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LA COSTITUZIONE Etimologia: da constitutio che faceva riferimento ad una legge di notevole importanza; Che cosa è? La legge fondamentale.

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Presentazione sul tema: "LA COSTITUZIONE Etimologia: da constitutio che faceva riferimento ad una legge di notevole importanza; Che cosa è? La legge fondamentale."— Transcript della presentazione:

1 Costituzione della Repubblica Italiana I termini dei Principi fondamentali

2 LA COSTITUZIONE Etimologia: da constitutio che faceva riferimento ad una legge di notevole importanza; Che cosa è? La legge fondamentale e fondativa dello Stato Italiano, contenente i diritti e i doveri; Quando? Fu approvata il 22 dicembre 1947, promulgata cinque giorni dopo ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948 Quanti articoli? La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli (di cui cinque sono stati abrogati 115;124;129;130) e disposizioni transitorie.

3 PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1 = repubblica incentrata sul lavoro; Art.2 = diritti inviolabili/ doveri inderogabili; Art.3 = principio di eguaglianza; Art.4 = diritto/ dovere al lavoro; Art.5 = riconoscenza degli enti locali; Art.6 = riconoscenza delle minoranze linguistiche; Art.7 = determinazione del rapporto tra Stato e Chiesa; Art.8 = principio d'eguaglianza delle confessioni religiose; Art.9 = promozione dello sviluppo culturale e scientifico; Art.10 = rapporto tra lo Stato Italiano e lo straniero; Art.11 = relazione tra l' Italia e la guerra ripudiata; Art.12 = il tricolore della bandiera nazionale italiana.

4 “L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
ARTICOLO 1 “L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Democrazia : parola che deriva dal greco (demos: popolo, cratòs: potere) e significa “potere al popolo” (governo); Lavoro : attività produttiva che richiede il dispendio fisico o intellettuale per il raggiungimento di un fine economico; La sovranità : appartiene al popolo che la esercita con il voto.

5 REPUBBLICA (Art.1) La repubblica (dal latino res publica, ovvero "cosa pubblica") è una forma di governo in cui la sovranità appartiene ad una parte più o meno vasta del popolo che la esercita nei modi e nei limiti fissati dalle leggi vigenti. Tipologie di Repubblica : Parlamentare : il governo deve chiedere fiducia al Parlamento poichè il presidente è eletto indirettamente es: Italia, Germania, Austria, Polonia, India...ecc; Presidenziale : il governo risponde del suo operato al presidente il quale è eletto direttamente es: Stati Uniti, Messico, Cile, Guatemala, Indonesia...ecc.

6 ARTICOLO 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Diritto : insieme di principi codificati allo scopo di fornire ai membri di una comunità regole oggettive di comportamento su cui fondare una ordinata convivenza.Sono inviolabili (garantiti costituzionalmente): diritto alla vita, alla libertà, all'eguaglianza,ad una famiglia, alla sicurezza, alla salute, alla proprietà; Dovere : è il comportamento imposto da una norma.Sono inderogabili (insopprimibili) : la fedeltà alla Repubblica, il dovere di voto, il dovere di solidarietà, la difesa della patria, il dovere d'istruzione.

7 ART. 3 Comma 1 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua , di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Sesso: in passato la donna non aveva condizioni pari all'uomo; inoltre si preferiva concepire figli maschi al fine di avere più braccia per il lavoro; Razza: l’uguaglianza «senza distinzioni di razza» serviva a preservare l’ordinamento costituzionale, mettendolo al riparo dall’infamia delle leggi razziali; Lingua:tutela delle minoranze linguistiche come ulteriormente dettagliato nell'Art.6; Religione:con questo articolo si afferma l'uguaglianza degli individui a prescindere dalle religioni.

8 ART.3 Comma 2 “E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” Uguaglianza formale : nel primo comma è espresso il principio di uguaglianza formale e una serie di specifici divieti di discriminazione; Uguaglianza sostanziale : nel secondo comma è espresso il principio di eguaglianza sostanziale il quale punta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà. Senza questo comma anche gli altri diritti di liberta' sanciti dalla stessa Carta Costituzionale sarebbero privi di ogni reale valore: cosa se ne potrebbe fare, per esempio, un analfabeta o una persona senza alcun reddito, della liberta' di stampa?

9 ARTICOLO 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” Diritto al lavoro: lo Stato deve realizzare le condizioni per cui questo diritto sia effettivo con delle politiche a favore del lavoro che talvolta riguardano opere pubbliche o infrastrutture; Dovere al lavoro: tutti i cittadini hanno l'obbligo di essere produttivi e di dare il necessario contributo allo Stato.

10 ARTICOLO 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.” Una e indivisibile: la repubblica Italiana si estende dalla Vetta d'Italia ,punto più a nord, alla punta Pesce Spada,punto più a sud, ed è unita da 150 anni: > unità d'Italia > Terza guerra d'indipendenza e presa del Veneto > Breccia di Porta Pia e presa di Roma. Autonomie locali:amministrazioni locali come comuni, province, regioni. Decentramento amministrativo: l'atto di delegare il potere dello Stato alle autonomie locali (regioni, provincie, comuni).

