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PubblicatoGioia Giorgi Modificato 11 anni fa
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 LOBIETTIVO DEL CODICE….E UN VECCHIO OBIETTIVO (Decreto Ronchi dlgs n. 22/1997 ) IL SUPERAMENTO DELLA PARCELLIZZAZIONE GESTIONALE A LIVELLO COMUNALE GRAZIE AD UN SISTEMA DI ACCORPAMENTO IN UNA GESTIONE UNITARIA DI TUTTE LE ATTIVITA RELATIVE AL CICLO DEI RIFIUTI Esigenza di superare la frammentarietà degli originari sistemi di organizzazione dei servizi medesimi (in cui gli ambiti di gestione ricalcavano sostanzialmente l'articolazione delle Amministrazioni comunali) al fine di consentire la più facile trasformazione degli stessi in attività imprenditoriali complesse, gestite dagli enti locali in forma associata, in modo da garantire i fondamentali principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione nonché il conseguimento di economie di scala e di integrazione.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 La frammentazione delle gestioni, infatti, con la netta prevalenza di quelle in economia, ha, da sempre, determinato dimensioni di impresa insufficienti a garantire livelli minimi di efficienza tecnica, economica e di razionalità ambientale. Ricondurre gli ambiti di pianificazione e di gestione dei servizi a livelli territoriali diversi dai confini amministrativi dei singoli Comuni ha fatto sì che l'obiettivo delle Pubbliche Amministrazioni diventasse quello di ricercare le forme per garantire la produzione e l'offerta più efficienti dei servizi medesimi, in modo che fossero assicurati elevati livelli di qualità, anche in un'ottica di tutela del consumatore.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 DI QUI LA DEFINIZIONE 183. Definizioni Comma 1, lettera cc) cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d); dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 OTTIMIZZAZIONE RAGGIUNTA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO) Che ai sensi dellart. 200, entro sei mesi dallapprovazione del Codice, dovranno essere delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida (adottate dallo Stato) di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 COSA SONO LE ATO ? 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amminstrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. La norma non chiarisce la natura giuridica dellAutorità dAmbito, tuttavia poiché gli enti locali compresi nellAmbito dovranno obbligatoriamente aderirvi è ragionevole prevedere che la forma più opportuna possa essere quella consortile.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 I COMPITI DELLATO 1) Organizza il servizio. E una sorta di organo di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 2) Determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; 3) Adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3, comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano dambito
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 L ATO provvede allaffidamento per un periodo non inferiore a quindici anni della realizzazione, gestione ed erogazione del servizio e degli impianti, nonché della raccolta anche differenziata, della commercializzazione e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nellATO (commi 4 e 6, articolo 201)
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 GLI OBIETTIVI MINIMI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Almeno il 35 % entro il 31.12.2006 Almeno il 45% entro il 31.12.2008 Almeno il 65% entro il 31.12.2012 Qualora tali obiettivi non fossero raggiunti, viene prevista unaddizionale del 20% al tributo di conferimenti dei rifiuti in discarica a carico dellAutorità dAmbito che poi ne ripartirà lonere tra i comuni colpevoli
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 COME VERRA AFFIDATO IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ? Art. 1. Oggetto 1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. 3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111 trattasi di una formula che, secondo quanto comunemente si ritiene, vale quale criterio interpretativo per i futuri successivi interventi legislativi in materia, nel senso che i principi della legge n. 142 restano operanti di fronte ad ogni altra legge che non ne disponga ex professo la deroga o labrogazione
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 8.6.2000, n. 4 la clausola di salvaguardia in questione appare particolarmente significativa, rientrando essa nellambito di una tecnica legislativa già sperimentata dal legislatore in settori nei quali particolarmente forte è lesigenza di dar vita ad un corpus unitario di norme, non suscettibili di interventi manipolativi non espliciti, idonei ad ingenerare dubbi ermeneutici circa leffettivo assetto normativo. La clausola di rinforzo era già presente nella legge n. 142/90, e il trapianto di tale clausola pur apparentemente immutata quanto a tenore lessicale, si riflette, in chiave innovativa, sullampliamento delle norme salvaguardate rispetto a interventi manipolativi taciti … In particolare, la finalità di predisporre un testo chiaro e di agevole consultazione sarebbe frustrata laddove si consentisse, senza alcun filtro, una indiscriminata opera di successivi testi eccentrici al testo medesimo. In altre parole il testo, oltre a nascere unico, deve essere destinato a rimanere tendenzialmente tale nel tempo
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Art. 113 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (relativo allenergia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (relativo al gas naturale). (comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), legge n. 326 del 2003)
