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La tutela dell’handicap

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Presentazione sul tema: "La tutela dell’handicap"— Transcript della presentazione:

1 La tutela dell’handicap

2 LA LEGGE QUADRO SULL’HANDICAP
DEFINIZIONE È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L’ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali

3 PRINCIPI GENERALI PER I DIRITTI DELLA PERSONA HANDICAPPATA.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso: a) sviluppare la ricerca b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società; e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità; f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi; h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psico-pedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione,; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

4 IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO NELLA LEGGE 482/68
- TUTTE LE IMPRESE CON PIU DI 35 ADDETTI AVEVANO L’OBBLIGO DI RISERVARE IL 15% DEI POSTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: -- INVALIDI DI GUERRA, MILITARI E CIVILI; -- INVALIDI PER SERVIZIO E DEL LAVORO -- INVALIDI CIVILI -- CIECHI -- SORDOMUTI -- ORFANI E VEDOVE DI CADUTI IN GUERRA, PER SERVIZIO O SUL LAVORO -- EX TUBERCOLOTICI -- PROFUGHI IL MECCANISMO DI AVVIAMENTO SI BASAVA SU: -DICHIARAZIONE SEMESTRALE DEL DATORE DI LAVORO - RICHIESTA NUMERICA E ASSENZA DI SELEZIONE ATTITUDINALE (SI SPECIFICAVA SOLO LA CATEGORIA) - IL D.D.L. NON POTEVA RIFIUTARE L’ASSUNZIONE ADDUCENDO LA MANCANZA DI MANSIONI COMPATIBILI CON LA QUALIFICA E/O LA MENOMANZIONE DEL LAVORATORE A.O. DI FATTO ERA UN SISTEMA PURAMENTE ASSISTENZIALE, MA LA CORTE COST. HA SEMPRE NEGATO QUESTA FUNZIONE IN OGNI CASO ERA ASSOLUTAMENTE INEFFETTIVO

5 LA NUOVA DISCIPLINA DELL’AVVIAMENTO AL LAVORO DEI DISABILI: L.N. 68/99
- ASPIRA A INTRODURRE LA NUOVA FILOSOFIA DEL COLLOCAMENTO MIRATO MA NON HA IL CORAGGIO DI ABBANDONARE DEL TUTTO IL VECCHIO SISTEMA: ACCOSTA A.O. E CONVENZIONI - E’ DECISAMENTE MODIFICATO L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE: - ALLE PERSONE AFFETTE DA MINORAZIONI FISICHE, PSICHICHE O SENSORIALI E AI PORTATORI DI HANDICAP INTELLETTIVO CHE COMPORTINO UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA SUPERIORE AL 45% -AGLI INVALIDI DEL LAVORO CON INVALIDITA’ SUPERIORE AL 33% - ALLE PERSONE NON VEDENTI E SORDOMUTE - ALLE PERSONE INVALIDE DI GUERRA, INVALIDE CIVILI DI GUERRA E PER SERVIZIO - PER GLI ALTRI SOGGETTI PRIMA INCLUSI NELLA DISCIPLINA DELLE A.O. E’ STABILITA UNA QUOTA DI RISERVA SPECIALE SONO SOGGETTI ALLA LEGGE I DATORI DI LAVORO: DA 15 A 35 ADDETTI 1 LAVORATORE DA 35 A 50 ADDETTI 2 LAVORATORI OLTRE 50 ADDETTI 7 %

6 IL COLLOCAMENTO MIRATO
PER C.M. LA LEGGE INTENDE LA SERIE DI STRUMENTI TECNICI E DI SUPPORTO CHE PERMETTONO DI VALUTARE ADEGUATAMENTE LE PERSONE CON DISABILITA’ NELLE LORO CAPACITA’ LAVORATIVE E DI INSERIRLE NEL POSTO ADATTO, ATTRAVERSO ANALISI DI POSTI DI LAVORO, FORME DI SOSTEGNO, AZIONI POSITIVE E SOLUZIONI DEI PROBLEMI CONNESSI CON GLI AMBIENTI, GLI STRUMENTI E LE RELAZIONI INTERPERSONALI SUI LUOGHI QUOTIDIANI DI LAVORO E DI RELAZIONE

