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PubblicatoGabriele Vitale Modificato 11 anni fa
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Le interpretazioni, i chiarimenti e qualche opportunità da conoscere
LA RIFORMA MONTI - FORNERO Le interpretazioni, i chiarimenti e qualche opportunità da conoscere Verona, 23 febbraio 2013 A cura dott.ssa Eliana Brugnoli
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RIFORMA PENSIONI 2012 DL 6 dicembre 2011, n. 201 – Articolo 24 – convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Decreto ministero economia e finanze 6 dicembre 2011 DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 Circolari INPS nn. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012, e n. 16 del 1 febbraio 2013 messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013
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Alcuni argomenti Modifica del sistema di calcolo della pensione
Proseguimento dell’attività lavorativa e coefficienti di trasformazione Modifica dei criteri di accesso al pensionamento
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Modifica del sistema di calcolo della pensione
APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI a partire dal 2012 con il metodo del PRO-RATA
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SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE PRIMA DELLA RIFORMA
Retributivo/reddituale per i soggetti con 18 anni di contributi al ; Misto per i soggetti con meno di 18 anni di contributi al ; Contributivo per i soggetti non assicurati al
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SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE POST RIFORMA
SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI anche per i soggetti che al avevano 18 anni di contributi ai quali si applicava l’intero SISTEMA RETRIBUTIVO. DAL 2012 la QUOTA di PENSIONE relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla stessa data è determinata in pro rata con il SISTEMA CONTRIBUTIVO
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PRO RATA SISTEMA MISTO Soggetti con almeno 18 anni di contributi al : SISTEMA RETRIBUTIVO per le anzianità contributive maturate fino al 2011 SISTEMA CONTRIBUTIVO per le anzianità contributive maturate dal 2012 Beneficio immediato per chi al 31/12/2011 aveva raggiunto la max anzianità di 40 anni e prosegue l’attività lavorativa post 2011
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PRO RATA SISTEMA MISTO Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al il sistema misto pro rata VA APPLICATO ANCHE AI SUPPLEMENTI DI PENSIONE ALLE MAGGIORAZIONI DELLE PENSIONI DI INABILITÀ CON DECORRENZA 1° febbraio 2012
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Proseguimento dell’attività lavorativa coefficienti di trasformazione
La pensione di vecchiaia si può conseguire all’età prevista come requisito minimo previa cessazione dell’attività lavorativa dipendente. Il proseguimento dell’attività lavorativa è INCENTIVATO dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni adeguati alla speranza di vita (*). Il divieto di licenziamento è esteso fino alla suddetta età. (*) Con effetto dal 2013 i coefficienti di trasformazione sono stati adeguati
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VECCHIE PENSIONI prima della riforma MONTI
SOGGETTI ASSICURATI al ai quali si applicavano i sistemi retributivo e misto prima della riforma MONTI: Pensione di VECCHIAIA Pensione di ANZIANITÀ SOGGETTI NON ASSICURATI al Pensione di VECCHIAIA nel sistema contributivo
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Pensione di VECCHIAIA prima della riforma MONTI
REQUISITI età pensionabile 60 anni per le donne 65 anni per gli uomini 20 anni di contributi Per le donne pubbliche dipendenti iscritte a Fondi esclusivi: 61 anni di età nel 2010 e nel 2011; 65 anni di età dal 2012.
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Pensione di ANZIANITA’ prima della riforma MONTI
Requisiti Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e 60 anni di età quota 96 (dal ) Lavoratori autonomi: 35 anni di contributi 61 anni di età quota 97 (dal ) TUTTI 40 anni di contributi 57 anni e 35 anni di contribuzione per le DONNE che optano per il sistema di calcolo contributivo (fino al 2015)
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Pensione di VECCHIAIA nel sistema contributivo prima della riforma MONTI
Requisiti Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età quota 96; Lavoratori autonomi : 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età quota 97 TUTTI 40 anni di contributi 5 anni di contributi effettivi: 60 anni di età per le donne; 65 anni di età per gli uomini (se di età inferiore a 65 importo pensione non inferiore ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale)
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PRIMA DELLA RIFORMA MONTI LE MANOVRE 2011 (e altri provvedimenti)
le MANOVRE 2011 (e altri provvedimenti) avevano già modificato l’età pensionabile per le DONNE con effetto dal 2014; PER TUTTI avevano previsto dal 2013 l’innalzamento di 3 mesi dei requisiti anagrafici (speranza di vita) avevano ALLUNGATO la finestra per l’accesso a pensione con 40 anni di contributi; avevano SPOSTATO di un anno la finestra per l’accesso a pensione del personale scolastico.
