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MM LA RIFORMA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

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Presentazione sul tema: "MM LA RIFORMA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI"— Transcript della presentazione:

1 MM LA RIFORMA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
ATTUAZIONE DIRETTIVA SERVIZI: LE NOVITA’ PER IL 2012 Le nuove procedure per i mediatori Varese, 15 marzo Ville Ponti MARCO MACERONI 1

2 Art. 73 comma 1 E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. Il discorso coinvolge i quattro ruoli considerati: mediatori, ARC, spedizionieri, med. marittimi. La soppressione riguarda in tutti i casi i soli ruoli istituiti presso la CCIAA. Le rispettive leggi (salvo alcuni accomodamenti) non subiscono altre modifiche. Restano cioè in piedi, ad es. per i mediatori, tutti i requisiti professionali, morali, assicurazione, l’iter formativo… Ma vi sono elementi connessi al ruolo, che però le singole leggi disciplinano autonomamente: sanzioni, revisione, cancellazione, la cui perduranza è rimessa ai singoli DDMM attuativi. 2

3 Art. 73, comma 2 2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n , corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. È la attuazione della direttiva e dell’art. 41 della comunitaria 2008. Tre gli elementi di impatto: DIA (DIA differita) Tramite il SUAP Attività Sulla DIA: È quanto richiede il legislatore (COM e naz.) Il passaggio da DIA a SCIA, complica il quadro, ma il principio quello è. 3

4 Ripropone la Bersani ter e i problemi di quella legge
Art. 73, comma 3 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. Ripropone la Bersani ter e i problemi di quella legge In primo luogo mette in capo alla sola CCIAA la verifica dei requisiti Soppressi i ruoli l’iscrizione avviene nel registro delle imprese Ma, e qui avviene il break up del sistema, se l’attività è svolta in forma di impresa 4

5 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita‘ professionale. È erroneo dire nel registro delle imprese o nel REA come fa il comma 3. Giustamente il comma 5 corregge affermando che fermo restando che le imprese si iscrivono al registro delle imprese (e fin qui nessuna novità), se il soggetto è un non imprenditore si iscrive non al REA, ma in una sezione apposita. Articolo 73 comma 5

6 Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Questa disposizione ricalibra il rapporto tra legge 39 (non toccata) e ruolo soppresso. Tutti i riferimenti al ruolo permangono nel binomio registro delle imprese/REA. Articolo 73 comma 6

7 I DECRETI ATTUATIVI 7

8 LA BASE NORMATIVA (i visti)
Richiamo della legge 258 del 1953 e DPR del Perchè? L’articolo 10 della legge 39, afferma non che è abrogata la legge 253, ma le norme della stessa incompatibili con la legge 39 Professione del mediatore pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1913 n. 272 Munus publicum (differenze con mediatori marittimi) Richiamo della SCIA contestuale alla C.U. Richiamo delle norme relative al SUAP IL DM MEDIATORI 8

9 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) <<legge >>, la legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; b) <<decreto legislativo >>, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; c) <<SCIA>>, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) <<SUAP>>, lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38 della legge n. 133 del 2008; e) <<registro delle imprese>>, il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile; f) <<REA>>, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; g) <<apposita sezione del REA>>, la sezione prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010; h) <<Camera di commercio>>, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; i) <<Comunicazione unica>>, la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007; l) <<attività>>, l’attività regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; m) <<ruolo>>, il soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39; n) <<modelli>>, il modello “MEDIATORI” e il modello intercalare “REQUISITI”, da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, dell’ articolo 14, comma 1 e dell’ articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati “A” e “B”. ART. 1 – LE DEFINIZIONI

10 ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLA SCIA
1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di affari in mediazione, presentano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI”, sottoscritto digitalmente dal titolare dell’ impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’ impresa societaria. 2. L’impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica. ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLA SCIA

11 Il DM MEDIATORI LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA
(l’avvio dell’attività) SCIA = inizio attività. Non può esistere un mediatore inattivo. SCIA contestuale a com.unica = avvio attività + iscrizione dell’impresa (diritto e fatto). Ne consegue che la SCIA si presenta presso la CCIAA dove si esercita l’attività. La SCIA riguarda sia l’impresa che il soggetto abilitante (sezione requisiti ed intercalare requisiti) Il DM MEDIATORI

12 Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria Il nuovo articolo 19 12

13 La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 445 nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Il nuovo articolo 19 13

14 L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Il nuovo articolo 19 comma 2 14

15 Il nuovo articolo 19 comma 3
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Il nuovo articolo 19 comma 3 15

16 Il nuovo articolo 19 comma 3
È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui DPR 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Il nuovo articolo 19 comma 3 16

17 Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. Il quarto comma 17

18 Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni Il sesto comma 18

19 La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività [si riferiscono ad attività liberalizzate] non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31 del C.G.A. Il comma 6-ter (DL 138/L148)

20 ARTICOLO 3 – POSSESSO DEI REQUISITI
1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI”. 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”. ARTICOLO 3 – POSSESSO DEI REQUISITI

21 ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRESSO SEDI O UNITA’ LOCALI
LOCALIZZAZIONI 1. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa, certificati secondo le modalità definite all’articolo 3. 3. Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale. ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRESSO SEDI O UNITA’ LOCALI

22 ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
1. L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 2. L’ assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa. 3. L’ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia, conforme al modello di cui all’allegato “C” del presente decreto. ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