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 La disciplina generale contenuta nellart. 113 da un lato si sovrappone alle eventuali discipline di settore preesistenti, nonché a quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie, ove esse contengano regole difformi rispetto a quanto da essa statuito, essendo le sue disposizioni inderogabili; dallaltro, ove dette discipline siano incomplete, le integrano, pur continuando le stesse ad applicarsi per quanto non disciplinato dallart. 113.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 13 luglio 2004 che ha preso in esame la legittimità dellart. 14 del decreto legge n. 269/03, recante la novella dellart. 113 del T.U.E.L. Nozione di tutela della concorrenza la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quellaccezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere lassetto concorrenziale del mercato …. Lart. 14 si può…considerare una norma-principio della materia, alla cui luce è possibile interpretare il complesso delle disposizioni in esame, nonché il rapporto con le altre normative di settore, nel senso cioè che il titolo di legittimazione dellintervento statale è fondato sulla tutela della concorrenza … e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. Laccoglimento di questa interpretazione comporta, da un lato, che lindicato titolo di legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e laffidamento di servizi pubblici locali <> e dallaltro che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL D.LGS 152 DEL 2006 ED IL SUO COORDINAMENTO CON LART. 113, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 183. Definizioni Comma 1, lettera cc) cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d); dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada. 202. Affidamento del servizio 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E LUNICA MODALITA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI OPPURE VALGONO LE REGOLE DEL D.LGS. 267/2000 ?
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Art. 113 comma 5 5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: (comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), legge n. 326 del 2003) a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 D.M. 2-5-2006 Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108. 1. Oggetto. 1. Il presente decreto disciplina le modalità ed i termini secondo i quali le autorità di Ambito di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiudicano, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 201, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO. 2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalità e termini disciplinati dal presente decreto
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata linefficacia del decreto 2 maggio 2006 del Ministro dellAmbiente il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 IL LEGISLATORE QUANDO HA VOLUTO PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA GARA QUALE UNICA FORMA DI GESTIONE AMMESSA LHA SCRITTO !!! 1° ESEMPIO – D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 a proposito del servizio distribuzione gas – art. 14 comma 1 L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2° ESEMPIO – D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 a proposito del servizio di trasporto pubblico locale – art. 18, comma 3-bis, ultimo periodo)... Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 A BEN VEDERE LE NORME DEL CODICE DELLAMBIENTE SI ESPRIMONO IN MODO ESTREMAMENTE GENERICO 202. Affidamento del servizio 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie…….. 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 MA LIN HOUSE PROVIDING E AMMESSO A LIVELLO COMUNITARIO……. in house providing o delegazione interorganica contemplato dalla giurisprudenza della Corte dei Giustizia europea, implica che la società di gestione sia – in sostanza – niente altro che un plesso organizzativo dellente locale, privo di una sua autonomia imprenditoriale e di capacità distinte da quelle dellente locale. Si rileva, al riguardo, che la Corte di Giustizia europea ha successivamente interpretato in senso restrittivo le condizioni da essa stessa fissate per lammissibilità dellin house providing, vale a dire che il controllo sullente concessionario sia analogo a quello esercitato dallamministrazione concedente sui propri servizi e che lente concessionario realizzi la maggior parte della sua attività con lautorità che lo controlla, statuendo che dette condizioni trattandosi di uneccezione alle regole generali del diritto comunitario …debbono formare oggetto di uninterpretazione restrittiva (Corte di Giustizia, sentenza C-458/03, Parking Brixen). Si è così passati da una nozione di controllo per così dire quantitativa, in quanto limitata alla verifica dellammontare di capitale detenuto dallamministrazione nel soggetto concessionario, ad una nozione per così dire qualitativa, nella quale non soltanto non è sufficiente, per consentire lin house providing, che lamministrazione detenga la totalità del capitale, ma occorre esaminare concretamente i singoli statuti per valutare se effettivamente essa eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 …….INOLTRE LA NORMATIVA INTERNA ALLART. 113 DEL DLGS 267/2000 CONTEMPLA, AL COMMA 5, TRE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA …… 1) la gara di evidenza pubblica (lettera a), 2) laffidamento a società a capitale misto pubblico privato con socio scelto mediante procedure di evidenza pubblica (lettera b) 3) lin house providing (lettera c) modelli nellambito dei quali gli enti locali possono autonomamente scegliere quello più rispondente alle proprie esigenze.