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PubblicatoFerro Gentili Modificato 11 anni fa
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Potenziamento della cultura della prevenzione degli infortuni e della normativa vigente rispetto a stage, tirocini e alternanza nel mondo del lavoro.
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Lo studente e il testo unico
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Definizione ex art.2 a) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; Decreto Legislativo 81/08
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Informazione Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. E disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dallart. 36, che ricalca, senza modifiche di rilievo, il contenuto dellart. 21 del d. lgs. n. 626 del 1994. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Obblighi nei confronti dei lavoratori
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Il datore di lavoro fornisce unadeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi. Obblighi nei confronti dei lavoratori
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FORMAZIONE Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Obblighi nei confronti dei lavoratori
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In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6). Obblighi nei confronti dei lavoratori
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ADDESTRAMENTO Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Obblighi nei confronti dei lavoratori
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formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (art. 37, comma 1). Obblighi nei confronti dei lavoratori
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Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Obblighi nei confronti dei lavoratori
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Allarticolo 18, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente si prevede che, nellaffidare i compiti ai lavoratori, si tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (lett. c); che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (lett. e) e, infine, di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 (lett. l). Obblighi nei confronti dei lavoratori
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Per quanto agli obblighi dei lavoratori, si ribadisce al com. 1 dellart. 20, che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Essi devono inoltre (comma 2 lett. h), partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro Obblighi dei lavoratori
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Informazione dei lavoratori Del contenuto minimo delle informazioni che il datore di lavoro deve garantire a ciascun lavoratore, ai sensi dellart. 36, vanno ricordate quelli sui rischi, sulle procedure, sui nominativi dei lavoratori incaricati per la gestione delle emergenze, sui nominativi di RSPP/ASPP e medico competente; sui rischi specifici, sulle normative, disposizioni aziendali e norme di buona tecnica, sui pericoli connessi alluso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulle schede dei dati di sicurezza, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione. Obblighi nei confronti dei lavoratori
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Formazione dei lavoratori lart. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, detta gli elementi che dovranno essere oggetto della formazione dei lavoratori, (commi 1 e 3) nonché fissarne alcune aggettivazioni e indicare i momenti in cui detta formazione deve essere erogata (comma 4). Le modalità di effettuazione delladdestramento sono indicate al comma 5 e lobbligo dellaggiornamento è richiamato al comma 6. Obblighi nei confronti dei lavoratori
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Figure aziendali preposte alla sicurezza
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I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità civili e penali, sistema pubblico di prevenzione
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Il modello di sicurezza in forma partecipativa del decreto legislativo n. 81 del 2008, non incentrato esclusivamente sulla figura del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di garanzia, è basato sullapporto di diverse figure che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dellobiettivo di rendere più sicuro lambiente di lavoro. Gli attori della prevenzione
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è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, è il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 d.lgs. n. 81/2008) Il datore di lavoro Gli attori della prevenzione
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il datore di lavoro privato o pubblico non può delegare alcuni dei principali compiti a lui assegnati come: la valutazione del rischio; lelaborazione del piano di sicurezza; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1) Il datore di lavoro Gli attori della prevenzione
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Il dirigente è considerato lalter ego del datore di lavoro è il soggetto che dirige le attività produttive in senso tecnico o amministrativo pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro. Gli attori della prevenzione Il dirigente
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Funzioni: organizza il lavoro in azienda, controlla la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, lefficienza dei dispositivi di sicurezza, segnala eventuali carenze nelle misure di sicurezza provvede, se ha poteri decisori e di spesa, a ripristinare la sicurezza sul luogo di lavoro, esige il rispetto della disciplina prevenzionale. Gli attori della prevenzione Il dirigente
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Nelle strutture complesse la vigilanza viene delegata ai preposti, chiamati a sorvegliare i lavoratori durante il lavoro; pur tuttavia permane un obbligo di controllo e vigilanza quando gli organi direttivi sono venuti a conoscenza di specifiche inadempienze o abbiano avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori imponendo precisi ordini. Gli attori della prevenzione Il preposto