23 ARTICOLO 6 – DEPOSITO DEI MODULI E FORMULARI
1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all’articolo 5, comma 4 della legge, utilizzati nell’esercizio dell’attività, è effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione “FORMULARI” del modello “MEDIATORI”. La compilazione di tale sezione è contestuale a quella della sezione “SCIA”, nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività. Negli altri casi, la compilazione della sezione “FORMULARI” è effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Il deposito determina l’archiviazione dei moduli e formulari nell’archivio degli atti e dei documenti e la possibilità per chiunque di ottenerne copia. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell’impresa. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista. 2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al comma 1 non sarà più accettato dagli uffici del registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto. ARTICOLO 6 – DEPOSITO DEI MODULI E FORMULARI

24 ARTICOLO 7 – VERIFICA DINAMICA
1. L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima. ARTICOLO 7 – VERIFICA DINAMICA

25 ARTICOLO 8 – APPOSITA SEZIONE
1. I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “MEDIATORI”. Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 3. 2. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell’attività, compilando la sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI”, ovvero il modello intercalare “REQUISITI”. 3. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione. ARTICOLO 8 – APPOSITA SEZIONE

26 ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
1. I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell’attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall’articolo 3, comma 4, del D.M. 21 dicembre 1990, n A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati, di cui al medesimo capo V della legge 241 del 1990. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività, adottati ai sensi del comma 1 nonché degli articoli 5 e 7, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo e dell’articolo 11, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

27 DM 452/90 – PROCEDIMENTI SANZIONATORI
19.  1. La cancellazione dal ruolo è pronunciata: a) nei casi di incompatibilità riportati nell'art. 5, comma 3, della legge; b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge; c) su richiesta dell'interessato. 2. La radiazione dal ruolo si verifica: a) nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato; b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio; c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione. 3. La sospensione è inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi meno gravi di cui alla lettera a) del comma 2 e nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione. 4. In caso di assunzione della qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 2, comma 3, lettera f), della legge, la sospensione dall'esercizio dell'attività può essere disposta fino al termine del giudizio nei suoi confronti. 20.  1. L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta camerale con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni. 2. Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. La decisione motivata viene comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Le deliberazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono affisse all'albo camerale. 4. La cancellazione dal ruolo di cui ai punti a) e b) dell'art. 19 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni. 5. Nel caso specifico dell'art. 19, comma 1, lettera c), la commissione di cui all'art. 7 della legge provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. 6. L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione. 7. Il ricorso proposto dall'interessato alla commissione centrale contro i provvedimenti disciplinari adottati, ha effetto sospensivo. DM 452/90 – PROCEDIMENTI SANZIONATORI

28 1. Le modifiche inerenti l’impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione “MODIFICHE” del modello “MEDIATORI”, sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria. 2. Le modifiche riguardanti l’avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI” e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese ARTICOLO 10 – MODIFICHE

29 ARTICOLO 11 – PERIODO TRANSITORIO
1. Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “MEDIATORI” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “MEDIATORI” e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, secondo le modalità previste dall’articolo 2. ARTICOLO 11 – PERIODO TRANSITORIO

30 ARTICOLO 12 – MEDIAZIONE OCCASIONALE
1. Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione. 2. La segnalazione dell’avvio dell’attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA - MOC” del modello “MEDIATORI”, nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività. 3. La segnalazione di cui al comma 1 non può essere presentata più di una volta all’anno. ARTICOLO 12 – MEDIAZIONE OCCASIONALE

31 ARTICOLO 13 – DIRITTO DI STABILIMENTO
1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le imprese di cui al comma 1 sono assoggettate all’osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, di cui all’articolo 3, comma 5 bis, della legge, nel rispetto del disposto dell’articolo 33 del decreto legislativo. ARTICOLO 13 – DIRITTO DI STABILIMENTO

32 STABILIMENTO Si applicano i principi del trattato e della direttiva. Se volete del DPR 558/99. Per lo stabilimento è richiamato l’obbligo d’assicurazione, ma nei limiti della direttiva servizi. Il DM MEDIATORI

33 La libertà di iniziativa economica
Trattato sulla Comunità europea La libertà di impresa è il primo presupposto del Trattato, sul quale si snodano le quattro libertà, e tutta la disciplina della tutela della concorrenza La libertà di iniziativa economica 33

34 Mercato unico e mercato interno
«stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile La direttiva servizi 34

35 «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata fornita normalmente dietro retribuzione;
«prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio; «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio; La direttiva servizi 35

36 «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato; «regime di autorizzazione»: qualsiasi procedura che obblighi un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio La direttiva servizi 36

37 «requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri «motivi imperativi d'interesse generale»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; La direttiva servizi 37

38 Il luogo di stabilimento del prestatore è determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi. La direttiva servizi 38

39 Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza La direttiva servizi 39

40 Il problema può essere osservato con due diverse lenti:
Professione Attività imprenditoriale In taluni casi tale dicotomia non è poi così chiara: iscrizioni abilitanti, A.R.CA., attività professionali non riconosciute, attività imprenditoriali dei professionisti (anche ordinistici).

41 MM Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche.

42 MM La direttiva professioni tutela e regola il professionista.
La direttiva servizi tutela e regola l’impresa (rectius l’attività di impresa) operante nel settore dei servizi come sopra evidenziati e delineati. MM

43 Art. 9 (Clausola di specialità)
UNO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010 Art. 9 (Clausola di specialità) 1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

44 UNO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2010
Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)  1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

45 La finalità della direttiva
MM Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e devono essere al più presto eliminate in modo sistematico. La finalità della direttiva

46 La parità di trattamento
La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato. La parità di trattamento MM

47 Gli obiettivi ed i mezzi
Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni. Gli obiettivi ed i mezzi MM

48 Gli elementi dirompenti
Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento. Gli elementi dirompenti MM

49 ARTICOLO 14 – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.   Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano. ARTICOLO 14 – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

50 Il DM MEDIATORI – LA MODULISTICA


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