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PubblicatoAugostino Graziani Modificato 11 anni fa
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24 marzo 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli AUTODETERMINAZIONE E CONSENSO INFORMATO: I PRINCIPI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI
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24 marzo 20092 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Sentenza Corte Costituzionale n. 438/08 4. – Al riguardo, occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».4. – Al riguardo, occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici. Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici.
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24 marzo 20093 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Sentenza Corte Costituzionale n. 438/08 In particolare, l'art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, premesso che gli Stati «riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione», dispone che «tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore». L'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge». L'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge».
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24 marzo 20094 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Sentenza Corte Costituzionale n. 438/08 La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche: ad esempio, dall'art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), dall'art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonché dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciò non è previsto da una legge.
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24 marzo 20095 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Sentenza Corte Costituzionale n. 438/08 consenso informato funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona autodeterminazione e salute se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative: libera e consapevole scelta libera e consapevole scelta
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24 marzo 20096 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Art. 32 Cost: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (c.c. 5) Art. 13 Cost: La libertà personale è inviolabile.
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24 marzo 20097 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Il Governo impugna Il Governo impugna lart. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007,n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti) con riferimento agli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione. La legge in questione (art. 3, comma 1) prevede che il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto. La sentenza ritiene La sentenza ritiene che lart. 3, comma 1, laddove individua i soggetti legittimati al rilascio dellassenso e le modalità con cui deve essere prestato, disciplina aspetti essenziali dellistituto nellambito di una precisa fattispecie, in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale.
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24 marzo 20098 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli la Corte costituzionale, ex art. 134 della Costituzione italiana è competente a giudicare: delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni;dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni; delle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione;delle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione; competenze cui si è aggiunto il sindacato sull'ammissibilità dei referendum. Il procedimento in via principale o di azione può essere attivato dallo Stato e dalle Regioni. L'art. 127 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilisce infatti che «il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».
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24 marzo 20099 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli I primi casi sulla volontà del paziente Sentenza Mohr, Corte Suprema del Minnesota (1905): il primo e più importante diritto di un libero cittadino, che è alla base di tutti gli altri – il diritto a sé stessi – è oggetto di un generale accordo e questo diritto necessariamente vieta al medico o al chirurgo, per quanto esperto ed eminente […] di violare senza permesso lintegrità fisica del paziente. Da notare: »Paziente = libero cittadino »Il diritto a sé stessi »la precisazione however skilfull and eminent Caso Schloendorff, Corte di New York (giudice Cardozo): Ogni individuo adulto e capace ha un diritto di determinare cosa deve essere fatto con il suo corpo; e un chirurgo che effettua unoperazione senza il consenso del suo paziente commette una violenza personale, dei cui danni è responsabile.
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24 marzo 200910 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Giurisprudenza tedesca, austriaca e francese in più casi afferma il medico non può intervenire su un paziente senza il suo consenso. In Italia NO giurisprudenza MA Filippo Grispigni (1921): Un trattamento medico-chirurgico, compiuto bensì secondo le regole dell'arte medica, ma senza il valido consenso del paziente o del suo rappresentante legale, costituisce - a meno che non si verta in stato di necessità - un fatto civilmente illecito e, dal punto di vista penale, se l'esito dell'operazione è sfavorevole, costituisce il delitto di lesione personale o di omicidio colposo, mentre se l'esito è favorevole può dar luogo, ove concorrano altre circostanze, ad un delitto contro la libertà.
