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L’interpello “speciale” in materia di elusione (art
L’interpello “speciale” in materia di elusione (art. 21, Legge 30 dicembre 1991, n. 413)
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
L’art. 21 della legge n. 413/1991, il cui secondo comma originario è stato modificato dall’art. 7 del D.L.vo n. 358/1997 è la prima norma che ha introdotto nel sistema tributario una disciplina di interpello “speciale” antielusivo, applicabile solo alle materie previste in maniera tassativa dal Legislatore. Con tale interpello si attribuisce al contribuente la facoltà di conoscere preventivamente il parere in merito ad alcune specifiche operazioni che potrebbero essere considerate elusive. Il procedimento di interpello è precluso, come precisato in Circolare n. 135/1998, punto 3, ove sia già intervenuta attività di accertamento o comunque iniziata attività di controllo.
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
La disciplina, contenuta nell’art. 21 cit. è rimasta inattuata sino al 1998, ossia sino al momento dell’adozione di due decreti ministeriali che hanno dato attuazione al nuovo istituto: D.M 13 giugno 1997, n attinente all’organizzazione interna, al funzionamento e alle dotazioni finanziarie del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive (ora abrogato). D.M 13 giugno 1997, n relativo alle modalità e ai tempi di presentazione e procedurali.
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
Il Comitato Consultivo è stato soppresso dal dL n. 223/2006, comportando un nuovo assetto dell’interpello de quo. In proposito, modalità operative risultano impartite dalla Circolare del , n. 40 nella quale testualmente si legge: “ (…) le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991, dai contribuenti volte ad acquisire il preventivo parere dell'amministrazione finanziaria in materia di elusione fiscale, saranno trattate con ogni sollecitudine dall'Agenzia delle Entrate”.
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
Conseguenze: con la soppressione dell'organismo in parola, devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni recate dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 che disciplinano l'attività del Comitato Consultivo e l'efficacia dei relativi pareri; era venuto meno l’istituto del silenzio-assenso che la norma abrogata riferiva esclusivamente all'eventuale inerzia del comitato consultivo (poi ripristinato con D.L. 185/2008). Resta in ogni caso garantita la possibilità per il contribuente interessato al compimento di un’operazione potenzialmente elusiva di ottenere un parere preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
I casi tassativamente previsti in cui è consentito la presentazione di interpello antielusivo sono: 1. art. 37, terzo comma, del dPR n. 600 del 1973, cioè interposizione fittizia di persone; tale disposizione consente all’amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che gli ne è l’effettivo possessore. 2. art. 37-bis, comma 1, del dPR n. 600 del 1973, concernente l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti dell’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti attraverso le operazioni di cui al comma 3. 3. art. 74, comma 2, del medesimo testo unico (art. 108 nuovo TUIR), relativamente alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
Segue: 4. art. 11, comma 13, della legge n. 413 del 1991, ha previsto che costituiscono oggetto del diritto di interpello di cui all’articolo 21 anche le disposizioni relative a: - natura e relativo trattamento tributario delle operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea, aventi un regime fiscale privilegiato (in paradisi fiscali), ai sensi dell’art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (art. 110, comma 10, nuovo TUIR).
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
Il procedimento: presentazione dell’istanza alla DC per il tramite della DR competente secondo il domicilio fiscale del contribuente; la DR compie una breve istruttoria ed, espresso un parere in merito all’operazione prospettata, rimette l’interpello nel termine di quindici giorni dal ricevimento alla DC; la DR non può dichiarare l’inammissibilità dell’interpello in disamina, salvo: - mancanza dei dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate; - omessa sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
Efficacia : il parere ha efficacia esclusivamente nel caso sottoposto e produce come effetto tipico esclusivamente l’inversione dell’onere della prova a carico della parte che non ha inteso uniformarsi ad esso; sul piano penale, in osservanza all’art. 16 del d.L.vo n. 74/2000 non è prevista la punibilità per il contribuente che ha osservato il parere espresso su interpello antielusivo. 14 Dicembre 2007
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, Legge n. 413/1991)
Riflessioni: si nutrono dubbi sulla autonoma impugnazione sia del silenzio, qualificato in assenza di espressa indicazione normativa, come rigetto, sia del provvedimento sfavorevole al contribuente, stante in entrambi i casi il limite dell’art. 19 del D.L.vo n. 546/1992; il provvedimento favorevole di accoglimento è vincolante per l’Amministrazione Finanziaria. 14 Dicembre 2007
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