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PubblicatoGiovanni Cara Modificato 11 anni fa
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1898 1899 inizi Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro
LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DAL PUNTO DI VISTA STORICO GIURIDICO E NORMATIVO 1898 Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro Leggi per prevenzione infortuni: nelle industrie con un certo numero di dipendenti per lavori in miniere e cave per attività con materie che potevano esplodere 1899 inizi 1900 Regi Decreti con regolamenti per costruzioni, strade ferrate, tramvie, impiego di gas tossici Queste norme però: escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura) non prevedono sanzioni penali si caratterizzano più per la loro importanza assicurativa
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IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO
dal 1930 al 1950 Codice Penale (artt ) Codice Civile (art. 2087) Costituzione della Repubblica (artt ) IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO “DEBITORE DI SICUREZZA” NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI DPR 547/55 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”) DPR 164/56 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”) DPR 303/56 (“Norme generali per l’igiene del lavoro”) 1955 e 1956 Con queste norme lo Stato: detta obblighi da rispettare identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori) prevede specifiche sanzioni garantisce la vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici)
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1970 1978 Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori
diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute 1978 Legge n. 833: Riforma Sanitaria trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall’Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione) Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche DPR 962/82 sulle lavorazioni con cloruro vinile monomero DPR 175/78 sui rischi industriali rilevanti (Direttiva Seveso) 1979 la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza
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PREVENZIONE E SICUREZZA
Si è così venuto a configurare un sistema di prevenzione e di sicurezza puntuale specifico la prevenzione del singolo rischio: è un obbligo generale previsto dalla Costituzione le misure di sicurezza devono essere idonee devono essere aggiornate in relazione allo sviluppo tecnologico e delle conoscenze i lavoratori devono essere informati
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Il sistema normativo Italiano
In Italia convivevano con difficoltà normative derivanti da diverse filosofie originarie ed applicative e norme di recepimento comunitario. CARATTERIZZATE DA: Ampio coinvolgimento, nei ruoli e nelle responsabilità, di tutti i soggetti del mondo del lavoro Un diffuso sistema sanzionatorio penalistico La centralità e l’ampiezza delle responsabilità del Datore di Lavoro Il lavoratore è considerato non più solo soggetto passivo
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Il vigente sistema normativo
Il D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii detta, finalmente,precise disposizioni sull’organizzazione della Sicurezza nelle varie fasi e nei ruoli definendo compiti e responsabilità dei vari personaggi introducendo il concetto che il miglioramento dei livelli di sicurezza possa essere “ programmato nel tempo“
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Una evoluzione del sistema normativo
Da sistema esclusivamente impositivo e limitativo dell’attività organizzativa – imprenditoriale del datore di lavoro A un sistema ancora limitativo ma anche di responsabilizzazione del datore di lavoro nella “ valutazione di tutti i rischi “ emergenti e residuali con il conseguente obbligo di tenersi aggiornato anche sull’evoluzione tecnologica della Sicurezza e dell’Igiene del lavoro
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Dal D.Lgs 626/94: “Il MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” Al D.Lgs 81/08: “modello organizzativo” “Attuazione dell’art.1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
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6 PAROLE Programmazione: attività normale e continuativa.
Organizzazione: precisare ruoli, competenze, responsabilità. Standardizzazione: delle procedure d’intervento. Consultazione e Partecipazione Formazione e Informazione Impianto Sanzionatorio
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In questo processo diventa di fondamentale importanza l’attuazione delle seguenti
operazioni: 1. Valutazione del rischio cioè analisi del ciclo lavorativo finalizzato all’individuazione dei potenziali rischi operativi, alla loro definizione e misura; 2. Interventi di prevenzione cioè indicazioni e criteri d’intervento per l’eliminazione, o per lo meno la riduzione, dei rischi attraverso la programmazione d’interventi di prevenzione integrata, del tipo organizzativo e procedurale. 3. Interventi di protezione cioè la programmazione degli stessi che deve privilegiare le misure di prevenzione «collettive» a quelle «individuali».
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI
DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI R.L.S.
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GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO Un Sistema : 2008
Un Sistema organizzato di prevenzione che preveda: individuazione e valutazione dei rischi riduzione dei rischi alla fonte adozione di misure preventive informazione, formazione, addestramento degli addetti specifiche sanzioni penali 2008 Un Sistema : GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO
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APPROCCIO METODOLOGICO
Individuare e valutare i rischi Identificare gli esposti Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi tecniche organizzative procedurali comportamentali Proteggere i lavoratori Informare e formare i lavoratori Verificare su di essi l’esistenza di danni
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LA SICUREZZA è compito di tutti inizia dalla Direzione
progetto permanente in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti basata sulla prevenzione e non sull’azione riparatrice si raggiunge con la formazione continua è misurabile
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SPP RLS MEDICO COMPETENTE D. Lgs. 81 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
linea operativa e linea consultiva SPP DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE DIRIGENTI PREPOSTI MEDICO COMPETENTE RLS LAVORATORI
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IL DATORE DI LAVORO CHI E’? E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO
DI LAVORO CON IL LAVORATORE CHI E’? INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA
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IL DIRIGENTE CHI E’? Colui che SOVRINTENDE ORGANIZZA DISPONE
nell’ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli CHI E’? PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
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IL PREPOSTO CHI E’? COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E
SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI MEZZI E STRUTTURE CHI E’? SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI VIGILARE SUI LAVORATORI
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IL LAVORATORE CHI E’? PERSONA CHE PRESTA IL PROPRIO LAVORO
ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO (EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, utenti di servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso DdL, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale; ESCLUSI addetti a servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale) CHI E’? OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA O ALTRUI SICUREZZA UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DPI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI
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IL RLS RLS fino a 200 1 da 200 a1000 3 oltre 1000 6 CHI E’?
PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO CHI E’? RLS (modalità di elezione e numero) eletto all’interno direttamente dai lavoratori individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali N° DIPENDENTI fino a 200 1 3 da 200 a1000 oltre 1000 6
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RLS: COSA DEVE FARE? RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE,
INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO: - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi - per la valutazione dei rischi - per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio
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IL SPP IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE CHI E’?
INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI CHI E’? IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE DATORE DI LAVORO SERVIZIO INTERNO SERVIZIO ESTERNO
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SPP: COSA DEVE FARE? INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO
INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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IL MEDICO COMPETENTE MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MEDICINA DEL LAVORO. CHI E’? EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali) ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA
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