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L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali

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Presentazione sul tema: "L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali"— Transcript della presentazione:

0 Modulo di Diritto Privato del Corso integrato di MONITORAGGIO E VALUTAZIONE II
I anno laurea specialistica Lezione del 11 maggio 2009 A cura della dott.ssa Cecilia Bondavalli A cura della dott.ssa Bondavalli

1 L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Diritto di obbligazione è il diritto di un soggetto alle prestazioni personali di altri soggetti Diritti di credito Diritti personali 1) Diritti ad un dato comportamento di un altro soggetto. Questo comportamento può consistere in un: DARE FARE NON FARE 2) Diritti personali di godimento di cose altrui 3) Diritti relativi perché possono essere fatti vedere solo nei confronti di una o più persone determinate, non di tutti i soggetti A cura della dott.ssa Bondavalli

2 L’obbligazione Nella sua più elementare struttura l’obbligazione si presenta come un rapporto, un vincolo ( in latino obligatio significa legame) che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una prestazione SOGGETTO ATTIVO è detto CREDITORE al quale spetta il diritto di eseguire una DATA PRESTAZIONE SOGGETTO PASSIVO è detto DEBITORE, il quale è tenuto ad eseguire la prestazione OGGETTO dell’obbligazione che è la PRESTAZIONE dovuta dal debitore al creditore SOGGETTO deve essere DETERMINATO o DETERMINABILE OGGETTO deve avere carattere PATRIMONIALE ossia deve essere suscettibile di valutazione economica Nel loro rapporto debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della CORRETTEZZA (1175 c. c.). Non ha un contenuto determinabile ma si rifà al concetto per cui l’UNO deve COOPERARE per SODDISFARE l’interesse dell’altro. 2 A cura della dott.ssa Bondavalli 2

3 L’obbligazione Le obbligazioni possono avere una pluralità di soggetti: OBBLIGAZIONE SOLIDALE dove ci sono più creditori di uno stesso debitore OBBLIGAZIONE PARZIARIA dove ci sono più debitori di un solo creditore FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (Art c. c.): ATTI o FATTI dai quali l’obbligazione trae origine CONTRATTO: Accordo tra due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale b) FATTO ILLECITO: Ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte dell’obbligazione di risarcire il danno c) OGNI ALTRO FATTO O ATTO che l’ordinamento consideri idoneo a produrre obbligazioni Promessa al pubblico (1989 c. c.): c’è la dichiarazione di un soggetto ma non c’è un ACCORDO come nel contratto. Quando questa dichiarazione viene resa pubblica VINCOLA chi l’ha fatta a consegnare il premio. 3 A cura della dott.ssa Bondavalli 3

4 Adempimento delle obbligazioni
L’adempimento è l’esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione oggetto dell’obbligazione. Il codice civile prevede e disciplina una serie di criteri per valutare l’esattezza della prestazione: a) Modalità di esecuzione b) Tempo di esecuzione c) Luogo di esecuzione d) Persona che esegue la prestazione e) Persona destinataria della prestazione f) Identità della prestazione a) Modalità ART c.c. “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura delle attività esercitate

5 Adempimento delle obbligazioni
a) Modalità diligenza buon padre di famiglia DILIGENZA UOMO MEDIO nell’adempimento dei suoi impegni quando invece la prestazione è inerente all’esercizio di un’attività professionale in questo caso la diligenza dovrà essere valutata riguardo alla natura di questa attività In questi casi al professionista viene richiesta oltre alla diligenza anche una particolare abilità tecnica PERIZIA NB il criterio della diligenza nell’adempimento è valido per le PRESTAZIONI DI FARE (prestazioni del medico, dell’avvocato, dell’impiegato,…) dove ci si obbliga a fare un lavoro intellettivo o manuale ma senza garantire un risultato. Quindi non è un criterio per prestazioni di dare o di non fare 5

6 Adempimento delle obbligazioni
f) Identità il debitore è liberato solo se ESEGUE LA PRESTAZIONE DOVUTA il creditore può consentire che il debitore esegua una prestazione diversa se il debitore adempie una prestazione in denaro HA DIRITTO ALLA QUIETANZA DICHIARAZIONE DEL CREDITORE CHE ATTESTI L’AVVENUTO PAGAMENTO Perché? Perché ha valore di PROVA, lo stesso valore di una confessione 6

7 Inadempimento delle obbligazioni
Il debitore è inadempiente se NON esegue la prestazione dovuta o se NON la esegue ESATTAMENTE (nei modi, tempi, luoghi previsti) quando si verifica questo fatto si ha come conseguenza la RESPONSABILITA’ del debitore il debitore però può provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da: IMPOSSIBILITA’ della PRESTAZIONE Questa impossibilità è derivata da cause a lui NON imputabili DEVE PROVARE: 1) che la prestazione da lui dovuta è diventata oggettivamente impossibile ossia ineseguibile da parte di qualsiasi debitore CASO FORTUITO (fatalità: terremoto, valanga, frana) 2) Una volta dimostrata l’impossibilità il debitore deve anche dimostrare che questa impossibilità è derivata da cause che non dipendono da lui, ossia derivata da un evento che non fosse prevedibile ed evitabile da parte del debitore FORZA MAGGIORE (una forza a cui non si può resistere: vento, onde; o il fatto di un terzo) 7

8 Inadempimento delle obbligazioni
ESEMPI PRESTAZIONE DI FARE a) Direttore d’orchestra che non si presenta per il concerto b) appaltatore MORA DEL DEBITORE Il debitore è inadempiente automaticamente appena non esegue o appena è in ritardo? No, non sempre , infatti il codice prevede che il debitore perché sia in mora deve non solo essere in ritardo nell’esecuzione ma anche che il creditore gli richieda con intimazione scritta di adempiere (COSTITUZIONE IN MORA) Non per tutte le prestazioni vale questo principio. 8

9 Il contratto ART codice civile “L’accordo di due o più parti per COSTITUIRE, REGOLARE, ESTINGUERE tra loro un RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE” ANALISI: 1) CONTENUTO PATRIMONIALE (deve avere ad oggetto cose o prestazioni suscettibili di valutazione economica) 2) RAPPORTO TRA DUE O PIU’ PERSONE 3) Nel nostro ordinamento vale il principio dell’AUTONOMIA CONTRATTUALE ossia le parti possono concludere contratti anche non previsti dagli schemi della legge purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela PRESUPPOSTO DEL CONTRATTO: capacità di agire che deve esserci al momento della dichiarazione 9

10 Il contratto Disciplina i requisiti del contratto:
ART codice civile Disciplina i requisiti del contratto: 1) ACCORDO TRA LE PARTI Consenso tra le parti in ordine all’operazione economica oggetto del contratto La funzione pratica che le parti concretamente perseguono mediante l’accordo 2) CAUSA 3) OGGETTO Operazione economica (trasferimento della proprietà) Bene oggettivo dell’operazione Mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà dei soggetti (DOCUMENTO – ACCORDO VERBALE – COMPORTAMENTO) 4) FORMA 10

11 Grazie per l’attenzione
I anno laurea specialistica Lezione del 18 maggio 2007 A cura della dott.ssa Bondavalli


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