7 IL MECCANISMO VINCOLISTICO
E’ SIMILE AL PRECEDENTE MA “PERFEZIONATO”: DICHIARAZIONE SEMESTRALE E RICHIESTA DI AVVIAMENTO (CHE ORA E’ IMPLICITA NELLA DICHIARAZIONE) PARZIALMENTE NOMINATIVA - E’ CONSENTITO INDICARE LA CATEGORIA E LA QUALIFICA

8 Le sanzioni SONO PROPORZIONATE ALLA DURATA DELL’INFRAZIONE E AL NUMERO DI LAVORATORI NON ASSUNTI E SONO DESTINATE A UN FONDO REGIONALE FINALIZZATO AD INTERVENTI SPECIFICI A FAVORE DEI DISABILI: - pagamento di una somma di lire per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire per ogni giorno di ulteriore ritardo - per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata - esclusione dalle gare di appalto pubbliche

9 IL SISTEMA DELLE CONVENZIONI:
PER FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI I D.D.L POSSONO STIPULARE CONVENZIONI CON GLI UFFICI COMPETENTI PER DEFINIRE UN PROGRAMMA OCCUPAZIONALE. LA CONVENZIONE STABILISCE TEMPI E MODALITA’ DI ASSUNZIONE CON I SEGUENTI POSSIBILI VANTAGGI: ASSUNZIONE NOMINATIVA SVOLGIMENTO DI TIROCINI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE ALLUNGAMENTO DEL PERIODO DI PROVA SGRAVI CONTRIBUTIVI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE O PER LA CREAZIONE DI POSTAZIONI DI TELELAVORO DEROGHE AI LIMITI DI ETA’ PER APPRENDISTATO COINVOLGIMENTO LE COOPERATIVE SOCIALI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

10 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI DISABILI
DISCRIMINAZIONI: LA LEGGE NON SANCISCE ESPRESSAMENTE UN DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI MA PREVEDE L’APPLICAZIONE DEGLI STESSI STANDARD DI TRATTAMENTO LEGISLATIVI LA QUESTIONE PRINCIPALE CHE SI PONE E’ SE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI SIA DI OSTACOLO ALLA CORRESPONSIONE DI UNA RETRIBUZIONE RIDOTTA IN PROPORZIONE ALLA RIDOTTA PRODUTTIVITA’ DEL DISABILE (la legge prevede la conservazione del posto anche in mansioni inferiori, ma con retribuzione invariata)

11 LE PRESTAZIONI ECONOMICHE
- INVALIDITA’ CIVILE - INVALIDITA’ PENSIONABILE - INABILITA’ PENSIONABILE - INVALIDITA’ PER CAUSE DI SERVIZIO - INABILITA’ PER CAUSE DI SERVIZIO - INVALIDITA’ PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

12 LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
l. 381/1970: si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio l. 66/62: affidava la tutela pensionistica all’Opera nazionale per i ciechi civili Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età. l. 118/1971 si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% (a un terzo) o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età . Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

13 LA PENSIONE D.LGS. n.112 del 31 marzo 1998: l'INPS eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo. - Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità civile è assegnato alle Regioni che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL). Per l’entità v. allegato

14 L’assegno di accompagnamento
Spetta a chi non è in grado di: Deambulare Compiere gli atti quotidiani della vita Necessita di assistenza continua ai ciechi assoluti. Per queste persone l'importo è maggiorato a 710,32 euro mensili alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999) ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero  1377 del 2003) alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza“ L’IMPORTO: 465 Euro per il 2008

