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GLI STRUMENTI ESECUTIVI
SETTEMBRE 2010
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I PIANI ATTUATIVI NON IN DEROGA AL PRG/PGT - DOCUMENTAZIONE MINIMA
Elaborati tecnici (cartografici e testuali): Indicazione delle reti stradali e dei principali dati altimetrici della zona; Determinazione delle masse e delle altezze delle costruzioni – Volumetrie e parametri edilizi in conformità con il PRG; Determinazione degli edifici destinati eventualmente a demolizione o ricostruzione, ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; Determinazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili, secondo la tipologia indicata nel piano; Determinazione degli spazi riservati ad opere o impianti d’interesse pubblico adeguati alle necessità della zona o del tipo di intervento (standard); Elaborati contrattuali: Convenzione urbanistica (contratto ad oggetto pubblico di tipo unilaterale, poiché essa non prevede prestazioni corrispettive ma comporta, di norma, l’assunzione di obbligazioni solo per la parte privata) Pertanto la convezione si distingue: - una parte “necessaria”, concernente la pianificazione attuativa, non negoziale, in quanto di stretta applicazione delle norme e delle previsioni del PRG una parte “disponibile”, concernente la determinazioni dei modi e dei tempi esecutivi, suscettibile di accordi ricollegabili ad elementi di opportunità e convenienza. La convenzione deve prevedere in particolare: la cessione gratuita delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; l’assunzione degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o versamento delle stesse; i termini per le esecuzione delle opere; congrue garanzie finanziarie. ai sensi dell’art. 46 comma c) della L.R. 12/2005, altri accordi convenuti?????
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I PIANI ATTUATIVI NON IN DEROGA AL PRG/PGT
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE Art.14 L.R. 12/2005 Sono adottati con deliberazione del consiglio comunale entro 90 gg. dalla presentazione al Comune del piano attuativo Il termine di 90 gg. può essere interrotto una sola volta dagli uffici tecnici comunali per integrazioni documentali con provvedimento espresso entro 30 gg. dalla data di presentazione dello stesso piano attuativo La deliberazione di adozione è depositata per 15 gg. consecutivi nella segreteria comunale e del deposito viene data ampia informazione Durante il deposito chiunque può prendere visione degli atti ed entro i successivi 15 gg. può presentare osservazioni Entro 60 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, pena gli inefficacia degli atti, il consiglio comunale approva in via definitiva il piano attuativo, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate.
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I PIANI ATTUATIVI IN DEROGA AL PRG/PGT
I PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO I programmi integrati di intervento (PII) sono sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA) nei casi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale. (art.87 comma 4) I programmi integrati di intervento (PII) sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi previsti dalla vigente legislazione comunitaria, statale e regionale. I PII nei cui ambiti risultino comprese aree destinate all’agricoltura e aree non destinate a trasformazione urbanistica, ad esclusione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all’agricoltura stessa e dismesse da tale attività per almeno un triennio, sono volti unicamente al recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio. (art. 89 c. 1) Non sono comunque ammessi nelle aree agricole interventi comportanti la dismissione di edifici e, anche parzialmente, di aree effettivamente adibite all’attività agricola; a tal fine il proponente deve produrre certificato rilasciato dal competente organismo tecnico. (art. 89 c. 2) In coerenza con le previsioni del piano delle regole, se vigente, nelle aree destinate all’agricoltura e ritirate dalla produzione o abbandonate, i programmi integrati di intervento devono perseguire anche obiettivi di recupero ambientale. (art. 89 c.3)
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I PIANI ATTUATIVI IN DEROGA AL PRG/PGT
I PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO I PII garantiscono, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, valutata in base all’analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull’insieme delle attrezzature esistenti nel territorio comunale, in coerenza con quanto sancito dall’articolo 9, comma 4. (art. 90 c.1). E l’art. 9 comma 3??????? In caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature ed aree, i PII ne individuano le modalità di adeguamento, quantificandone i costi e assumendone il relativo fabbisogno, anche con applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, commi 10, 11 e 12. (art. 90 c.2) Qualora le attrezzature e le aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, può essere proposta la realizzazione di nuove attrezzature indicate nel piano dei servizi, se vigente, ovvero la cessione di aree, anche esterne al perimetro del singolo programma, purché ne sia garantita la loro accessibilità e fruibilità. (art. 90 c.3) Nei PII è consentita la monetizzazione della dotazione di cui al comma 1 soltanto nel caso in cui il comune dimostri specificamente che tale soluzione sia la più funzionale per l’interesse pubblico. In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico ritenuta necessaria dal comune deve essere assicurata in aree interne al perimetro del programma o comunque prossime a quest’ultimo, obbligatoriamente laddove siano previste funzioni commerciali o attività terziarie aperte al pubblico. (art. 90 c.4) Nel caso in cui il programma integrato di intervento preveda la monetizzazione ai sensi dell’articolo 46, la convenzione deve contenere l’impegno del comune ad impiegare tali somme esclusivamente per l’acquisizione di fabbricati o aree specificamente individuati nel piano dei servizi e destinati alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere previste nel medesimo piano. (art. 90 c.5) NELLA DURATA QUINQUENNALE DEL DOCUMENTO DI PIANO RISULTA MENO COMPLESSA L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO ATTRAVERSO L’USO DEI PIANI ATTUATIVI CLASSICI (PL)
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I PIANI ATTUATIVI IN DEROGA AL PRG/PGT – PII - DOCUMENTAZIONE MINIMA
