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PubblicatoZita Morelli Modificato 10 anni fa
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Imposta sul Valore Aggiunto
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Principi generali L’IVA costituisce la principale imposta indiretta del nostro sistema impositivo Le imposte indirette colpiscono la ricchezza in occasione di un consumo, di un investimento o di un trasferimento patrimoniale L’IVA è un’imposta generale gravante sui consumi di beni e di servizi
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Quadro normativo di riferimento
La principale Direttiva Comunitaria di riferimento è la Sesta Direttiva, il cui testo è stato recentemente aggiornato ed inserito nella Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (che ha sostituito la Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977), recentemente modificata: - dalla Direttiva 2008/8/CE (servizi) - dalla Direttiva 2008/9/CE (rimborso) - dalla Direttiva 2008/8/CE (frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, come modificato dal D.L. 135/2009 (stabile organizzazione) e dalla D.Lgs. n.18/2010 (in attuazione delle citate direttive)
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Principi generali Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 del D.P.R. n. 633/72) In base al sistema così strutturato l’IVA giunge a colpire il consumo finale, mostrandosi invece neutrale nei “passaggi intermedi” di beni e servizi tra produttori, commercianti e professionisti L’effettivo onere di questo tributo è sopportato dai consumatori finali, mentre i numerosi adempimenti previsti dalla Legge sono a carico dei soggetti economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi
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Meccanismo di funzionamento
L’IVA riguarda tre categorie di soggetti: “i fornitori” (che devono essere imprenditori o lavoratori autonomi) “i clienti” “l’Erario” Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo, proporzionale al corrispettivo contrattuale, e provvede a versarlo all’Erario al netto del tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori. L’IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi acquistati nell’esercizio di imprese, arti o professioni può essere detratta dall’IVA sulle operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze
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Meccanismo di funzionamento
FORNITORE Soggetto ad IVA (impresa o professionista) addebita l’Iva al cliente computa l’imposta a debito verso l’Erario Se il CLIENTE è CONSUMATORE FINALE, paga l’Iva al fornitore non la detrae e la tassazione si compie IL CLIENTE È CONSUMATORE FINALE O SOGGETTO IVA? Se il CLIENTE è un’IMPRESA, paga l’Iva al fornitore e la detrae dalla propria Iva sulle vendite ai clienti, con diritto di credito sull’eccedenza Il cliente è a sua volta fornitore dei propri clienti. Il meccanismo prosegue e si arresta solo quando trova dei clienti consumatori finali
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L’IVA: generalità e funzionamento dell’imposta
[Esempio 1: Determinazione del valore aggiunto fiscale e della imposta a) L’impresa A (produttore) vende un bene di sua produzione al cliente B al prezzo di 160. Il costo di produzione è pari a 100; b) l’impresa B (grossista), acquistato il bene dal fornitore A, lo cede al cliente C al prezzo di 200; c) l’impresa C (dettagliante), acquistato il bene dal fornitore B, lo rivende a un cliente (consumatore finale) al prezzo di 280. Il valore aggiunto complessivo del bene è pari a 180. L’IVA è pari al 21% e cioè a 37,8. L’imposta è commisurata alla quota di valore aggiunto (prezzo di vendita – prezzo di acquisto) generato in ciascuna fase.
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Caratteristiche: L’IVA è una imposta “neutrale”, cioè la sua misura complessiva non è influenzata dal numero dei passaggi che il bene esegue prima di giungere al consumatore finale bensì al valore aggiunto da questo generato. Un’altra caratteristica dell’IVA è che l’Erario la riscuote in maniera frazionata durante tutti i passaggi che separano il produttore dal consumatore finale. In ciascuna fase, l’erario chiede a ogni operatore economico l’imposta relativa alla quota di valore aggiunto generato. Lo Stato, quindi, per riscuotere questa imposta si avvale di tanti “cassieri”, uno per ciascuna fase del canale distributivo. L’IVA da versare all’erario si determina con il meccanismo di “deduzione di imposta da imposta”: con riferimento a uno stesso periodo, dall’imposta a debito (incassata dai clienti) si detrae quella a credito (pagata ai fornitori dei fattori produttivi). Tale fase è denominata “liquidazione dell’imposta”; L’operatore economico versa all’erario solo l’eventuale eccedenza dell’IVA a debito su quella a credito riferita a uno stesso periodo (mese o trimestre).
