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PubblicatoZita Brunelli Modificato 10 anni fa
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La tutela delle situazioni giuridiche Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica 10 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco
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Le situazioni giuridiche non restano immobili nel tempo, ma mutano continuamente. Di continuo nascono nuove situazioni giuridiche che prima non esistevano e quelle già esistenti si modificano e si estinguono. Lordinamento giuridico ha previsto lesistenza di diversi strumenti di protezione ed attuazione delle situazioni giuridiche soggettive. Vi sono infatti numerosi istituti che mirano a prevenire quanto più possibile le liti o a rendere più facile e prevedibile la loro soluzione
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GLI STRUMENTI DI PUBBLICITA Per il buono svolgimento delle attività e delle relazioni giuridiche, è utile che determinati fatti, i quali hanno conseguenze giuridiche rilevanti, siano conosciuti, o almeno facilmente conoscibili, da chi vi è interessato. Questa esigenza viene soddisfatta dalla legge con la previsione di appositi mezzi di pubblicità. La legge stabilisce che determinati fatti o atti giuridici siano resi pubblici; stabilisce il modo in cui devono esserlo e stabilisce quali conseguenze derivano dal mancato rispetto di tali regole sulla pubblicità.
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Attraverso il regime della pubblicità si cerca di ottenere una circolazione dei beni semplice e veloce. Informarsi con facilità sulla condizione giuridica dei beni che si vuole acquistare. Sicurezza sugli acquisti fatti.
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Esistono tanti e diversi mezzi di pubblicità che possono classificarsi in relazione a vari criteri Pubblicità notizia Pubblicità dichiarativa Pubblicità costitutiva
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Pubblicità notizia: Si ha pubblicità notizia quando la legge impone formalità pubblicitarie per determinati fatti o atti, ma la mancanza della pubblicità non impedisce al fatto o allatto di esistere o di produrre regolarmente i suoi effetti. Esempi: le pubblicazioni matrimoniali, se vengono omesse vi sono delle sanzioni, ma il matrimonio è valido; la sentenza di interdizione deve essere annotata a margine dellatto di nascita, ma tale annotazione non condizione la sua efficacia.
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Pubblicità dichiarativa: La pubblicità dichiarativa serve a far sì che latto sia opponibile a chiunque, o sia efficace verso chiunque. La mancanza di pubblicità dichiarativa non impedisce lesistenza dellatto: latto esiste ed è valido, ma questa volta subisce una diminuzione dei suoi effetti. Dunque determinati effetti dellatto non si producono nei confronti dei terzi o di determinati terzi, cioè si dice non SONO OPPONIBILI AI TERZI (esempio, lacquisto di immobili)
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Pubblicità costitutiva: Essa è necessaria per la stessa esistenza dellatto e della situazione giuridica. In mancanza della pubblicità costitutiva latto è come se giuridicamente non esistesse e non producesse alcun effetto nei confronti di nessuno. Esempio: liscrizione di ipoteca, liscrizione della società nel registro delle imprese.
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Nella pubblicità immobiliare (e sui beni mobili registrati), lo strumento adottato è la TRASCRIZIONE. Essa consiste nel riportare il contenuto nellatto in appositi registri rendendoli così legalmente conoscibili.
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La trascrizione tende a ridurre i rischi dellincertezza delle situazioni giuridiche garantendo la certezza dellacquisto a chi utilizza lo strumento della pubblicità
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Tizio vende a Caio la propria casa in data 15 dicembre 2005; Tizio alla data del 15 dicembre 2005 non è più proprietario; Caio perde tempo e non trascrive subito latto nei registri immobiliari; Tizio, pur non essendo più proprietario, vende ancora a Sempronio la casa in data 15 gennaio 2006; Sempronio il 15 gennaio 2006 trascrive latto; Caio non può far valere a Sempronio il suo precedente acquisto; Sempronio può opporre il suo acquisto a Caio ed è di fatto proprietario della casa. ESEMPIO:
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La trascrizione non può essere eseguita se non in forza di: una sentenza; di un atto pubblico; di un scrittura privata autenticata di una scrittura privata accertata dal giudice Perché è richiesto che sia legalmente certa la provenienza dellatto dai soggetti che figurano come parti
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LE PROVE Per essere riconosciuti nel processo e quindi attuati, i diritti vanno provati: bisogna provare che i fatti e la loro modalità esistano davvero. Solo davanti alle prove, il giudice può riconoscere e affermare lesistenza del diritto. Le prove sono i mezzi che servono a dare la conoscenza di un fatto giuridicamente rilevante, e quindi a formare la convinzione della verità di esso.
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Nel processo civile il giudice non può andare da solo alla ricerca delle prove necessarie a formare il suo convincimento. Vige il cosiddetto PRINCIPIO DISPOSITIVO: Spetta alle parti interessate fornire al giudice le prove idonee a convincerlo delle loro ragioni ed il giudice decide la lite esclusivamente in base alle prove a lui portate.
