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LA PREVIDENZA SOCIALE IN AMBITO COMUNITARIO. La libera circolazione dei lavoratori (artt. 39-42 TCE) Si basa su tre principi: –cumulo dei periodi di assicurazione.

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1 LA PREVIDENZA SOCIALE IN AMBITO COMUNITARIO

2 La libera circolazione dei lavoratori (artt. 39-42 TCE) Si basa su tre principi: –cumulo dei periodi di assicurazione dei lavoratori migranti (totalizzazione e liquidazione prorata –parità di trattamento –pagamento delle prestazioni da parte dello stato in cui risiede il lavoratore (principio di esportabilità) E attuata con diverse disposizioni: –REGOLAMENTO N. 1408 DEL 1971 (applicazione dei regimi di sicurezza sociale) – ora regolamento 883/2004 –REGOLAMENTO 1612 DEL 1968 (accesso allimpiego e parità di trattamento nel rapporto di lavoro, ricongiungimento familiare – coordinamento dei servizi per limpiego degli SM)- ora direttiva 2004/38 –DIRETTIVA 1979/7 – principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale –DIRETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 2006/54/Ce (parità di trattamento); 49/98/Ce, (portabilità) - 2003/41/Ce Epap

3 NOZIONE DI LAVORATORE La libera circolazione comprende anche il diritto di restare in uno Stato dopo aver occupato un impiego La nozione di lavoratore è comunitaria ed è elaborata dalla Corte di giustizia CE Ai fini della sicurezza sociale è lavoratore qualsiasi persona coperta da assicurazione Occorre che la persona sia assicurata, anche se nellambito di un regime di sicurezza/assistenza

4 RISCHI TUTELATI malattia maternità invalidità vecchia superstiti infortuni sul lavoro malattie professionali disoccupazione assegni familiari

5 La politica sociale artt- 136 -150 Articolo 136 (ex articolo 117) : La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

6 Le competenze comunitarie Articolo 137 (ex articolo 118) : 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) la sicurezza e la salute dei lavoratori, b) condizioni di lavoro, c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, e) informazione e consultazione dei lavoratori, f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5, g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità, h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150, i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, l) lotta contro l'esclusione sociale, m) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

7 E LA PREVIDENZA? LART. 137 STABILISCE CHE LE DISPOSIZIONI ADOTTATE NON DEVONO COMPROMETTERE LA FACOLTA RICONOSCIUTA AGLI STATI MEMBRI DI DEFINIRE I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL LORO SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE E NON DEVONO INCIDERE SENSIBILMENTE SULLEQUILIBRIO FINANZIARIO DELLO STESSO

8 CHE COSA E LESCLUSIONE SOCIALE? I PRIMI PROGRAMMI DEGLI ANNI 70 PREVEDEVANO INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA FINALIZZATI ALLA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE I PROGRAMMI DI LOTTA ALLA POVERTA CONTENEVANO SOLO PROGETTI PILOTA ED ERANO GENERICI NEL 1992: RACCOMANDAZIONE SUI CRITERI COMUNI CONCERNENTI LASSISTENZA E I SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE SI AFFERMA CHE LA LOTTA ALLESCLUSIONE DEVE ESSERE UN ASPETTO IMPORTANTE DELLA DIMENSIONE SOCIALE: ESSA PRESUPPONE LA PREDISPOSIZIONE DI RISORSE SUFFICIENTI DI ASSISTENZA AL FINE DI VIVERE IN MODO COMPATIBILE CON LA DIGNITÀ UMANA

9 E UN PROCESSO, NON UN CONCETTO CHE PORTA A UNO STATO DI POVERTA GRAVE IN CUI GLI INDIVIDUI HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO DI MARGINALIZZAIONE RAPPORTO ESCLUSIONE E POVERTA: LA POVERTA PORTA ALLESCLUSIONE MA NON è NECESSARIAMENTE VERO IL CONTRARIO: NELLESCLUSIONE RIENTRANO FORME E FATTORI DI CARATTERE FISICO, ETNICO, CULTURALE, RELIGIOSO ECC LESCLUSIONE VA CONCEPITA COME COMBINAZIONE DI DIVERSE FORME DI PRIVAZIONE QUALI AD ES.: MANCANZA DI ISTRUZIONE, DI ALLOGGIO DETERIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE MANCANZA DI OCCUPAZIONE PERDITA DEL SUPPORTO FAMILIARE PERDITA DEL LAVORO

