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PubblicatoRosangela Ferrari Modificato 11 anni fa
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Dall’assistenza alla sicurezza sociale (passando per la Costituzione)
DIRITTO DEL WELFARE Dall’assistenza alla sicurezza sociale (passando per la Costituzione)
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COME NASCE LA PREVIDENZA SOCIALE
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE rende la solidarietà familiare e la beneficenza pubblica inadeguate rispetto agli eventi che menomavano la capacità lavorativa e creavano situazioni di bisogno - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO MA DIVENNE UNA QUESTIONE DI CLASSE E QUINDI DI ORDINE PUBBLICO CHE PORTO’ ALL’INTERVENTO DELLO STATO
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PREVIDENZA E ASSISTENZA ALLE ORIGINI DEL WELFARE STATE
nasce così la PREVIDENZA SOCIALE : una forma di tutela specifica dei LAVORATORI, espressione di una solidarietà limitata ai lavoratori e ai datori di lavoro e limitata a determinati eventi generatori di bisogno a questa si affiancava tradizionalmente l’ASSISTENZA SOCIALE : aveva una generica funzione di tutela degli indigenti, dipendeva dalla disponibilità degli enti erogatori ed era considerata un’attività graziosa dello Stato
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DUE DIVERSI MODELLI BISMARCK: DISEGNA UN MODELLO FONDATO SULLA PREVIDENZA, CIOE’ SULLA TUTELA DEI LAVORATORI, FINANZIATA DAI LAVORATORI BEVERIDGE: DISEGNA UN MODELLO FODNATO SUL WELFARE, CIOE’ SULLA TUTELA DEI CITTADINI, FONDATO SULLA FISCALITA’ GENERALE
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IL MODELLO COSTITUZIONALE ITALIANO
PRINCIPI FONDAMENTALI (1-12) PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI rapporti civili 13-28 rapporti etico-sociali 29-34 rapporti economici 35-47 rapporti politici 48-54 PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Il parlamento Il presidente della repubblica Il Governo La magistratura Le regioni, e province e i comuni Garanzie costituzionali DISPOSIZONI TRANSITORIE E FINALI
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I principi fondamentali
COSA E’ UN PRINCIPIO? 1- FONDATA SUL LAVORO 2- SOLIDARIETÀ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale SI RICONOSCE CHE PER IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA SONO CHIAMATI A CONTRIBUIRE TUTTI I CITTADINI: IL DOVERE DI SOLIDARIETA’ E’ STRUMENTO E GARANZIA DELLA LIBERTA’ (DI)
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LE LIBERTÀ libertà personale libertà del domicilio
libertà della corrispondenza libertà di circolazione libertà di riunione pacifica libertà di associazione libertà di religione libertà di manifestazione del pensiero
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L’uguaglianza Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali E’ compito della Repubblica ri-muovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese
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I diritti (rapporti etico-sociali)
Famiglia (matrimonio – filiazione) Salute Istruzione
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I DIRITTI – (rapporti economici)
Il diritto al lavoro Il diritto all’iniziativa economica
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IL DIRITTO AL LAVORO ART. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione
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LA SICUREZZA SOCIALE ART. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera
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L’ART. 38 COST. Bismarck o Beveridge?
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L’ART. 38 E LA SICUREZZA SOCIALE
rilevanza del principio nella gerarchia delle fonti sovrapposizione alla normativa precedente e necessità della sua reinterpretazione ESEMPLIFICAZIONI DELL’IDEA DI SICUREZZA SOCIALE: il s.s.n. il finanziamento statale parziale o totale di alcune prestazioni l’adozione del sistema di finanziamento a ripartizione
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COROLLARI DELL’IDEA DI SICUREZZA SOCIALE:
abbandono della logica assicurativa privatistica (?) configurazione del rapporto giuridico previdenziale configurazione del rapporto assicurativo necessità dell’intervento pubblico (questione monopoli)
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DISTINZIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA NELL’ART. 38
tesi della differenziazione solo quantitativa tesi della differenziazione e della libertà anche organizzativa: la previdenza può essere realizzata anche mediante forme mutualistico assicurative l’assistenza si fonda unicamente sul principio di solidarietà generale
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Il riparto di competenze
Competenza esclusiva dello Stato Previdenza sociale Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Immigrazione Competenza concorrente di Stato e regioni Previdenza complementare Tutela e sicurezza del lavoro Tutela della salute Previdenza complementare e integrativa Competenza residuale delle regioni (assistenza, formazione professionale)
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ULTERIORI PRINCIPI ESPLICITATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE
la GRADUALITA’ dell’attuazione: quando una nuova legge riconosce un livello di protezione superiore, il livello inferiore riconosciuto precedentemente non può essere solo per questo considerato incostituzionale forme di protezione necessarie possono essere differite nel tempo in presenza di ragioni di rilevanza costituzionale tale da imporre un bilanciamento di interessi
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ULTERIORI PRINCIPI ESPLICITATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE
la DISCREZIONALITA’ del legislatore: la costituzione stabilisce il diritto alla prestazione ma la sua entità,i tempi e i modi di erogazione sono rimessi alla discrezionalità del legislatore il riferimento è alle SCELTE DI BILANCIO la MODIFICABILITA’ IN PEIUS dei trattamenti (es. è considerato legittimo rimuovere un ingiustificato privilegio)