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24 marzo 200911 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Rimane il fatto che viene affermato con nettezza il principio secondo il quale il medico che interviene senza il consenso del paziente compie su di esso delle lesioni volontarie. MedicoPaziente atto medicoconsenso condotta lesiva scriminata dal
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24 marzo 200912 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Prospettiva penalistica MedicoPaziente atto medico potenzialmente lesivo una scriminante consenso avente diritto (art.50 cp) esercizio di un diritto adempimento di un dovere (art. 51 cp) legittima difesa (art.52 cp) stato di necessità (art.54 cp)
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24 marzo 200913 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli In quanto scriminanti consenso avente esercizio di un dirittolegittima difesastato di necessità dirittoadempimento di un dovere (art.50 cp)(art. 51 cp)(art. 52 cp)(art. 54 cp) sono tutti equivalenti e sostituibili Il consenso dellavente diritto può essere non solo sostituibile MA PERSINO insufficiente (la tesi De Cupis ex art.5 Cod.Civ.) Doctrine of necessity Therapeutic privilege Emergency Obblighi verso terzi
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24 marzo 200914 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Conseguenze del consenso come mera scriminante A) Grispigni, il paladino del consenso del paziente, se vi sia un grave e imminente pericolo: rispetto a tutti questi casi vale un principio generale di evidente applicazione e cioè che –nonostante la arbitrarietà del trattamento, e qualunque sia lesito incolpevole del medesimo, ed anche se accompagnato da atti restrittivi della libertà individuale – esula ogni e qualunque responsabilità penale. E la ragione di tale impunità dipende dal fatto che in essi trovano applicazione le norme sullo stato di necessità. Nel caso in cui la malattia costituisca un pericolo grave e imminente alla persona, si può compiere il trattamento medico chirurgico nonostante che »manchi il consenso »che questo sia invalido »che il paziente opponga un divieto »e ricorra alla resistenza. B) Posizioni della Chiesa cattolica: Dichiarazione sull'eutanasia (1980) dovere morale di curarsi + "dovere di farsi curare" (per i trattamenti proporzionati)
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24 marzo 200915 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli anni Sessanta: i diritti costituzionali e "i principi fondamentali di libertà debbono "essere immediatamente immessi nell'ordinamento giuridico con efficacia erga omnesanni Sessanta: i diritti costituzionali e "i principi fondamentali di libertà debbono "essere immediatamente immessi nell'ordinamento giuridico con efficacia erga omnes la Corte costituzionale, con sentenza del 1985 (n.161) conferma in pieno la legittimità della legge del 1982 che dà ai transessuali la possibilità di praticare un intervento chirurgico che porti al mutamento del sesso da uomo a donna o (più raramente) da donna a uomo, definendo l'intervento chirurgico come atto terapeutico teso alla realizzazione del diritto alla salute del transessuale. Legittimata, come terapeutica, la modificazione della apparenza sessuale di un corpo che, in sé, non ha manifestazioni di tipo patologico: prevalenza dellart.32 della Costituzione sullart.5 del codice civilela Corte costituzionale, con sentenza del 1985 (n.161) conferma in pieno la legittimità della legge del 1982 che dà ai transessuali la possibilità di praticare un intervento chirurgico che porti al mutamento del sesso da uomo a donna o (più raramente) da donna a uomo, definendo l'intervento chirurgico come atto terapeutico teso alla realizzazione del diritto alla salute del transessuale. Legittimata, come terapeutica, la modificazione della apparenza sessuale di un corpo che, in sé, non ha manifestazioni di tipo patologico: prevalenza dellart.32 della Costituzione sullart.5 del codice civile storica serie di sentenze sul caso del chirurgo di Firenze: condanna per omicidio preterintenzionale di un sanitario che aveva operato senza il consenso (e che aveva così provocato, con dolo, lesioni seguite dalla morte)storica serie di sentenze sul caso del chirurgo di Firenze: condanna per omicidio preterintenzionale di un sanitario che aveva operato senza il consenso (e che aveva così provocato, con dolo, lesioni seguite dalla morte) Comitato nazionale per la bioetica: documento su Informazione e consenso allatto medico, 1992 che prende in considerazione il rifiuto di emotrasfusione da parte dei Testimoni di GeovaComitato nazionale per la bioetica: documento su Informazione e consenso allatto medico, 1992 che prende in considerazione il rifiuto di emotrasfusione da parte dei Testimoni di Geova Sentenza Corte Costituzionale 471/90: in tema di accertamento tecnico preventivo (art. 696 co. 1 c.p.c.) che debba essere effettuato sul corpo di chi lo chiede stabilisce che la libertà per ognuno di disporre del proprio corpo è postulato indispensabile della libertà personale inviolabile dellart. 13 Cost.Sentenza Corte Costituzionale 471/90: in tema di accertamento tecnico preventivo (art. 696 co. 1 c.p.c.) che debba essere effettuato sul corpo di chi lo chiede stabilisce che la libertà per ognuno di disporre del proprio corpo è postulato indispensabile della libertà personale inviolabile dellart. 13 Cost.
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24 marzo 200916 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli OGGI… PAZIENTEMEDICO Titolare di - diritto fondamentale alla salute - libertà personale esercita professione che consente al paziente di realizzare il suo diritto alla salute deve al pz linformazione necessaria per lesercizio (per definizione volontario) di quei diritti Accettazione (consenso informato) Volontà del pz. pari legittimità Non accettazione (rifiuto informato)
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24 marzo 200917 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Responsabilità del medico La posizione di garanzia art.40 cp Non impedire un evento che si ha lobbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo qual è levento che il medico ha lobbligo giuridico di impedire ? dove si colloca la condotta del medico in relazione allevento da evitare? b) Posizione Garanzia COST Il medico propone e informa Il pazienta accetta Il pz rifiuta Il medico esegue Il medico desiste (codice deont.) a) Posizione Garanzia tradizionale danno responsabilità
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24 marzo 200918 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli IL CONSENSO INFORMATO, IN QUANTO VERO E PROPRIO DIRITTO DELLA PERSONA BASATO SU FONDAMENTALI PRINCIPI COSTITUZIONALI, TOLLERA ECCEZIONI?
