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PubblicatoNarciso Giuliano Modificato 11 anni fa
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Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone Prof
Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone Prof. Ilaria Viarengo L’incremento dei flussi migratori e della circolazione dei cittadini comunitari all’interno dell’Unione europea ha determinato un aumento via via più significativo di rapporti familiari tra cittadini di stati diversi. Per un numero sempre crescente di persone è essenziale individuare la regolamentazione di tali rapporti, che oggi non è più affidata esclusivamente al singolo Stato ma attribuita alla Comunità europea che sta costruendo un sistema comune di diritto internazionale privato nel settore della famiglia. Il corso si articola in due moduli, il primo teso a fornire in quadro generale del fenomeno, e il secondo volto allo studio dei singoli rapporti al fine di fornire gli strumenti necessari per individuare la legge ad essi applicabile
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Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone Prof
Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone Prof. Ilaria Viarengo I modulo Le norme di diritto internazionale privato: struttura e funzione Le norme sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni Unione europea e diritto di famiglia: la progressiva erosione della sovranità statale Il quadro istituzionale dell’Unione europea Le fonti del diritto dell’Unione europea La nozione di famiglia negli atti e nella giurisprudenza comunitaria Famiglia e tutela dei diritti fondamentali La famiglia nella prospettiva della libera circolazione delle persone: il diritto al ricongiungimento familiare La circolazione dei cittadini dei paesi terzi
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Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone Prof
Diritto internazionale privato della famiglia e delle persone Prof. Ilaria Viarengo II modulo Analisi delle norme che regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana. Il matrimonio Rapporti tra coniugi Separazione e scioglimento del matrimonio: legge applicabile Separazione e scioglimento del matrimonio: giurisdizione e riconoscimento delle sentenze La filiazione La disciplina della responsabilità genitoriale Le obbligazioni alimentari.
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Diritto internazionale privato: struttura e funzioni
Con l’espressione d.i.p. ci si riferisce all’insieme delle norme che ciascuno Stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti che coinvolgono privati e che, in ogni settore del proprio ordinamento, non sono totalmente interni all’ordinamento medesimo: situazioni e rapporti cioè che presentano qualche carattere di estraneità rispetto all’ordinamento statale in questione ovvero connotati di internazionalità o transnazionalità
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Diritto internazionale privato: struttura e funzioni
Chi applicherà il diritto ? (Competenza giurisdizionale) Quale diritto sarà applicato? (Diritto applicabile) Qual è l’efficacia, in un determinato sistema giuridico, della realtà giuridica creata in un altro sistema mediante provvedimenti della PA? (Riconoscimento dell’efficacia dei provvedimenti stranieri)
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Diritto internazionale privato: struttura e funzioni
A e B sono cittadini di un paese che ammette il divorzio per ripudio unilaterale e sono coniugati in Italia con rito civile. Il marito presenta al giudice italiano domanda di divorzio fondata sulla legge nazionale in base alla quale “l’uomo potrà divorziare dalla moglie ogni qual volta lo vorrà”. Il giudice italiano è competente a giudicare? Quale legge si applica: italiana o straniera? La sentenza di divorzio ottenuta dal marito al’estero produce effetti in Italia?
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Sistema italiano di d.i.p.
Testo fondamentale: L. 31 maggio 1995, n. 218 Leggi speciali: adozione internazionale (L.84/1983 e successive modifiche); scioglimento del matrimonio (L.898/1970 e successive modifiche); matrimonio del cittadino all’estero e dello straniero in Italia (artt cod. civ.), ecc. Convenzioni internazionali Diritto comunitario
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Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
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Tipologia delle norme d.i.p
Le norme di d.i.p., siano esse di fonte interna, convenzionale o comunitaria sono riconducibili a quattro tipologie: Norme sul diritto applicabile Norme sulla competenza giurisdizionale Norme sul riconoscimento e l’esecuzione Regole di funzionamento del sistema
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Norme sulla scelta di legge o di conflitto
Non stabiliscono direttamente la disciplina per il caso da regolare, ma dettano particolari criteri (criteri di collegamento), di carattere personale o territoriale cui è affidato il compito di designare il “diritto applicabile” tra quelli degli ordinamenti con cui la fattispecie è regolata
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Art. 31 L. 218/1995 Separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
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Art. 33 Filiazione 1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. 2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e cittadino al momento della nascita del figlio. 3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.
