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La responsabilità disciplinare Le disposizioni dei CCNL del comparto regioni e autonomie locali prima del d.lgs. 150/2009.

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Presentazione sul tema: "La responsabilità disciplinare Le disposizioni dei CCNL del comparto regioni e autonomie locali prima del d.lgs. 150/2009."— Transcript della presentazione:

1 La responsabilità disciplinare Le disposizioni dei CCNL del comparto regioni e autonomie locali prima del d.lgs. 150/2009

2 I contratti: CCNL 6 luglio 1995 CCNL 5 ottobre 2001 CCNL 22 gennaio 2004 CCNL 11 aprile 2008

3 Obblighi del dipendente: art.23 CCNL 6.7.1995, modificato dallart.23 CCNL 22.1.2004 il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dellattività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e linteresse pubblico agli interessi privati propri e altrui

4 Obblighi del dipendente (segue): il dipendente adegua il proprio comportamento ai principi … contenuti nel codice di condotta Cfr. art.54 d.lgs. 165/2001 (codice G.Uff.; integrazioni, specificazioni e specifico codice per ciascuna p.a, sentite oo.ss. e associazioni di utenti e cittadini; resp.dirigenti; formazione) il dipendente si comporta in modo tale da favorire linstaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra lAmministrazione e i cittadini

5 Sanzioni e procedure: art. 24 CCNL6.7.1995, modificato da art.24 CCNL 22.1.2004 c.1: le sanzioni disciplinari (rimprovero verbale, rimprovero scritto o censura, multa fino a 4 h di retribuzione, sospensione fino a 10 gg.; sospensione tra 11 gg. e 6 mesi; licenziamento con preavviso e senza preavviso) commi successivi: le procedure ?

6 Molestie sessuali: art. 25 CCNL 5.10.2001 gli enti, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale …, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (raccomandazione Comm. Ue 27.11.1991)

7 Codice disciplinare: art. 3 CCNL 11.4.2008 (ha sostituito lart.25 CCNL 6.7.1995 e lart.25 CCNL 22.1.2004) c1, principi generali: gradualità e proporzionalità: a)intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia b)rilevanza degli obblighi violati c)responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente d)grado di danno o di pericolo causato allente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio e)circostanze attenuanti o aggravanti (comportamento, precedenti disciplinari) f)concorso di più lavoratori in accordo tra loro

8 Codice disciplinare (segue): commi successivi: illeciti e sanzioni? tipizzazione degli illeciti? rilevanza della reiterazione, della recidiva specifica e della recidiva plurima, della particolare gravità

9 Procedimento disciplinare e penale: art.4 CCNL 11.4.2008 ma art.5 CCNL 11.4.2008, Sospensione cautelare in caso di procedimento penale


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