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24 marzo 200919 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Tollera limitazioni per interessi confliggenti DI PARI GRADO (cioè costituzionali) -TSO, vaccinazioni obbligatorie…
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24 marzo 200920 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli MEDICO Paziente MINORENNE atto medico potenzialmente lesivo scriminante CONSENSO AVENTE DIRITTO - chi è lavente diritto? il minore? il genitore? autodeterminazioneil medico? in senso debole Art. 32 Cost (diritto alla salute) Art. 13 Cost (libertà personale)
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24 marzo 200921 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Convenzione sui diritti delluomo e la biomedicina (Oviedo, 1997) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza lautorizzazione del suo rappresentante, di unautorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità. (Art. 6) Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU (New York, 1989) in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, linteresse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. (Art. 3) Art. 147 codice civile i genitori hanno il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dellinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli
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24 marzo 200922 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Venezia, Tribunale per i Minorenni, 7.10.98 Il tribunale interviene dopo linterruzione, da parte di una minore di 9 anni, del programma terapeutico ufficialmente riconosciuto per la leucemia linfoblastica acuta per sperimentare la MDB con peggioramento del quadro prognostico (dal 70% al 30% di probabilità di guarigione con grave incertezza quanto alla sopravvivenza) Il TM di Venezia NON LIMITA LA POTESTA DEI GENITORI per vari motivi: -La prognosi è incerta -Mancano presupposti per una limitazione, in quanto la decisione dei genitori non aveva lasciato una guarigione certa per una terapia incerta, non era stata dettata da motivi ideologici, non appariva segnata da inadeguatezza, superficialità, negligenza, -La bambina è in grado di comprendere la dimensione del problema e rifiuta il t.s. ufficiale (chemioterapia) LA DECISIONE CITA LART. 6 DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO E LART. 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
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24 marzo 200923 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Sentenza del Tribunal Constitucional de Espana del 18.7.2002 - Un bambino di tredici anni cade dalla bicicletta e riporta lesioni non gravi di per sé che però lo mettono in serio pericolo di vita a causa di unanomalia costituzionale implicante il gravissimo rischio di unemorragia. -I sanitari dispongono una trasfusione di sangue che i genitori ed il minore stesso rifiutano per le loro credenze religiose. -I medici ricorrono allautorità giudiziaria perché questa autorizzi il ricorso alla trasfusione ematica anche oltre e senza il consenso dei genitori del minore, essendo lintervento assolutamente necessario a salvare il bambino dal rischio concreto di morte. -Lautorità giudiziaria interviene autorizzando la trasfusione in luogo dei genitori i quali, a fronte del provvedimento giudiziario, si rimettono allautorità nel senso che non fanno nulla per impedirne lesecuzione atteso che la loro credenza religiosa impedisce loro di scegliere liberamente un certo tipo di trattamento clinico, ma non impone di disobbedire agli ordini giudiziari. -Il minore, però, reagisce con vero terrore alla prospettiva di una trasfusione e allora i medici chiedono ai genitori di convincere il bambino a sottoporsi al trattamento necessario -I genitori, coerentemente con le loro convinzioni religiose e con leducazione religiosa impartita al figlio, non ritengono di poter esercitare alcuna pressione, pur restando pienamente collaborativi con gli interventi che lautorità giudiziaria vorrà ordinare -I medici rinunciano ad effettuare la trasfusione al minore sedato sotto anestesia e lo rimandano a casa dove qualche giorno dopo le sue condizioni peggiorano: il minore viene nuovamente ricoverato e, ormai in stato confusionale, sottoposto a trasfusione ormai inutile, sempre senza alcuna opposizione concreta da parte dei genitori. I GENITORI VENGONO INCRIMINATI PER OMICIDIO COLPOSO A SEGUITO DI CONDOTTA OMISSIVA dopo una prima sentenza assolutoria ed un ricorso per cassazione, la camera penale del Tribunale supremo, con sentenza del 27 giugno 1997, annulla la sentenza impugnata e condanna gli imputati in quanto responsabili di delitto di omicidio in concorso, con la attenuante dello stato passionale, alla pena di 2 anni e 6 mesi di carcere e al pagamento dei costi relativi.