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Presupposti di applicazione del tributo
Art. 1 del DPR n. 633/72 stabilisce che l’IMPOSTA si applica «alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese arti e professioni e le importazioni da chiunque effettuate» Affinché un'operazione sia soggetta al regime IVA devono ricorrere le tre seguenti CONDIZIONI: requisito oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi requisito soggettivo: effettuate nell'esercizio di imprese o di arti e professioni requisito territoriale: effettuate nel territorio italiano Le importazioni di beni sono sempre soggette ad IVA, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti precedenti
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Regime delle operazioni ai fini dell’Iva
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ex D.P.R. n. 633/72) le operazioni sono così classificabili: operazioni nel campo IVA: operazioni imponibili operazioni non imponibili (cessioni all’esportazioni e cessioni intracomunitarie) operazioni esenti operazioni fuori campo IVA: operazioni escluse (per assenza del requisito generale o per espressa disposizione)
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Operazioni imponibili
Le operazioni imponibili comportano il sorgere del debito d’imposta e tutti gli adempimenti formali necessari all’attuazione del tributo. Le operazioni imponibili sono le seguenti: Cessioni a titolo oneroso e assimilate. Rientrano tra le operazioni imponibili le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa o quelle non inerenti di costo non superiore a 25,82 € e il cosiddetto autoconsumo (la destinazione di beni ad esigenze personali) Prestazioni di servizi a titolo oneroso Acquisti intracomunitari o relativi a beni immessi in libera pratica (beni importati, ma di cui sono state assolte tutte le formalità di importazione e sono così in libera circolazione nell’Ue) Importazioni (da Paesi terzi) ex art. 67 e segg D.P.R. 633/1972.
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Operazioni non imponibili
Non determinano il sorgere del debito d’imposta a carico del soggetto passivo, ma comportano per il contribuente una serie di adempimenti formali. Sono operazioni non imponibili le esportazioni verso Paesi extracomunitari. Queste operazioni prevedono l’emissione della fattura e consentono di effettuare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti inerenti. Fatturazione : obbligatoria Registrazione : obbligatoria Detraibilità dell'imposta assolta “a monte” : piena Agevolazioni : rimborso infrannuale dell'IVA “a monte”
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Operazioni esenti art. 10 Sono operazioni sulle quali, per motivi di ordine socio-economico, l'IVA non viene applicata. Sono comprese tra le operazioni esenti, ad esempio: le operazioni di credito e di finanziamento, le dilazioni di pagamento le operazioni di assicurazione e quelle relative a valute estere le operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci le prestazioni sanitarie le locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di aree non edificabili nè adibite a parcheggio e di fabbricati non strumentali e le locazioni di fabbricati strumentali (per natura) effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta; le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta (ecc) Fatturazione : obbligatoria Registrazione : obbligatoria Detraibilità dell'imposta “a monte” : no
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Operazioni non soggette (fuori campo)
Definizione Sono operazioni non soggette quelle caratterizzate dalla mancanza di almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati (requisito soggettivo - oggettivo - territoriale) Ad esempio, sono operazioni non soggette: cessioni di beni effettuate da soggetti privati (mancanza del requisito soggettivo) consegna di merci in conto comodato (mancanza del requisito oggettivo) cessioni di beni esistenti in territorio straniero (mancanza del requisito territoriale) Caratteristiche Non sono soggette ad alcun adempimento IVA (fatturazione, registrazione, ecc.) Le operazioni non soggette non devono comparire nel volume d'affari del contribuente
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Riepilogo adempimenti IVA
Operazioni soggette Adempimento IVA Operazioni non soggette Imponibili Non imponibili Esenti Addebito IVA No Sì Fatturazione Registrazione Limitazione alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Cessione di beni - art. 2, co. 1, D.P.R. 633/72 Atti a titolo oneroso che comportano: il trasferimento della proprietà la costituzione di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso, abitazione) e il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere (beni mobili, immobili, materiali) (no licenze, marchi, brevetti che costituiscono prestazioni di servizi)