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 E LE DEROGHE TACITE NON SONO AMMESSE…… Di conseguenza, alla luce di quanto sopra rilevato circa la necessità che le eventuali deroghe a quanto stabilito in via generale dalle disposizioni del T.U.E.L. siano espressamente previste, si ritiene che gli enti locali, nellaffidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, non siano obbligati a ricorrere unicamente allespletamento di gare con procedure di evidenza pubblica, potendo utilizzare anche gli altri due modelli organizzativi previsti dallart. 113, comma 5, del T.U.E.L. medesimo.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 SI RISCHIA ANCHE DI VIOLARE LE POSIZIONI DI AUTONOMIA RICONOSCIUTE DAL DLGS 267/2000 AGLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LORO SERVIZI PUBBLICI. Non si può, infatti, ignorare che, dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in relazione a quanto stabilito nei novellati artt. 114, comma 1 e 118, comma 1 della Costituzione, se un determinato compito e le relative funzioni amministrative sono assegnati a livello locale non è possibile svuotare di contenuto tali attribuzioni, stabilendo a livello centrale ogni profilo delle scelte organizzative e privando così le autonomie locali di possibilità di scelta tra più alternative.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Proprio con riferimento allart. 113, con sentenza n. 272/04 la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale del comma 7 limitatamente al secondo ed al terzo periodo, in quanto è evidente che la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione estremamente dettagliata ed autopplicativa di cui al citato art. 113, comma 7, pone in essere unillegittima compressione dellautonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto allobiettivo di tutela della concorrenza lintervento legislativo statale
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 GESTIONI ESISTENTI (ART. 204) I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento. Ma in che modo? Espropriazione ? Riscatto oneroso ? A quali condizioni ? Non è dato saperlo !
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (31 dicembre 2007 così modificato dal decreto Bersani 223/2006), l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Art. 113, comma 15 – bis 15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a: 1) società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, 2) nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 OSSERVAZIONI 1) Il termine del 31.12.2007 è incompatibile con i complessi adempimenti per i nuovi affidamenti (i) lapprovazione o ladeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, per il quale vi è un termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme recate dal D.lgs. n. 152/06 (art. 199, comma 7°); (ii) listituzione delle Autorità di ambito (art. 201); (iii) la ricognizione delle opere ed impianti esistenti (art. 203, comma 3°); (iv) ladozione dello schema-tipo regionale per il contratto di servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani (art. 203, comma 1° e 2°); (v) ladozione del piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi e di un piano finanziario (artt. 203, comma 3° e 201, comma 3°). In assenza del quadro di riferimento, composto dai sopra menzionati adempimenti, non si potrebbe, infatti, procedere ai nuovi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani perché non sarebbe possibile individuarne loggetto concreto, oggetto che il gestore dovrebbe espletare.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 A dimostrazione della complessità lo stesso legislatore prevede un lasso di tempo elastico Si veda lart. 204, comma 1 1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.e lart. 198, comma 1 E lart. 198, comma 1 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 2) che la durata esatta degli affidamenti da assegnare, in base alle nuove norme, deve essere disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 201, comma 6°), di talché detta disciplina presuppone logicamente un quadro pianificatorio regionale già adeguato al nuovo sistema di norme. Pertanto, leffettiva durata dei nuovi affidamenti non potrà essere immediatamente stabilita, con conseguente impossibilità di dare luogo in tempi brevi al superamento delle gestioni esistenti.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 3) A ciò si aggiunga che, secondo quanto stabilito più volte dalla Corte costituzionale (n. 272/2004), la disciplina legislativa dei servizi pubblici locali è di prevalente competenza regionale, venendo così in rilievo quanto disposto dall'art. 177, comma 2° dello stesso D.lgs. n. 152/06, in base al quale le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. Pertanto, qualora in materia di rifiuti siano vigenti leggi regionali, non può dirsi che tutte le norme del D.lgs. n. 152/06 sono immediatamente applicabili, poiché la cessazione di efficacia della normativa regionale si determinerà solo con l'inutile decorso del termine di un anno assegnato alle Regioni per l'adeguamento, secondo il noto schema di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (La norma fissa il principio per cui le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di una data materia abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse, ed i consigli regionali devono apportare alle leggi regionali le conseguenti e necessarie modificazioni entro novanta giorni)
