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PubblicatoGuiditta Barone Modificato 11 anni fa
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Corso di Perfezionamento per la preparazione alla professione di Dottore commercialista e alla funzione di Revisore contabile
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Passività e PN Caratteri aziendali
Le passività … prendiamo le mosse dai fondi rischi e oneri … Caratteri aziendali Consentono la copertura di rischi e oneri: - di manifestazione futura (in genere, ma non sempre, manifestazione numeraria diretta) - che per competenza e prudenza devono concorrere alla formazione del reddito di esercizio - che presentano alcuni aspetti di indeterminazione In CE: l’accantonamento che alimenta il fondo In SP: il fondo rischi e oneri (la passività indeterminata) Esempio: fondo garanzia prodotti Silvano Corbella dicembre 2010
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Art. 2424 bis 3° comma Finalità:
“Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti…” Attenzione! “Soltanto”: distinzione rispetto ai fondi rettificativi! “Perdite o debiti”: la copertura non è finanziaria!
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Pertanto… 4 caratteri consentono di qualificare una passività come fondo rischi e oneri: 1. la natura, che deve essere determinata 2. l’esistenza, che deve essere certa o probabile 3. l’ammontare, che deve essere indeterminato 4. la data di sopravvenienza, che deve essere indeterminata (NB: indeterminazione della data e/o dell’ammontare)
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Dubbi in merito alla data di sopravvenienza:
raccordo con il debito per TFR tendenziale scarsa significatività Valutazione di fondi per rischi e oneri In base all’ammontare presunto del rischio / onere di manifestazione futura
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Un quadro di sintesi … … F.di oneri F.di rischi Natura Det. Esistenza
Certa Probabile Ammontare Indet. Non rileva
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da cui, in via differenziale, si desume:
Debiti F.di oneri F.di rischi Riserva (1) Riserva (2) Natura Det. Indet. Esistenza Certa Probabile Possibile Non rileva Ammontare (1) Riserva di utili facoltativa a fronte di oneri solo possibili - Ruolo dei Conti d’Ordine (2) Riserva di utili facoltativa a fronte del rischio generico d’impresa
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Valutazione delle passività Fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi e oneri In base all’ammontare presunto del rischio / onere di manifestazione futura Debiti: criterio generale In base al valore nominale del debito, fatte salve situazioni particolari Debiti: un caso particolare I debiti commerciali a M/L termine implicitamente onerosi o con OF espliciti irragionevolmente bassi Separazione degli OF incorporati nel debito e nel costo: - debito e costo al prezzo di mercato del bene; in assenza di quest’ultimo, attualizzazione del debito - risconto degli OF scorporati sulla durata del debito
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il fondo di ristrutturazione aziendale
Un caso particolare: il fondo di ristrutturazione aziendale Finalità: Raccoglie i costi che l’impresa dovrà sostenere per ridurre il proprio personale e/o chiudere alcuni reparti o linee di produzione Ad esempio: Il costo per il prepensionamento, l’incentivazione all’esodo e procedure simili, il costo del personale occorrente per la demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica e adattamento di locali, canoni di locazione non risolvibili, relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili, ecc.
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Il fondo di ristrutturazione aziendale
Attenzione! “Non sono correlabili a prestazioni future” “Eliminano preesistenti situazioni di inefficienza” “Sono di competenza dell’esercizio in cui l’impresa decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione” “Possono essere attendibilmente stimati” “L’accantonamento è incluso nella voce “oneri straordinari” di conto economico”
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IL PATRIMONIO NETTO (P.N.)
Da un punto di vista contabile il P.N. è la differenza tra “Attivo” e “Passivo” che consente di bilanciare le due sezioni. Da un punto di vista finanziario il P.N. rappresenta l’ammontare di risorse apportato dai soci e autogeneratesi nell’impresa. Da un punto di vista giuridico “… il P.N. esprime la misura dei diritti patrimoniali che può essere soddisfatta “in via residuale” attraverso le Attività, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi creditori” (Principi contabili OIC n. 28). Il P.N., quale valore differenziale, è unitario, anche se per finalità pratiche va distinto in quote “ideali”.
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Criteri di classificazione delle “quote ideali”
1° Criterio Si distinguono: “riserve di utili”: traggono origine dagli utili non distribuiti agli azionisti. L’art C.C. prevede che queste si dividano in: - riserva legale; - riserve statutarie; - utili portati a nuovo; “riserve di capitale”: si costituiscono in sede di apporti da parte dei soci e in sede di conversione delle obbligazioni convertibili in azioni. In base all’art C.C. queste si dividono in: - riserva da sovrapprezzo azioni; - riserve di rivalutazione; - altre riserve (donazioni da parte dei soci; rinuncia di crediti da parte di soci, differenze da fusione).
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Criteri di classificazione delle “quote ideali”
2° Criterio (criterio della destinazione) “In questo caso assume rilievo la differente disciplina che regola l’utilizzo, sul piano contabile, delle poste di P.N. Divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell’organo assembleare che vincolano singole poste a singoli impieghi” (Principi contabili OIC n. 28). Bisogna seguire la rigida disciplina prevista dall’art C.C., ed integrarla in Nota Integrativa con ulteriori informazioni secondo quanto previsto dall’art. 2427, n. 7-bis C.C.
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Classificazione secondo l’art. 2424 C.C.
I - Capitale: accoglie il valore nominale dei conferimenti operati dagli azionisti e il valore delle riserve che vengono destinate dagli stessi a suo incremento; II - Riserva da soprapprezzo delle azioni: è costituita dal prezzo eccedente il valore nominale delle azioni e dalle differenze che emergono in sede di conversione di obbligazioni convertibili. La riserva “…non può essere distribuita ai soci fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale” (Principi contabili OIC n. 28); III - Riserve di rivalutazione: “…accoglie le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali” (Principi contabili OIC n. 28); IV - Riserva legale: riserva obbligatoria ex art C.C., “che impone l’accantonamento di almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando l’importo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale” (Principi contabili OIC n. 28). È una riserva indisponibile e può essere utilizzata solo a copertura delle perdite dopo aver “esaurito” tutte le altre riserve;
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Classificazione secondo l’art. 2424 C.C. (continua)
V - Riserve statutarie: sono previste da una clausola statutaria che ne stabilisce le modalità di formazione e movimentazione; VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio: si costituisce nel momento di acquisto di azioni proprie. Ha il compito di salvaguardare l’integrità del capitale sociale. “È indisponibile fino a che le stesse azioni non vengano trasferite o annullate” (Principi contabili OIC n. 28); VII - Altre riserve, distintamente indicate: voce residuale che accoglie altri tipi di riserve non specificamente individuate dal legislatore nell’art C.C. Le riserve possono avere una destinazione generica o specifica. Ad esempio rientrano nella voce: la riserva straordinaria o facoltativa; la riserva per acquisto azioni proprie; la riserva azioni (quote) della società controllante; i versamenti in conto aumento di capitale; i versamenti in conto futuro aumento di capitale; i versamenti in conto capitale o versamenti a copertura delle perdite; la riserva avanzo di fusione; la riserva da utili su cambi; VIII - Utili (perdite) portati a nuovo: “…vengono iscritti i risultati netti di esercizi precedenti, che non siano stati distribuiti, accantonati ad altre riserve o le perdite non ripianate” (Principi contabili OIC n. 28); IX - Utile (perdita) dell’esercizio: rappresenta il risultato netto del periodo, come riportato nell’ultima voce di conto economico.
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