di prova
17
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200917 Il modello tedesco La conversione in pena detentiva La conversione in pena detentiva Le agevolazioni: la rateizzazione e la sospensione temporanea Le agevolazioni: la rateizzazione e la sospensione temporanea La conversione in pena detentiva non sospendibile La conversione in pena detentiva non sospendibile Evoluzione: i recenti tentativi di mitigare il rigore della conversione attraverso lintroduzione di ulteriori strumenti sanzionatori per i soggetti meno abbienti Evoluzione: i recenti tentativi di mitigare il rigore della conversione attraverso lintroduzione di ulteriori strumenti sanzionatori per i soggetti meno abbienti
18
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200918 Le ricerche sulla recidiva Ricerca interessante e molto significativa (risalente agli anni 70) in Germania – Pubblicata nel 1982 Ricerca interessante e molto significativa (risalente agli anni 70) in Germania – Pubblicata nel 1982 Studio della recidiva in caso di condanna a: Studio della recidiva in caso di condanna a: pena pecuniaria pena pecuniaria sospensione della condanna sospensione della condanna pena detentiva. pena detentiva.
19
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200919 Le ricerche sulla recidiva: risultati Le percentuali di recidiva dopo una prima condanna: se a pena pecuniaria: 26% se pena sospesa condizionalmente: 55% se a pena detentiva: 75%
20
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200920 Recidiva e pena inflitta: pena pecuniaria In caso di nuova condanna dopo linflizione di una pena pecuniaria: In caso di nuova condanna dopo linflizione di una pena pecuniaria: Nel 70% circa dei casi la pena inflitta è nuovamente una pena pecuniaria Nel 70% circa dei casi la pena inflitta è nuovamente una pena pecuniaria Solo nel 13% dei casi la nuova condanna prevede una pena detentiva Solo nel 13% dei casi la nuova condanna prevede una pena detentiva
21
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200921 Recidiva e pena inflitta: sospensione condizionale In caso di condanna dopo una sospensione condizionale: In caso di condanna dopo una sospensione condizionale: Nel 43% dei casi la nuova condanna è ad una pena pecuniaria Nel 43% dei casi la nuova condanna è ad una pena pecuniaria Nel 23% dei casi la condanna è a pena detentiva Nel 23% dei casi la condanna è a pena detentiva
22
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200922 Recidiva e pena inflitta: pena detentiva In caso di condanna a pena detentiva: In caso di condanna a pena detentiva: Nel 26% dei casi la nuova condanna è ad una pena pecuniaria Nel 26% dei casi la nuova condanna è ad una pena pecuniaria Nel 51% dei casi la nuova condanna è ad una pena detentiva Nel 51% dei casi la nuova condanna è ad una pena detentiva
23
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200923 I risultati a confronto I condanna Pena pecuniaria Sospensione condizionale Pene detentive % recidiva 26 % 55%75% Tipologia II condanna: pena pecuniaria 70%43%26% Tipologia II condanna: pena detentiva 13%23%51%
24
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200924 Le statistiche sulla recidiva Altri fattori che influiscono sulla recidiva: Altri fattori che influiscono sulla recidiva: Fattori socio-personali Fattori socio-personali Età (fra i 21 e i 29 anni il 39% dei recidivi; oltre i 60 anni solo il 13% dei recidivi) Età (fra i 21 e i 29 anni il 39% dei recidivi; oltre i 60 anni solo il 13% dei recidivi) Tipologia di reato: la più alta percentuale di rischio è rinvenibile fra coloro che commettono reati come percosse, truffa, furto semplice e aggravato. Tipologia di reato: la più alta percentuale di rischio è rinvenibile fra coloro che commettono reati come percosse, truffa, furto semplice e aggravato.
