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PubblicatoAngioletta Calo Modificato 11 anni fa
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Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli Commissione di studio “Fiscalità Internazionale” Seminario La Direttiva sul risparmio: il recepimento interno e le novità nei rapporti transfrontalieri. Tipologie reddituali previste dalla norma. Napoli, 23 Novembre 2005 Dott. Francesco Spinoso LL.M. - Presidente Commissione Fiscalità Internazionale di Milano
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Genesi della Direttiva (1)
La prima proposta per l’introduzione di una forma di prelievo sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi risale al 1989, allorché fu presentato un progetto – il c.d. progetto Scrivener, dal nome del Commissario UE che lo presentò – che prevedeva l’applicazione di una ritenuta del 15% su tali redditi, senza alcuna previsione circa lo scambio di informazioni tra stati Membri dell’Unione Europea (tra i quali i 10 Paesi entrati nel 2004). Napoli, 23 Novembre 2005
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Genesi della Direttiva (2)
Successivamente al Consiglio Ecofin del dicembre 1997 fu presentato il c.d. pacchetto fiscale che comprendeva, oltre alla proposta di tassazione per gli interessi oggetto della Direttiva 48/2003/CE, due ulteriori aree di intervento: il codice di condotta sulla tassazione delle imprese e l’applicazione di ritenute sui pagamenti di interessi e royalties tra imprese collegate residenti all’interno dell’Unione Europea (Direttiva 49/2003/CE). Napoli, 23 Novembre 2005
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Genesi della Direttiva (3)
La Direttiva nella sua formulazione definitiva è stata adottata all’inizio del 2001 a seguito del Consiglio ECOFIN di Santa Maria de Feira del giugno 2000 e del successivo Consiglio del Novembre In tali occasioni fu introdotto il principio cardine secondo il quale “l’obiettivo finale deve essere la creazione di un sistema automatico di scambio di informazione tra i Paesi Membri in relazione ai redditi da risparmio”. Napoli, 23 Novembre 2005
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Genesi della Direttiva (4)
Tale impostazione non prevede pertanto la possibilità di scegliere tra l’applicazione di un prelievo alla fonte e segnalazione alle autorità competenti dei Paesi membri come previsto nella proposta del 1998 – è prevista esclusivamente un’eccezione temporale per alcuni Paesi. L’applicazione della Direttiva nel caso di Belgio, Austria e Lussemburgo è attualmente incompatibile con la normativa interna che attribuisce grande rilievo alla tutela del segreto bancario. Napoli, 23 Novembre 2005
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Scopo della Direttiva 2003/48/CE: Tassazione del Risparmio Transfrontaliero (1)
La Direttiva ha quale obiettivo un sistema automatico di scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei Paesi aderenti all’Unione Europea che colpisca in modo diretto e tempestivo i fenomeni di evasione dovuti all’assenza di un sistema di coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio ed alla presenza, in ordinamenti nazionali, di meccanismi di tutela del segreto bancario (cfr. “considerando” della Direttiva 48/2003/CE). Articoli 56 e 60 del trattato istitutivo C.E. (libera circolazione dei capitali). Napoli, 23 Novembre 2005
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Scopo della Direttiva 2003/48/CE: Tassazione del Risparmio Transfrontaliero (2)
Scopo del decreto legislativo 84/2005 che attua la Direttiva 2003/48/CE Consentire un’informazione tempestiva degli interessi pagati in Italia allo Stato membro di residenza del percettore Introdurre obblighi di comunicazione tra agente pagatore e Agenzia delle Entrate e tra quest’ultima e le Autorità degli altri Stati. Napoli, 23 Novembre 2005
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I Soggetti interessati e l’oggetto della comunicazione (1)
Soggetti obbligati alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate (agenti pagatori) banche società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) Poste Italiane S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) Società Fiduciarie disciplinate dalla legge 1966/1939 ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce un interesse a persone fisiche non residenti in Italia che siano beneficiari effettivi Napoli, 23 Novembre 2005
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I Soggetti interessati e l’oggetto della comunicazione (2)
Soggetti oggetto della comunicazione I beneficiari effettivi (persone fisiche) di interessi residenti in un altro Stato membro Oggetto della comunicazione Identità e residenza del beneficiario effettivo Denominazione e indirizzo dell’agente pagatore Numero di conto del beneficiario effettivo Ammontare degli interessi pagati Napoli, 23 Novembre 2005
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Ambito oggettivo – definizione di interessi (1)
Articolo 2 del D.Legislativo 84/2005: Interessi pagati o accreditati derivanti da crediti di qualsivoglia natura, assisti o meno da garanzie reali e corredati o meno da clausole di partecipazione agli utili con particolare riferimento alle obbligazioni e titoli del debito pubblico, inclusi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli (la Direttiva parla di “premi”). Esclusione degli interessi moratori - Cfr. articolo 11 modello OECD. Gli interessi maturati alla cessione, rimborso o riscatto dei crediti di cui al punto precedente – norma introdotta al fine di evitare il c.d. coupon whasing. Napoli, 23 Novembre 2005
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Ambito oggettivo – definizione di interessi (2)
Redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite le c.d. entità residuali: distribuiti da OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CE entità che beneficiano dell’opzione per essere trattate alla stregua di OICVM OIC stabiliti al di fuori della UE ma ai quali si applica il trattato ai sensi dell’articolo 299 Redditi derivanti dalla cessione, rimborso o riscatto di partecipazioni/quote di organismi ed entità di cui al punto precedente se gli stessi investono, direttamente o indirettamente, più del 40% (25% dal 1° gennaio 2011) del loro attivo in crediti. Napoli, 23 Novembre 2005