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 4) A ciò si aggiunga la presenza nellordinamento del principio del legittimo affidamento che, sotto linfluenza del diritto comunitario, risulta funzionalizzato alla tutela delle aspettative del soggetto privato inciso sfavorevolmente dallemanazione di un atto amministrativo ovvero, come in questo caso, di una nuova disciplina normativa tale da pregiudicare i suoi interessi e diritti quesiti. Ed infatti, sia la giurisprudenza comunitaria, sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale individuano nel rispetto del principio del legittimo affidamento una sorta di criterio che il legislatore deve applicare nel momento in cui esercita il proprio potere normativo incidendo sfavorevolmente sui diritti e gli interessi dei soggetti privati; conseguentemente occorre che le discipline normative sopravvenute prevedano misure idonee a consentire ai soggetti interessati ladeguamento al nuovo sistema normativo e che rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo presente la necessità di limitare in massimo grado il sacrificio dei privati.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 5) In tale contesto si inserisce, altresì, lart. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come novellata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che, nel disciplinare la revoca dei provvedimenti amministrativi aventi efficacia durevole (quale ad esempio la concessione di un servizio pubblico), pone il principio dellindennizzabilità dei pregiudizi provocati dal provvedimento di revoca a danno dei soggetti interessati Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 6) Corte Costituzionale 272/2004 vi deve essere …una razionalità della disciplina transitoria, attributo che la Corte Costituzionale ha messo in luce parlando di <> del periodo di transizione fra il vecchio ed il nuovo ordinamento; ciò in quanto, se linterruzione fosse repentina la gradualità e..la razionalità verosimilmente non sussisterebbero
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Possiamo affermare che LE PRESCRIZIONI DELL'ART. 204, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 152/06, RELATIVE ALLA TEMPISTICA PER PROCEDERE AI NUOVI AFFIDAMENTI FISSANO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2006 (ORA 31 DICEMBRE 2007) ATTRIBUENDOGLI VALENZA MERAMENTE ORDINATORIA O, SE SI VUOLE, ACCELERATORI
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2006 (ORA 31 DICEMBRE 2007), IN RELAZIONE AL QUALE L'AUTORITÀ DI AMBITO DOVREBBE DISPORRE I NUOVI AFFIDAMENTI, RISULTA ESSERE SOLO QUELLO RELATIVO ALLE NORMALI CONCESSIONI A SUO TEMPO ATTRIBUITE SENZA EVIDENZA PUBBLICA, RESTANDO INVECE LE CATEGORIE DI SPECIALI CONCESSIONI/AFFIDAMENTI DI CUI AL COMMA 15-BIS DELLART. 113 ESCLUSE DALLA APPLICABILITÀ DI DETTO TERMINE. PUÒ QUINDI RAGIONEVOLMENTE RITENERSI CHE LART. 204 DEL D.LGS. N. 152/06 NON TRAVOLGA I DIRITTI QUESITI RICONOSCIUTI DALL'ART. 113, COMMA 15-BIS, SECONDO E TERZO PERIODO, DEL T.U.E.L.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 PROPOSTA – DOTAZIONI – PERSONALE I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o). Lo schema tipo prevede: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 FIN QUI LITALIA….E LA LOMBARDIA ?? LA BASE DI PARTENZA E DUNQUE IL PIANO REGIONALE IN BASE ALLART. 199 Al Piano compete di fissare le regole per lorganizzazione dellintero ciclo di gestione dei rifiuti. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m); d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo; f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f); g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p); i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia; m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani; o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6; p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Lart. 200 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti. Le regioni (entro sei mesi dallentrata in vigore della parte quarta del Codice), sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione. Le Regioni devono entro dodici mesi dallentrata in vigore della parte quarta del Codice disciplinare le forme e i modi di cooperazione tra enti locali attraverso la costituzione delle Autorità dAmbito cui spetta laffidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 IL COMMA 7 DELLART. 200 E DENOMINATO COMMA LOMBARDIA Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche (B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51) Art. 17. Funzioni della Regione 1. Ferme restando le competenze stabilite dall articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dellarticolazione territoriale degli atti di programmazione Art. 19. Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti 1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all articolo 22 del D.Lgs. 22/1997, concorre allattuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. 3. La pianificazione regionale è costituita dallatto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nellatto di indirizzi. La pianificazione ha durata massima decennale ed è sottoposta a revisione ogni cinque anni
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26, ART. 19 (Seduta del 18/05/2004)