10 LA LOTTA ALLESCLUSIONE E LOMC : fissazione degli obiettivi sulla base dei quali i rapporti nazionali devono essere valutati: stabilire indicatori quantitativie qualitativi adeguati e comuni per valutare i piani dazione nazionali trasporre le linee guida europee nelle politiche nazionali fissando obiettivi specifici monitoraggio periodico e sorveglianza multilaterale come processo di apprendimento LOBIETTIVO è SRADICARE LA POVERTA ENTRO IL 2010

11 Le politiche per loccupazione art. 128 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

12 CONSIGLIO STRAORDINARIO DI LUSSEMBURGO DEL 20-21 NOV. 1997 DEFINISCE GLI ORIENTAMENTI PER IL 1998 SI BASANO SU 4 PILASTRI: –IMPIEGABILITA – migliorare la capacità di inserimento professionale – combattere la disoccupazione giovanile e di lunga durata –intervenire sui sistemi fiscali, previdenziali e di formazione per favorire loccupazione –politica di invecchiamento attivo – apprendimento lungo tutto larco della vita – sviluppare le capacità dei servizi di collocamento – combattere la discriminazione e favorire lintegrazione sociale) –IMPRENDITORIALITÀ – facilitare la creazione e lavvio di nuove imprese –favorire nuove opportunità occupazionali nel campo dei servizi e della conoscenza – per migliorare la qualità del lavoro –ADATTABILITA delle imprese e dei lavoratori a nuove forme di organizzazione del lavoro – formazione lungo tutto larco della vita – modernizzazione dellorganizzazione del lavoro : EQUILIBRIO TRA FLESSIBILITA E SICUREZZA – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEL LAVORO –PARI OPPORTUNITA – lotta alle discriminazioni - mainstreaming

13 CONSIGLIO DI LISBONA DEL 23 E 24 MARZO 2000 DOPO LISBONA I PILASTRI SONO STATI SOSTITUITI CON GLI ORIENTAMENTI, RIVISTI OGNI 3 ANNI TRA CUI: - offrire ai giovani entro 6 mesi di disoccupazione unattività di formazione, orientamento, riqualificazione, lavoro - offrire ai disoccupati adulti entro 12 mesinattività di formazione, orientamento, riqualificazione, lavoro – aumentare linserimento professionale mediante iniziative di formazione ad almeno il 20 % dei disoccupati

14 Il libro verde sulla flexicurity La flessicurezza può essere definita quale strategia integrata volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro. La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i momenti di passaggio ("transizioni") che contrassegnano la vita di un individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento. Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo sviluppo ottimale dei talenti. La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro flessibili, capaci di rispondere con efficacia ai nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private. La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro: essa significa dotare le persone delle competenze che consentano loro di progredire durante la loro vita lavorativa e le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni. Essa comprende inoltre opportunità di formazione per tutti i lavoratori, soprattutto per quelli scarsamente qualificati e per i lavoratori anziani.

15 Le 4 componenti della flexicurity forme contrattuali flessibili e affidabili (nell'ottica del datore di lavoro e del lavoratore, degli "insider" e degli "outsider") mediante una normativa del lavoro, contrattazioni collettive e un'organizzazione del lavoro moderne; strategie integrate di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per assicurare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili; efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso nuovi posti di lavoro; sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, incoraggino l'occupazione e agevolino la mobilità sul mercato del lavoro. Questo include un'ampia copertura delle prestazioni sociali (indennità di disoccupazione, pensioni e assistenza sanitaria) che aiutino le persone a conciliare il lavoro con le responsabilità private e familiari, come ad esempio la cura dei figli.

16 I percorsi di flexicurity L'attuazione dei principi comuni di flessicurezza negli Stati membri richiede la definizione di combinazioni e sequenze di politiche e misure pianificate e negoziate adeguatamente. Poiché gli Stati membri presentano un contesto socioeconomico, culturale e istituzionale estremamente variegato, le combinazioni e sequenze specifiche saranno anch'esse diverse.

17 Le risorse Dialogo sociale Utilizzo del FSE Rinvio alle politiche nazionali Best practices


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