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Ambito oggettivo – definizione di interessi (3)
È considerato pagamento di interessi il pagamento o l’accredito su un conto intestato ad una delle entità residuali a prescindere dall’effettiva distribuzione ai beneficiari finali (a meno che non sia stato rilasciato il certificato previsto dall’articolo 4 del D.Lgsl.) NON sono considerati pagamenti di interessi i redditi (di cui sopra) distribuiti da OICVM ed entità nel caso in cui lo Stato membro abbia esercitato l’opzione prevista dalla Direttiva (art. 6) – 15% investito in crediti. Napoli, 23 Novembre 2005
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Ambito oggettivo – definizione di interessi (4)
Ai fini della determinazione delle percentuali rilevanti (40% e 15%) si deve fare riferimento ai documenti costitutivi degli OICVM o delle entità ed, in mancanza, all’effettiva composizione dell’attivo. La previsione della soglia di investimento in “crediti” deriva dalla necessità, espressamente indicata nella Direttiva, di evitare adempimenti eccessivamente onerosi per gli “agenti pagatori”. La Direttiva prevede che nel caso in cui non sia possibile in alcun modo verificare la composizione dell’attivo, si presume che lo stesso investa più del 40% in crediti. Tale norma non è stata introdotta nel D.Lgsl. 84/2005. Napoli, 23 Novembre 2005
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Ambito oggettivo – definizione di interessi (5)
Articolo 2 del D.Legislativo 84/2005 (segue): ESCLUSIONE (temporanea durante il periodo transitorio e comunque non oltre il ). Non si considerano crediti soggetti alla normativa introdotta (c.d. grandfather clause): Le obbligazioni nazionali ed internazionali Altri titoli di credito negoziabili Emessi (o il cui regolamento è stato approvato) per la prima volta entro il 1° marzo 2001 a meno che non vi siano state riaperture Napoli, 23 Novembre 2005
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Ambito oggettivo – definizione di interessi (6)
Articolo 2 del D.Legislativo 84/2005 (segue): Nel caso di riaperture dell’emissione si deve distinguere tra: Titoli emessi da Governi o enti collegati (allegato A al testo di Legge). Tutte le emissioni (anche quelle precedenti alla data del 1° marzo 2001) si considerano rientranti tra i crediti oggetto della Direttiva Altri titoli: solo le emissioni successive al 1° marzo 2002 Esiste quindi una sorta di area protetta per quelle emissioni successive al 1° marzo 2001, ma precedenti al 1° marzo 2002. Napoli, 23 Novembre 2005
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Ambito oggettivo – definizione di interessi (7)
Nel caso in cui l’agente pagatore non sia in grado di determinare le caratteristiche di un’emissione, la stessa si considera, interamente, un credito oggetto della normativa. La relazione alla Direttiva “invitava” gli emittenti privati e le agenzie di codificazione ad identificare le singole tranches con codici (ISIN) differenti al fine di agevolare gli agenti pagatori. Napoli, 23 Novembre 2005
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Tipologia di reddito soggetta all’Euroritenuta ovvero allo scambio informativo – riassunto schematico (1) Forme tecniche soggette: depositi in contanti e cauzioni in forma liquida titoli del debito pubblico, obbligazioni di emittenti privati e simili (accettazioni bancarie, etc) OICVM Napoli, 23 Novembre 2005
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Tipologia di reddito soggetta alla Euroritenuta ovvero allo scambio informativo – riassunto schematico (2) Redditi assoggettati: il reddito da interessi in senso ampio (tutto ciò che è collegato ai titoli di credito) comprendendo: i pagamenti di cedole su obbligazioni gli interessi su investimenti fiduciari e del mercato monetario gli interessi capitalizzati su zero coupon bond (scarti di emissione) e discount bond (emessi sotto la pari) gli interessi maturati (ratei) e realizzati in seguito a cessione, rimborso o riscatto il reddito da interessi da fondi di investimento se scaturisce da titoli di credito soggetti alla nuova normativa N.B.: anche i redditi da interesse generati all’interno di una Gestione Patrimoniale sono assoggettati come direttamente riferiti al titolare della gestione Napoli, 23 Novembre 2005
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Esclusioni (1) Sono esclusi: gli interessi moratori
fino al 31/12/2010, il reddito da interessi proveniente da obbligazioni emesse da Governi ed enti collegati di cui all’allegato “A” (emesse prima del 1/3/2001 e non riaperte ovvero, nel caso di obbligazioni emesse da altri emittenti, solo quelle emesse successivamente al 1° marzo 2002). N.B.: la Direttiva prevede che in caso di estensione del periodo transitorio oltre il , tali regole debbano applicarsi esclusivamente ai “crediti” che prevedono la c.d. clausola di lordizzazione (grossing up clause) e rimborso anticipato e per i quali l’agente pagatore sia stabilito in un Paese che applica la ritenuta. Napoli, 23 Novembre 2005
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Esclusioni (2) Sono esclusi (segue):
distribuzioni di proventi da fondi di investimento che hanno meno del 15% dei patrimoni investiti in strumenti di debito soggetti all’imposizione degli interessi (in caso di esercizio dell’opzione) interessi maturati e incassati con la vendita ed il rimborso di fondi di investimento che abbiano meno del 40% dei patrimoni (25% dal 1° gennaio 2011) investito in strumenti di debito soggetti (percentuale determinata dal regolamento del fondo o, in sua assenza, dalla composizione effettiva) reddito da patrimoni detenuti in prodotti assicurativi tutte le forme di reddito diverse dagli interessi (ad esempio, i dividendi e le plusvalenze) hedge funds Napoli, 23 Novembre 2005
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