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Criteri di collegamento
I criteri di collegamento funzionano come un ponte che collega la fattispecie ad un determinato ordinamento giuridico. Sono le circostanze oggettive o soggettive (cittadinanza o domicilio delle persone, volontà delle parti, localizzazione prevalente della vita matrimoniale) idonee ad esprimere un collegamento significativo tra la fattispecie (matrimonio, rapporti tra coniugi) e un determinato Stato dove la vicenda da regolare viene localizzata (quello, ad es., dove la persona è cittadina)
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Legge applicabile La legge 218/1995 è ispirata al principio della parità di trattamento tra la legge italiana e la legge straniera, senza privilegiare cioè a priori l’applicabilità della legge italiana. Applicabilità nel suo complesso dell’ordinamento straniero
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Legge applicabile Il richiamo ad un ordinamento straniero è da intendersi riferito a tutte le disposizioni di legge ivi vigenti che siano chiamate a disciplinare la fattispecie, anche le norme straniere di d.i.p.meccanismo del rinvio Rilevante sul piano pratico quando le norme di d.i.p. dell’ordinamento straniero designato dalle norme di conflitto del foro non considerano competente l’ordinamento cui appartengono, ma rinviano alla legge di un altro Stato
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Legge applicabile Viene chiesta l’interdizione in Italia di un cittadino argentino domiciliato in Italia. La norma di conflitto sulla protezione dei maggiori incapaci dell’art. 43 l. 218/1995 rinvia alla legge della cittadinanza; la legge argentina rinvia, per le questioni di stato e capacità delle persone, al domicilio. Quale legge si applica?
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Legge applicabile Art. 13 Rinvio 1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. 2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo. 3. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. 4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.
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Legge applicabile Nei casi in cui è ammesso il rinvio impone di individuare l’ordinamento competente a regolare una fattispecie in base ai criteri stabiliti dalle norme di d.i.p. dell’ordinamento straniero richiamato dalle norme di conflitto del foro; le norme di conflitto straniere potrebbero ritenere competenti le norme materiali dell’ordinamento cui appartengono, ma anche operare un rinvio all’ordinamento di un altro Stato: quello del foro (rinvio indietro) oppure quello di un altro Stato (rinvio altrove).
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Legge applicabile L’art. 13 l. 218/1995 ammette il rinvio in due casi:
rinvio oltre accettato: se invece il rinvio oltre non è accettato la soluzione sembra essere quella di applicare le disposizioni materiali dell’ordinamento richiamato, senza tenere conto del rinvio rinvio indietro, cioè al diritto italianosi applica la legge italiana all’interdizione di un cittadino straniero domiciliato in Italia la cui legge nazionale considera competente la legge del domicilio.
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Legge applicabile Esclusione del rinvio:
Forma degli atti (forma del vincolo coniugale) Scelta di legge (rapporti patrimoniali tra coniugi quando si siano avvalsi della facoltà ex art. 30) Convenzioni internazionali (Conv. Aja 1973 sugli obblighi alimentari fa riferimento alla legge interna della residenza abituale del creditore di alimenti)
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Legge applicabile Limiti – preventivi e successivi- al funzionamento delle norme di conflitto Limiti preventivinorme di applicazione necessaria: norme interne che in ragione del loro oggetto e del loro scopo richiedono di essere comunque applicate Limiti successiviordine pubblico, che opera come una barriera destinata ad impedire l’applicazione del diritto straniero, nonostante la sua designazione da parte delle norme di conflitto
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Ordine pubblico L’apertura verso i valori giuridici stranieri operata dalle norme di conflitto trova un limite nell’ordine pubblicocomplesso dei principi etici, politici, economici, sociali che - in un determinato momento storico – sono posti a tutela dei valori che debbono essere rispettati per mantenere l’armonia del sistema giuridico interno Concetto variabile nello spazio e nel tempo (es. istituto del divorzio)
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Ordine pubblico Il limite dell’ordine pubblico opera
con riguardo all’applicazione del diritto straniero (art. 16, l. 218/1995) Come requisito per il riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri (art. 64 ss., l. 218/1995)
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Ordine pubblico Art. 16 Ordine pubblico 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
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Ordine pubblico La contrarietà all’ordine pubblico va valutata rispetto agli effetti (cioè al risultato concreto) che la legge straniera produce nel nostro ordinamento, e non rispetto alla legge in astratto.
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Ordine pubblico Un vedovo italiano sposa in Somalia una donna somala, ma poco dopo viene a mancare. La moglie, temendo di essere estromessa dall’eredità dalle figlie nate dal primo matrimonio del marito, chiede il sequestro conservativo dei beni ereditari. La domanda viene respinta dal Tribunale di Lodi, che ritiene il matrimonio somalo, celebrato con rito islamico, privo di effetti. La donna ricorre alla Corte di Appello di Milano che accoglie l’impugnazione sulla base dell’art. 115 cod. civ. relativo al matrimonio all’estero del cittadino italiano. Posto che detto articolo fa riferimento al “matrimonio in paese estero secondo le modalità ivi stabilite” e che il matrimonio della ricorrente è stato validamente celebrato in Somalia, esso deve considerarsi valido anche in Italia. Il fatto che l’ordinamento somalo preveda istituti quali la poligamia e il ripudio è giudicato assolutamente ininfluente, dal momento che questi istituti non assumono alcun rilievo ai fini della richiesta di convalida del sequestro. Le figlie del defunto ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte conferma il giudizio di appello (sentenza n del 2 marzo 1999).