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate alla cessione di beni-art. 2,co. 2 Sono comunque considerate cessioni di beni anche talune cessioni gratuite (essendo irrilevante il requisito dell’onerosità): le cessioni gratuite di beni rientranti tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa la destinazione dei beni all'uso od al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del professionista (anche se determinata da cessazione dell'attività) la destinazione ad altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione (anche se determinata da cessazione dell'attività) ad eccezione dei campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati le vendite con riserva di proprietà ; le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti (no leasing); i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (regola del “doppio passaggio
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Cessione di beni – Eccezioni art. 2, co. 3 Non sono considerate cessioni di beni: le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (compresi i consorzi, associazioni e altre organizzazioni) di aziende o rami di azienda le cessioni di denaro o crediti in denaro le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Prestazioni di servizi - art. 3 DPR 633/72 Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti in genere aventi ad oggetto un facere: opera - agenzia - noleggio appalto - mediazione trasporto - deposito mandato - mutuo spedizione - locazione “qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere” (disposizione di chiusura)
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi -art. 3, co. 2 Si considerano prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: le concessioni di beni in locazione, affitto e simili (leasing); le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi … i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti presso le banche le somministrazioni di alimenti e bevande le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto In tali operazioni compaiono al tempo stesso il “fare” ed il “dare”
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi -art. 3, co. 3 Sono considerate prestazioni di servizi anche talune prestazioni gratuite, e precisamente: quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (a condizione che l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile e che la prestazione sia di valore superiore a Euro 25,82) escluse talune somministrazioni e prestazioni al personale dipendente (es. servizio mensa) N.b. l’imponibilità dell’autoconsumo non si riferisce all’autoconsumo dei servizi professionali
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Prestazioni di servizi – Eccezioni art. 3 co. 4 Non sono considerate prestazioni di servizi, a titolo esemplificativo: i conferimenti in società ed i passaggi di servizi in dipendenza di fusioni, di scissioni o trasformazioni le cessioni, concessioni e licenze di diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi, ecc. effettuate direttamente dall’autore e loro eredi o legatari i prestiti obbligazionari Queste operazioni sono quindi escluse da Iva
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Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
L’operazione di cessione di beni e/o di prestazioni di servizi rientra nel campo di applicazione dell’IVA se è posta in essere nell’esercizio di imprese, arti o professioni (c.d. lavoro autonomo) La distinzione è rilevante perché cambia il regime (es. emissione dello scontrino) Nell’esercizio dell’attività: comprende, non solo le prestazioni “tipiche” della singola impresa o professione, ma anche quelle che utilizzano i beni o le strutture imprenditoriali o professionali (es. compenso di un avvocato che, dietro compenso, cede ad un collega la parziale utilizzazione di un computer)
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Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Esercizio di imprese – art. 4 co. 1 Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa (ampliamento della categoria dell’impresa), nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. Abitualità: ripetitività degli atti piuttosto che la durata di ciascuno di essi Attività agricole: divaricazione fra Iva (esercizio di impresa) e imposte dirette (redditi fondiari determinati forfettariamente)
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Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Presunzione di commercialità – art. 4 co. 2 Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art del codice civile e dalle società di fatto; Ad eccezione della detenzione di abitazioni e mezzi di trasporto dati in uso gratuito ai soci della società (ratio impedire a monte la detrazione sugli acquisti)
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Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Lavoro autonomo – art. 5 co. 1 e 2 Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, ovvero: qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle di impresa e non svolta con vincolo di subordinazione Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che siano rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo
