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PubblicatoRosanna Cortese Modificato 11 anni fa
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La disciplina delle incompatibilità
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
• Articolo 4 del D.Lgs 139/2005 reca disposizioni in tema di incompatibilità • In data 13 ottobre 2010 il Consiglio Nazionale ha pubblicato le NOTE INTERPRETATIVE • Le “vecchie” circolari 11/2003 e 20/2004 devono intendersi superate
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Articolo 4 L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; e) dell'attività di promotore finanziario.
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Articolo 4 segue c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; VEDI ESCLUSIONI
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Articolo ESCLUSIONI L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
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Articolo 4 - Norma di chiusura c. 3 L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
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Perché vi possa essere incompatibilità vi deve essere l’accertamento del concreto esercizio dell’attività incompatibile (non rileva più la mera qualità – eccezione: comma 3). Non è più prevista incompatibilità a carico di impiegato dello Stato o della pubblica amministrazione Occorrerà comunque verificare ex c. 3 la presenza di incompatibilità legata al divieto di cumulo con altri impieghi stabilito all’art. 53 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165
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Corollario del principio del concreto esercizio dell’attività incompatibile E’ incompatibile l’esercizio della professione di commercialista NON la qualifica di dottore commercialista
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L’esercizio dell’attività di impresa Le incompatibilità ESISTONO anche in presenza di un esercizio non prevalente, né abituale delle attività Sono incompatibili anche i c.d atti isolati di commercio L’attività deve essere concretamente svolta
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Sono elementi probatori: ‐ posizione CCIAA inattiva (connessa ad assenza di costi e ricavi); ‐ posizione IVA inattiva; ‐ posizione CCIAA e IVA attiva ma assenza di costi e ricavi ed investimenti indispensabili; ‐ assenza di luogo di svolgimento dell’attività, se necessario; ‐ dichiarazioni scritte (autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rilasciati da terzi a titolo di prova).
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IMPORTANTE affinché l’attività di impresa risulti incompatibile deve esserci esercizio “in nome proprio o altrui”, assieme a esercizio “per proprio conto” INCOMPATIBILE in nome proprio e per conto proprio: imprenditore individuale in nome altrui e per conto proprio: imprenditore occulto COMPATIBILE in nome proprio ma per conto altrui: mandatario senza rappres. in nome e per conto altrui: institore o procuratore
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CASISTICA Caso 5 : socio accomandante Compatibile (attenzione all’esistenza di prestanomi o lo svolgimento di fatto esercitato) Caso 6: socio di capitali Compatibile, anche con partecipazione maggioritaria o totalitaria nel rispetto della sua terzietà rispetto alla gestione della società (attenzione all’esistenza di prestanomi o all’uso del potere assembleare per assumere direttive gestorie)
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Caso 10 :Consigliere con deleghe o amm unico NON socio Compatibile (l'Ordine Territoriale dovrà accertare che le quote o azioni non siano in tutto o in parte intestate a società fiduciarie, prestanomi, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado, a società nazionali od estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, ecc. e che non siano comprovabili, in base a qualunque atto o documento acquisito un interesse economico prevalente; una situazione socio influente od occulto.
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Caso 10 :Consigliere con deleghe o amm unico SOCIO con interesse economico prevalente Incompatibile Si ha interesse economico prevalente quando si esercita controllo o influenza dominante (vedasi art c.c.)
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Se si è in presenza di consigliere con deleghe o amm unico SOCIO con partecipazione “irrilevante” Compatibile L’irrilevanza va riferita tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio personale dell’iscritto.
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I casi di esclusione 1) Attività d’impresa diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative 1.1 Gestione patrimoniale immobiliare Compatibile SOLO se di pura gestione 1.2 Gestione patrimoniale mobiliare Compatibile sia “statica” che “dinamica”
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I casi di esclusione 1.3 Attività agricola Compatibile SOLO se i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese sostenute per la manutenzione e la conservazione del fondo E’ sempre meramente conservativa, e dunque compatibile, l’attività agricola in qualunque forma esercitata tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 e il 31/12/2007
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I casi di esclusione 2) Attività d’impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (es: CED) Compatibilità nel caso in cui la società di “mezzi “nella quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra cariche con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso.
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Quando ha anche o solo clienti terzi: Compatibilità SOLO se fatturato individuale (posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) > alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile Se società di servizi è partecipata da + iscritti all'albo, la prevalenza di fatturato sopra descritta andrà ricercata con riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo professionista
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3) Carica di amministratore assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico Il discrimine è fra amministrazione su mandato ricevuto dal cliente contrapposto l'amministrazione svolta a fini imprenditoriali per soddisfare un proprio interesse
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La scriminante può essere valutata tenendo conto: a) mandato scritto conferito dal cliente; b) parcellazione dei compensi; c) mancata attribuzione di utili o dividendi (o rinuncia agli stessi) o loro assegnazione in misura non significativa); d) assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale dell'iscritto; e) Partecipazione irrilevante al capitale della società; f) situazioni temporanee di estrema urgenza (ipotesi di successione, eredità, donazioni, divorzi e simili)
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Conseguenze e sanzioni E’ attribuzione del Consiglio dell'Ordine Territoriale, l'aggiornamento e la verifica periodica, almeno una volta ogni anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti (art. 12 D. Lgs 139/2005) L'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità configura una violazione di legge rilevante ai fini dell'art. 49 del D. Lgs. n. 139/2005 e del decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003
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Se la violazione è in essere al momento di conoscenza della “notizia”: Si applica la disciplina del Procedimento per la valutazione delle incompatibilità”, approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 Se la violazione è già stata rimossa: Si applicheranno le regole del procedimento disciplinare (artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005)
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N.B. quand'anche la causa di incompatibilità risultasse rimossa al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, o durante lo svolgimento dello stesso, non risulterebbe precluso l'accertamento della causa di incompatibilità pregressa con riferimento all'intero quinquennio trascorso.
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Procedimento per la valutazione delle incompatibilità Al termine della procedura prevista (simile a quella del procedimento disciplinare) il Consiglio dell'Ordine Territoriale, può deliberare: il proscioglimento la cancellazione
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Le delibere di cancellazione devono essere notificate: al commercialista; ai Pubblici Ministeri del circondario ove il dottore commercialista ha la residenza e il domicilio professionale; al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello; al Ministero di Giustizia; alla competente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza nonché comunicate: - a tutti gli Uffici Giudiziari del distretto - al Consiglio Nazionale - a tutti gli Ordini
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La cancellazione dall’albo non comporta l’automatica iscrizione del già iscritto nell’elenco speciale Riflessi previdenziali dell’accertata sussistenza di una situazione d’incompatibilità La Cassa Commercialisti annulla il periodo contributivo durante il quale è stata svolta l’attività incompatibile potendo compromettere la possibilità di accedere al trattamento di pensione.
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Sussistono dubbi di legittimità dell’annullamento del periodo contributivo e di iscrizione in quanto l’art. 22 della L. n. 21/86 prevede, quali unici requisiti per l’iscrizione alla Cassa di Previdenza, l’iscrizione all’Albo professionale e l’esercizio professionale continuativo nulla stabilendo in merito ad eventuali conseguenze previdenziali derivante dalla sussistenza di situazioni d’incompatibilità che non siano sfociate nella cancellazione dall’Albo professionale.
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