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In base al principio di effettività la qualifica di preposto non richiede un incarico formale, ma può essere assunta anche tacitamente con un comportamento concludente che si realizza con impartire ordini e direttive, purché questo compito sia noto e riconosciuto dai compagni di lavoro. In questo caso si parla di preposto di fatto. Gli attori della prevenzione Il preposto
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Funzioni: verifica che i dipendenti si avvalgano delle misure di sicurezza ed utilizzino gli attrezzi ed i mezzi di protezione in modo appropriato, verifica la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge ed impedisce lutilizzazione di quelli che siano pericolosi, fornisce le istruzioni necessarie per un corretto svolgimento della prestazione lavorativa, sorveglia i dipendenti per evitare condotte pericolose per la loro incolumità, segnala al datore di lavoro o al dirigente le carenze nel sistema di sicurezza ed impedisce lesecuzione della prestazione lavorativa qualora si accorga che il prestatore di lavoro è incapace o inadatto. Gli attori della prevenzione Il preposto
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Il preposto esercita la vigilanza assicurando, più che la presenza fisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la gestione oculata dei luoghi di lavoro ponendo in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonché ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro (Organizzazione del lavoro). Non spetta al preposto attivare misure prevenzionali attinenti lorganizzazione dei mezzi produttivi. Gli attori della prevenzione Il preposto
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Come si evince dallelenco contenuto nellart. 33, i compiti assegnati al servizio di prevenzione e protezione hanno natura di studio e progettazione e non attuativa delle misure di sicurezza, tanto che il responsabile assume il ruolo di consulente tecnico delle decisioni aziendali in materia di sicurezza in quanto privo di poteri di spesa e gestionali. Da ciò si evince che il responsabile e il personale addetto al servizio devono possedere capacità adeguate a svolgere i compiti assegnati. Servizio di Prevenzione e Protezione
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I compiti del servizio sono: Lindividuazione dei fattori di rischio la loro valutazione lindividuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro favorire il rispetto della normativa vigente lelaborazione delle misure preventive e protettive lelaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività la proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Servizio di Prevenzione e Protezione
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Il RSPP non risponde per i reati omissivi propri in materia di prevenzione imputabili ai soggetti titolari di posizioni di garanzia. Se tuttavia dallomissione di misure di prevenzione deriva un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, è stata ipotizzata la colpa del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il reato di omicidio o lesioni colpose a titolo di cooperazione colposa nel delitto qualora il suo comportamento abbia influito sulla dinamica dellincidente (per es. suggerimento errato su misure di protezione o trascurando di segnalare una situazione di rischio). Servizio di Prevenzione e Protezione
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Il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ossia in presenza : di lavori in cassoni ad aria compressa, di lavori che espongono ad agenti cancerogeni, ad agenti chimici, ad agenti biologici, a vibrazioni meccaniche, a radiazioni ionizzanti, al rischio amianto e al rischio rumore, al rischio silicio ed asbesto, di lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e luso di videoterminali, di lavori nelle industrie estrattive, di lavori del settore marittimo e portuale. Il medico competente Servizio di Prevenzione e Protezione
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Lazione del medico competente si può classificare in tre macro aree: Compiti connessi alla sorveglianza sanitaria; Compiti dinformazione e di certificazione; Compiti di collaborazione e di consulenza. Il medico competente Servizio di Prevenzione e Protezione
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Nel sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro disegnato dal dlgs. n. 626 del 1994 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge unimportante funzione nella gestione della sicurezza in forma partecipata. Il RLS è divenuto un protagonista obbligatorio (art. 18, comma 1) della prevenzione con il d. lgs. n. 626 del 1994 che ne prevedeva per la prima volta listituzione e lo definiva come persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, comma 1, lett. f). Servizio di Prevenzione e Protezione Il rappresentante dei lavoratori
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Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (art. 47, comma 2), nella misura di un rappresentante se nellazienda ovvero nellunità produttiva sono occupati sino a 200 lavoratori, nella misura di tre da 201 a 1.000 lavoratori occupati e nella misura di sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (art. 47, comma 7) Servizio di Prevenzione e Protezione Il rappresentante dei lavoratori
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Il RLS, che insieme al datore di lavoro ed al RSPP compone la cd. triade gestionale, nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nellambito territoriale o del comparto produttivo (art. 47, comma 3). Nelle aziende ovvero unità produttive con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; altrimenti, in assenza delle RSU, i lavoratori eleggono il rappresentante al loro interno (art. 47, comma 4). Servizio di Prevenzione e Protezione Il rappresentante dei lavoratori