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Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
Operazioni soggette Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72) E' quello in cui viene effettuata l'operazione: cessioni di beni: beni immobili: momento della stipulazione dell'atto beni mobili: momento della consegna o spedizione sia beni immobili che beni mobili: momento dell'emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, se precedente agli eventi sopra indicati prestazioni di servizi: momento del pagamento momento dell'emissione della fattura (se precedente)
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Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
Operazioni soggette Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72) Eccezioni alle regole generali sopra delineate - le cessioni e per le prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali (comuni, regioni, ecc.), agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali (ora ASL), agli enti ospedalieri, ecc. le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci, associati e partecipanti L’IVA afferente predette operazioni diviene esigibile soltanto al momento del pagamento del corrispettivo da parte del debitore
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Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
Operazioni soggette Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72) Obblighi conseguenti: al momento di effettuazione dell’operazione il contribuente deve emettere la fattura (fatturazione immediata), sempre che non sia stata già emessa anteriormente (ad esempio per acconto) la fatturazione differita è ammessa solo in determinati casi e a determinate condizioni (art. 21, comma 4)
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Territorialità L’art. 7 del DPR 633/72 contiene le definizioni necessarie per capire quando un’operazione si considera “effettuata nel territorio dello Stato”: “territorio dello Stato” “territorio della Comunità” “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” Regola generale Immobili Mobili Eccezioni Cessioni di beni a bordo di una nave, treno o aereo Cessioni di gas e di energia elettrica
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Territorialità - Cessione di beni Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio della Stato, e quindi soggette ad Iva, se si verificano contestualmente le seguenti condizioni: a) il bene si trova In Italia al momento dell’effettuazione dell’operazione, quindi al momento della consegna o spedizione dello stesso b) le cessioni hanno per oggetto: - beni immobili esistenti sul territorio dello Stato; - beni mobili nazionali, nazionalizzati, comunitari o in temporanea importazione Al fine della territorialità delle cessioni rileva il luogo in cui si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene l’operazione. Esempi: potranno considerarsi “effettuate nel territorio dello Stato” le operazioni in cui entrambe le parti, od una di esse, non sono residenti ma il bene si trova in Italia.
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72 REGOLA GENERALE (Comma 1) PRINCIPIO GENERALE Rese a SOGGETTI PASSIVI* stabiliti nel territorio dello Stato (Stabilimento destinatario) B2B Rese a COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (Stabilimento prestatore) B2C
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Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi Regola generale Quadro di sintesi: servizi in genere Natura Prestatore Committente Regola Servizi in genere ITA – UE EXTRAUE Soggetto passivo Luogo in cui è stabilito il committente Privato Luogo in cui è stabilito il prestatore
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72 Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per la territorialità delle prestazioni di servizi i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’attività di impresa; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, co. 4, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’Iva
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72 ENTI NON COMMERCIALI Per la territorialità delle prestazioni dei servizi rileva il possesso di una partita Iva, a prescindere dall’attività effettivamente esercitata e dalla destinazione del servizio acquistato . Sono quindi soggetti passivi per la totalità dei servizi acquistati: gli enti che svolgono sia attività commerciali sia attività istituzionali; gli enti che, pur svolgendo solo attività istituzionali, si sono identificati ai fini Iva perché hanno effettuato acquisti intracomunitario di beni per un importo > di € (art. 38, co. 5, lett. c, del D.L. 331/93)