La documentazione minima da presentare a corredo della proposta é individuata dalla giunta comunale con deliberazione, in assenza della quale si applica quanto previsto dalla Giunta regionale con la deliberazione 9 luglio 1999, n. 6/44161 (Adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei programmi integrati di intervento» – Approvazione circolare esplicativa). (art. 91 c. 2) Elaborati tecnici: Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000) con l’individuazione del comparto in oggetto, i sistemi e sub sistemi ambientali, infrastrutturali e dei servizi urbani e territoriali, nonché delle previsioni ritenute significative rispetto alla proposta di PII; Stato di fatto degli ambiti di intervento contenete le infrastrutture per la mobilità, la consistenza edilizia (masse, altezze, distanze), le presenze monumentali, ambientali, le urbanizzazioni presenti, i profili altimetrici estesi ad un intorno significativo; Azzonamento dello strumento urbanistico vigente; Progetto planivolumetrico (masse, altezze, distanze, destinazioni d’uso, ecc); Progetto di adeguamento dei sottoservizi pubblici e delle attrezzature pubbliche (urbanizzazioni primarie e secondarie) utili a definire gli impegni assunti da parte del proponente in sede di convenzione; Computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico; Documentazione fotografica a colori; Relazione tecnica che indichi le finalità, gli elementi qualitativi e quantitativi, le analisi e gli effetti dell’intervento relativamente all’aria, acqua, suolo e sottosuolo; Relazione economica sulla fattibilità del PII che evidenzi in particolare il concorso delle risorse private e l’eventuale concorso di risorse pubbliche, nonché il programma temporale di attuazione degli interventi.
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I PIANI ATTUATIVI IN DEROGA AL PRG/PGT – PII - DOCUMENTAZIONE MINIMA
Elaborati contrattuali: Convenzione urbanistica (contratto ad oggetto pubblico di tipo bilaterale, poiché essa può prevedere prestazioni corrispettive, ovverosia l’assunzione di obbligazioni sia dalla parte privata che da quella pubblica) La convezione contiene: una parte “necessaria”, concernente la pianificazione attuativa negoziale, in quanto frutto del processo di negoziazione tra la parte privata e l’ente pubblico. Descrizione delle norme e dei patti individuati e messi in atto. una parte “disponibile”, concernente la determinazioni dei modi e dei tempi esecutivi, suscettibile di accordi ricollegabili ad elementi di opportunità e convenienza. In particolare la convenzione deve indicare “chi” si impegna con “chi” e soprattutto “come”, “dove” e “quando”. La convenzione deve prevedere in particolare: l’assegnazione dei patti negoziati; la cessione gratuita delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; l’assunzione degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o versamento delle stesse; i termini per le esecuzione delle opere; congrue garanzie finanziarie. ai sensi dell’art. 46 comma c) della L.R. 12/2005, altri accordi convenuti?????
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I PIANI ATTUATIVI IN DEROGA AL PRG/PGT
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PII - Art. 92 L.R. 12/2005 I programmi integrati di intervento sono approvati con la procedura di cui all’articolo 14, salvo quanto previsto dai commi da 3 a 9 (comma 1) Al fine di evidenziare il rapporto con le previsioni del PGT, alla deliberazione di approvazione del programma integrato di intervento é allegata una tavola recante l’individuazione dell’ambito compreso nel programma integrato stesso con indicazione delle funzioni insediate, delle volumetrie e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal programma integrato di intervento, specificando altresì le eventuali varianti apportate agli atti del PGT. (comma 2) Qualora il programma integrato di intervento modifichi i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano, il consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, assume le proprie determinazioni in sede di ratifica dell’accordo di programma nei casi di applicazione del comma 4, ovvero in sede di adozione dello stesso nei casi di applicazione del comma 8. (comma 3) Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, per la sua approvazione il sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, fatto salvo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi rispettivamente nel termine di quindici giorni consecutivi. (comma 4) I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 5, sono adottati e approvati dal consiglio comunale con la procedura di cui all’articolo 14, commi 2, 3 e 4, acquisita la verifica provinciale di compatibilità che deve essere espressa entro 45 giorni. (comma 8) Qualora il PII comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale, la variante é approvata, senza altra formalità e previo espletamento delle procedure di pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi, nel termine complessivo di 30 giorni continuativi, dal consiglio provinciale entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti ai sensi del presente articolo, decorsi i quali la variante si intende respinta. (comma 9)
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I PIANI ATTUATIVI IN DEROGA AL PRG/PGT Art. 94 bis
TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO E PERMESSO DI COSTRUIRE L’attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale disciplinata dal presente titolo, in deroga alle disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge (il contributo di costruzione), è connessa alla realizzazione delle reti e dei servizi ad essi funzionali ed è subordinata alla corresponsione di contributo commisurato al costo di costruzione, nonché all’esistenza o alla realizzazione delle opere per la dotazione o l’adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla realizzazione degli immobili compresi nell’intervento (comma 1) Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli interventi di trasformazione urbanistica posti in essere tramite forme di programmazione negoziata, sono a carico del soggetto attuatore l’esecuzione e l’adeguamento delle opere di pertinenza dell’intervento di trasformazione urbanistica di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano dei servizi. (comma 2) Qualora l’amministrazione comunale non reputi necessario o possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla corresponsione di un importo, determinato in base ai parametri di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge.
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