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ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ALL’AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA
TUTTI i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento; Il requisito di contribuzione per l’accesso a pensione INDIPENDENTEMENTE dall’età; Il requisito della QUOTA (rimasto solo per gli usuranti) SONO ADEGUATI sulla base dell’incremento della speranza di vita registrata dall’ISTAT L’adeguamento avverrà con cadenza triennale fino al 2019 biennale dopo il 2019. Per il 2013 il decreto ha fissato l’incremento in 3 mesi e 0,3 per la quota
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Norma di salvaguardia CHI
al 31 dicembre 2011 ha maturato i requisisti anagrafici e contributivi per il DIRITTO all’accesso: del trattamento pensionistico di vecchiaia del trattamento pensionistico di anzianità della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo consegue il DIRITTO alla PRESTAZIONE PENSIONISTICA secondo le vecchie norme anche se la finestra non si era ancora aperta
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Norma di salvaguardia Può chiedere Può accedere
all’Ente previdenziale la certificazione del DIRITTO a PENSIONE. La certificazione non ha natura costitutiva del DIRITTO a pensione ma solo dichiarativa Può accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra anche con le nuove regole se più favorevoli
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DAL 1° GENNAIO 2012 L’accesso al pensionamento avviene solo con i sistemi misto e contributivo PER I SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI dal 1° gennaio 2012.
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NUOVE PENSIONI Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità SONO SOSTITUITE DA pensione di vecchiaia e pensione anticipata
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Modifiche sull’accesso al pensionamento
SOSTITUZIONE delle vecchie con nuove prestazioni che prevedono: età pensionabile più elevata requisiti di contribuzione più elevati per l’accesso a pensione indipendentemente dall’età EQUIPARAZIONE tra categorie di lavoratori: tra donne e uomini tra dipendenti e autonomi tra vecchi e nuovi assicurati Sono previste alcune norme di salvaguardia eccezionali per i soli lavoratori dipendenti del settore privato: rileva lo status del lavoratore alla data del 28 dicembre 2011.
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FACOLTA’ DI OPZIONE dal 1°/01/2012 al sistema contributivo ai fini del DIRITTO a pensione
L’OPZIONE al sistema contributivo non prevede, allo stato, l’applicazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici previsti in tale sistema. Per le NUOVE PENSIONI sono previste REGOLE identiche tranne per alcune SPECIFICHE modalità di pensionamento previste per coloro che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996. Le SPECIFICHE modalità di pensionamento previste per coloro che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti optanti in quanto lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
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L’opzione per il sistema di calcolo contributivo
Destinatari Soggetti per i quali sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: anzianità contributiva di 15 anni di cui 5 dopo il 1995 anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995 (tale condizione non sussiste per chi ha esercitato l’opzione entro il 1° ottobre 2001)
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Il sistema di calcolo contributivo
Effetti dell’opzione prima della legge n. 214/2011 Applicazione delle regole del calcolo contributivo Applicazione della disciplina specifica delle pensioni “contributive” ed in particolare: requisiti di accesso massimale contributivo
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Il sistema di calcolo contributivo
Disciplina specifica per pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo Requisiti di maggior favore per l’accesso alla pensione di vecchiaia Applicazione del massimale contributivo (per il 2013 pari a euro) Inapplicabilità delle norme sull’integrazione al trattamento minimo Accrediti figurativi per periodi di assistenza a figli, genitori o coniugi Anticipo dell’età di pensione per le madri (4 mesi per ogni figlio fino a 1 anno) o in alternativa incremento del coefficiente di trasformazione (1 anno ogni 2 figli, 2 anni per 3 o più figli
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Il sistema di calcolo contributivo
Effetti dell’opzione dopo la legge n. 214/2011 Applicazione delle regole del calcolo contributivo Applicazione della disciplina specifica delle pensioni “contributive”. Non è applicabile la disciplina relativa ai requisiti di accesso delle “pensioni contributive” (articolo 24, comma 7, ultimo periodo legge n. 214/2011)
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NUOVE PENSIONI Esclusivamente PER I SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI dal 1° gennaio 2012 sono soppresse le FINESTRE. La pensione potrà avere decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Vi sono SOGGETTI per i quali la nuova disciplina risulta più favorevole.