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – art. 7, co. 1, lett. d) Con l’espressione si intende il soggetto passivo: domiciliato nel territorio dello Stato residente nel territorio dello Stato, che non abbia stabilito il domicilio all’estero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato o residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute Definizione di stabile organizzazione (ai fini IVA): Non esiste una definizione Iva né nelle norme nazionali, né in quelle di matrice comunitaria Ai fini delle imposte dirette, l’art. 162 del TUIR definisce la stabile organizzazione come una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello stato La CGE ha chiarito che affinché un centro d’affari possa considerarsi una stabile organizzazione, è necessario che esso presenti un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi (C-190/95
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Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi Regola generale Quadro di sintesi: servizi in genere Natura Prestatore Committente Regola Servizi in genere ITA – UE EXTRAUE Soggetto passivo Luogo in cui è stabilito il committente Privato Luogo in cui è stabilito il prestatore
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Operazioni soggette - Operazioni non imponibili
cessioni all'esportazione Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che: hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a) effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a) cd operazione di triangolazione; quelle effettuate dal cessionario residente nei confronti di un terzo non residente a condizione che il cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UE hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla consegna dei beni dall'operatore economico non residente o per suo conto (co. 1, lett. b) Sulle predette operazioni non viene applicata l’IVA in quanto l’imposta è applicata nel paese di destinazione finale del bene
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Principi generali Ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 chi cede beni o presta servizi nell’esercizio d’imprese, arti e professioni, deve addebitare l’IVA al cliente e versare all’Erario la differenza tra tale imposta e quella assolta sugli acquisti inerenti all’esercizio dell’attività Ove l’imposta sugli acquisti ecceda quella sulle operazioni attive il soggetto IVA oltre a non versare alcunché, avrà diritto al rimborso della differenza Le suddette differenze tra l’IVA sulle operazioni attive e l’IVA sugli acquisti non vengono calcolate “operazione per operazione” bensì “per masse”
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Rivalsa e detrazione La realizzazione di una delle operazioni imponibili genera per il soggetto che pone in essere l’operazione un obbligo nei confronti del Fisco di addebitare l’imposta, da porre a carico dell’acquirente l’imposta è calcolata applicando l’aliquota alla base imponibile tale soggetto (il venditore, in sintesi), addebitando l’IVA al soggetto che acquista il bene (cessionario) o servizio (committente), matura nei suoi confronti un credito (diritto di rivalsa) il cessionario o committente, a sua volta, matura nel momento in cui l’imposta diviene esigibile dallo Stato un diritto di detrazione, che può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto Il diritto di detrazione è esercitato in sede di liquidazione dell’imposta, che consiste nel detrarre dall’imposta dovuta sulle operazioni attive (di vendita) quella assolta sulle operazioni passive (di acquisto)
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Rivalsa: presupposti 1) effettuazione di un’operazione imponibile
2) emissione fattura La rivalsa è un diritto ed un obbligo. È un obbligo in quanto il soggetto passivo deve: emettere la fattura addebitare imposta a titolo di rivalsa È un diritto: il cessionario/committente ha - diritto di ricevere la fattura - la possibilità di operare la detrazione dell’IVA esposta in fattura Il diritto di detrazione del cessionario/committente è di importo pari all’IVA a lui addebitata in via di rivalsa per gli acquisti Grazie alla detrazione: risultato di NEUTRALITÀ
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Detrazione Regola generale
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Inerenza È il rapporto tra l’acquisto di un bene o di un servizio e lo svolgimento di attività che danno diritto alla detrazione
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Indetraibilità specifica
Detrazione Indetraibilità specifica L’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati ANCHE per l’effettuazione di operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta ovvero utilizzati per fini privati od estranei all’esercizio dell’impresa (beni e servizi a destinazione promiscua) non è ammessa in detrazione per la quota imputabile a detta utilizzazione, da determinarsi secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati (co. 2 e 4) L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni e/o servizi afferenti esclusivamente operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta (ad esempio, quelle previste dall’art. 2, comma 3, o dall’art. 3, comma 4) non è detraibile N.B. - Le operazioni di cessione all’esportazione, cessioni intracomunitarie, operazioni effettuate fuori del territorio nazionale, ecc. si considerano a tal fine come operazioni soggette ad IVA: l’IVA sugli acquisti ad esse relativa è pertanto detraibile (co. 3) 42