25
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200925 La pena pecuniaria in Inghilterra Statistiche: Statistiche: 70% circa delle condanne sono a pena pecuniaria 70% circa delle condanne sono a pena pecuniaria Ampio ricorso ad altre tipologie sanzionatorie: Ampio ricorso ad altre tipologie sanzionatorie: Tipologie che prevedono la rinuncia alla sanzione: Tipologie che prevedono la rinuncia alla sanzione: Absolute & conditional discharge (10% circa) Absolute & conditional discharge (10% circa) Alternative afflittive Alternative afflittive Community sentences (10-13% circa) Community sentences (10-13% circa) Il combinarsi di queste sanzioni hanno portato al ricorso alla sanzione detentiva solo nell8-10% delle condanne Il combinarsi di queste sanzioni hanno portato al ricorso alla sanzione detentiva solo nell8-10% delle condanne
26
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200926 Lattribuzione di un ruolo autonomo alla pena pecuniaria Sec. 152 Criminal Justice Act 2003 Sec. 152 Criminal Justice Act 2003 A custodial sentence must only be imposed if the offences is so serious that neither a fine nor a community sentence would be adequate punishment for itA custodial sentence must only be imposed if the offences is so serious that neither a fine nor a community sentence would be adequate punishment for it
27
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200927 La strana vicenda della commisurazione della pena pecuniaria in Inghilterra Il sistema per quote introdotto nel 1991 Il sistema per quote introdotto nel 1991 La reintroduzione del sistema tradizionale nel 1993 La reintroduzione del sistema tradizionale nel 1993 La standardizzazione di un ammontare molto basso di pena pecuniaria mediamente inflitta La standardizzazione di un ammontare molto basso di pena pecuniaria mediamente inflitta
28
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200928 Il modello inglese Lesecuzione Lesecuzione Il dilagare della conversione in pena detentiva Il dilagare della conversione in pena detentiva Limpegno nellesecuzione delle pene pecuniarie: i probation officers (investimenti) Limpegno nellesecuzione delle pene pecuniarie: i probation officers (investimenti) Il tentativo di evitare leccessiva conversione in pena detentiva: 22.000 nel 1994, 6000 nel 1997, 1000 nel 2002 Il tentativo di evitare leccessiva conversione in pena detentiva: 22.000 nel 1994, 6000 nel 1997, 1000 nel 2002
29
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200929 La pena pecuniaria: pregi Importanti vantaggi economici per lo Stato a fronte di limitati costi di esecuzione Importanti vantaggi economici per lo Stato a fronte di limitati costi di esecuzione In alternativa alle pene detentive brevi: non ha gli stessi effetti desocializzanti e criminogeni In alternativa alle pene detentive brevi: non ha gli stessi effetti desocializzanti e criminogeni Ridotto tasso di recidiva Ridotto tasso di recidiva Incisiva controspinta nei confronti della criminalità del profitto Incisiva controspinta nei confronti della criminalità del profitto
30
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200930 La pena pecuniaria: difetti Disparità di trattamento fra abbienti e non abbienti Disparità di trattamento fra abbienti e non abbienti Limportanza e i costi della esecuzione Limportanza e i costi della esecuzione Possibile trasferimento dei contenuti afflittivi su terzi incolpevoli Possibile trasferimento dei contenuti afflittivi su terzi incolpevoli Contenuti diseducativi: pena pecuniaria come prezzo per la libertà Contenuti diseducativi: pena pecuniaria come prezzo per la libertà
31
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200931 Il possibile contenimento degli svantaggi: condizioni Lattribuzione di una sfera di autonomia alla pena pecuniaria Lattribuzione di una sfera di autonomia alla pena pecuniaria Un corretto sistema di commisurazione: i tassi Un corretto sistema di commisurazione: i tassi Un efficiente sistema di esecuzione della pena pecuniaria Un efficiente sistema di esecuzione della pena pecuniaria
32
Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.200932 Ulteriori spunti per la valorizzazione della pena pecuniaria La combinazione con altri strumenti sanzionatori trattamentali ed educativi La combinazione con altri strumenti sanzionatori trattamentali ed educativi Il ricorso circoscritto alla pena pecuniaria nei confronti di soggetti non abbienti o in condizioni economiche disagiate e la previsione, in questi casi, di ulteriori alternative alla detenzione Il ricorso circoscritto alla pena pecuniaria nei confronti di soggetti non abbienti o in condizioni economiche disagiate e la previsione, in questi casi, di ulteriori alternative alla detenzione
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.