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 La Pianificazione regionale sarà quindi orientata su un' interpretazione flessibile dei concetti di gestione integrata. Il fallimento dei modelli importati dalla riforma dei servizi idrici introdotta dalla L. 36/1994 (integrazione della titolarità a livello di ambito, istituzionalizzazione delle forme di cooperazione e affermazione del gestore unico, bacinizzazione di tutti gli impianti) induce a assumere per i rifiuti una linea interpretativa più flessibile. Infatti, la del modello strutturale del servizio idrico, sul servizio di igiene urbana, condurrebbe necessariamente ad istituzionalizzare la forma di cooperazione fra gli enti locali; si imporrebbero, ad esempio, forme consortili obbligatorie e l'istituzione di Enti o Autorità di Ambito, con la conseguente convergenza delle tariffe di smaltimento per l'intero "ciclo verticale" del servizio. Per gestione integrata si intende la responsabilità dell'intera filiera dei rifiuti urbani, dalla raccolta allo smaltimento, in un determinato territorio. Ciò non significa la costituzione di un monopolio verticalmente integrato: il sistema di gestione deve invece rispettare il pluralismo delle iniziative di gestione, favorendolo e valorizzandolo in chiave concorrenziale. La programmazione dei flussi va progettata quindi in modo da affermare il principio di competitività delle imprese che erogano il servizio, e di salvaguardare, a livello locale, l'autosufficienza tendenziale per lo smaltimento. Occorre prevedere forme di cooperazione non troppo strutturate, in un disegno pianifìcatorio finalizzato ad organizzare solo alcuni aspetti e non l'intero ciclo di gestione. L'innovazione che si propone riguarda essenzialmente la definizione di un sistema fondato in maniera più esplicita sulla cooperazione orizzontale (gestione associata) e sul potenziamento delle corresponsabilità fra Province ed Enti Locali. In sostanza, verranno a costituirsi due livelli di gestione integrata, e pertanto di autosufficienza: quello di livello provinciale e quello regionale
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE LOMBARDIA (approvato con DGR n° 220 del 27/06/05 pubblicata sul BURL del 18 agosto 1° S.S. al n° 33);
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Art. 15. Funzioni dei comuni 1. Fermo restando quanto stabilito dall articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui allarticolo 2, comma 6. 6. Lerogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza;
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Art. 6. Contratto di servizio 1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti allarticolo 2 e che prevede in particolare: a) lindividuazione puntuale delle attività oggetto dellincarico e la durata del rapporto; b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto; c) il livello e la qualità delle prestazioni; d) le modalità di vigilanza e controllo sullesecuzione del contratto; e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dellutenza; f) lapplicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dellente locale, e i diritti degli utenti; g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati; h) la definizione dei rapporti economici; i) lapprovazione della carta dei servizi di cui allarticolo 7, predisposta dal soggetto erogatore; j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dallerogatore rispetto allevoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con linteresse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dellutente; k) le garanzie fideiussorie a carico dellerogatore; l) lobbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare lerogazione nei casi di interruzione, nonché lobbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione; m) la regolamentazione dellerogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali allerogazione stessa.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEFINIZIONE DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (art. 141, co 2) Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestiore delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche Ferma stando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (art. 150) 1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia. CONTRADDIZIONE tra comma 2 e comma 1 : se affido in house providing che gara devo fare ?
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2. CONTRADDIZIONE tra comma 3 e comma 1: la scelta di affidare a società mista oppure in house providing sembra essere condizionata alla sussistenza di ragioni tecniche od economiche 4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 A prescindere dal fatto che, secondo i principi generali, la scelta di una forma di gestione del servizio pubblico locale che non sia quella fisiologica della gara deve sempre essere giustificata e sorretta dallamministrazione con una congrua motivazione senza che sia necessaria unapposita previsione legislativa in tal senso, va comunque ribadito che sia la formulazione letterale del comma 1 dellart. 150, sia le considerazioni svolte nelle pagine precedenti con riferimento alla portata delle norme del T.U.E.L. ed alla loro applicazione al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, portano a ritenere che anche nel caso del servizio idrico integrato le previsioni dellart. 113, comma 5, debbano trovare applicazione nella loro pienezza, mantenendo gli enti locali per il tramite dellautorità dambito competente la propria autonomia nella scelta delle forme di gestione del servizio stesso.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 RAPPORTI TRA AUTORITÀ D'AMBITO E SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (art. 151) I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio: b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima; m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci percento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
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Codice dellAmbiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche (B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51) Art. 12. Disposizioni particolari 1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi statali, le erogazioni di servizi già affidate con procedure diverse dallevidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, differibile alle condizioni indicate dall articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali).
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