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PENSIONE DI VECCHIAIA Qualora alla prima decorrenza utile del 2021 l’età di pensionamento sia inferiore ai 67 anni, il decreto direttoriale dell’anno 2020 dovrà prevedere l’incremento dei requisiti al fine di raggiungere l’età effettiva di pensionamento a 67 anni nell’anno 2021. Se le ipotesi sulla speranza di vita saranno confermate l’incremento non sarà necessario.
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PENSIONE DI VECCHIAIA Altri requisiti:
20 anni di anzianità contributiva per tutti: sia iscritti ante 1996 che post 1995 Per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 è richiesto che l’importo minimo sia pari a 1,5 l’importo dell’Assegno Sociale (per il ,30 X 1,5 = 663,45 euro) Per tali soggetti si prescinde dall’IMPORTO MINIMO in presenza di 70 anni di età ferma restando un’anzianità contributiva EFFETTIVA di CINQUE anni
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PENSIONE DI VECCHIAIA Nuovo requisito anagrafico e abolizione delle finestre EFFETTI UGUALE per i lavoratori dipendenti l’abolizione delle finestre è inglobata (quasi sempre) nel più elevato requisito anagrafico; MEGLIO per i lavoratori autonomi l’abolizione delle finestre nonostante il più elevato requisito anagrafico determina un vantaggio PEGGIO per le DONNE il MAGGIOR requisito anagrafico «AL NETTO» dell’abolizione delle finestre determina effetti negativi per tutte, più pesanti per le autonome
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PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 3 mesi** Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122
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PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 9 mesi** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 3 mesi** Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 c) per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art
NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis) In presenza di 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione a 64 anni di età se ciò è più favorevole rispetto alla normale disciplina. ATTENZIONE Condizione indispensabile è svolgere attività di lavoro dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011.
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NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art
NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis) Anche al “requisito” dei 64 anni si applica l’elevazione pari all’incremento della speranza di vita. Il requisito dei 64 anni di età se maturato dopo il 2012 diventa di 64 e 3 mesi se maturati entro il 2015, presumibilmente 64 e 7 mesi se maturati dopo.
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PENSIONE DI VECCHIAIA Raccordo tra VECCHIA e NUOVA disciplina
Vigenza delle diverse modalità di accesso al pensionamento SI DEROGHE per il requisito di ETÀ articolo 1, D.Lgs. n. 503/92: invalidi all’80% e non vedenti DEROGHE per il requisito di CONTRIBUZIONE articolo 2, D.Lgs. n. 503/92: autorizzati ai V.V. ante 1992 15 anni di contributi al 25 anni di assicurazione e 10 di lavoro con meno di 52 settimane di lavoro non vedenti
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Requisito anagrafico per i lavoratori non vedenti e per i soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% (articolo 24, comma 6) Per i lavoratori non vedenti e per i soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e/o misto. Il predetto requisito anagrafico è da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. Relativamente ai soggetti non vedenti, per quanto concerne il requisito di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 258 del 1952 e dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs n. 503 del 1992, fermo restando il requisito minimo di 20 anni di contribuzione. Nell'ex IPOST, come nell'ex INPDAP, le deroghe del d.lgs. 503 del 1992 relative ai non vedenti ed agli invalidi dell'80% non trovano applicazione. (DA VERIFICARE!!!!)