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24 marzo 200924 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Gli imputati promuovono un giudizio di legittimità costituzionale lamentando la violazione dei diritti fondamentali di libertà religiosa e di integrità fisica, contemplati dagli articoli 16.1 e 15 della nostra costituzione perchè la sentenza di colpevolezza si è basata sul presupposto che si esigeva che gli imputati, rinunciando alle proprie convinzioni religiose, agissero sopra la volontà espressa dal figlio, contraria alla trasfusione di sangue sulla sua persona, violando cosi la libertà religiosa e di coscienza di questo (del figlio) e il suo diritto allintegrità fisica e morale e al non dover subire torture o maltrattamenti si mettono in discussione le basi sulle quali si fonda la condanna penale imposta: -lirrilevanza dellopposizione di un bambino di 13 anni la cui vita è in gioco; -lesigere dai genitori un'azione di dissuasione nei confronti del figlio che rifiutava la trasfusione, fino ad imputare loro, a causa della loro condotta omissiva, il risultato della morte. CONVINZIONI RELIGIOSE DEI GENITORI VSVITA DEL MINORE ? COSCIENZA RELIGIOSA DEL MINOREVSTRATTAMENTO MEDICO
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24 marzo 200925 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Il minore è titolare del diritto alla libertà religiosa. Partendo dal generico riconoscimento che lart. 16.1 CE [Costituzione spagnola] fa, rispetto ai diritti e libertà che contempla a favore degli individui e delle comunità senza ulteriori specificazioni, si deve affermare che i minorenni sono anche loro titolari del diritto alla libertà religiosa e di culto. Quanto al significato costituzionale dellopposizione del minore al trattamento medico, il minore espresse chiaramente, nellesercizio della suo diritto alla libertà religiosa e di credenze, una volontà, che coincideva con quella dei suoi genitori, di esclusione di un determinato trattamento medico. Questo è un dato da tenere in conto, che in nessun modo può ritenersi irrilevante e che inoltre riveste una grande importanza data linesistenza di trattamenti alternativi a quello che era stato prescritto. […] Al di là delle ragioni religiose che motivavano lopposizione del minore, e senza danno alla loro particolare trascendenza (in quanto fondate in una libertà pubblica riconosciuta dalla Costituzione), riveste particolare interesse il fatto che il minore, opponendosi ad uningerenza estranea sul proprio corpo, stava esercitando un diritto di autodeterminazione che ha per oggetto il proprio corpo –come distinto dal diritto alla salute o alla vita e che si traduce nel dettato costituzionale come un diritto fondamentale allintegrità fisica (art. 15 CE). […] Il riconoscimento eccezionale della capacità del minore rispetto a determinati atti giuridici, non è di per sé sufficiente per riconoscere lefficacia giuridica di un atto - come quello ora contemplato - che, dato che colpisce la vita in senso negativo, ha come caratteristica essenziale quella di essere definitivo e, di conseguenza, irreparabile. Ma bisogna osservare che il minore esercitò determinati diritti fondamentali dei quali era titolare: il diritto alla libertà religiosa e il diritto allintegrità fisica.
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24 marzo 200926 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli Convenzione di Oviedo [Consiglio dEuropa - 1997] Convenzione per la protezione dei diritti delluomo e la dignità dellessere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti delluomo e la biomedicina) Capitolo II: Consenso Art. 5 Regola generale: Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.Art. 5 Regola generale: Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dellintervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dellintervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
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24 marzo 200928 Queste sono le fonti dichiarate nel Preambolo della Carta
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24 marzo 200929 1.Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: -il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; -il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; -il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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24 marzo 200930 trattato sull'Unione europea e i trattati comunitari? Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali? Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa? giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo? tradizioni costituzionali e gli obblighi internazionali comuni agli Stati membri? NO
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24 marzo 200932
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24 marzo 200933
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24 marzo 200934 Tecnica redazionale diversa Sono tutte relazioni orizzontali
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24 marzo 200935 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertà Prof.ssa Valentina Sellaroli Art. 3: analisi politica pubblica non politica pubblica non politica AUTORITAprivata (morale) (morale) Integrità personale Di chi? DI OGNI INDIVIDUO (potenzialmente)
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24 marzo 200936 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertà Prof.ssa Valentina Sellaroli Art. 3: analisi Art. 3 punto 2 (sul consenso informato) Nellambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato il consenso liberto e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge. Ambiguità del consenso informato Questione di integrità personale? oppure Questione di libertà? Rapporti contrattuali paritari
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24 marzo 200937 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertà Prof.ssa Valentina Sellaroli Art. 3: analisi art. 3, n. 2 Nellambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone. eugenica e politiche pubbliche eugenica e servizi sanitari eugenica e coattività eugenica e fecondazione assistita pratiche eugeniche vs politiche coercitive eugeniche
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