15 LA TUTELA DELL’INVALIDITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI
ORIGINI L. 17 LUGLIO 1898, N. 350 – istituisce l’assicurazione facoltativa - difficile attuazione: i salari tropo bassi non consentivano al lavoratore di assicurarsi e le prestazioni esigue erano un ulteriore disincentivo d. lgt. 21 aprile 1919, n istituisce l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia LA STORIA SUCCESSIVA E’ SEGNATA DA UN PERDURANTE CONFLITTO INTERPRETATIVO SULLA NOZIONE DI INVALIDITA’: D.LGT. 603: si considera inabile al lavoro l’assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno normale abituale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località. LA DISCUSSIONE RIGUARDA LA DISTINZIONE TRA INCAPACITA’ AL LAVORO E INCAPACITA’ AL GUADAGNO E TRA INCAPACITA’ GENERICA E SPECIFICA

16 segue R.D.L. N. 636/1939: SI CONSIDERA INVALIDO L’ASSICURATO LA CUI CAPACITA’ DI GUADAGNO, IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI, SIA RIDOTTA IN MODO PERMANENTE, PER INFERMITA’ O DIFETTO FISICO OMENTALE, A MENO DI UN TERZO DEL SUO GUADAGNO NORMALE PER GLI OPERAI, O A MENO DELLA META’, PER GLI IMPIEGATI” LA NOZIONE ATTRAVERSA INDENNE IL PERIODO BELLICO. NEGLI ANNI ’50 SI HA UN’IMPENNATA DELLE PENSIONI E NEGLI ANNI ’60 LA DISCIPLINA DEL ’39 VIENE SOTTOPOSTA A CRITICA: IL RIFERIMENTO AL50% PER GLI IMPIEGATI E’ CONSIDERATO UN INGIUSTO FAVORITISMO LA DEFINIZIONE NON E’ PIU’ IDONEA RISPETTO AL MUTATO CONTESTO PRODUTTIVO, NEL QUALE IL LAVORO OPERAIO SI VA VIA VIA SEMPRE PIU’ QUALIFICANDO NEL 1971 LA CORTE COST. (N. 150) AFFERMA CHE IL MAGGIOR GRADO DI INVALIDITA’ RICHIESTO AGLI OPERAI NON ASSICURA LA CORRISPONDENZA DEL MEZZO PREVIDENZIALE ASSICURATIVO ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE COME RICHIESTO DALL’ART. 38 COST.DICHIARA LA NORMA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA, ESTENDENDO A TUTTI IL REQUISITO DELLA RIDUZIONE A MENO DELLA META’ L. 170/9175 DEFINISCE INVALIDO IL SOGGETTO LA CUI CAPACITà DI GUADAGNO, IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI, SIA RIDOTTA IN MODO PERMANENTE A CAUSA DI INFERMITA’ O DIFETTO FISICO O MENTALE, A MENO DI UN TERZO: ANCHE QUI LA DEFINIZIONE RESTA PRIVA DEL RIFERIMENTO ALLA CAPACITA’ DI GUADAGNO NORMALE, ORA SI PUO’ SOLO FARE RIFERIMENTO A QUELLA DELLO STESSO SOGGETTO

17 La riforma l.n. 222/1984 Fondata sulla capacità di lavoro
Distinzione tra invalidità e inabilità Prestazioni corrisposte sullo stato di bisogno accertato non presunto

18 L’invalidita’ - i requisiti
l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'INPS e tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro inferiore a un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità

19 LA PRESTAZIONE E’ UN ASSEGNO, TRIENNALE – SOGGETTO A REVISIONE E CONFERMATO AL TERZO RINNOVO Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato percepisca bassi redditi, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (389 euro per il 2007). L'assegno non può comunque superare l'importo del trattamento minimo (432 euro nel 2007). Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione, 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia. Il titolare dell'assegno di invalidità, può fare domanda per essere ammesso a fruire anche della pensione di anzianità, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge

20 LA PENSIONE DI INABILITA’
l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'INPS e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità

21 incompatibilità IL TITOLARE DI PENSIONE DI INABILITA’ NON PUO’:
svolgere un'attività lavorativa dipendente; essere iscritto ad un albo professionale; essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

22 CALCOLO E BONUS CONTRIBUTIVO
L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.

23 L'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA -
I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana. Dal 1° luglio 2002 l'assegno di assistenza è pari a 430 euro mensili.

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