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INCIDENZA della nuova disciplina sugli altri ISTITUTI
nei casi in cui al non sia stata maturata l’età pensionabile ai fini della trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia della pensione supplementare del supplemento di pensione al biennio del ripristino della pensione di invalidità sospesa ha rilevanza la NUOVA età pensionabile
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PENSIONE ANTICIPATA Senza requisito di età: per TUTTI (comma 10)
Con requisito di età (63): per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 (comma 11)
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PENSIONE ANTICIPATA PER TUTTI l’accesso a pensione PRIMA dell’età pensionabile è consentito SOLO in presenza di un’anzianità contributiva , da adeguare alla speranza di vita, pari a : ANNO DONNE UOMINI 2012 41 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese 2013 41 anni e 2 mesi + 3 mesi speranza di vita = 41 anni e 5 mesi 42 anni e 2 mesi+ 3 mesi speranza di vita = 42 anni e 5 mesi 2014 41 anni e 3 mesi + 3 mesi speranza di vita = 41 anni e 6 mesi 41 anni e 3 mesi + 3 mesi speranza di vita = 42 anni e 6 mesi
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PENSIONE ANTICIPATA art. 24, comma 10 ANNO DONNE UOMINI
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 41 anni e 5 mesi (1) (pari a 2153 settimane) 42 anni e 5 mesi (1) (pari a 2205 settimane) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 41 anni e 6 mesi (1) (pari a 2158 settimane) 42 anni e 6 mesi (1) (pari a 2210 settimane) dal 1° gennaio 2016 41 anni e 6 mesi (2) 42 anni e 6 mesi (2) (1) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (2) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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PENSIONE ANTICIPATA (comma 10)
Requisito di contribuzione Quale contribuzione nei sistemi misto e contributivo TUTTA purché in presenza di 35 anni al netto dei figurativi non utili (periodi di malattia e disoccupazione) ESCLUSA quella volontaria con rivalutazione dell’1,5 dei periodi da lavoro effettuati prima dei 18 anni di età
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NORMA ECCEZIONALE per i lavoratori dipendenti del settore PRIVATO
I lavoratori dipendenti del settore privato in presenza di 35 anni di contributi e 60 anni di età e quota 96 entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione all’età di 64 anni (anche nel corso del 2012). In caso di contribuzione mista : 35 anni di contributi e 61 anni di età e quota 97. Ai predetti requisiti si applica l’adeguamento alla speranza di vita. ATTENZIONE Condizione indispensabile è svolgere attività di lavoro dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011.
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PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): PENALIZZAZIONI
Sulle pensioni liquidate con il sistema misto prima dei 62 anni di età si applica una riduzione % sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo per gli anni di anticipo di pensionamento rispetto ai 62 anni: 1% per i primi due anni; 2% per ogni anno oltre il secondo. Per le frazioni di anno la % è proporzionata.
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PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): PENALIZZAZIONI
Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva: pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
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cassa integrazione ordinaria (CIGO)
PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): penalizzazioni: esclusioni (comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012) La penalizzazione NON si applica ai soggetti che entro il 2017 maturano il requisito esclusivamente con i contributi derivanti da: lavoro effettivo periodi di astensione obbligatoria per maternità (tranne quella al di fuori del rapporto di lavoro) servizio militare malattia e infortunio cassa integrazione ordinaria (CIGO) contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962
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PENSIONE ANTICIPATA (comma 11)
ESCLUSIVAMENTE per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 REQUISITI 63 anni di età adeguati alla speranza di vita 20 anni di contribuzione EFFETTIVA importo minimo pari a 2,8 quello dell’Assegno Sociale (per il ,30 X 2,8 = 1.238,44 euro)
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PENSIONE ANTICIPATA (comma 11)
ESCLUSIVAMENTE per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 REQUISITO ANAGRAFICO + INCREMENTO SPERANZA DI VITA ANNO REQUISITO previsto Requisito previsto Incremento + ipotesi Requisito incrementato 2012 63 anni - 3 63 anni e 3 mesi
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Soggetti che mantengono la disciplina precedente
Soggetti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 2011 per l’accesso al trattamento pensionistico. Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. Lavoratrici che accedono al regime sperimentale entro il 2015 Dipendenti con almeno 57 anni e autonome con almeno 58 anni con 35 anni di contributi (+ adeguamento speranza di vita) che optino per il sistema di calcolo contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
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Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime – nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 a) lavoratori collocati in mobilità per accordi intervenuti anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità; b) lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età (comma 2-quater del decreto legge n. 216 convertito dalla legge n. 14 del 2012), ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame.
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Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime – nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 d) gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ante 4 dicembre 2011; e) i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l’esonero dal servizio o il provvedimento che lo disponeva; ebis) soggetti che al 31 ottobre 2011 si trovavano in congedo straordinario per assistere i figli disabili gravi che maturano il requisito dei 40 anni entro 24 mesi dall’inizio del congedo.
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Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime – nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’ESODO e la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi e la decorrenza della pensione si collochi entro il 6 dicembre 2014 (per i c.d entro il 6 dicembre 2013)
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Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime – nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 Per dette categorie l’accesso a pensione con le VECCHIE regole è consentito SOLO nei limiti delle risorse finanziarie stabilite e tenendo conto delle modifiche ante riforma Monti. Le MODALITÀ di applicazione della esenzione e i limiti numerici dei pensionamenti sono stati stabiliti con il decreto interministeriale del 1° giugno 2012 (c.d ) ed 8 ottobre 2012 (c.d ). L’INPS stà provvedendo al MONITORAGGIO: raggiunti i limiti numerici non verranno accolte altre domande intese ad ottenere il pensionamento con le vecchie regole.