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Ordine pubblico Corte di Appello di Torino, 09-03-2006
Secondo la legge del Marocco, la "dichiarazione d'accertamento dell'irrevocabilità del ripudio", emessa ritualmente da due "notai di diritto musulmano" e da un Tribunale, costituisce una vera e propria sentenza definitiva ed irrevocabile di divorzio.
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Ordine pubblico Tuttavia, se il marito, nato in Marocco ma cittadino italiano ed in Italia residente, ha ripudiato la moglie, anch'essa cittadina italiana ed ivi residente (la quale aveva precedentemente introdotto in Italia rituale giudizio di separazione personale), la pronuncia di ripudio-divorzio ottenuta in Marocco non può acquisire efficacia nell'ordinamento italiano, poiché contraria al nostro ordine pubblico interno
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Ordine pubblico poiché non vi è stato tra le parti alcun contraddittorio; poiché il ripudio-divorzio discrimina i coniugi in quanto consentito solo al marito, in palese violazione del principio di parità e solidarietà coniugale; poiché il ripudio-divorzio viola il principio della parità dei sessi; poiché è stato leso gravemente il diritto di difesa della moglie ed astrae da ogni accertamento sul reale venir meno dell'affectio coniugalis e sulla possibilità di una riconciliazione; poiché non contiene alcuna statuizione, né personale, né patrimoniale, a tutela della figlia comune minorenne, così come non regola in alcun modo i rapporti patrimoniali tra i coniugi successivi al divorzio.
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Ordine pubblico Cass. civ. Sez. I, 28-12-2006, n. 27592
Un cittadino egiziano chiedeva al Tribunale per i minorenni di Roma do poter riconoscere la figlia nata da una relazione adulterina con una cittadina peruviana, che si opponeva al riconoscimento
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Ordine pubblico Nel caso in cui l’applicazione della norma straniera richiamata dalle norme di conflitto si riveli in contrasto con l’ordine pubblico, l’art. 16, l.218/1995, prevede il ricorso ad ulteriori criteri di collegamento eventualmente previsti dalla norma di conflitto; in mancanza o se anche questi ulteriori criteri conducono all’applicazione di una legge i cui effetti siano contrari all’ordine pubblico, trova applicaizione il diritto italiano.
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Ordine pubblico In tema di capacità di fare il riconoscimento del figlio, disciplinata - in base alle norme del diritto internazionale privato (art. 35, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218) - dalla legge nazionale del genitore, il principio di ordine pubblico internazionale riconosce il diritto alla acquisizione dello "status" di figlio naturale a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura della relazione tra i genitori.
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Ordine pubblico Esso costituisce un limite generale all'applicazione della legge straniera (nella specie, egiziana, recepente in materia di "statuto personale" il diritto islamico) che, attribuendo all'uomo la paternità unicamente nell'ipotesi in cui il figlio sia stato generato in un "rapporto lecito", preclude al padre di riconoscere il figlio nato da una relazione extramatrimoniale.
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Ordine pubblico Tribunale di Milano, 17-07-2000
Ha applicato la legge italiana per consentire il mutamento di sesso di un transessuale straniero (cittadino peruviano) con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, in quanto la sua legge nazionale non lo consentiva.
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Ordine pubblico “L'istanza è accoglibile sulla base della normativa italiana, ai sensi dell'art. 16 l. n. 218 del 1995, la quale è attenta a quei valori di dignità e libertà della personalità umana che devono essere ricercati e tutelati anche in situazioni minoritarie o apparentemente anomale, valori che superano i confini della territorialità e possono e debbono essere affermati anche in presenza di normative di altri Stati eventualmente difformi od omissive.”
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Norme di applicazione necessaria
Norme interne che in considerazione del loro oggetto e del loro scopo sono ritenute irrinunciabili per l’ordinamento interno e, come tali, devono essere applicate nonostante il richiamo della legge straniera eventualmente operato per quella materia dalle norme di conflitto
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Norme di applicazione necessaria
Art. 116, 2°co. cod. civ. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
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Norme di applicazione necessaria
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89
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Norme di applicazione necessaria
Impedimenti Divieto della celebrazione per: interdizione per infermità di mente; assenza di libertà di stato; vincoli di parentela e affinità; condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge di una delle due parti; mancato rispetto da parte della donna del termine dei trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
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Conoscenza del diritto straniero
Accertamento d’ufficio di conoscere il diritto straniero Per la conoscenza del diritto straniero il giudice può avvalersi della propria scienza o utilizzare vari mezzi di accertamento Onere delle parti di fornire la massima collaborazione al giudice
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Conoscenza della legge straniera applicabile
Art. 14 L. 218/1995 1. L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
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Conoscenza della legge straniera applicabile
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
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