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IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE
- rilevanza dell’origine assicurativa : rapporto trilaterale tra soggetto assicurato, ente assicurante e soggetto assicuratore il rapporto sorge come diretta conseguenza dell’attività lavorativa concezione pubblicistica: la sicurezza sociale è un servizio pubblico, i contributi sono tributi di conseguenza il rapporto giuridico previdenziale è solo quello che ha come contenuto l’obbligazione dell’ente all’erogazione delle prestazioni, a cui corrisponde il diritto del soggetto protetto al godimento della prestazione è esclusa ogni interdipendenza tra contributi e prestazioni il contrasto tra queste due concezioni è ancora irrisolto la concezione assicurativa pretende di assolutizzare il dato storico contingente la concezione pubblicistica trascura il fatto che taluni settori restano regolati su base prettamente assicurativa: ci sono vari casi in cui sussiste ancora uno stretto legame tra rischio e contributi
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Stato di bisogno e evento protetto
Il rapporto giuridico previdenziale è strettamente connesso alla nozione di interesse protetto -che si identifica nello STATO DI BISOGNO conseguente al verificarsi dell’EVENTO PROTETTO lo STATO DI BISOGNO può essere PRESUNTO, in relazione a determinati eventi o REALE, accertato caso per caso EVENTI PROTETTI: sono anzitutto quelli indicati dall’art. 38: infortunio malattia vecchiaia invalidità disoccupazione L’elenco non ha carattere tassativo: ad essi si aggiungono: la morte del lavoratore (pensione ai superstiti e pensione di reversibilità) carichi di famiglia (assegno per il nucleo famigliare) maternità (indennità di maternità) ANCHE CON RIFERIMENTO A QUESTI EVENTI SI DEVE RITENERE CHE L’INTERVENTO PREVIDENZIALE SIA COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO, PERCHE’ LA GARANZIA COSTITUZIONALE E’ RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI BISOGNO E NON ALL’EVENTO (il legislatore ordinario può fare retromarcia solo se muta considerevolmente il quadro di riferimento, cioè se scompare la situazione di bisogno, come è avvenuto con la tubercolosi)
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LE PRESTAZIONI SI DIVIDONO IN ECONOMICHE SANITARIE SERVIZI Pensioni
assegni indennità SANITARIE Prevenzione Cura riabilitazione SERVIZI Assistenza Politiche attive per il lavoro
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SOGGETTI EROGATORI Enti previdenziali Servizio sanitario nazionale
Enti locali
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I REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI:
Variano a seconda del tipo di prestazione CITTADINANZA – residenza sul territorio SESSO – in generale non rileva ETA’ - Minima e massima LAVORO – Tipo di lavoro e inquadramento professionale
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Altri requisiti REQUISITI DI ANZIANITA’ ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA
Il lavoratore ha diritto al corretto porsi degli elementi che consentiranno il sorgere del diritto alle prestazioni REQUISITI REDDITUALI Passaggio dal bisogno presunto a quello accertato (regole sull’integrazione al minimo – assegni di maternità) ONERI PRINCIPIO DELLA DOMANDA SOGGEZIONE PERSONALE A PUBBLICI POTERI: di collaborazione attiva (servizi per l’impiego) di consentire il controllo sullo stato di bisogno (verifica dello stato di disoccupazione, di malattia, di invalidità)
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ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI
è un concetto relativo che pone il problema dei limiti verso l’alto (massimi contributivi e di pensione) e verso il basso (integrazione al minimo) PEREQUAZIONE AUTOMATICA trattamento minimale paritario o rapportato al livello retributivo raggiunto? esiste una correlazione con la garanzia di sufficienza di cui all’art. 36 Cost. , che tuttavia non può portare a ritenere dovuto lo stesso livello della retribuzione discrezionalità del legislatore L’entita’ della prestazione dipende da vari fattori va rapportata al grado di sviluppo e alla capacità di spesa di un determinato momento storico principio di gradualità in alcuni casi è legata ai contributi versati e in altri no
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obbligatorietà Art. 2114 cod. civ.
Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative Art Contribuzioni. Salvo diverse disposizioni della legge l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza
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CARATTERISTICHE DEI DIRITTI PREVIDENZIALI
INDISPONIBILITA’- INALIENABILI è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi di previdenza: il lavoratore non vi può rinunciare deroghe particolari (es. per i contributi sindacali) IMPIGNORABILITA’ IMPRESCRITTIBILITA’ (ma si prescrivono i singoli ratei)
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Automaticità del rapporto
comporta l’automatica costituzione del rapporto giuridico previdenziale e del complesso delle posizioni attive e passive che esso comporta E’ datore di lavoro chi occupa il lavoratore (conta il fatto dell’occupazione) 2126 c.c.: La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione
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IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI
Art c.c.: Le prestazioni sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro Llimiti: Soggettivo per gli infortuni sul lavoro: si applica solo al lavoro subordinato, non a quello autonomo (art. 59, l.n. 449/97) oggettivo: per IVS opera nei limiti in cui i contributi non siano prescritti (art. 40, l.n. 153/69) Se i contributi sono prescritti: il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione che il lavoratore avrebbe percepito s ei contributi fossero stati versati se la richiesta avviene da parte del lavoratore, resta fermo il suo diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro per la costituzione della rendita è indispensabile provare l’esistenza del rapporto e la retribuzione percepita
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