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LAVORATORI addetti alle MANSIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI
PER TALI LAVORATORI RIMANE la possibilità di accesso anticipato al pensionamento con 35 anni di contributi ma con un innalzamento dei requisiti di età e di quota; resta in vigore la disciplina sulle FINESTRE.
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Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI
REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al 2013 (FPLD) PERIODO Generalità dei beneficiari Lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate Età Quota giorni età quota giorni Dal 1/1/2011 al 31/12/2011 57 94 58 59 Dal 1/1/2012 al 31/12/2012 60 96 61 97 62 98 Dal 1/1/2013 in poi 61 anni e 3 mesi 97,3 62 anni e 3 mesi 98,3 63 anni e 3 mesi 99,3
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Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI
REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al 2013 (Gestione lavoratori autonomi) PERIODO Generalità dei beneficiari Lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate Età Quota giorni età quota giorni Dal 1/1/2011 al 31/12/2011 58 95 59 60 Dal 1/1/2012 al 31/12/2012 61 97 62 98 63 99 Dal 1/1/2013 in poi 62 anni e 3 mesi 98,3 63 anni e 3 mesi 99,3 64 anni e 3 mesi 100,3
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TOTALIZZAZIONE (art. 24, comma 19)
E’ abolito il requisito della durata minima (dei tre anni) del periodo ammesso a totalizzazione, pertanto saranno ammessi a totalizzazione tutti i periodi di contribuzione indipendentemente dalla loro durata
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La TOTALIZZAZIONE Liquidazione di un trattamento pensionistico cumulando i periodi assicurativi accreditati in più gestioni, secondo il principio del pro-rata (decreto legislativo n.42/2006). La totalizzazione può essere utilizzata: dai lavoratori dipendenti e autonomi; dagli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; dai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica; dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private;
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La TOTALIZZAZIONE Prestazioni:
Vecchiaia (65 anni e 3 mesi di età per l’anno 2013, dal 2016 da adeguare alla speranza di vita, e 20 di anzianità contributiva) Anzianità (40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, dal 2016 da adeguare alla speranza di vita) Inabilità (requisiti contributivi e accertamento sanitario della gestione di ultima iscrizione) Indiretta ai superstiti (requisiti contributivi richiesti nella gestione di ultima iscrizione) Condizioni Non essere titolare di trattamento pensionistico. Totalizzazione di tutti e per intero i periodi assicurativi. NON E’ OSTATIVO il raggiungimento dei requisiti per un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni oggetto di totalizzazione
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TOTALIZZAZIONE: pensione di vecchiaia e di anzianità
Ai REQUISITI per il DIRITTO alla pensione di vecchiaia e di anzianità si applica SOLO l’incremento relativo alla speranza di vita. Decorrenza: continua ad applicarsi la finestra a SCORRIMENTO per la pensione di vecchiaia: 18 mesi; per la pensione di anzianità: 19 mesi per chi matura i requisiti nell’anno 2012 20 mesi per chi matura i requisiti nell’anno 2013 21 mesi per chi matura i requisiti dal 2014
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REQUISITO ANAGRAFICO per l’assegno sociale
Il requisito anagrafico è adeguato all’incremento della speranza di vita. Dal 2018 il requisito anagrafico sale a 66 anni ANNO REQUISITO ANAGRAFICO per l’assegno sociale 2012 65 anni 65 anni e 3 mesi 65 anni e 7 mesi 2018 66 anni (e 7 mesi)
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Seguono l’ETÀ prevista per il diritto
Assegno sociale Trasformazioni delle invalidità civili: Seguono l’ETÀ prevista per il diritto all’ASSEGNO SOCIALE
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LAVORATORI DELLE MINIERE CAVE E TORBIERE
Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria (art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011) LAVORATORI DELLE MINIERE CAVE E TORBIERE SOPPRESSO FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI, INTERESSATE DA PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO LAVORATORI MARITTIMI FONDO SPECIALE DIPENDENTI DELLA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.
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Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria (art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011) FONDO DI QUIESCENZA POSTE SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL E DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE IMPOSTE DI CONSUMO FONDO DI PREVIDENZA PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX INPDAP PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX ENPALS
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