11 LE AUTONOMIE LOCALI (Art.5)
Sono delle collettività locali (regione, provincia, comune, città metropolitana) alle quali lo Stato riconosce la qualità di enti autonomi. Comune: la gestione è affidata al Sindaco, seguito dagli assesori e dal consiglio comunale; Provincia: ultimamente ha perso importanza a favore di una ridefinizione delle province o enti locali troppo piccoli; Regione: a differenza dei comuni e delle province, le regioni hanno capacità impositiva.

12 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”
ARTICOLO 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.” Minoranze linguistiche: in alcune regioni d'Italia lo Stato concede alle minoranze linguistiche gli strumenti legislativi, amministrativi e istituzionali , affinché possano mantenere ed evolvere la propria identità. Alcuni esempi sono rappresentati dalle comunità ladine in Alto Adige, alcune frazioni della popolazione valdostana con minoranze francesi ecc.. Tutela : questo articolo consente l’emanazione di apposite norme per garantire alle minoranze linguistiche la piena partecipazione alla vita della Repubblica.

13 ARTICOLO 7 “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” Stato: possiede il “potere temporale” (esecutivo, legislativo,giudiziario). Il maggior esponente dello Stato è il Presidente della Repubblica (ogni buon cittadino segue le leggi della Costituzione) Chiesa cattolica: possiede il ”potere spirituale”. Il maggiore esponente della Chiesa è il Papa (ogni buon cristiano deve seguire le leggi della Bibbia)

14 ARTICOLO 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” Confessioni eguali: Con l'Art.8 si stabilisce il principio d'eguaglianza tra le religioni che non è stato ancora completamente realizzato. In ogni caso non si può ignorare il lavoro dello Stato per garantire la par condicio fra le confessioni religiose.

15 ARTICOLO 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” Promuove : la Costituzione riconosce il valore del patrimonio culturale italiano e si prende carico della sua promozione. Sviluppo culturale: deve essere garantito dallo Stato Italiano e dalla Costituzione a tutti i livelli d'istruzione.Nel campo letterario possiamo costatare dei progressi, non possiamo dire la stessa cosa della ricerca scientifica. Patrimonio storico/culturale: L'italia possiede il giacimento culturale più importante della Terra ed è stata per molti secoli il centro del mondo.La penisola ha visto lo sviluppo dell'Impero Romano nonchè le testimonianze storiche di popoli quali: Vichinghi, Normanni, Unni, Ottomani ecc...

16 ARTICOLO 10 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.” Diritto internazionale: le leggi dello Stato italiano si devono conformare con le altre normative Diritto d'asilo: diritto dello straniero, immigrato di ricevere un'accoglienza civile

17 ARTICOLO 10 note aggiuntive
Primo comma: sancisce costituzionalmente che le norme di diritto internazionale vengano in quanto fonti esterne a far parte "automaticamente" dell'ordinamento giuridico (regolamenti comunitari). Secondo comma: conferma che, sebbene la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge, questa legge deve essere conforme a ciò che le norme comunitarie prescrivono. Il costituente ha voluto estendere una parte dei diritti personali espressi e difesi dalla costituzione anche a chi non è cittadino. Ma questa estensione è sottomessa alle LEGGI VIGENTI in italia ovvero si riafferma un principio di salvaguardia dei diritti della persona ma li si vincola alle norme della legge italiana.

18 ARTICOLO 11 “L'Italia ripudia la Guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Lo Stato italiano rinnega la guerra come strumento di oltraggio e di offesa alle altre popolazioni; Non è tuttavia una totale rinuncia alla guerra: infatti è consentito il ricorso ad essa per legittima difesa; Sempre l'Art.11 vuole che il nostro paese rispetti le organizzazioni che assicurano la pace e la giustizia, prima fra tutte l'ONU.

19 ARTICOLO 12 “ La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.” In questo articolo viene riconosciuta la bandiera come il reale simbolo dell'Italia unificata; Essa con l'inno di Mameli rappresenta l'orgoglio di essere italiani e non devono essere modificati.

20 Principi fondamentali
Art.1 Repubblica basata sul lavoro. Art.2 Diritti inviolabili/ doveri inderogabili. Art.3 Principio d'eguaglianza. Art.4 Lavoro: diritto e dovere. Art.5 Riconoscenza degli enti locali e del decentramento amministrativo Art.6 Normative verso le minoranze linguistiche. Art.7 Stato e Chiesa: in rapporto con i Patti Lateranensi. Art.8 Principio d'eguaglianza tra le confessioni religiose. Art.9 Promozione dello sviluppo culturale e scientifico Art.10 Diritto internazionale e d'asilo. Art.11 Guerra: offensiva per la libertà delle altre popolazioni. Art.12 Affermazione della bandiera italiana


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