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In assenza di elezione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48) o di sito produttivo (art. 49). Servizio di Prevenzione e Protezione Il rappresentante dei lavoratori
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Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono elencate nellart. 50 e possono essere raggruppate in quattro distinte categorie: Formazione Informazione Consultazione e partecipazione Controllo e iniziativa. Servizio di Prevenzione e Protezione Il rappresentante dei lavoratori
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I lavoratori sono i destinatari della normativa sulla prevenzione. Nel dlgs. n. 626 il lavoratore veniva identificato nellapersona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale (art. 2, comma 1, lett. a). Questa definizione richiamava il rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel d.lgs. n. 81/2008 il lavoratore è persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Servizio di Prevenzione e Protezione Il lavoratore
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Si è assistito così al passaggio da un sistema verticistico, nel quale il lavoratore era un semplice esecutore passivo, ad un modello di gestione della sicurezza più partecipato e globale, nel quale il lavoratore collabora e partecipa attivamente al raggiungimento dellobiettivo prevenzionale. Il lavoratore, in tema di sicurezza, diviene titolare del dovere di: osservanza utilizzazione corretta segnalazione collaborazione Servizio di Prevenzione e Protezione Il lavoratore
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Se il datore di lavoro predispone tutte le misure di sicurezza necessarie, fornisce al lavoratore una formazione ed informazione adeguata, nonché vigila sulla corretta osservanza delle misure apprestate, in base al principio dellaffidamento, ha il diritto di esigere dal lavoratore la massima collaborazione nelladempimento del obbligo prevenzionale. Servizio di Prevenzione e Protezione Il lavoratore
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Tuttavia, nonostante i numerosi obblighi previsti a suo carico, il lavoratore rimane essenzialmente un creditore di sicurezza in quanto il debito di sicurezza che grava su di lui è condizionato e direttamente proporzionato al dovere del datore di lavoro di fornire una formazione, unistruzione e i mezzi adeguati allambiente di lavoro. Servizio di Prevenzione e Protezione Il lavoratore
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IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE
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Lattività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata alle Unità Sanitarie Locali (art. 19, com. 1, lett. b), d.lgs. n. 758 del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dallart. 13 del dlgs. n. 81 del 2008. Lattività di vigilanza
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AllAzienda Sanitaria Locale - per il territorio; Al Ministero dello sviluppo economico - per il settore minerario; Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali; Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco; Competenze Lattività di vigilanza
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Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le attività svolte nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 13, comma 2); Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64, D.P.R. n. 303/56) Lattività di vigilanza Competenze
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LA SEGNALETICA DELLA SICUREZZA
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Segnali di prescrizione
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Segnali di divieto
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Segnali di avvertimento
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Segnali di salvataggio
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Segnaletica antincendio
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Segnali manuali
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Ed infine …. Come bisogna comportarsi?
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…... certo non come NAPO Nel dubbio chiedi Ascolta le istruzioni Travolto dalle informazioni Occhio agli altri Non fare leroe da http://osha.europa.eu/it/campaigns/ew2007/napo/napoepisode?filmid=id _napo_film_8
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Autori ISIS VALCERESIOBISUSCHIOprof.ssaDI FORTI MARISA prof.ssaPARIS CRISTINA prof.ssaZINI LAURA IPSSCTS VERRIBUSTO ARSIZIOprof.ssaCAMMARANO GIOVANNA ISIS FACCHINETTIBUSTO ARSIZIOprof.CALAMUSA FRANCESCO prof.ssaPERONI ANNA MARIA ISSP FIORINIBUSTO ARSIZIOprof.ssaCATTANEO STEFANIA ITC TOSIBUSTO ARSIZIOprof.ssaRAMPONI MARIA ROSARIA prof.ssaMANCINI ANNA prof.ssaALOISIO CARMELA LICEO CANDIANIBUSTO ARSIZIOprof.ssaANGELERI ELENA LICEO CRESPIBUSTO ARSIZIOprof.ssaCOLOMBO MARCELLA LICEO PANTANIBUSTO ARSIZIOprof.ssaUSLENGHI MARTA IPC FALCONEGALLARATEprof.CASTELLI MAURIZIO prof.COSMA DANILO prof.GOMARASCHI SILVANO ISIS PONTIGALLARATEprof.SARMAN ENZO prof.MORETTI ALESSANDRO prof.SABELLA MAURO ITC GADDA ROSSELLIGALLARATEprof.ssaMAMMI' ANNA MARIA prof.ssaBARDELLI CRISTINA IIS STEINGAVIRATEprof.PERAZZOLO BRUNO prof.ZAGO MARCO ISIS KEYNESGAZZADAprof.ssaCERI FRANCESCA ISIS CITTA' LUINOLUINOprof.ssaSERGI DANIELA prof.ssaBINDA MARIA CORINNA IPSIA PARMASARONNOprof.ssaTORRISI MARIA prof.RANCO ALBERTO ITIS RIVASARONNOprof.MESSINA SALVATORE IIS DON MILANITRADATEprof.ssaSANTANDREA EMILIA ITPA MONTALETRADATEprof.ssaSCALISI AGATA IPA DE FILIPPIVARESEprof.SAVIANO LUIGI prof.BERNASCONI OSCAR ISIS NEWTONVARESEprof.NAZZARI ALBERICO ISIS MANZONIVARESEprof.ssaRUDI ANTONELLA ISISS DAVERIOVARESEprof.ssaBALESTRA CHIARA prof.ssaSPADOLINI MARIA LUIGIA Coordinamento, redazione: USPEmanuela Chiarenza, Vito Ilacqua INAIL Claudio Zanin
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