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Detrazione PRO RATA Co. 5. Ai contribuenti che esercitano sia operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis (rapporto fra ammontare operazioni con diritto alla detrazione e ammontare operazioni con detrazione ed esenti; non si tiene conto delle operazioni fuori campo IVA) 43
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Indetraibilità oggettiva
Detrazione Indetraibilità oggettiva Art. 19-bis1 l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. 44
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Indetraibilità soggettiva
Detrazione Indetraibilità soggettiva Art. 19-ter Per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione, a norma degli artt. precedenti e con le limitazioni, riduzioni ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale. 45
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Base imponibile La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (art.13 D.P.R. 633/1972 modificato dall’art.24 della L. 88/2012) la base imponibile è l’ammontare del corrispettivo contrattuale pattuito; il valore normale/venale non rileva tranne se non c’è corrispettivo o corrispettivo in natura/valore normale vi rientrano oneri e spese per le esecuzioni non vi rientrano: - indennità di mora e penalità - rimborsi spese per conto del cliente - imballaggi
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Aliquota l’Aliquota IVA è fissata nella misura ordinaria del 21 per cento (gennaio 2012) sono inoltre previste aliquote ridotte: 4% Prodotti base Alimentari Prodotti Edilizia agevolata (Pane, pasta, latte, editoriali (prima casa) frutta, verdura) 10% Alimentari Bar, alberghi, Spettacoli Trasporti di Elettricità, (carni bianche, ristoranti persone gas pesce, biscotti, non di lusso (aerei, treni, carni rosse, navi) prosciutti)
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Fatturazione L’articolo 21 stabilisce che «per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto parcella o simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo» Soggetto emittente : venditore Momento della fatturazione : effettuazione operazione Operazioni da fatturare : imponibili non imponibili esenti (art. 10)
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Altre autofatture IVA Tipici casi di autofattura emessa da società sono i seguenti: autoconsumo esterno (art. 2, comma 2, n. 5) omaggi (art. 2, comma 2, n. 4) autofattura decorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione per la regolarizzazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471, 18 dicembre 1997 (ex art. 41, DPR 633/72) autofattura relativa a cessione di fabbricati strumentali nelle quali il cedente, nel relativo atto, ha espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione (art. 17, comma 5 e D.M. 25 maggio 2007)
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Il momento della fatturazione
Fatturazione differita: la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione del bene mobile all'altra parte, se la consegna o spedizione risulta da un documento di consegna - ad esempio, il documento di trasporto, uno scontrino fiscale, la ricevuta fiscale integrata a cura dell’emittente - emesso dal cedente prima dell’inizio del trasporto e della spedizione - (art. 21, comma 4) la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente (cosiddetta differita triangolare)
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Il momento della fatturazione
Fatturazione anticipata: la fattura deve essere emessa all'atto del pagamento, se questo precede la consegna o spedizione dei beni mobili o la stipulazione dell'atto di vendita per i beni immobili (art. 6, comma 4) N.B. - L'emissione della fattura prima della consegna o spedizione o della stipulazione dell'atto di vendita determina l'effettuazione dell'operazione
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Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
Fatturazione Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72) Ai fini IVA costituisce fattura qualsiasi documento, anche se redatto con forma o denominazione diversa (conto, nota, parcella, ecc.) nel quale siano riportati i seguenti elementi: data numerazione progressiva nome, ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione numero e data del documento di trasporto/consegna in caso di fatturazione differita
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Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
Fatturazione Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72) numero di partita IVA dell'emittente e codice fiscale natura, qualità e quantità dei beni o servizi corrispettivi inclusi nella base imponibile (incluso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto rientrati nella base imponibile) valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto esclusi dalla base imponibile aliquota ammontare dell'imposta
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