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ONERE DELLA PROVA Lart. 2967 cod. civ. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha lonere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi oppone che il diritto è modificato o estinto deve provare i fatti su cui leccezione si fonda.
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I MEZZI DI PROVA I mezzi di prova, cioè gli strumenti atti a dimostrare che un fatto è accaduto, si possono dividere in 2 categorie. Prove documentali (documenti scritti) Prove non documentali (fatti, atti o attività di vario genere)
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PROVE DOCUMENTALI (dette anche precostituite) Atto pubblico; Scrittura privata; Scritture contabili delle imprese. PROVE NON DOCUMENTALI Confessione; Giuramento; Prova testimoniale; Consulenza Tecnica; Ispezione.
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ATTO PUBBLICO È il documento redatto, con le prescritte formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art. 2699 cod. civ.) Esso fa piena prova su tre fatti: la data della sua formazione la sua provenienza i fatti che il pubblico ufficiale afferma essere avvenuti in sua presenza e in particolare le dichiarazioni rese davanti a lui
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La particolare forza probatoria dellatto pubblico è data dal fatto che per smentire quanto esso prova, non è sufficiente una normale prova contraria. Per smentire quanto è in esso dichiarato e dunque per far accertare la falsità del documento, occorre attivare un procedimento appositamente dedicato a questo accertamento tramite un atto chiamato QUERELA DI FALSO.
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SCRITTURA PRIVATA È ogni documento sottoscritto dal suo autore. lautenticazione (notaio o altro p.u.) il riconoscimento (lautore la riconosce in giudizio) la verificazione giudiziale (il giudice ne accerta lautenticità) Il problema fondamentale è accertare la verità della sua sottoscrizione. Ciò può farsi in 3 modi: Si ha dunque la scrittura privata autenticata, riconosciuta o verificata
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LA CONFESSIONE È la dichiarazione con cui una parte riconosce la verità di fatti sfavorevoli a sé e favorevoli allaltra parte GIUDIZIALE È resa nel processo o spontaneamente o a seguito di interrogatorio: fa piena prova contro chi lha fatta. STRAGIUDIZIALE È fatta fuori dal processo e ha efficacia diversa a seconda del suo destinatario: se è fatta allaltra parte fa piena prova, se è fatta a un terzo, è liberamente apprezzabile dal giudice
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LA PROVA TESTIMONIALE È la dichiarazione fatta dinanzi al giudice da persone estranee alla controversia intorno a fatti rilevanti per il giudizio. In linea di principio, tale prova non è ammessa: per i contratti di valore superiore a 5.000 Lire per patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento La legge guarda con sospetto questa prova, e dunque sorge il problema della sua ammissibilità
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IL GIURAMENTO È la dichiarazione con cui una parte, davanti al giudice, afferma come vero o non vero un fatto, nella sua forma solenne e impegnativa prevista dalla legge giuramento decisorio giuramento suppletorio È di 2 tipi:
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IL GIURAMENTO DECISORIO: È quello che una parte deferisce allaltra per farne dipendere la decisione totale o parziale della lite Ad esempio, Tizio agisce per il recupero di una somma che afferma di aver prestato a Caio; in mancanza di altra prova del prestito, sfida Caio a giurare di non aver ricevuto il prestito. IL GIURAMENTO SUPPLETORIO: È deferito dal giudice, dufficio, ad una delle parti quando un fatto non è pienamente provato
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LA CERTEZZA DEL DIRITTO NEL TEMPO: PRESCRIZIONE DECADENZA
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PRESCRIZIONE: Secondo lart. 2934 cod. civ. ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. E un modo di estinzione del diritto fondato sullinerzia del suo titolare. Alcuni diritti sono imprescrittibili: diritti indisponibili = di carattere personale relativi allo stato personale e familiare, al mantenimento.
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LA PRESCRIZIONE: Comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. TERMINE ORDINARIO 10 anni TERMINI SPECIALI: più lunghi, 20 anni per i diritti reali; Più brevi, 5 anni (ad esempio, il risarcimento del danno)
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Il decorso della prescrizione può arrestarsi per determinate cause, che hanno leffetto di allontanare nel tempo la possibile estinzione del diritto: SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE: Quando in presenza di particolari circostanze, il decorso della prescrizione si arresta e riprende solo quando esse siano venute meno ad esempio, nel rapporto di lavoro tra imprenditore e lavoratore; militari in tempo di guerra
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INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE: Quando viene compiuto un atto che smentisce il doppio presupposto su cui si fonda il meccanismo della prescrizione: linerzia del titolare del diritto e laffidamento della controparte circa la cancellazione del diritto. Dal momento dellinterruzione la prescrizione ricomincia a decorrere, ma comincia da zero.
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